[Hackmeeting] per informazione

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Author: londra4
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Subject: [Hackmeeting] per informazione
On Tuesday 27 September 2005 14:50, ZoD wrote:
> Yesterday 14:50:36
>
> > gli hacklab sono esenti dalla segnalazione poiche' ai log ci pensa la
> > postale
> > che mette una macchina in ascolto sulla connessione quanto alla
> > registrazione
> > dei documenti ci pensa invece la polizia politica (aka digoz) essendo che
> > i
> > pochi hacklabbi che conosco sono in posti okkupati :P
> > in effetti la domanda e' interessante come si comportano al riguardo i
> > LUG o
> > le associazioni di sw libero tipo metro olografix?
> > che essendo ufficializzate devono sottostare agli obblighi di legge?




Ciao a tutt*, anche io sto cercando di capire qualcosa in questa legge e ho
alcuni dubbi su alcuni passaggi,
la legge all'art. 7 dice:
...chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di
qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attivita' consista nel mettere
a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali
utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano
installati piu' di tre apparecchi terminali, deve chiederne la licenza al
questore...

che intendono per comunicazioni anche telematiche? Anche solo navigare su
internet è comunicare o ci rientra solo l'uso delle e-mail e della chat?
e comunque chi ha solo due apparecchi la licenza non deve chiederla (: |

con i riferimenti nella legge ho trovato il

Codice in materia di protezione dei dati personali
(http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132)
citato dall'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
( http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl1.htm#75)
a sua volta citato dal decreto pisanu, sempre all'art. 7.

in cui ci sono varie definizioni con la relativa spiegazione come ad esempio

"comunicazione elettronica",
ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di
comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;

o

"dati relativi al traffico",
qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa
fatturazione;

cmq bisogna identificare tutti quelli che accedono al servizio anche con una
riproduzione del documento, poi conservare i dati (con modalità elettroniche)
fino al 31 dicembre 2007! non so proprio dove dove scappare!