[Lecce-sf] CPT "Regina pacis": pubblicate le motivazioni del…

Delete this message

Reply to this message
Autor: Antonella Mangia
Data:  
Para: sudribelle, kurdistanazad, lecce social forum, CSSF, fori-sociali
CC: primaveraradio, esposenzafiltro, rifondazionecasarano, prcpoggiardo, gccasarano, prc.uggiano, prc.martanolotta, zei, segreteriarifondazione, gc, SusSud Lecce
Assunto: [Lecce-sf] CPT "Regina pacis": pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna di don Cesare Lodeserto e del suo staff
CPT "Regina pacis": pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna di don Cesare Lodeserto e del suo staff

In fondo all'articolo vi è il link dove è possibile scaricare l' allegato contenente le motivazioni della sentenza di condanna contro Lodeserto

.........................................................................

dalla sentenza di condanna di Don Cesare Lodeserto
........ L´aver tenuto da parte degli imputati le condotte descritte,
consistite nell´uso della violenza fisica al fine di costringere
le persone offese a sopportare costrizioni umilianti e nella
causazione delle lesioni, non può qualificarsi in termini di
abuso di mezzi di correzione, bensì in termini di violenza
privata e lesioni aggravate, reati appartenenti alla cognizione
del tribunale in composizione monocratica.
Il delitto previsto dall´art. 571 c.p. si sostanzia nella
condotta di chi abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in
danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui
affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza
o custodia determinando un pericolo di malattia nel corpo o
nella mente, con l´ulteriore specificazione che la causazione di
lesioni personali o della morte aggrava la fattispecie ed il
trattamento sanzionatorio.
Dunque, l´abuso dei mezzi di correzione non è altro che una
enfatizzazione oltre il limite consentito delle modalità
educative e disciplinari idonee a determinare il pericolo
dell´insorgere di una malattia fisica o mentale.
L´interpretazione giurisprudenziale della disposizione in
questione ha chiarito che integra la fattispecie criminosa di
cui all´art. 571 c.p. "l´uso in funzione educativa del mezzo
astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o
morale, che trasmodi nell´abuso sia in ragione dell´arbitrarietà
o intempestività della sua applicazione, sia in ragione
dell´eccesso della misura, senza tuttavia attingere a forme di
violenza" (Cass. Pen. Sez. VI 7.11.97, Paglia), specificando che
"il termine <<correzione>> va assunto come sinonimo di
educazione e presuppone che di tali mezzi ... possa farsi un uso
consentito e legittimo che però, trasmodando in apprezzabile
eccesso, si trasforma in illecito, così integrando la figura
dell´abuso" (Cass. pen. Sez. VI 9.1.04, n. 4934). Ha chiarito
inoltre che "l´eccesso dei mezzi di correzione violenti non
rientra nella fattispecie dell´art. 571 c.p. anche se retto
dall´animus corrigendi" (Cass. pen. Sez. VI 16.5.96, n. 4904)
poiché "l´uso della violenza non può mai ritenersi finalizzato a
scopi rieducativi" (Cass. pen. Sez. VI 26.10.04, n. 44621).
Peraltro al fine di stabilire se ricorra l´ipotesi delittuosa di
cui all´art. 571 c.p. deve esaminarsi non solo l´elemento
oggettivo della fattispecie concreta e, dunque, la correlazione
tra i mezzi e i metodi e le finalità educativa e disciplinare,
ma anche l´elemento soggettivo e cioè che il motivo che abbia
determinato l´agente sia quello disciplinare e correttivo (Cass.
pen. Sez. VI, 11.4.96, Carbone).
La disamina della interpretazione giurisprudenziale consente
di comprendere pienamente la struttura del reato e la reale
essenza dello stesso sotto il profilo del bene giuridico
pag. 29
tutelato, oltre che di escludere che le condotte descritte in
rubrica siano sussumibili sotto la tipologia di delitto previsto
e punito dall´art. 571 c.p.
L´aver ricondotto le persone offese nel C.T.P. malmenandole
selvaggiamente, deridendole e trattandole alla stregua di
bestie, costringendo loro con violenze inaudite a ingurgitare
pezzi di carne di maiale cruda nella piena consapevolezza della
fede musulmana che le caratterizzava, ragione per cui quel tipo
di carne, ancor più nel periodo del Ramadan, era assolutamente
vietata, non può assolutamente costituire un mezzo educativo o
correttivo, poiché si sostanzia in una violenza del tutto
gratuita e abietta.
Non si riesce davvero a rintracciare l´intento di correzione
nelle condotte che sono state ampiamente descritte; è, invece,
del tutto evidente che l´unico motivo che ha determinato gli
agenti è stato quello punitivo della violenza, della
prevaricazione e dell´umiliazione, ferendo nel corpo e
nell´animo soggetti disperati colpevoli solo di aver tentato una
fuga.
Pertanto, oltre alle lesioni ampiamente certificate in
atti, è chiaro che l´aver costretto a subire comportamenti quali
quelli della costrizione a mangiare carne di maiale, o il non
averli impediti, e le derisioni per il solo fatto di aderire ad
un credo religioso non può che integrare il delitto di violenza
privata.
In proposito, la Suprema Corte precisa che "l'abuso dei
mezzi di correzione o di disciplina, previsto e punito
dall'articolo 571 del Cp, presuppone un uso consentito e
legittimo di tali mezzi, tramutato per eccesso in illecito
(abuso): di conseguenza il reato non è configurabile quando
vengano usati mezzi di per sé illeciti, per la loro natura o
anche per la potenzialità di danno alla persona o alla psiche,
dovendo in questo caso la condotta essere ricondotta alle
ipotesi criminose realizzate con i citati mezzi (lesioni
personali volontarie, violenza privata, maltrattamenti). (Nella
specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione
di merito che aveva qualificato come violenza privata la
condotta posta in essere dai responsabili di un campo scout, i
quali, per punire un minore a loro affidato, gli avevano
inflitto una punizione degradante e umiliante, caratterizzata
dall'uso della violenza, consistita nell'averlo legato a un palo
in cemento con una corda, nel cospargerlo di sughi di scarto e
detersivo per piatti, nel farlo oggetto, infine, del getto
d'acqua di una pompa; trattavasi, secondo la Corte, di condotta
caratterizzata dall'uso di violenza, non riconducibile come
tale, neppure in termini di abuso, al concetto di "correzione",
dovendosi intendere questo nel significato di "educazione" e non
potendosi quindi perseguire alcuna meta educativa mediante
l'utilizzo di uno strumento che contraddica i fondamentali
valori di pace e rispetto che devono caratterizzare i apporti
umani)" (Cass. pen. Sez. V, 5.11.02, n. 36842, Iacono e altri).
Con il delitto di violenza privata concorre quello di
lesioni aggravate ai sensi dell´art. 61 n. 4 c.p. per aver
adoperato sevizie e agito con crudeltà verso le persone.
In ordine alle lesioni, come già detto, la documentazione
sanitaria in atti attesta, insieme a tutti le altre emergenze
istruttorie, la sussistenza del reato.
Non v´è dubbio in ordine alla configurabilità
dell´aggravante che ricorre ogniqualvolta l´agente infligga alla
vittima sofferenze che esulino dal normale processo di
pag. 30
causazione dell´evento, caratterizzate dalla gratuità e
cagionate da una condotta particolarmente riprovevole, sintomo
dell´ansia dell´agente medesimo di appagare la propria volontà
di arrecare dolore.
La lettura delle deposizioni rende palpabile in tutta la sua
scioccante evidenza come le lesioni cagionate alle persone
offese siano state proprio accompagnate dalla volontà di
infliggere tormenti e sofferenze alle vittime per il solo
piacere di vederle soffrire. Non sono altrimenti spiegabili le
modalità delle azioni violente, le derisioni (Vieru a Salem:
"Dove sta Allah che ti salva e ti protegge adesso?" -
deposizione di Salem Mohamed, verbale udienza 4.3.03),
l´accanimento nel picchiare i fuggitivi, il tenerli fermi mentre
con un manganello erano costretti a mangiare la carne di maiale.
........................................................................................................
.......................................................................................................

P.Q.M.
letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara LODESERTO Cesare colpevole dei reati di cui agli
artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61
n. 4 c.p., unificati ai sensi dell´art. 81 c.p., così
diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in
rubrica, LODESERTO Giuseppe (detto Luca), VIERU Natalia (detta
Natasha), DOKAJ Paulin (detto Paolo), eccezion fatta per gli
episodi ai danni di Agrebi e Aidi, GOZLUGOL Husevin, eccezion
fatta per l´episodio ai danni di Tarconni, MARA Armando e SEN
Ramazan colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 610, 582 e
585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., unificati ai
sensi dell´art. 81 c.p., così diversamente qualificati i fatti
come descritti e contestati in rubrica, D´AMBROSIO Francesco,
ALBERGA Vito, OTTOMANO Vito, COSCIA Michele, MELE Vito, DI
PIERRO Mario e FUMAROLA Giovanni colpevoli dei reati di cui agli
artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61
n. 4 c.p., unificati ai sensi dell´art. 81 c.p., così
diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in
pag. 39
rubrica e, in concorso di attenuanti generiche per tutti gli
imputati ritenute equivalente alle aggravanti contestate,
condanna LODESERTO Cesare alla pena anni uno e mesi quattro di
reclusione, LODESERTO Giuseppe, VIERU Natalia alla pena di anni
uno e mesi due di reclusione, DOKAJ, GOZLUGOL, MARA e SEN alla
pena di mesi nove di reclusione, D´AMBROSIO e OTTOMANO alla pena
di anni uno e mesi quattro di reclusione, ALBERGA, DI PIERRO,
FUMAROLA e COSCIA alla pena di anni uno di reclusione, oltre al
pagamento delle spese processuali.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara ROBERTI Giovanni
e CAZZATO Anna Catia colpevoli del reato loro ascritto e, in
concorso di attenuanti generiche, condanna ciascuno alla pena di
mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali.
Pena sospesa alle condizioni di legge per tutti gli
imputati.
Letto l´art. 530 c.p.p., assolve tutti gli imputati in
ordine ai reati di cui agli artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in
relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., così diversamente
qualificati i fatti come descritti e contestati in rubrica, con
riferimento agli episodi relativi ad HADDAJI Mohammed, perché il
fatto non sussiste.
Letto l´art. 530 c.p.p., assolve LODESERTO Cesare e DOKAJ
Paulin dai reati di cui agli artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in
relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., così diversamente
qualificati i fatti come descritti e contestati in rubrica, con
riferimento agli episodi relativi ad Agrebi Baligh e Aidi
Manjoub per non aver commesso il fatto.
Letto l´art. 530 cpv c.p.p., assolve D´EPIRO Alessandro,
BLASI Francesco e CASAFINA Antonio dai reati di cui agli artt.
40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4
c.p., così diversamente qualificati i fatti come descritti e
contestati in rubrica, per non aver commesso il fatto.
Letto l´art. 530 c.p.p., assolve LODESERTO Cesare e
LODESERTO Giuseppe dal reato loro ascritto al capo B della
rubrica per non aver commesso il fatto.
Letti gli artt. 538 e ss c.p.p., condanna LODESERTO Cesare,
LODESERTO Giuseppe (detto Luca), VIERU Natalia (detta Natasha),
DOKAJ Paulin (detto Paolo), GOZLUGOL Husevin, MARA Armando e
SEN Ramazan, D´AMBROSIO Francesco, ALBERGA Vito, OTTOMANO Vito,
COSCIA Michele, MELE Vito, DI PIERRO Mario e FUMAROLA Giovanni
al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite,
fatta eccezione per Haddaji Mohammed, e con esclusione di Agrebi
Baligh e Aidi Manjoub con esclusivo riferimento a Lodeserto
Cesare e Dokaj Paulin, da liquidarsi in separato giudizio.
Condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale pari
a € 2000 per ogni parte civile costituita, eccezion fatta per
l´Associazione Studi Giuridici sull´Immigrazione (ASGI).
Pone a carico degli imputati le spese di costituzione e
rappresentanza delle parti civili che liquida in euro 5000 per
la parte civile assistita dall´Avv. Pistelli, euro 7000 per le
parti civili assistite dall´Avv. Petrelli, euro 15000 per le
parti civili assistite dall´Avv. Petrelli, oltre IVA, CA e spese
forfetizzate come per legge.
Letto l´art. 544 comma 3 c.p.p., indica in novanta giorni il
termine per il deposito della motivazione.
Lecce, 22 luglio 2005
_____________ ____Il Giudice
dott. Annalisa de Benedictis
pag. 40



    Motivazioni sentenza
 http://italy.peacelink.org/migranti/docs/1678-18151_sentenza.rtf
 (220 Kb - Formato RTF)


Chiacchiera con i tuoi amici in tempo reale!
http://it.yahoo.com/mail_it/foot/*http://it.messenger.yahoo.com