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Auteur: Cinzia Mancini
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À: forumlucca
Sujet: [Forumlucca] leggi speciali nel nuovo ordinamento penale turco
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From: Ufficio d'Informazione del Kurdistan In Italia
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Sent: Friday, October 28, 2005 12:39 PM
Subject: Briefing: Legge Ocalan? Leggi speciali nel nuovo diritto turco


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BRIEFING INIZIATIVA INTERNAZIONALE

Legge Ocalan? Leggi speciali nel nuovo diritto turco



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Dal 1° giugno 2005 gli avvocati di Abdullah Ocalan non hanno più alcun contatto con il loro assistito. Ai familiari del leader kurdo, in maniera del tutto arbitraria, da tre mesi vengono vietati i permessi per far visita al loro parente. Secondo i suoi avvocati, lo stato di salute di Abdullah Ocalan è sensibilmente peggiorato durante il primo semestre del 2005. A seguito dello stato di totale isolamento, non si conoscono le attuali condizioni del leader kurdo.



Nell’ambito del processo di adeguamento alle richieste dell’UE, la riforma del diritto penale turco ha ottenuto lodi e riconoscimenti. All’ombra delle riforme UE, meno conosciute sono tuttavia le norme speciali, che in fin dei conti mettono nuovamente in discussione le riforme attuate. Questa situazione è ampiamente manifesta nel caso Ocalan.



1. Nell’ambito della riforma del diritto penale turco sono state certamente create le premesse giuridiche per l’attuazione delle sentenze della Corte Europea per i Diritti Umani. A tal proposito è stato aggiunto un capoverso al paragrafo 327 della Legge n. 2006, nel quale si fa riferimento al suo vincolo giuridico. Tuttavia, nel nuovo Codice Penale (Legge n. 5353, paragrafo 311), al secondo capoverso, viene formulata la restrizione in base alla quale il tutto ha validità solo per i casi successivi al 4 febbraio 2003. E dunque, secondo il nuovo codice di diritto penale turco, non è possibile riaprire il procedimento Ocalan, come richiesto dalla Corte Europea per i Diritti Umani. Parimenti, altre novanta persone sono colpite da tale norma speciale, che viene definita, nell’ambito dell’opinione pubblica turca, come “lacuna Ocalan”.



2. Le modifiche ai paragrafi 22 e 151 del nuovo codice penale hanno una diretta ripercussione sull’esercizio dell’attività degli avvocati. I succitati paragrafi si riferiscono agli avvocati difensori in cause penali i cui assistiti sono accusati di “reati di terrorismo” o sono stati condannati per tali reati. sono stati condannati. Basta un vago sospetto di “assistenza-collaborazione” a favore del proprio assistito per dare il via a un procedimento istruttorio nei confronti di tale avvocato. Per l’intera durata del procedimento egli viene sollevato d’ufficio dall’incarico verso il suo assistito. La presunzione d’innocenza, propria d uno stato di diritto, cessa d’essere in vigore. Basta semplicemente una richiesta del pubblico ministero. Per l’intera durata del procedimento non è concesso all’avvocato di far visita al suo assistito o di operare in altro modo in suo favore.
In riferimento al contesto temporale, va detto che le modifiche di legge sopraccitate sono entrate in vigore prima della sentenza della Corte Europea per i Diritti Umani sul caso Ocalan. Le discussioni al riguardo nel Parlamento turco e le relative dichiarazioni dei rappresentanti del governo fanno pensare che il caso Oalan abbia svolto un ruolo determinante nella formulazione delle modifiche di legge e delle norme speciali. Esse sono entrate in vigore il 1° giugno 2005. Qualche giorno dopo, a 6 avvocati difensori di Abdullah Ocalan fu ricusato il mandato. Col tempo di fatto 12 dei suoi legali sono stati colpiti da un divieto di svolgere la propria professione. Mai, finora, si era verificata una situazione di tal genere.



3. Anche la seguente modifica dell’ordinamento sul regime di detenzione è in relazione con il caso Ocalan. Con il paragrafo 5 delle legge sul regime di detenzione, del 25 maggio 2005, cessa di valere il principio della riservatezza dei colloqui del legale con il proprio assistito, in base al quale i colloqui tra loro dovrebbero svolgersi in assenza di controlli e non dovrebbe essere possibile prelevare la documentazione in possesso della difesa. Ora basta un vago sospetto di “assistenza-collaborazione”far sì che siano registrati, a mezzo di supporti audio, i colloqui tra avvocato e assistito, che avvengono in presenza di un funzionario dell’istituto di pena, che può sequestrare la documentazione della difesa o farne delle fotocopie.



Questa misura avrebbe come scopo d’impedire una presunta coordinazione tra i “terroristi” in libertà e quelli in carcere. Anche in questo caso è sufficiente una semplice richiesta del pubblico ministero, sulla quale deve pronunciarsi il giudice di sorveglianza. Tale giudice deve decidere sulla eventuale pubblicazione della documentazione sequestrata alla difesa. Sinora, tale misura è stata applicata solo contro gli avvocati di Ocalan, in occasione del loro ultimo colloquio con l’assistito, svoltosi il 1° giugno 2005. Tutto il colloquio venne registrato alla presenza di un funzionario dell’istituto penitenziario e l’intera documentazione fu sequestrata.



Quanta fissazione sul caso Ocalan e sull’irrisolta Questione Kurda vi sia da parte del legislatore turco, nell’ambito dei suoi sforzi riformatori del diritto turco, lo dimostra chiaramente il discorso di Ersonmez Yarbay, parlamentare turco membro del partito di governo AKP, tenuto in occasione del dibattito all’Assemblea Nazionale sulla riforma della legge penale. Egli ha proposto una legge speciale in riferimento all’isola-prigione d’Imrali invece del varo d’una legge che limiti massicciamente i diritti di tutti i cittadini.


Non si è ottenuta una aperta maggioranza per una Lex Ocalan. Infine essa è giunta sotto la veste d’una riforma.