Autor: marilena Data: Para: socialforumlecce, toctoc, carlo, filippo, UGO NINNO, francesca, valentina sanso, Silvia.Picchetti Asunto: [Lecce-sf] ricevo e inoltro, altro che ridere....
Ultimamente si ride molto per le pagliacciate del Presidente, ma intanto il governo assesta colpi con leggi che giudicare inique è dire poco.
Se vuoi fai girare questa a proposito della legge sulla droga. E' una chicca. Dovrebbero arrestare tutti i coltivatori, produttori e i venditori di vino .
Incredibile ma vero il parlamento sta per essere costretto dal governo (che
però non lo sa) a mettere fuori legge le bevande alcoliche e persino le
viti.
Nel decretone che comprende anche le nuove norme cosiddette antidroga, l'art
4 vicies ter comma 3 sostituisce come segue l'articolo 14 del DPR 309/90:
"Art. 14. - (Criteri per la formazione delle tabelle). -
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di
cui all'articolo 13 e` effettuata in base ai seguenti criteri:
a) nella tabella I sono indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee
naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione
narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per
trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per
sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a
quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro
sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per
trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed
abbia capacita` di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso
ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i
derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano
provocare distorsioni sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli,
i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che
siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto
farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o
gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o
per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico
del sistema nervoso centrale;
più oltre (comma quattro) l'incauto legislatore insiste:
4. All'articolo 26 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e` vietata nel territorio dello
Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui
all'articolo
14".
Ahimè! il motivo per cui nelle precedenti leggi le sostanze vietate erano
nominate una per una (pur sapendo che ciò consentiva alla malavita di
scantonare la legge mettendo continuamante in commercio "nuove droghe",
fotocopia delle vecchie ma con piccole modifiche della molecola e quindi non
ancora vietate) era, per l'appunto, evitare che l'alcol e la vite finissero
fuori legge. Non c'è infatti il minimo dubbio che l'alcol "produca effetti
sul sistema nervoso centrale ed abbia capacita` di determinare dipendenza
fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore" a quelle delle
altre droghe, come farmacologia, epidemiologia e mortalità insegnano. Ma,
soprattutto, come la legge di cui stiamo parlando più oltre sancisce, dato
che prevede per i condannati alcolisti esattamente le stesse pene
alternative ala detenzione previste per i tossicodipendenti da droghe prima
illegali (adesso pure, ma in inopinata compagnia del Brunello e della
Grappa).
Quanto alle povere viti non c'è dubbio che siano piante, che da esse si
ricavi il vino e che, come tutti sanno, il vino contenga un principio
attivo, l'alcol, che provoca allucinazioni in caso di allucinosi alcolica
(rara) e distorsioni sensoriali, volgarmente dette vederci doppio, andare a
onde, ecc. (non rare).
Che dire? ci sono altre perle ma questa le batte tutte. Se qualche fanatico,
con buoni consulenti, denuncerà, per esempio, i poveri piemontesi che
preparano il loro spumante e il loro barbera per le olimpiadi, sarà dura
per il povero magistrato trovare il modo di non condannarli ad almeno 6
anni di reclusione. Suggerisco di dichiararsi alcolisti, almeno li
manderanno al SERT invece che in galera.
Mariagrazia Fasoli