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Szerző: elisabetta63\@libero\.it
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Tárgy: [Forumumbri] Fwd:[hyperlink] Per i servizi pubblici, contro il DDL Lanzillotta
vi giro questo documento di Attac italia sulle novità del prossimo settembre riguardo ai servizi pubblici....
guardate un pò che bellezza!!!

ciao ciao
eli



SERVIZI PUBBLICI IN ROTTA, STA ARRIVANDO LANZILLOTTA!



Con una relazione di accompagnamento sulle magnifiche sorti e progressive
della mano invisibile del mercato, il Ministro per gli Affari Regionali e le
Autonomie Locali, Linda Lanzillotta, ha presentato un Disegno di Legge per
la riforma dei servizi pubblici locali, che verrà sottoposto
all’approvazione del Parlamento a partire dal prossimo mese di settembre.

La relazione di accompagnamento è un ideologico inno al mercato, alle
liberalizzazioni e alle privatizzazioni, come se venti e più anni di
politiche liberiste non avessero dimostrato i fallimenti del mercato, come
se decine di esperienze nazionali e internazionali non avessero reso chiaro
a tutti il vero volto delle liberalizzazioni dei servizi pubblici :
disoccupazione e precarietà del lavoro, aumenti delle tariffe, peggioramento
della qualità dei servizi, perdita di spazio pubblico, di saperi collettivi,
di democrazia.

In una assurda gara a chi è più capace di mettere i servizi sul mercato, il
Ministro si scaglia contro la normativa esistente – introdotta dal
precedente governo- che permette, sempre nell’inaccettabile orizzonte
aziendalista delle SpA, la gestione ‘in house’ attraverso società a capitale
totalmente pubblico, bollandola come “involuzione del processo di riforma
(..) ritorno al passato” e via dicendo.

Ed ecco pronta la “moderna” soluzione : ricorso generalizzato a procedure
competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento delle nuove gestioni e
per il rinnovo delle gestioni esistenti!

Per chi intenda ricorrere all’’in house’, dovrà essere chiaro come questa
debba essere una procedura eccezionale, adeguatamente motivata e corredata
da un piano di superamento entro un arco temporale definito.

Non c’è che dire : un disegno di legge che senz’altro guarda alle istanze
dei movimenti che in questi anni hanno parlato di beni comuni e di servizi
pubblici come luogo fondativo di un nuovo spazio pubblico, di un nuovo
contratto sociale basato sulla democrazia partecipativa. E che al recente
Forum Sociale Europeo di Atene hanno costruito la prima Rete Europea per i
Servizi Pubblici per affermare i diritti sociali come indisponibili al
mercato.

Ma è il re è nudo e tutti lo possono guardare. Perché dal disegno di riforma
dei servizi pubblici viene esplicitamente esclusa l’acqua, sulla quale in
questi anni decine di vertenze si sono aperte nei territori e un intero
movimento ha costruito il primo Forum italiano e sta producendo una legge
d’iniziativa popolare per la totale ripubblicizzazione.

Dunque il mercato va bene, ma se le lotte non lo permettono i beni comuni
ridiventano tali e non possono finire in mano al tanto decantato privato.

La lotta paga e per questo la mobilitazione sociale dev’essere estesa.
Abbiamo prodotto una fortissima mobilitazione contro la direttiva
Bolkestein, abbiamo prodotto centinaia di vertenze per l’acqua, per
l’energia, per il trasporto pubblico, per una diversa politica dei rifiuti,
del territorio e dell’ambiente. Ora più che mai dobbiamo costruire una
vertenza nazionale per il ritiro del disegno di legge Lanzillotta.

Contro l’orizzonte della solitudine competitiva, in cui le politiche
liberiste ci vorrebbero relegare, occorre affermare l’indisponibilità dei
beni comuni e dei servizi pubblici alle leggi del mercato, la loro totale
ripubblicizzazione fuori dallo stesso orizzonte delle gestioni attraverso
SpA, il loro governo pubblico attraverso la democrazia partecipativa delle
comunità locali.

E’ una battaglia di civiltà e di democrazia. Nessuno potrà chiamarsene
fuori.



ATTAC ITALIA





















Disegno di legge n. S 772 recante delega al governo per il riordino dei
servizi pubblici locali.





Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)



1. La presente legge provvede al riordino della normativa nazionale che
disciplina l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, al fine
di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà
di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori
economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di
rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di
tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici
locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo
117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un
adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di
sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.

2. Costituisce funzione fondamentale di comuni, province e città
metropolitane individuare – per quanto non già stabilito dalla legge - le
attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di
assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alla popolazione
locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di
continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e
sicurezza, ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da
svolgere unitariamente a dimensione regionale.

3. Le finalità pubbliche proprie delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono
perseguite, ove possibile, attraverso misure di regolazione, nel rispetto
dei principi di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale. Gli interventi
pubblici regolativi pongono all’autonomia imprenditoriale e alla libertà di
concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al perseguimento degli
interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità.

4.         Ove siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che
impediscano la copertura integrale dei costi e l’utile d’impresa, devono
essere previste le necessarie misure compensative.




Art. 2

(Delega per la riforma dei servizi pubblici locali)



1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Governo, è delegato ad adottare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o
più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi, anche, ove occorra, modificando
l’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

a) prevedere che l’affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle
gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba
avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del
gestore, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di
appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica
delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all’esercizio, nonché la
gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici;

b) consentire eccezionalmente l’affidamento a società a capitale interamente
pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti
dall’ordinamento comunitario per l’affidamento in house;

c) consentire eccezionalmente l’affidamento diretto a società a
partecipazione mista pubblica e privata, ove ciò reso necessario da
particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di
partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla
gestione ed allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto
dell’affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante
procedure competitive e la previsione di norme e clausole volte ad
assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad
evitare possibili conflitti di interesse;

d) prevedere che l’ente locale debba adeguatamente motivare le ragioni che,
alla stregua di una valutazione ponderata, impongono di ricorrere alle
modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché alla modalità
di cui alla lettera a), e che debba adottare e pubblicare secondo modalità
idonee il programma volto al superamento, entro un arco temporale definito,
della situazione che osta al ricorso a procedure ad evidenza pubblica,
comunicando periodicamente i risultati raggiunti a tale fine. In
particolare, prescrivere che per giungere alla constatazione della necessità
di gestione diretta sia adottata una previa analisi di mercato, soggetta a
verifica da parte delle Autorità nazionali di regolazione dei servizi di
pubblica utilità competenti per settore, ovvero, ove non costituite,
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove si dimostri
l’inadeguatezza dell’offerta privata. Le società di capitali cui sia
attribuita la gestione ai sensi della lett. b) non possono svolgere, né in
via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti
pubblici o privati.

e) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in
ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti
titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese
partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici
locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o
indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi
all’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla
gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove
evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;

f) individuare le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed
economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla
disciplina adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la
gestione integrata di servizi diversi e l’estensione territoriale della
gestione del medesimo servizio;

g) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai
diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le nome
applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici
locali di rilevanza economica ed apportando le necessarie modifiche alla
vigente normativa di settore in materia di rifiuti, trasporti, energia
elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo restando quanto previsto
dalla lettera a);

h) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento
delle gestioni in essere alla normativa adottata ai sensi delle lettere
precedenti, prevedendo, se necessario, tempi e modi diversi per la
progressiva applicazione della normativa così risultante a ciascun settore;

i) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla
scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

l) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di
concorrere, fino al 31 dicembre 2011, all’affidamento, mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già affidato;

m) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e
di razionalità economica del denegato ricorso al mercato i casi di gestione
in regime d’esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre
attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in
ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità
del servizio pubblico locale affidato ai sensi delle lettere precedenti;

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi.



Art. 3

(Delega per l’adozione di misure finalizzate alla tutela degli utenti dei
servizi pubblici locali)



1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad adottare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o
più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi
pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale debba
tempestivamente pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca
dell’affidamento, una carta dei servizi resi all’utenza, adottata in
conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le
associazioni imprenditoriali interessate, che indichi anche le modalità di
accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per
adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti
per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell’utenza, in forma
specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo
versato, in caso di inottemperanza;

b) prevedere che il permanere dell’affidamento sia condizionato al positivo
riscontro degli utenti, che dovrà essere periodicamente verificato mediante
l’esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a
campione, effettuati a cura e spese del gestore secondo modalità prefissate
idonee a garantirne l’obiettività;

c) prevedere forme di vigilanza, anche delle autorità nazionali di
regolazione, sull’adozione, sull’idoneità e sul rispetto della carta dei
servizi e sull’effettuazione dei sondaggi e delle indagini di mercato,
adottando tutte le misure idonee a garantire il rispetto della normativa
emanata ai sensi delle lettere precedenti;

d) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di
tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi
servizi pubblici locali, in modo da aumentare, senza in alcun caso ridurre,
il previgente livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità,
sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio.

e) rafforzare i poteri di vigilanza delle Autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità competenti per settore, al fine di garantire la
promozione e la tutela della concorrenza e i diritti dei consumatori e degli
utenti.

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi.



***



RELAZIONE



Alla fine degli anni 90 era stato finalmente avviato un processo di riforma
dei servizi pubblici locali, volto ad accrescere l’efficacia dei servizi nel
soddisfare i bisogni dei cittadini e ad aumentarne l’efficienza, così da
ridurre i costi per le comunità locali. I passaggi fondamentali, che si
inserivano in un più generale processo di riforma della regolazione nei
settori dei servizi di pubblica utilità, erano costituiti dalle riforme del
trasporto pubblico locale, del settore elettrico e del gas naturale, nonché
dall’introduzione di incentivi per le trasformazioni delle aziende speciali
in S.p.A., puntando a sviluppare la distinzione di ruoli tra ente locale,
che programma e regola il servizio, e azienda, che lo deve gestire su base
imprenditoriale, aprendo a forme di concorrenza “nel” mercato e “per” il
mercato (affidamento a gara).

Il processo così avviato deve ora essere sviluppato con una legge di delega
sui servizi pubblici locali che, in attuazione del nuovo dettato
costituzionale che attribuisce allo Stato il compito di promuovere la
concorrenza, estenda a tutti i settori dei servizi pubblici locali
l’approccio riformatore e costruisca una cornice d’insieme coerente per le
sperimentazioni da parte degli enti locali di nuove forme di gestione dei
servizi più vicine ai cittadini e per le iniziative imprenditoriali delle
migliori aziende di servizio.

L’esigenza di un nuovo approccio riformatore è accentuata dall’involuzione
del processo di riforma registrata negli ultimi anni. Nella scorsa
legislatura, infatti, la maggioranza di centrodestra, mediante il nuovo
articolo 113 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ha operato
un vero e proprio ritorno al passato, lasciando solamente come opzionale
l’affidamento a gara del servizio. La predetta disposizione consente sia
l’affidamento diretto a società a capitale misto pubblico-privato nella
quale il socio privato viene scelto attraverso gara, sia l’affidamento
diretto a società a capitale interamente pubblico controllata dall’ente
locale proprietario, secondo il modello di gestione cosiddetto “in house”.
Il risultato è la cristallizzazione della situazione esistente e la
sostanziale garanzia delle posizioni di monopolio: ai gestori pubblici si
offre la possibilità di mantenere l’affidamento diretto protetto, al prezzo
di rinunciare a crescere come realtà imprenditoriali che si misurano a tutto
campo; alle imprese private si offre la possibilità di entrare in una
società mista cui si è assicurata una posizione di monopolio tramite
affidamento diretto, in cambio della rinuncia a veder aprire i mercati.
Resta inoltre un quadro complessivo incoerente, rispetto alla precedente
disciplina. Infine, le scadenze originariamente previste dal periodo
transitorio per i diversi servizi pubblici locali sono state, recentemente,
più volte prorogate, talvolta in modo confuso, con un generale slittamento
in avanti nel tempo di ogni prospettiva di confronto concorrenziale.

Le conseguenze di questa situazione sono gravi per i cittadini, per gli enti
locali, per le imprese e, complessivamente, per il sistema economico
italiano. I cittadini vedono svanire la speranza di godere di servizi di
migliore qualità e con costi più bassi che consentano di ridurre le tariffe
e/o i contributi alle aziende (e quindi l’assorbimento di risorse dai
bilanci comunali). Gli enti locali non possono usufruire dei vantaggi di un
mercato aperto nella scelta del gestore cui affidare il sevizio. Le imprese
restano chiuse nei loro confini municipalistici senza possibilità di
crescita industriale. Il sistema economico italiano subisce le conseguenze
delle irrisolte carenze infrastrutturali, nonché della scarsa qualità e dei
prezzi più alti di servizi che costituiscono importanti input produttivi per
le imprese esposte alla concorrenza internazionale.

Nel mondo delle aziende locali vi sono, viceversa, energie imprenditoriali e
lavorative, nonché capacità innovative che devono essere liberate, affinché
possano realizzare un salto di qualità nella fornitura di servizi ai
cittadini e nel sostegno alla competitività del sistema economico italiano.
Al tempo stesso il sistema delle autonomie locali deve poter disporre di
strumenti di programmazione e regolazione forti che consentano un governo
effettivo del territorio, indirizzando la rete dei servizi a soddisfare le
esigenze di crescita economica e civile delle comunità amministrate.

Si tratta di andare oltre gli assetti definiti nella passata legislatura,
per superare le strozzature e le incoerenze dovute all'inerzia ed ai recenti
orientamenti controriformatori e per fornire un quadro di certezza normativa
che consenta agli organi di governo locale di curare lo sviluppo del proprio
territorio e valorizzi le capacita delle imprese pubbliche e private che
operano nel campo dei servizi locali. La linea deve essere quella di una
regolazione forte dei mercati da parte delle autorità pubbliche, che dia
spazio al confronto concorrenziale e crei occasioni di sviluppo per le
imprese che vogliono crescere e innovare.

La premessa di un rilancio e uno sviluppo del processo riformatore sta nella
inequivocabile affermazione che 1a proprietà delle reti e degli impianti di
servizio pubblico locale deve essere mantenuta in capo agli enti locali. E'
questo un presupposto essenziale per due motivi principali: prima di tutto,
perché la proprietà di reti e impianti garantisce all'ente locale la
possibilità di programmare lo sviluppo delle reti stesse e quindi di
governare il territorio di riferimento; in secondo luogo, in quanto la
proprietà pubblica è essenziale affinché la concorrenza "per" il mercato
possa svilupparsi correttamente - cioè senza artificiali "barriere
all'entrata" - tra imprese che si candidano a gestire la rete e a realizzare
programmi di investimento coerenti con gli indirizzi stabiliti dall'ente
locale. Al termine del periodo di affidamento, rete e impianti tornano nella
disponibilità dell'ente locale che può cosi procedere al nuovo affidamento.

Venendo ora alle forme della regolazione, occorre prendere spunto dalla
distinzione, contenuta nel Libro verde sui servizi di interesse generale,
fra i “servizi di rilevanza economica” e quelli “privi di rilevanza
economica”. L’attribuzione all’una e all’altra area di una attività mostra
un carattere dinamico ed è connessa all’evoluzione culturale, economica e
tecnologica. I servizi di interesse economico generale esercitati in ambito
locale o che costituiscono segmenti di dimensione locale di attività
organizzata a livello nazionale (come nel caso della gestione delle reti di
distribuzione locale nel settore dell’energia e del trasporto pubblico)
hanno sempre più assunto rilevanza economica, rendendo ineludibile
l’esigenza di ricorrere al principio di concorrenza, ai fini dello sviluppo
dei servizi mediante il confronto competitivo fra gli operatori.

In questo contesto legislativo, complesso e privo di organicità, il disegno
di legge in esame vuole promuovere, mediante la delega al governo, il
complessivo riordino della disciplina dei servizi pubblici locali , anche,
ove occorra, mediante interventi sul t.u. enti locali .

Si chiarisce inoltre che i servizi pubblici locali sono una parte essenziale
delle funzioni fondamentali dei comuni, e che essi sono connotati dal
principio di atipicità e devono rispondere a criteri di proporzionalità,
adeguatezza e commisurazione dei costi alle funzioni, secondo le note
indicazioni dei documenti comunitari in materia di appalti e concessioni e
di partenariato pubblico privato.

L’architrave della nuova disciplina è costituita dal generale ricorso a
procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, per
l’affidamento delle nuove gestioni e per il rinnovo delle gestioni in essere
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad eccezione del
servizio idrico, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in
materia di appalti pubblici e di pubblici servizi.

Il ricorso a forme diverse di affidamento dei servizi pubblici locali resta,
quindi, consentito solo eccezionalmente, laddove il ricorso a tali
soluzioni sia motivatamente imposto da particolari situazioni di mercato. In
tali casi, peraltro, l’ente locale dovrà anche adottare e pubblicare secondo
modalità idonee il programma volto al superamento, entro un arco temporale
definito, della medesima situazione di mercato.

Su tali scelte si prevedono controlli delle autorità poste a tutela della
concorrenza.

In particolare, l’eccezionale possibilità di affidamento diretto in house
viene limitata alle sole società pubbliche partecipate dall’ente locale in
possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento comunitario.

Anche l’eccezionale possibilità di affidamento a “società miste”,
partecipate dall’ente locale, viene circondata da garanzie, circa la stretta
inerenza delle modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e
privati agli specifici servizi pubblici locali oggetto dell’affidamento,
ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive.
Dovranno, inoltre, essere previste norme e clausole volte ad assicurare un
efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare
possibili situazioni di conflitto di interessi.

La possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti
territoriali diversi da quelli di appartenenza viene esclusa per i soggetti
già affidatari in via diretta di servizi pubblici locali, nonché per le
imprese partecipate da enti locali, che usufruiscano di finanziamenti
pubblici diretti o indiretti, salvo che si tratti del ristoro degli oneri di
servizio relativi ad affidamenti effettuati mediante gara, semprechè
l’impresa disponga di un sistema certificato di separazione contabile e
gestionale.

Il riordino dei servizi dovrà altresì puntare a favorire la massima
razionalizzazione ed economicità, anche mediante la gestione integrata di
servizi diversi e l’estensione territoriale della gestione del medesimo
servizio.

Il presente intervento normativo ha l’ambizione di introdurre una disciplina
unitaria per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali, che dovrà
quindi essere armonizzata con le discipline di settore previste per ciascun
servizio pubblico locale, anche mediante l’univoca indicazione delle norme
applicabili in via generale a tutti i servizi pubblici locali di rilevanza
economica e delle norme di settore, ferme restando la proprietà pubblica
delle reti e degli altri beni pubblici e strumentali, nonché la gestione
pubblica del servizio idrico.

Molta cura dovrà essere dedicata alla disciplina transitoria mediante il
progressivo allineamento delle diverse gestioni in essere alla nuova
normativa. In particolare si prevede che le gestioni dirette ormai in essere
proseguano fino alla naturale scadenza, senza poter essere però prorogate o
rinnovate. Naturalmente, il soggetto affidatario diretto potrà concorrere,
così come ogni altro operatore, alla gara volta ad affidare il medesimo
servizio mediante sistema di scelta competitiva. Tale possibilità scadrà,
peraltro, al termine di un congruo periodo transitorio, che viene fissato al
31 dicembre 2011. Sarà quindi cura dell’affidatario diretto sollecitare il
comune ad indire la procedura concorsuale entro il predetto termine.

Infine, si prevede di limitare i casi di gestione del servizio pubblico
locale in regime di esclusiva, alla stregua di un criterio di
proporzionalità e sussidiarietà orizzontale, dovendo l’ente locale motivare
la razionalità economica del denegato accesso al mercato. Ciò dovrà
comportare la liberalizzazione delle attività economiche di prestazione di
servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con lo
svolgimento del servizio pubblico locale, che a propria volta dovrà
continuare ad essere connotato dalle garanzie di universalità ed
accessibilità.

Il disegno di legge delega, altresì, il Governo ad adottare uno o più
decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici
locali.

Si prevede, al riguardo, che ogni gestore debba adottare una carta dei
servizi concordata con le associazioni dei consumatori e delle imprese
interessate all’utenza del servizio, che indichi anche e modalità d’accesso
alle informazioni garantite, le modalità per porre reclamo, le modalità per
adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti
per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell’utenza, in forma
specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo
versato, in caso di inottemperanza.

Il permanere dell’affidamento del servizio sarà quindi condizionato
all’adozione ed al rispetto della carta, nonché al positivo riscontro degli
utenti, che dovrà risultare dall’esame dei reclami e dall’effettuazione di
sondaggi di mercato, connotati da garanzie di obbiettività, sotto la
vigilanza dell’ente locale e delle autorità nazionali di regolazione.



Relazione tecnico-finanziaria



Dal presente provvedimento non derivano nuovi oneri o minori entrate a
carico della finanza pubblica, essendo previste misure che non comportano
nuove o maggiori attività amministrative, né richiedono l’istituzione di
nuovi organi o competenze, e non essendo previsti né incentivi di alcun
tipo, né misure fiscali.

In particolare, i compiti di gestione delle procedure di affidamento dei
servizi locali e di vigilanza sul rispetto delle norme di tutela degli
utenti, già rientrano nelle ordinarie competenze degli uffici pubblici
competenti, che vi faranno, quindi, fronte con le ordinarie dotazioni
organiche, strumentali e finanziarie.

Gli ulteriori previsti compiti di verifica del grado di soddisfacimento
degli utenti sono espressamente posti dalla norma a carico del gestore, che
vi dovrà quindi far fronte nell’ambito della propria organizzazione
imprenditoriale e delle proprie strategie d’impresa, senza poter pertanto
“ricaricare” le spese sul contratto di servizio stipulato con l’ente
locale.

Al contrario, il previsto ricorso a procedure competitive di scelta della
migliore offerta, unitamente alla prevista apertura alla libera concorrenza
di fasce di mercato, potrà ragionevolmente determinare non solo una maggiore
soddisfazione dei cittadini utenti, ma anche una più razionale gestione del
servizio, alleviando i relativi oneri pubblici, nonché un aumento del
fatturato del settore, con maggiori introiti anche per le finanze pubbliche.










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