[CSSF] Articolo 139 Costituzione

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Autor: Info Biblioteca di Sarajevo
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Assumpte: [CSSF] Articolo 139 Costituzione
Biblioteca di Sarajevo
Campagna referendaria 2006.
Articolo da diffondere.


Articolo 139: «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».

Articolo tratto dal Mattino di Napoli del 20/06/06, scritto da:
Francesco Paolo CASAVOLA - Storico del diritto romano, costituzionalista, Presidente della Corte Costituzionale dal 1992 al 1995.


      Costituzione referendum e revisione 



      I dibattiti sul referendum sembrano nascondere, o almeno non illuminare abbastanza, due dati di fatto, che di revisione della Costituzione si discute da oltre un quarto di secolo, e che malgrado i limiti stretti del procedimento di revisione stabilito dall'articolo 138, utile per modifiche puntuali e circoscritte, la tendenza era ed è stata di cambiare forma di Stato e di governo. Senza che nessuno si accorga che così si va contro il divieto dell'articolo 139: «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale». La lettura diffusa di questo testo, nel senso ch'esso vieta la restaurazione della monarchia, è banale e riduttiva. La forma repubblicana salvaguardata è quella scelta dall'Assemblea costituente, vale a dire la forma di Stato unitario, la Repubblica «una e indivisibile» dell'articolo 5, e la forma di democrazia parlamentare, come forma di governo. Passare dallo Stato unitario allo Stato federale, dal governo parlamentare al premierato che non ha contrappesi né nel presidente della Repubblica né nel Parlamento, non si può con revisione della Costituzione, perché la Costituzione lo vieta. Solo dopo essersi chiarita questa idea, si può passare a contrastarsi sui dettagli. Non senza peraltro sbarazzarsi di due pregiudizi, che chi vuole la revisione e raccomanda di votare «sì» è progressista e moderno, chi non la vuole e raccomanda «no» è conservatore e vecchio (anche di età, come taluno ha insinuato).
      In verità la Costituzione è accusata dai modernizzatori per essere nata quando gli italiani erano per due terzi contadini o abitanti in paesi rurali e per un terzo cittadini e ceto medio, mentre oggi la proporzione è rovesciata, che nel frattempo la società, la cultura, la scienza, le tecnologie, gli stili di vita si sono evoluti, quasi che le costituzioni debbono avere le vite brevi delle generazioni e non invece stabilire l'identità storica di un popolo nel patrimonio dei suoi valori e principi fondamentali e delle regole dei suoi ordinamenti. Se i modernizzatori nostrani fossero nati sull'altra riva dell'Atlantico, quanto avrebbero sofferto con una Costituzione, quale la nord-americana, viva e vegeta dalla fine del XVIII secolo? Costoro scambiano per Costituzione un'autorizzazione a governare per interessi congiunturali o particolari. Ma oltre che di vetustà la Costituzione è imputata di sovietismo, perché negli anni della Costituente la cultura politica egemone sarebbe stata quella comunista. Quanto la civiltà liberale e il cattolicesimo democratico abbiano contribuito alla formazione della Carta è del tutto dimenticato dai critici di oggi. Ma veniamo ai pretesi miglioramenti della riforma. Si supera il bicameralismo perfetto, e si riduce il numero dei parlamentari, guasti che davvero invocano rimedio, ma come? Lasciando accanto alla Camera dei deputati un Senato, chiamato federale solo perché sotto questo nome fittizio si contrabbanda il mutamento vietato dalla Costituzione della forma unitaria dello Stato, e composto da senatori eletti su base regionale, esattamente come si eleggono oggi, con in più la contestualità con le elezioni dei consigli regionali. Quanto al potere legislativo della Camera nazionale e di quella sedicente federale, esso dà luogo a due processi di legiferazione monocamerali, a seconda delle materie, un processo di legiferazione bicamerale, più altre forme miste eventuali, quando l'una Camera richieda di correggere e di decidere in via definitiva sul provvedimento dell'altra, previa intermediazione dei presidenti dei due rami del Parlamento o di un comitato paritetico di senatori e deputati da loro nominati, o richiesta del primo ministro autorizzato dal presidente della Repubblica. Su materie ripartite tra Stato e Regioni, con la improvvida fretta della revisione del titolo V della Costituzione, varata dal centrosinistra della XIII legislatura, e che ha già prodotto un mostruoso contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale, non gioverà l'introduzione dell'interesse nazionale, che anzi moltiplicherà i contrasti tra le due Camere e agevolerà ritardi e paralisi del processo legislativo e la conflittualità politica nell'intero Paese. Quanto alla forma di governo, il premier sostanzialmente eletto dal popolo, che se sfiduciato scioglie la Camera, e se sfiduciato solo all'interno della sua maggioranza, ipotesi già di per sé di terzo grado, si dimette per essere sostituito da un suo sodale, che può porre questioni di fiducia a una Camera subalterna al suo potere di iniziativa di scioglimento, che cosa significa se non l'uscita dal principio delle democrazie costituzionali che ogni potere è bilanciato da un altro potere? La Corte costituzionale avrà sette membri, eletti tre dalla Camera e quattro dal Senato federale, contro otto, di nomina presidenziale per una metà e di elezione dalle supreme magistrature per l'altra metà. Diverrà un'altra Camera politica, altro che organo di garanzia! E la devolution, cioè competenza esclusiva delle Regioni a legiferare su organizzazione sanitaria, istruzione e polizia amministrativa, priverà il cittadino del principio di uguaglianza dinanzi a beni essenziali, disponibili solo da quell'unico sovrano che è la Nazione. Dire «no» può rimettere in moto un processo di revisione coerente con i valori irrinunciabili di uno Stato costituzionale, che non ha una Costituzione di destra o di sinistra, ma di tutti e per tutti.



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