[Forumlucca] Bye bye chiesa cattolica

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Aihe: [Forumlucca] Bye bye chiesa cattolica

dal sito: http://www.uaar.it/laicita/sbattezzo/


“Sbattezzo”
come
cancellare gli effetti civili del battesimo


CHE COS’È IL BATTESIMO
IL
PEDOBATTESIMO
IL BATTESIMO COME ADESIONE ALLA CHIESA CATTOLICA
L’
APOSTASIA
PERCHÉ CANCELLARE GLI EFFETTI DEL BATTESIMO?
L’ASSOCIAZIONE
PER LO SBATTEZZO
L’INIZIATIVA GIURIDICA DELL’UAAR
IL SUCCESSO DELL’
INIZIATIVA GIURIDICA UAAR
COSA BISOGNA FARE PER NON ESSERE CONSIDERATI
PIÙ CATTOLICI?
ALTRE RELIGIONI
LO “SBATTEZZO” ALL’ESTERO
PERCORSI DI
APPROFONDIMENTO
PASSAPAROLA SULLO “SBATTEZZO”



CHE COS’È IL BATTESIMO

Stando al catechismo della Chiesa cattolica, il battesimo è il mezzo
«mediante il quale ci si libera dal peccato e, rigenerati come figli di
Dio, si diventa membra di Cristo, ci si incorpora alla Chiesa e resi
partecipi della sua missione». Come un bambino di pochi giorni possa
essere reso partecipe della missione della Chiesa resta, ovviamente, un
mistero della fede.



Va ricordato che il battesimo è un rito
largamente estraneo alla narrazione evangelica: gli unici passi
espliciti (Mt. 28,19, Mc 16,15) sono spesso considerati dagli studiosi
come un’aggiunta posteriore; i passi di Gv. 3,22-26 sono contraddetti
da Gv. 4,1. Gesù, pur battezzato da Giovanni, stando al Nuovo
Testamento personalmente non battezzò mai nessuno, né tanto meno
risulta siano mai stati battezzati gli apostoli.


IL PEDOBATTESIMO

Gesù decise di farsi battezzare solo quando ebbe compiuto trent’anni.
Anche agli albori della cristianità il battesimo veniva impartito agli
adulti, e solo dopo un congruo periodo di catecumenato. Anzi, molti
fedeli rimandavano addirittura il battesimo fin quasi in punto di
morte, per presentarsi “puri” nell’aldilà.


Successivamente, con l’
affermarsi della nuova religione, il rito venne gradatamente anticipato
agli infanti (di qui il nome di “pedobattesimo”), anche in seguito all’
elaborazione teologica del peccato originale, tuttora in vigore. Ancora
oggi, infatti, la Chiesa ritiene che i bambini «nascono con una natura
umana decaduta e contaminata dal peccato originale» e hanno bisogno del
battesimo «per essere liberati dal regno delle tenebre e trasferiti nel
regno della libertà dei figli di Dio» (dal Catechismo della Chiesa
cattolica, n. 1250).


Se un neonato non ha la potestà legale di
stipulare alcun atto, non si capisce a maggior ragione perché debba
compiere, dopo pochi giorni di vita, una scelta che potrebbe
pregiudicarne - da un punto di vista religioso - l’accesso al paradiso.
La palese assurdità della circostanza ha spinto la maggior parte delle
Chiese a istituire la cresima, o confermazione in età adulta della
“presunta” volontà del neonato di farne parte. La Chiesa cattolica ha
tuttavia, anche in questo caso, giocato d’astuzia, anticipando
progressivamente l’età della cresima, che oggi viene somministrata
anche a dieci anni.



IL BATTESIMO COME ADESIONE ALLA CHIESA CATTOLICA

La Chiesa cattolica, nel corso della sua storia, ha spesso abusato del
battesimo per ottenere “conversioni forzate”, soprattutto nei confronti
degli ebrei. Ancora oggi il codice di diritto canonico, al canone 868,
stabilisce questa assurda norma: «il bambino di genitori cattolici e
persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente
anche contro la volontà dei genitori»! Qualora si verificasse, i
genitori dello sfortunato bambino potrebbero denunciare il battezzante
per violazione dell’art. 30 della Costituzione.



Ricordiamo che tale
articolo stabilisce che «è dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i propri figli». Attenzione, però: “istruire” non
significa affatto “imporre”. Insegnare ai proprî figli la verità della
religione cattolica non deve quindi avere come automatica conseguenza l’
adesione vita natural durante alla Chiesa cattolica, così come
insegnare ai proprî figli il gioco degli scacchi non deve comportare l’
iscrizione vita natural durante al club degli scacchi. Questo infatti
comporta il battesimo: il canone 96 del Codice di diritto canonico
stabilisce infatti che «mediante il battesimo l’uomo è incorporato alla
Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i
diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono
propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si
frapponga una sanzione legittimamente inflitta». E questa condizione
assume valore anche per la legge italiana…



La sentenza della Corte
Costituzionale n. 239/84 ha invece stabilito che l’adesione a una
qualsiasi comunità religiosa debba essere basata sulla volontà della
persona: difficile, a nostro avviso, rintracciare tale volontà in un
bambino di pochi giorni.


Infine, secondo la legge 196/2003, l’
appartenenza religiosa è considerata un dato sensibile, esattamente
come l’appartenenza sindacale e politica, la vita sessuale e alla
salute dell’individuo. Non si capisce pertanto perché, se la legge
impedisce ai genitori di iscrivere i propri figli a un sindacato, a un
partito politico, a un’associazione gay, non debba conseguentemente
impedire l’adesione a un’organizzazione religiosa.


L’APOSTASIA

Lo
“sbattezzo”, visto dalla parte della Chiesa, si chiama apostasìa.
Esistono tuttavia delle differenze: l’apostasia, stando al Codice di
diritto canonico, è «il ripudio totale della fede cristiana» (can.
751), e non ha bisogno di essere formalizzato; lo “sbattezzo”, invece,
è proprio la formalizzazione, in ottemperanza alla legge italiana, dell’
abbandono della Chiesa cattolica.



Ne consegue che, per la Chiesa
cattolica, chi si proclama ateo e agnostico, anche se non si
“sbattezza”, è da considerarsi un’apostata, e pertanto soggetto alla
scomunica latae sententiae (can. 1364), un tipo di provvedimento
canonico che si applica automaticamente, anche se la Chiesa non è al
corrente del “delitto” commesso (lo stesso provvedimento comminato dal
codice, per esempio, alla fattispecie di aborto volontario).



PERCHÉ
CANCELLARE GLI EFFETTI DEL BATTESIMO?

Non certo per fare un contro-
rito vendicativo: nessuna associazione laica lo riterrebbe una cosa
seria.


Ci sono invece motivazioni ben più importanti per
“sbattezzarsi”:

per coerenza: se non si è più cattolici non v’è alcuna
ragione per essere considerati ancora tali da chi non si ritiene più
degni della propria stima;
per mandare un chiaro segnale a tutti i
livelli della gerarchia ecclesiastica;
per una questione di
democrazia: troppo spesso il clero cattolico, convinto di rivolgersi a
tutta la popolazione della propria parrocchia, “invade” la vita altrui
(pensiamo alle benedizioni natalizie o, più banalmente, al rumore
prodotto dalle campane). Si crea così una sorta di “condizionamento
ambientale” e si diffonde la convinzione che bisogna battezzare,
cresimare, confessarsi e sposarsi in chiesa per non essere discriminati
all’interno della propria comunità. Abbattere questo muro, rivendicando
con orgoglio la propria identità di ateo o agnostico, è una battaglia
essenziale per vivere in una società veramente libera e laica.
per la
voglia di far crescere il numero degli “sbattezzati”, contrapponendolo
alla rivendicazione cattolica di rappresentare il 97% della popolazione
italiana;
perché si fa parte di gruppi “maltrattati” dalla Chiesa
cattolica: gay, donne, conviventi, ricercatori…
per rivendicare la
propria identità nei passaggi importanti della propria vita. Non essere
più cattolici comporta l’esclusione dai sacramenti, l’esclusione dall’
incarico di padrino per battesimo e cresima, la necessità di una
licenza per l’ammissione al matrimonio (misto), la privazione delle
esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di ripensamento da parte
dell’interessato. Significa quindi non dover sottostare alle richieste
del proprio futuro coniuge di voler soddisfare la parentela con un rito
in chiesa, non vedersi rifilare un’estrema unzione (magari mentre si è
immobilizzati), e avere la relativa sicurezza che i propri eredi non
effettueranno una cerimonia funebre in contrasto con i propri
orientamenti.
il catechismo della Chiesa cattolica ricorda (nn. 1267 e
1269) che il battesimo «incorpora alla Chiesa» e «il battezzato non
appartiene più a se stesso […] perciò è chiamato […] a essere
“obbediente” e “sottomesso” ai capi della Chiesa». Qualora non lo
siano, le autorità ecclesiastiche sono giuridicamente autorizzate a
“richiamare” pubblicamente il battezzato. Nel 1958 il vescovo di Prato
definì “pubblici peccatori e concubini” una coppia di battezzati
sposatasi civilmente. La coppia subì gravi danni economici, intentò una
causa al vescovo e la perse: essendo ancora formalmente cattolici,
continuavano infatti a essere sottoposti all’autorità ecclesiastica.
Ogni prelato può dunque tranquillamente permettersi esternazioni
denigratorie nei confronti dei battezzati: perché rischiare?

Ma tante
altre ancora possono essere le motivazioni: non c’è certo bisogno di
ricevere suggerimenti da parte dell’UAAR!


L’ASSOCIAZIONE PER LO
SBATTEZZO

L’Associazione per lo Sbattezzo nacque negli anni ’80
proprio su queste tematiche. Suo il merito di aver sollevato il
problema in Italia: attraverso questa associazione sono partite le
prime lettere con le richieste di cancellazione dal registro dei
battezzati. Il modulo che presenta sul suo sito, tuttavia, è privo di
valore giuridico, non facendo riferimento ad alcuna legge dello Stato
italiano. Oggi la parola “sbattezzo” è entrata a far parte dei
dizionari.



L’INIZIATIVA GIURIDICA DELL’UAAR

Nel 1995 l’Unione degli
Atei e degli Agnostici Razionalisti ha avviato una campagna per la
“bonifica statistica” dei battezzati. Dopo aver verificato le risposte
fumose ed evasive alle richieste di cancellazione ricevute dai parroci
(le poche volte che costoro si degnavano di rispondere), ha preferito
spostare il confronto in sede giudiziaria.



Attraverso un socio
individuato ad hoc, ha così intrapreso un ricorso al Garante per la
protezione dei dati personali (Stefano Rodotà), chiedendo di
intervenire nei confronti delle parrocchie refrattarie alla
cancellazione del battesimo.



IL SUCCESSO DELL’INIZIATIVA GIURIDICA
UAAR

Il 13 settembre 1999 il Garante per la protezione dei dati
personali si è pronunciato sul ricorso del socio UAAR.



Secondo il
provvedimento del Garante non si può cancellare il battesimo, in quanto
esso documenta un episodio effettivamente avvenuto: inoltre, anche in
questo caso, la doppia ragione sociale di Stato estero e di ente
religioso permette alla Chiesa di usufruire di privilegî che altre
confessioni non hanno.



È però possibile, per chiunque lo desideri,
far annotare la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa
cattolica. Si tratta di un riconoscimento importante, con il quale per
la prima volta la giurisprudenza italiana ha stabilito una procedura
per l’ottenimento di un elementare diritto civile, quello di non essere
più considerati “figli della chiesa”.


Lo sconcerto cattolico deve
essere stato notevole, se persino un esponente considerato “illuminato”
come don Zega, dalla prima pagina della Stampa del 29 settembre 1999,
riusciva a confondere UAAR e Associazione per lo Sbattezzo, cercando
poi di buttare tutta la vicenda sul goliardico.


Come conseguenza
pratica, però, l’iniziativa dell’UAAR ha costretto la Conferenza
Episcopale Italiana a emanare già il 20 ottobre 1999 un Decreto
Generale sull’argomento.


L’UAAR, incassato il parziale successo, ha
comunque deciso di ricorrere al tribunale di Padova, che con il decreto
del 29 maggio 2000 ha in sostanza confermato quanto statuito dal
Garante, sancendo tuttavia che «è lo Stato che si riserva il potere di
verificare se sussistano i presupposti per escludere il proprio
intervento con riguardo agli atti dell’autorità ecclesiastica».


Nel
novembre 2002 la Conferenza dei vescovi italiani, riunita in assemblea
plenaria, ha dovuto confermare la legittimità delle richieste formulate
col modulo UAAR.


L’iniziativa è proseguita negli anni successivi, con
lo scopo di allargare questo diritto all’intera popolazione italiana.
Nel 2002 è stato presentato e accolto il primo ricorso al Garante
contro una parrocchia inadempiente, e nel 2003 è stato presentato e
accolto il ricorso al Garante contro la pretesa del Vicariato di Roma
di chiedere al richiedente di presentarsi presso i suoi uffici «per
dimostrare e controfirmare la sua richiesta in modo inequivoco».


Infine, nel settembre 2006, un nuovo provvedimento del Garante ha
permesso a tutti coloro che non conoscono la parrocchia di battesimo (o
che sono stati battezzati all’estero) di annotare le proprie volontà di
non far più parte della Chiesa cattolica sull’atto di cresima. Il caso
ha voluto che il primo vescovo “costretto” ad autorizzare una simile
annotazione sia stato il cardinal Camillo Ruini (anche se la prima in
assoluto risale al febbraio 2006).



Ma la campagna continua: resta
ancora da allargare tale diritto a chi non sa dove è stato battezzato,
e non è mai stato comunicato o cresimato.

COSA BISOGNA FARE PER NON
ESSERE CONSIDERATI PIÙ CATTOLICI?
Chi conosce la parrocchia presso la
quale si è stati battezzati deve semplicemente scrivere una lettera al
parroco con la quale si chiede che sia annotata la propria volontà di
non far più parte della Chiesa cattolica. La lettera deve essere
inviata per raccomandata a.r. allegando la fotocopia del documento d’
indentità. Non è necessario fornire alcuna motivazione. Disponiamo di
una lettera modello, scaricabile in formato *.RTF; ne è altresì
disponibile una versione in formato *.PDF.
Se non si conosce la
parrocchia, la prima strada è quella di fare una ricerca sul portale
parrocchie.it: qualora vi fossero dubbi tra più parrocchie si può
provare a chiedere un aiuto a soslaicita@???.
Qualora l’esito
fosse infruttuoso bisogna inviare una richiesta al parroco dove è stata
impartita la prima comunione o la cresima, chiedendogli di provvedere
all’annotazione della richiesta sui documenti che attestano la
somministrazione di questi sacramenti.
In alternativa, se ci si è
sposati con il rito concordatario, si può anche inviare una richiesta
alla parrocchia delle nozze, chiedendo di conoscere la parrocchia di
battesimo.
“Sbattezzarsi” è rapido e semplice. Nel caso, piuttosto
raro, che vengano frapposti degli ostacoli, consigliamo di consultare
le FAQ, che contengono le risposte alle domande più ricorrenti sull’
argomento: qualora i dubbi persistano, potete inviare un messaggio a
soslaicita@??? per ottenere una consulenza sull’argomento.
Ricordiamo che - in mancanza di risposta da parte della parrocchia - è
possibile presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati
personali. Tutti i ricorsi presentati finora si sono conclusi con esito
positivo.

ALTRE RELIGIONI

Per le altre confessioni cristiane vale lo
stesso discorso della confessione cattolica: è sufficiente inviare la
lettera modello, sostituendo soltanto “registro dei battezzati” con
“elenco dove è stato registrato il battesimo”.


L’appartenenza alle
comunità ebraiche è documentata attraverso un’iscrizione: pertanto, per
abbandonare l’ebraismo è sufficiente inviare una comunicazione formale
con cui si rende palese la propria volontà, chiedendo altresì che venga
data conferma per iscritto delle proprie “dimissioni”. Ovviamente, in
tal modo si risolve il problema dell’appartenenza, non quello della
circoncisione.


Per l’islam le cose sono molto più complicate. Non
esiste in Italia alcuna confessione centralizzata islamica, ma tante
organizzazioni diverse in competizione fra loro: è quindi impossibile
formulare una domanda ufficiale, ma solo apostatare pubblicamente. Il
problema, ben noto, è che la dottrina prevalente nel mondo islamico
prevede che l’apostata sia punito con la morte. Secondo un detto
(hadīth) attribuito a Maometto, è vietato uccidere un musulmano,
eccetto che in tre casi: quello di un musulmano che ha ucciso un altro
musulmano, quello dell’adultero e quello dell’apostata. Al di fuori dai
Paesi di tradizione musulmana sta comunque venendo alla luce un buon
numero di apostati dall’islam. Alcuni di essi hanno pure creato un
sito: Apostates of Islam. Anche per l’islam resta il problema della
circoncisione.



LO “SBATTEZZO” ALL’ESTERO

Il problema dello
“sbattezzo” non è solo italiano: lanciato in Belgio alcuni decenni fa
da Alternative Libertaire, ha calamitato l’attenzione dell’opinione
pubblica soprattutto in Francia.


Qui la legge ha sancito sia il
diritto alla cancellazione, sia il dovere dell’ente ecclesiastico di
fornire prove della stessa: i vescovi di Carcassone e Mende hanno
rischiato pesanti condanne per non aver provveduto nei termini
stabiliti (aggiornamenti sulla campagna di “sbattezzo” in Francia:
Europe et Laïcité; Vivre au Présent).


In Germania le cose sono ancora
più semplici: una legge del 1919 impone alle religioni di “contare” i
propri membri in base alla volontà dei propri fedeli di versare una
somma variabile tra l’8 e il 10 per cento delle proprie imposte. Se non
si vuole pagare questa tassa si è automaticamente fuori dalla Chiesa e
cessano gli effetti del battesimo, mentre se si è battezzati si è
invece obbligati a pagare le tasse alla propria Chiesa. La
dichiarazione ufficiale di uscita dalla chiesa è effettuabile a partire
dal raggiungimento della maggiore età (ovvero a quattordici anni, per
quanto riguarda l’appartenenza religiosa).


Lo “sbattezzo” in
Germania, Austria e Svizzera.


In Spagna, dove il diritto di
abbandonare la Chiesa cattolica non è ancora stato giuridicamente
sancito, si sono svolte “apostasie di gruppo” davanti ai vescovadi. Un
progetto di legge per rimediare alla situazione è stato presentato in
parlamento nel corso del 2006.


PERCORSI DI APPROFONDIMENTO
Il nostro
associato Andrea Albertazzi ha discusso nel dicembre del 2003 una tesi
di laurea sullo “sbattezzo”, che pubblichiamo con il suo permesso (PDF,
200 Kb).
Un esempio di annotazione su un atto di battesimo.
Processo
al vescovo di Prato, a cura di Leopoldo Piccardi (Parenti 1958).
Chi
si ricorda del vescovo di Prato?, di Mario Patuzzo (L’Ateo 4/1999).
Atei alla meta: i vescovi hanno riconosciuto il diritto di non far
parte della Chiesa cattolica, di Raffaele Carcano (l’Ateo 1/2003).
Jenner Meletti, «La mia lunga battaglia per essere sbattezzato», da
Repubblica, 13 luglio 2003).
Della qualità del clero. I risultati di
un’indagine e la loro verifica sul campo, di Raffaele Carcano (L’Ateo
5/2003).
L’aspetto giuridico dello sbattezzo, di Andrea Albertazzi (L’
Ateo 2/2004).
Marina Caffiero. Battesimi forzati (Viella 2004): le
vessazioni nei confronti degli ebrei romani tra il XVI e il XIX
secolo.
«Pio XII e i piccoli ebrei battezzati», dal Corriere della
Sera, 29 dicembre 2004.
«Aumenta il popolo degli “sbattezzati”. Atei e
agnostici si ritrovano sul web», di Rita Celi, da Repubblica.it, 10
gennaio 2006
Un volantino sullo “sbattezzo” da fotocopiare e
distribuire.

Se vuoi dare visibilità sul tuo sito o sul tuo blog alla
campagna UAAR di “sbattezzo”, puoi consultare le istruzioni pubblicate
sul nostro sito.



PASSAPAROLA SULLO “SBATTEZZO”