Re: (L) un'ottima notizia

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Auteur: :: Get up kids! ::
Date:  
À: autoprod - muzak - no-copyright - etc.
Sujet: Re: (L) un'ottima notizia
giustissima la precisazione del monaco, cosi\' come le note precedenti...
pero\' (cfr. mail passate) la notizia non andrebbe poi tanto
sottovalutata... non so bene dal punto di vista giurisprudenziale, ma se ci
fermiamo un attimo, a livello simbolico e politico la sentenza e\' molto
forte, poiche\' un alto organo dello stato (e quindi non un hacker o il
nostro collettivo sfigato - sebbene noi siamo ovviamente meglio) ha messo in
discussione proprio il punto chiave del decreto urbani. dire che il
\"vantaggio economico\" in questo caso non sussiste, che sussiste solo
quando si ha un diretto scopo di lucro, e non quando si ha un \"profitto\"
generico (come evitare l\'acquisto dei cd), e\' un passaggio significativo,
notevolmente in controtendenza con la propaganda di SIAE, apparati
multinazionali e di governo...
e\' vero che questo mondo ci riserva sempre pessimismo e fastidio, e che non
bisogna cedere ai facili entusiasmi, pero\' ecco in questo caso ci sono dei
punti significativi per sfruttare la cosa a proprio favore (e infatti sul
tema faremo un volantinaggio all\'universita\')...
un saluto a tutt*!
--
collettivo politico-musicale get up kids!
www.getupkids.org



--------- Original Message --------
Da: \"autoprod - muzak - no-copyright - etc.\" <left@???>
To: \"autoprod - muzak - no-copyright - etc.\" <left@???>
Oggetto: Re: (L) un\'ottima notizia
Data: 23/01/07 10:31



L\'impressione che ho è che la sentenza gravita intorno a diversi punti:

- La cassazione ha stabilito che i due ragazzi non possono essere
accusati di duplicazione. Questo perchè la duplicazione la fa
materialmente chi scarica dal server.
- La discussione poi si è incentrata sulla differenza tra \"fine di
lucro\" e \"scopo di profitto\". Mi è sembrato di caver capito che fino al
decreto Urbani lo \"scopo di profitto\" non era sanzionato e sanzionabile,
tantevvero che la cassazione afferma che i giudici hanno erroneamente
ricondotto il comportamento dei ragazzi al \"fine di lucro\". Così non è,
perchè aver aperto un server ftp non ha portato vantaggi economici
tangibili, dato che la condivisione dei file era totalmente gratuita.

In conclusione, la Cassazione, avendo stabilito che in questo caso non
sussistono \"duplicazione\" e \"fine di lucro\", ha preso atto che, al
tempo, non esisteva una legislazione adatta.
*
Questa sentenza non è un precedente, semplicemente perchè la
legislazione è cambiata -vedi decreto Urbani-.
*In Italia le leggi non possono essere retro-attive, quindi gli imputati
devono essere giudicati in base alle leggi vigenti all\'epoca; anche il
fatto deve costituire reato in basi alle leggi del momento, per questo
la cassazione punta sulla differenza tra \"fine di lucro\" e \"scopo di*
*profitto\".

Sper di non essere stato pedante :), ma in questi giorni si è fatta una
grande confusione -sopra e sotto il cielo....-

Questo è il link della sentenza:
http://www.diritto-in-rete.com/sentenza.asp?id=331

Saluti,
Il Monaco Obbediente



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