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Aihe: [Forumlucca] EDITTO DI PIETRO LEOPOLDO DI LORENA (30 novembre 1876)
EDITTO DI PIETRO LEOPOLDO DI LORENA

PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.


Fino dal Nostro avvenimento al Trono di Toscana
riguardammo come uno dei Nostri principali doveri
l'esame, e riforma della Legislazione Criminale, ed
avendola ben presto riconosciuta troppo severa, e
derivata da massime stabilite nei tempi meno felici
dell'Impero Romano, o nelle turbolenze dell'Anarchia
dei bassi tempi, e specialmente non adattata al dolce,
e mansueto carattere della Nazione, procurammo
provvisionalmente temperarne il rigore con Istruzioni,
ed Ordini ai Nostri Tribunali, e con particolari
Editti, con i quali vennero abolite le pene di Morte,
la Tortura, e le pene immoderate, e non proporzionate
alle trasgressioni, ed alle contravvenzioni alle Leggi
Fiscali, finché non ci fossimo posti in grado mediante
un serio, e maturo esame, e col soccorso
dell'esperimento di tali nuove disposizioni di
riformare intieramente la detta Legislazione.

Con la più grande soddisfazione del Nostro paterno
cuore Abbiamo finalmente riconosciuto che la
mitigazione delle pene congiunta con la più esatta
vigilanza per prevenire le reazioni, e mediante la
celere spedizione dei Processi, e la prontezza, e
sicurezza della pena dei veri Delinquenti, invece di
accrescere il numero dei Delitti ha considerabilmente
diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli
atroci, e quindi Siamo venuti nella determinazione di
non più lungamente differire la riforma della
Legislazione Criminale, con la quale abolita per
massima costante la pena di Morte, come non necessaria
per il fine propostosi dalla Società nella punizione
dei Rei, eliminato affatto l'uso della Tortura, la
Confiscazione dei beni dei Delinquenti, come tendente
per la massima parte al danno delle loro innocenti
famiglie che non hanno complicità nel delitto, e
sbandita dalla Legislazione la moltiplicazione dei
delitti impropriamente detti di Lesa Maestà con
raffinamento di crudeltà inventati in tempi perversi,
e fissando le pene proporzionate ai Delitti, ma
inevitabili nei respettivi casi, ci Siamo determinati
a ordinare con la pienezza della Nostra Suprema
Autorità quanto appresso.

(omissis)

Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella
passata Legislazione era decretata la pena di Morte
per Delitti anco non gravi, ed avendo considerato che
l'oggetto della Pena deve essere la soddisfazione al
privato, ed al pubblico danno, la correzione del Reo
figlio anche esso della Società e dello Stato, della
di cui emenda non può mai disperarsi, la sicurezza nei
Rei dei più gravi ed atroci Delitti che non restino in
libertà di commetterne altri, e finalmente il Pubblico
esempio, che il Governo nella punizione dei Delitti, e
nel servire agli oggetti, ai quali questa unicamente è
diretta, è tenuto sempre a valersi dei mezzi più
efficaci col minor male possibile al Reo; che tale
efficacia, e moderazione insieme si ottiene più che
con la Pena di Morte, con la Pena dei Lavori Pubblici,
i quali servono di un esempio continuato, e non di un
momentaneo terrore, che spesso degenera in
compassione, e tolgono la possibilità di commettere
nuovi Delitti, e non la possibile speranza di veder
tornare alla Società un Cittadino utile, e corretto;
avendo altresì considerato, che una ben diversa
Legislazione potesse più convenire alla maggior
dolcezza, e docilità di costumi del presente secolo, e
specialmente nel popolo Toscano, Siamo venuti nella
determinazione di abolire come Abbiamo abolito con la
presente Legge per sempre la Pena di Morte contro
qualunque Reo, sia presente, sia contumace, ed
ancorché confesso, e convinto di qualsivoglia Delitto
dichiarato Capitale dalle Leggi fin qui promulgate, le
quali tutte Vogliamo in questa parte cessate, ed
abolite.

(omissis)

Tale è la Nostra volontà, alla quale Comandiamo che
sia data piena Esecuzione in tutto il nostro
Gran-Ducato, non ostante qualunque Legge, Statuto,
Ordine, o Consuetudine in contrario.

Dato in Pisa li 30. Novembre 1786.

PIETRO LEOPOLDO. V. ALBERTI. CARLO BONSI.