CPT "Regina pacis": pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna di don Cesare Lodeserto e del suo staff
In fondo all'articolo vi è il link dove è possibile scaricare l' allegato contenente le motivazioni della sentenza di condanna contro Lodeserto
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  dalla sentenza di condanna di Don Cesare Lodeserto
........ L´aver tenuto da parte degli imputati le condotte descritte,
  consistite nell´uso della violenza fisica al fine di costringere
  le persone offese a sopportare costrizioni umilianti e nella
  causazione delle lesioni, non può qualificarsi in termini di
  abuso di mezzi di correzione, bensì in termini di violenza
  privata e lesioni aggravate, reati appartenenti alla cognizione
  del tribunale in composizione monocratica.
  Il delitto previsto dall´art. 571 c.p. si sostanzia nella
  condotta di chi abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in
  danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui
  affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza
  o custodia determinando un pericolo di malattia nel corpo o
  nella mente, con l´ulteriore specificazione che la causazione di
  lesioni personali o della morte aggrava la fattispecie ed il
  trattamento sanzionatorio.
  Dunque, l´abuso dei mezzi di correzione non è altro che una
  enfatizzazione oltre il limite consentito delle modalità
  educative e disciplinari idonee a determinare il pericolo
  dell´insorgere di una malattia fisica o mentale.
  L´interpretazione giurisprudenziale della disposizione in
  questione ha chiarito che integra la fattispecie criminosa di
  cui all´art. 571 c.p. "l´uso in funzione educativa del mezzo
  astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o
  morale, che trasmodi nell´abuso sia in ragione dell´arbitrarietà
  o intempestività della sua applicazione, sia in ragione
  dell´eccesso della misura, senza tuttavia attingere a forme di
  violenza" (Cass. Pen. Sez. VI 7.11.97, Paglia), specificando che
  "il termine <<correzione>> va assunto come sinonimo di
  educazione e presuppone che di tali mezzi ... possa farsi un uso
  consentito e legittimo che però, trasmodando in apprezzabile
  eccesso, si trasforma in illecito, così integrando la figura
  dell´abuso" (Cass. pen. Sez. VI 9.1.04, n. 4934). Ha chiarito
  inoltre che "l´eccesso dei mezzi di correzione violenti non
  rientra nella fattispecie dell´art. 571 c.p. anche se retto
  dall´animus corrigendi" (Cass. pen. Sez. VI 16.5.96, n. 4904)
  poiché "l´uso della violenza non può mai ritenersi finalizzato a
  scopi rieducativi" (Cass. pen. Sez. VI 26.10.04, n. 44621).
  Peraltro al fine di stabilire se ricorra l´ipotesi delittuosa di
  cui all´art. 571 c.p. deve esaminarsi non solo l´elemento
  oggettivo della fattispecie concreta e, dunque, la correlazione
  tra i mezzi e i metodi e le finalità educativa e disciplinare,
  ma anche l´elemento soggettivo e cioè che il motivo che abbia
  determinato l´agente sia quello disciplinare e correttivo (Cass.
  pen. Sez. VI, 11.4.96, Carbone).
  La disamina della interpretazione giurisprudenziale consente
  di comprendere pienamente la struttura del reato e la reale
  essenza dello stesso sotto il profilo del bene giuridico
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  tutelato, oltre che di escludere che le condotte descritte in
  rubrica siano sussumibili sotto la tipologia di delitto previsto
  e punito dall´art. 571 c.p.
  L´aver ricondotto le persone offese nel C.T.P. malmenandole
  selvaggiamente, deridendole e trattandole alla stregua di
  bestie, costringendo loro con violenze inaudite a ingurgitare
  pezzi di carne di maiale cruda nella piena consapevolezza della
  fede musulmana che le caratterizzava, ragione per cui quel tipo
  di carne, ancor più nel periodo del Ramadan, era assolutamente
  vietata, non può assolutamente costituire un mezzo educativo o
  correttivo, poiché si sostanzia in una violenza del tutto
  gratuita e abietta.
  Non si riesce davvero a rintracciare l´intento di correzione
  nelle condotte che sono state ampiamente descritte; è, invece,
  del tutto evidente che l´unico motivo che ha determinato gli
  agenti è stato quello punitivo della violenza, della
  prevaricazione e dell´umiliazione, ferendo nel corpo e
  nell´animo soggetti disperati colpevoli solo di aver tentato una
  fuga.
  Pertanto, oltre alle lesioni ampiamente certificate in
  atti, è chiaro che l´aver costretto a subire comportamenti quali
  quelli della costrizione a mangiare carne di maiale, o il non
  averli impediti, e le derisioni per il solo fatto di aderire ad
  un credo religioso non può che integrare il delitto di violenza
  privata.
  In proposito, la Suprema Corte precisa che "l'abuso dei
  mezzi di correzione o di disciplina, previsto e punito
  dall'articolo 571 del Cp, presuppone un uso consentito e
  legittimo di tali mezzi, tramutato per eccesso in illecito
  (abuso): di conseguenza il reato non è configurabile quando
  vengano usati mezzi di per sé illeciti, per la loro natura o
  anche per la potenzialità di danno alla persona o alla psiche,
  dovendo in questo caso la condotta essere ricondotta alle
  ipotesi criminose realizzate con i citati mezzi (lesioni
  personali volontarie, violenza privata, maltrattamenti). (Nella
  specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione
  di merito che aveva qualificato come violenza privata la
  condotta posta in essere dai responsabili di un campo scout, i
  quali, per punire un minore a loro affidato, gli avevano
  inflitto una punizione degradante e umiliante, caratterizzata
  dall'uso della violenza, consistita nell'averlo legato a un palo
  in cemento con una corda, nel cospargerlo di sughi di scarto e
  detersivo per piatti, nel farlo oggetto, infine, del getto
  d'acqua di una pompa; trattavasi, secondo la Corte, di condotta
  caratterizzata dall'uso di violenza, non riconducibile come
  tale, neppure in termini di abuso, al concetto di "correzione",
  dovendosi intendere questo nel significato di "educazione" e non
  potendosi quindi perseguire alcuna meta educativa mediante
  l'utilizzo di uno strumento che contraddica i fondamentali
  valori di pace e rispetto che devono caratterizzare i apporti
  umani)" (Cass. pen. Sez. V, 5.11.02, n. 36842, Iacono e altri).
  Con il delitto di violenza privata concorre quello di
  lesioni aggravate ai sensi dell´art. 61 n. 4 c.p. per aver
  adoperato sevizie e agito con crudeltà verso le persone.
  In ordine alle lesioni, come già detto, la documentazione
  sanitaria in atti attesta, insieme a tutti le altre emergenze
  istruttorie, la sussistenza del reato.
  Non v´è dubbio in ordine alla configurabilità
  dell´aggravante che ricorre ogniqualvolta l´agente infligga alla
  vittima sofferenze che esulino dal normale processo di
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  causazione dell´evento, caratterizzate dalla gratuità e
  cagionate da una condotta particolarmente riprovevole, sintomo
  dell´ansia dell´agente medesimo di appagare la propria volontà
  di arrecare dolore.
  La lettura delle deposizioni rende palpabile in tutta la sua
  scioccante evidenza come le lesioni cagionate alle persone
  offese siano state proprio accompagnate dalla volontà di
  infliggere tormenti e sofferenze alle vittime per il solo
  piacere di vederle soffrire. Non sono altrimenti spiegabili le
  modalità delle azioni violente, le derisioni (Vieru a Salem:
  "Dove sta Allah che ti salva e ti protegge adesso?" -
  deposizione di Salem Mohamed, verbale udienza 4.3.03),
  l´accanimento nel picchiare i fuggitivi, il tenerli fermi mentre
  con un manganello erano costretti a mangiare la carne di maiale.
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  P.Q.M.
  letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
  dichiara LODESERTO Cesare colpevole dei reati di cui agli
  artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61
  n. 4 c.p., unificati ai sensi dell´art. 81 c.p., così
  diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in
  rubrica, LODESERTO Giuseppe (detto Luca), VIERU Natalia (detta
  Natasha), DOKAJ Paulin (detto Paolo), eccezion fatta per gli
  episodi ai danni di Agrebi e Aidi, GOZLUGOL Husevin, eccezion
  fatta per l´episodio ai danni di Tarconni, MARA Armando e SEN
  Ramazan colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 610, 582 e
  585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., unificati ai
  sensi dell´art. 81 c.p., così diversamente qualificati i fatti
  come descritti e contestati in rubrica, D´AMBROSIO Francesco,
  ALBERGA Vito, OTTOMANO Vito, COSCIA Michele, MELE Vito, DI
  PIERRO Mario e FUMAROLA Giovanni colpevoli dei reati di cui agli
  artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61
  n. 4 c.p., unificati ai sensi dell´art. 81 c.p., così
  diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in
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  rubrica e, in concorso di attenuanti generiche per tutti gli
  imputati ritenute equivalente alle aggravanti contestate,
  condanna LODESERTO Cesare alla pena anni uno e mesi quattro di
  reclusione, LODESERTO Giuseppe, VIERU Natalia alla pena di anni
  uno e mesi due di reclusione, DOKAJ, GOZLUGOL, MARA e SEN alla
  pena di mesi nove di reclusione, D´AMBROSIO e OTTOMANO alla pena
  di anni uno e mesi quattro di reclusione, ALBERGA, DI PIERRO,
  FUMAROLA e COSCIA alla pena di anni uno di reclusione, oltre al
  pagamento delle spese processuali.
  Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara ROBERTI Giovanni
  e CAZZATO Anna Catia colpevoli del reato loro ascritto e, in
  concorso di attenuanti generiche, condanna ciascuno alla pena di
  mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese
  processuali.
  Pena sospesa alle condizioni di legge per tutti gli
  imputati.
  Letto l´art. 530 c.p.p., assolve tutti gli imputati in
  ordine ai reati di cui agli artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in
  relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., così diversamente
  qualificati i fatti come descritti e contestati in rubrica, con
  riferimento agli episodi relativi ad HADDAJI Mohammed, perché il
  fatto non sussiste.
  Letto l´art. 530 c.p.p., assolve LODESERTO Cesare e DOKAJ
  Paulin dai reati di cui agli artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in
  relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., così diversamente
  qualificati i fatti come descritti e contestati in rubrica, con
  riferimento agli episodi relativi ad Agrebi Baligh e Aidi
  Manjoub per non aver commesso il fatto.
  Letto l´art. 530 cpv c.p.p., assolve D´EPIRO Alessandro,
  BLASI Francesco e CASAFINA Antonio dai reati di cui agli artt.
  40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4
  c.p., così diversamente qualificati i fatti come descritti e
  contestati in rubrica, per non aver commesso il fatto.
  Letto l´art. 530 c.p.p., assolve LODESERTO Cesare e
  LODESERTO Giuseppe dal reato loro ascritto al capo B della
  rubrica per non aver commesso il fatto.
  Letti gli artt. 538 e ss c.p.p., condanna LODESERTO Cesare,
  LODESERTO Giuseppe (detto Luca), VIERU Natalia (detta Natasha),
  DOKAJ Paulin (detto Paolo), GOZLUGOL Husevin, MARA Armando e
  SEN Ramazan, D´AMBROSIO Francesco, ALBERGA Vito, OTTOMANO Vito,
  COSCIA Michele, MELE Vito, DI PIERRO Mario e FUMAROLA Giovanni
  al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite,
  fatta eccezione per Haddaji Mohammed, e con esclusione di Agrebi
  Baligh e Aidi Manjoub con esclusivo riferimento a Lodeserto
  Cesare e Dokaj Paulin, da liquidarsi in separato giudizio.
  Condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale pari
  a  2000 per ogni parte civile costituita, eccezion fatta per
  l´Associazione Studi Giuridici sull´Immigrazione (ASGI).
  Pone a carico degli imputati le spese di costituzione e
  rappresentanza delle parti civili che liquida in euro 5000 per
  la parte civile assistita dall´Avv. Pistelli, euro 7000 per le
  parti civili assistite dall´Avv. Petrelli, euro 15000 per le
  parti civili assistite dall´Avv. Petrelli, oltre IVA, CA e spese
  forfetizzate come per legge.
  Letto l´art. 544 comma 3 c.p.p., indica in novanta giorni il
  termine per il deposito della motivazione.
  Lecce, 22 luglio 2005
  _____________ ____Il Giudice
  dott. Annalisa de Benedictis
  pag. 40
   
    Motivazioni sentenza
 http://italy.peacelink.org/migranti/docs/1678-18151_sentenza.rtf
 (220 Kb - Formato RTF)
  
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