Re: (L) un'ottima notizia

Delete this message

Reply to this message
Author: monacoobbediente@autistici.org
Date:  
To: autoprod - muzak - no-copyright - etc.
Subject: Re: (L) un'ottima notizia
Ok, pedanteria unica via... Proverò a dare altri elementi perchè secondo
me ci si fraintende :)

La legge che regola il diritto d'autore in Italia è la legge 633 del
1941 (http://www.interlex.it/Testi/l41_633.htm#171-bis); il decreto
Urbani (http://www.parlamento.it/leggi/04128l.htm) aggiunge e modifica
alcuni articoli di questa legge.

Ad esempio:
// 2. Al comma 1 dell'art. 171-ter / della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite
dalle seguenti: "per trarne profitto".

/ 3. Al comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al
pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal
diritto d'autore, o parte di essa;".
///
//I fatti son avvenuti nel 98-99./
/La Cassazione nella sentenza afferma che la legge del 1941 punisce il
"fine di lucro" che non è applicabile al caso in questione perchè il
materiale veniva messo a disposizione gratuitamente. L'intervento del
Decreto Urbani del 2004 fa si che oggi lo stesso comportamento sia
punito con la reclusione perchè al "fine di lucro" è stato sostuito un
più generico "scopo di profitto" -il fine di lucro deve avere un ritorno
economico tangibile-/
/Non solo ma come si legge sopra viene aggiunta la sanzionabilità
dell'immissione di materiale protetto in un sistema di reti telematiche
(norma anti p2p)./
//
/La SIAE non fa altro che riaffermare che ora è il generico trarne
profitto ad essere sanzionato e non il fine di lucro./
//
/Perchè non può essere un precedente? /
/Perchè il fatto è avvenuto prima del decreto Urbani, volendo essere
precisi la sentenza crea un precedente per tutte le situazioni ancora
pendenti antecedenti al 2004./
//
///La sentenza in fatti si conclude con :<</La Corte annulla senza
rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato.>>
Questo fino al 2004.

Rimane il fatto che è una mia interpretazione della sentenza condita da
qualche elemento di diritto di mia conoscenza.

Saluti,
Il Monaco Obbediente
//
////
//