Re: [Hackmeeting] Finanziaria e diritto d'autore

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Autor: daniel
Data:  
Para: hackmeeting
Asunto: Re: [Hackmeeting] Finanziaria e diritto d'autore

On Tuesday 03 October 2006 01:48, Sigmund Baginov wrote:
> Segnalo questa piccola variazione all'interno della finanziaria
>
> Attuale Art. 65 della legge sul diritto d'autore
>
> 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o
> religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi
> o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso
> carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al
> pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la
> riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata,
> purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome
> dell'autore, se riportato.
>[...]
> 1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941 n.633, dopo il comma 1, e'
> aggiunto il seguente:"I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo,
> la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali,
> devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i
> suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le
> modalita' di riscossione sono determinate sulla base di accordi fra i
> soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie
> interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le
> amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto
> legislativo 3 febbraio 1993, n.29"


spero di non aver capito!
daniel


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