dal sito: 
http://www.uaar.it/laicita/sbattezzo/
“Sbattezzo”
come 
cancellare gli effetti civili del battesimo
CHE COS’È IL BATTESIMO
IL 
PEDOBATTESIMO
IL BATTESIMO COME ADESIONE ALLA CHIESA CATTOLICA
L’
APOSTASIA
PERCHÉ CANCELLARE GLI EFFETTI DEL BATTESIMO?
L’ASSOCIAZIONE 
PER LO SBATTEZZO
L’INIZIATIVA GIURIDICA DELL’UAAR
IL SUCCESSO DELL’
INIZIATIVA GIURIDICA UAAR
COSA BISOGNA FARE PER NON ESSERE CONSIDERATI 
PIÙ CATTOLICI?
ALTRE RELIGIONI
LO “SBATTEZZO” ALL’ESTERO
PERCORSI DI 
APPROFONDIMENTO
PASSAPAROLA SULLO “SBATTEZZO”
CHE COS’È IL BATTESIMO
Stando al catechismo della Chiesa cattolica, il battesimo è il mezzo 
«mediante il quale ci si libera dal peccato e, rigenerati come figli di 
Dio, si diventa membra di Cristo, ci si incorpora alla Chiesa e resi 
partecipi della sua missione». Come un bambino di pochi giorni possa 
essere reso partecipe della missione della Chiesa resta, ovviamente, un 
mistero della fede.
Va ricordato che il battesimo è un rito 
largamente estraneo alla narrazione evangelica: gli unici passi 
espliciti (Mt. 28,19, Mc 16,15) sono spesso considerati dagli studiosi 
come un’aggiunta posteriore; i passi di Gv. 3,22-26 sono contraddetti 
da Gv. 4,1. Gesù, pur battezzato da Giovanni, stando al Nuovo 
Testamento personalmente non battezzò mai nessuno, né tanto meno 
risulta siano mai stati battezzati gli apostoli.
IL PEDOBATTESIMO
Gesù decise di farsi battezzare solo quando ebbe compiuto trent’anni. 
Anche agli albori della cristianità il battesimo veniva impartito agli 
adulti, e solo dopo un congruo periodo di catecumenato. Anzi, molti 
fedeli rimandavano addirittura il battesimo fin quasi in punto di 
morte, per presentarsi “puri” nell’aldilà.
Successivamente, con l’
affermarsi della nuova religione, il rito venne gradatamente anticipato 
agli infanti (di qui il nome di “pedobattesimo”), anche in seguito all’
elaborazione teologica del peccato originale, tuttora in vigore. Ancora 
oggi, infatti, la Chiesa ritiene che i bambini «nascono con una natura 
umana decaduta e contaminata dal peccato originale» e hanno bisogno del 
battesimo «per essere liberati dal regno delle tenebre e trasferiti nel 
regno della libertà dei figli di Dio» (dal Catechismo della Chiesa 
cattolica, n. 1250).
Se un neonato non ha la potestà legale di 
stipulare alcun atto, non si capisce a maggior ragione perché debba 
compiere, dopo pochi giorni di vita, una scelta che potrebbe 
pregiudicarne - da un punto di vista religioso - l’accesso al paradiso. 
La palese assurdità della circostanza ha spinto la maggior parte delle 
Chiese a istituire la cresima, o confermazione in età adulta della 
“presunta” volontà del neonato di farne parte. La Chiesa cattolica ha 
tuttavia, anche in questo caso, giocato d’astuzia, anticipando 
progressivamente l’età della cresima, che oggi viene somministrata 
anche a dieci anni.
IL BATTESIMO COME ADESIONE ALLA CHIESA CATTOLICA
La Chiesa cattolica, nel corso della sua storia, ha spesso abusato del 
battesimo per ottenere “conversioni forzate”, soprattutto nei confronti 
degli ebrei. Ancora oggi il codice di diritto canonico, al canone 868, 
stabilisce questa assurda norma: «il bambino di genitori cattolici e 
persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente 
anche contro la volontà dei genitori»! Qualora si verificasse, i 
genitori dello sfortunato bambino potrebbero denunciare il battezzante 
per violazione dell’art. 30 della Costituzione.
Ricordiamo che tale 
articolo stabilisce che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, 
istruire ed educare i propri figli». Attenzione, però: “istruire” non 
significa affatto “imporre”. Insegnare ai proprî figli la verità della 
religione cattolica non deve quindi avere come automatica conseguenza l’
adesione vita natural durante alla Chiesa cattolica, così come 
insegnare ai proprî figli il gioco degli scacchi non deve comportare l’
iscrizione vita natural durante al club degli scacchi. Questo infatti 
comporta il battesimo: il canone 96 del Codice di diritto canonico 
stabilisce infatti che «mediante il battesimo l’uomo è incorporato alla 
Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i 
diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono 
propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si 
frapponga una sanzione legittimamente inflitta». E questa condizione 
assume valore anche per la legge italiana…
La sentenza della Corte 
Costituzionale n. 239/84 ha invece stabilito che l’adesione a una 
qualsiasi comunità religiosa debba essere basata sulla volontà della 
persona: difficile, a nostro avviso, rintracciare tale volontà in un 
bambino di pochi giorni.
Infine, secondo la legge 196/2003, l’
appartenenza religiosa è considerata un dato sensibile, esattamente 
come l’appartenenza sindacale e politica, la vita sessuale e alla 
salute dell’individuo. Non si capisce pertanto perché, se la legge 
impedisce ai genitori di iscrivere i propri figli a un sindacato, a un 
partito politico, a un’associazione gay, non debba conseguentemente 
impedire l’adesione a un’organizzazione religiosa.
L’APOSTASIA
Lo 
“sbattezzo”, visto dalla parte della Chiesa, si chiama apostasìa. 
Esistono tuttavia delle differenze: l’apostasia, stando al Codice di 
diritto canonico, è «il ripudio totale della fede cristiana» (can. 
751), e non ha bisogno di essere formalizzato; lo “sbattezzo”, invece, 
è proprio la formalizzazione, in ottemperanza alla legge italiana, dell’
abbandono della Chiesa cattolica.
Ne consegue che, per la Chiesa 
cattolica, chi si proclama ateo e agnostico, anche se non si 
“sbattezza”, è da considerarsi un’apostata, e pertanto soggetto alla 
scomunica latae sententiae (can. 1364), un tipo di provvedimento 
canonico che si applica automaticamente, anche se la Chiesa non è al 
corrente del “delitto” commesso (lo stesso provvedimento comminato dal 
codice, per esempio, alla fattispecie di aborto volontario).
PERCHÉ 
CANCELLARE GLI EFFETTI DEL BATTESIMO?
Non certo per fare un contro-
rito vendicativo: nessuna associazione laica lo riterrebbe una cosa 
seria.
Ci sono invece motivazioni ben più importanti per 
“sbattezzarsi”:
per coerenza: se non si è più cattolici non v’è alcuna 
ragione per essere considerati ancora tali da chi non si ritiene più 
degni della propria stima; 
per mandare un chiaro segnale a tutti i 
livelli della gerarchia ecclesiastica; 
per una questione di 
democrazia: troppo spesso il clero cattolico, convinto di rivolgersi a 
tutta la popolazione della propria parrocchia, “invade” la vita altrui 
(pensiamo alle benedizioni natalizie o, più banalmente, al rumore 
prodotto dalle campane). Si crea così una sorta di “condizionamento 
ambientale” e si diffonde la convinzione che bisogna battezzare, 
cresimare, confessarsi e sposarsi in chiesa per non essere discriminati 
all’interno della propria comunità. Abbattere questo muro, rivendicando 
con orgoglio la propria identità di ateo o agnostico, è una battaglia 
essenziale per vivere in una società veramente libera e laica. 
per la 
voglia di far crescere il numero degli “sbattezzati”, contrapponendolo 
alla rivendicazione cattolica di rappresentare il 97% della popolazione 
italiana; 
perché si fa parte di gruppi “maltrattati” dalla Chiesa 
cattolica: gay, donne, conviventi, ricercatori… 
per rivendicare la 
propria identità nei passaggi importanti della propria vita. Non essere 
più cattolici comporta l’esclusione dai sacramenti, l’esclusione dall’
incarico di padrino per battesimo e cresima, la necessità di una 
licenza per l’ammissione al matrimonio (misto), la privazione delle 
esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di ripensamento da parte 
dell’interessato. Significa quindi non dover sottostare alle richieste 
del proprio futuro coniuge di voler soddisfare la parentela con un rito 
in chiesa, non vedersi rifilare un’estrema unzione (magari mentre si è 
immobilizzati), e avere la relativa sicurezza che i propri eredi non 
effettueranno una cerimonia funebre in contrasto con i propri 
orientamenti. 
il catechismo della Chiesa cattolica ricorda (nn. 1267 e 
1269) che il battesimo «incorpora alla Chiesa» e «il battezzato non 
appartiene più a se stesso […] perciò è chiamato […] a essere 
“obbediente” e “sottomesso” ai capi della Chiesa». Qualora non lo 
siano, le autorità ecclesiastiche sono giuridicamente autorizzate a 
“richiamare” pubblicamente il battezzato. Nel 1958 il vescovo di Prato 
definì “pubblici peccatori e concubini” una coppia di battezzati 
sposatasi civilmente. La coppia subì gravi danni economici, intentò una 
causa al vescovo e la perse: essendo ancora formalmente cattolici, 
continuavano infatti a essere sottoposti all’autorità ecclesiastica. 
Ogni prelato può dunque tranquillamente permettersi esternazioni 
denigratorie nei confronti dei battezzati: perché rischiare? 
Ma tante 
altre ancora possono essere le motivazioni: non c’è certo bisogno di 
ricevere suggerimenti da parte dell’UAAR!
L’ASSOCIAZIONE PER LO 
SBATTEZZO
L’Associazione per lo Sbattezzo nacque negli anni ’80 
proprio su queste tematiche. Suo il merito di aver sollevato il 
problema in Italia: attraverso questa associazione sono partite le 
prime lettere con le richieste di cancellazione dal registro dei 
battezzati. Il modulo che presenta sul suo sito, tuttavia, è privo di 
valore giuridico, non facendo riferimento ad alcuna legge dello Stato 
italiano. Oggi la parola “sbattezzo” è entrata a far parte dei 
dizionari.
L’INIZIATIVA GIURIDICA DELL’UAAR
Nel 1995 l’Unione degli 
Atei e degli Agnostici Razionalisti ha avviato una campagna per la 
“bonifica statistica” dei battezzati. Dopo aver verificato le risposte 
fumose ed evasive alle richieste di cancellazione ricevute dai parroci 
(le poche volte che costoro si degnavano di rispondere), ha preferito 
spostare il confronto in sede giudiziaria.
Attraverso un socio 
individuato ad hoc, ha così intrapreso un ricorso al Garante per la 
protezione dei dati personali (Stefano Rodotà), chiedendo di 
intervenire nei confronti delle parrocchie refrattarie alla 
cancellazione del battesimo.
IL SUCCESSO DELL’INIZIATIVA GIURIDICA 
UAAR
Il 13 settembre 1999 il Garante per la protezione dei dati 
personali si è pronunciato sul ricorso del socio UAAR.
Secondo il 
provvedimento del Garante non si può cancellare il battesimo, in quanto 
esso documenta un episodio effettivamente avvenuto: inoltre, anche in 
questo caso, la doppia ragione sociale di Stato estero e di ente 
religioso permette alla Chiesa di usufruire di privilegî che altre 
confessioni non hanno.
È però possibile, per chiunque lo desideri, 
far annotare la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa 
cattolica. Si tratta di un riconoscimento importante, con il quale per 
la prima volta la giurisprudenza italiana ha stabilito una procedura 
per l’ottenimento di un elementare diritto civile, quello di non essere 
più considerati “figli della chiesa”.
Lo sconcerto cattolico deve 
essere stato notevole, se persino un esponente considerato “illuminato” 
come don Zega, dalla prima pagina della Stampa del 29 settembre 1999, 
riusciva a confondere UAAR e Associazione per lo Sbattezzo, cercando 
poi di buttare tutta la vicenda sul goliardico.
Come conseguenza 
pratica, però, l’iniziativa dell’UAAR ha costretto la Conferenza 
Episcopale Italiana a emanare già il 20 ottobre 1999 un Decreto 
Generale sull’argomento.
L’UAAR, incassato il parziale successo, ha 
comunque deciso di ricorrere al tribunale di Padova, che con il decreto 
del 29 maggio 2000 ha in sostanza confermato quanto statuito dal 
Garante, sancendo tuttavia che «è lo Stato che si riserva il potere di 
verificare se sussistano i presupposti per escludere il proprio 
intervento con riguardo agli atti dell’autorità ecclesiastica».
Nel 
novembre 2002 la Conferenza dei vescovi italiani, riunita in assemblea 
plenaria, ha dovuto confermare la legittimità delle richieste formulate 
col modulo UAAR.
L’iniziativa è proseguita negli anni successivi, con 
lo scopo di allargare questo diritto all’intera popolazione italiana. 
Nel 2002 è stato presentato e accolto il primo ricorso al Garante 
contro una parrocchia inadempiente, e nel 2003 è stato presentato e 
accolto il ricorso al Garante contro la pretesa del Vicariato di Roma 
di chiedere al richiedente di presentarsi presso i suoi uffici «per 
dimostrare e controfirmare la sua richiesta in modo inequivoco».
Infine, nel settembre 2006, un nuovo provvedimento del Garante ha 
permesso a tutti coloro che non conoscono la parrocchia di battesimo (o 
che sono stati battezzati all’estero) di annotare le proprie volontà di 
non far più parte della Chiesa cattolica sull’atto di cresima. Il caso 
ha voluto che il primo vescovo “costretto” ad autorizzare una simile 
annotazione sia stato il cardinal Camillo Ruini (anche se la prima in 
assoluto risale al febbraio 2006).
Ma la campagna continua: resta 
ancora da allargare tale diritto a chi non sa dove è stato battezzato, 
e non è mai stato comunicato o cresimato. 
COSA BISOGNA FARE PER NON 
ESSERE CONSIDERATI PIÙ CATTOLICI?
Chi conosce la parrocchia presso la 
quale si è stati battezzati deve semplicemente scrivere una lettera al 
parroco con la quale si chiede che sia annotata la propria volontà di 
non far più parte della Chiesa cattolica. La lettera deve essere 
inviata per raccomandata a.r. allegando la fotocopia del documento d’
indentità. Non è necessario fornire alcuna motivazione. Disponiamo di 
una lettera modello, scaricabile in formato *.RTF; ne è altresì 
disponibile una versione in formato *.PDF. 
Se non si conosce la 
parrocchia, la prima strada è quella di fare una ricerca sul portale 
parrocchie.it: qualora vi fossero dubbi tra più parrocchie si può 
provare a chiedere un aiuto a soslaicita@???. 
Qualora l’esito 
fosse infruttuoso bisogna inviare una richiesta al parroco dove è stata 
impartita la prima comunione o la cresima, chiedendogli di provvedere 
all’annotazione della richiesta sui documenti che attestano la 
somministrazione di questi sacramenti. 
In alternativa, se ci si è 
sposati con il rito concordatario, si può anche inviare una richiesta 
alla parrocchia delle nozze, chiedendo di conoscere la parrocchia di 
battesimo. 
“Sbattezzarsi” è rapido e semplice. Nel caso, piuttosto 
raro, che vengano frapposti degli ostacoli, consigliamo di consultare 
le FAQ, che contengono le risposte alle domande più ricorrenti sull’
argomento: qualora i dubbi persistano, potete inviare un messaggio a 
soslaicita@??? per ottenere una consulenza sull’argomento. 
Ricordiamo che - in mancanza di risposta da parte della parrocchia - è 
possibile presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati 
personali. Tutti i ricorsi presentati finora si sono conclusi con esito 
positivo. 
ALTRE RELIGIONI
Per le altre confessioni cristiane vale lo 
stesso discorso della confessione cattolica: è sufficiente inviare la 
lettera modello, sostituendo soltanto “registro dei battezzati” con 
“elenco dove è stato registrato il battesimo”.
L’appartenenza alle 
comunità ebraiche è documentata attraverso un’iscrizione: pertanto, per 
abbandonare l’ebraismo è sufficiente inviare una comunicazione formale 
con cui si rende palese la propria volontà, chiedendo altresì che venga 
data conferma per iscritto delle proprie “dimissioni”. Ovviamente, in 
tal modo si risolve il problema dell’appartenenza, non quello della 
circoncisione.
Per l’islam le cose sono molto più complicate. Non 
esiste in Italia alcuna confessione centralizzata islamica, ma tante 
organizzazioni diverse in competizione fra loro: è quindi impossibile 
formulare una domanda ufficiale, ma solo apostatare pubblicamente. Il 
problema, ben noto, è che la dottrina prevalente nel mondo islamico 
prevede che l’apostata sia punito con la morte. Secondo un detto 
(hadīth) attribuito a Maometto, è vietato uccidere un musulmano, 
eccetto che in tre casi: quello di un musulmano che ha ucciso un altro 
musulmano, quello dell’adultero e quello dell’apostata. Al di fuori dai 
Paesi di tradizione musulmana sta comunque venendo alla luce un buon 
numero di apostati dall’islam. Alcuni di essi hanno pure creato un 
sito: Apostates of Islam. Anche per l’islam resta il problema della 
circoncisione.
LO “SBATTEZZO” ALL’ESTERO
Il problema dello 
“sbattezzo” non è solo italiano: lanciato in Belgio alcuni decenni fa 
da Alternative Libertaire, ha calamitato l’attenzione dell’opinione 
pubblica soprattutto in Francia.
Qui la legge ha sancito sia il 
diritto alla cancellazione, sia il dovere dell’ente ecclesiastico di 
fornire prove della stessa: i vescovi di Carcassone e Mende hanno 
rischiato pesanti condanne per non aver provveduto nei termini 
stabiliti (aggiornamenti sulla campagna di “sbattezzo” in Francia: 
Europe et Laïcité; Vivre au Présent).
In Germania le cose sono ancora 
più semplici: una legge del 1919 impone alle religioni di “contare” i 
propri membri in base alla volontà dei propri fedeli di versare una 
somma variabile tra l’8 e il 10 per cento delle proprie imposte. Se non 
si vuole pagare questa tassa si è automaticamente fuori dalla Chiesa e 
cessano gli effetti del battesimo, mentre se si è battezzati si è 
invece obbligati a pagare le tasse alla propria Chiesa. La 
dichiarazione ufficiale di uscita dalla chiesa è effettuabile a partire 
dal raggiungimento della maggiore età (ovvero a quattordici anni, per 
quanto riguarda l’appartenenza religiosa).
Lo “sbattezzo” in 
Germania, Austria e Svizzera.
In Spagna, dove il diritto di 
abbandonare la Chiesa cattolica non è ancora stato giuridicamente 
sancito, si sono svolte “apostasie di gruppo” davanti ai vescovadi. Un 
progetto di legge per rimediare alla situazione è stato presentato in 
parlamento nel corso del 2006.
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO
Il nostro 
associato Andrea Albertazzi ha discusso nel dicembre del 2003 una tesi 
di laurea sullo “sbattezzo”, che pubblichiamo con il suo permesso (PDF, 
200 Kb). 
Un esempio di annotazione su un atto di battesimo. 
Processo 
al vescovo di Prato, a cura di Leopoldo Piccardi (Parenti 1958). 
Chi 
si ricorda del vescovo di Prato?, di Mario Patuzzo (L’Ateo 4/1999). 
Atei alla meta: i vescovi hanno riconosciuto il diritto di non far 
parte della Chiesa cattolica, di Raffaele Carcano (l’Ateo 1/2003). 
Jenner Meletti, «La mia lunga battaglia per essere sbattezzato», da 
Repubblica, 13 luglio 2003). 
Della qualità del clero. I risultati di 
un’indagine e la loro verifica sul campo, di Raffaele Carcano (L’Ateo 
5/2003). 
L’aspetto giuridico dello sbattezzo, di Andrea Albertazzi (L’
Ateo 2/2004). 
Marina Caffiero. Battesimi forzati (Viella 2004): le 
vessazioni nei confronti degli ebrei romani tra il XVI e il XIX 
secolo. 
«Pio XII e i piccoli ebrei battezzati», dal Corriere della 
Sera, 29 dicembre 2004. 
«Aumenta il popolo degli “sbattezzati”. Atei e 
agnostici si ritrovano sul web», di Rita Celi, da Repubblica.it, 10 
gennaio 2006 
Un volantino sullo “sbattezzo” da fotocopiare e 
distribuire. 
Se vuoi dare visibilità sul tuo sito o sul tuo blog alla 
campagna UAAR di “sbattezzo”, puoi consultare le istruzioni pubblicate 
sul nostro sito.
PASSAPAROLA SULLO “SBATTEZZO”