[Incontrotempo] PROGETTO DI LEGGE REGIONE ABRUZZO

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著者: cetrusco
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PROGETTO DI LEGGE REGIONE ABRUZZO



Norme per l'introduzione del reddito sociale


Titolo I - Principi e destinatari


Articolo 1 - Principi e finalità

1. La Regione Abruzzo, in attesa dell'approvazione di una legge nazionale
per l'istituzione del reddito sociale minimo quale livello essenziale delle
prestazioni concernenti un diritto sociale che deve essere garantito su
tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117 secondo comma lett. m)
della Costituzione, istituisce un reddito sociale minimo al fine di
garantire sul territorio regionale la piena attuazione di una politica di
sostegno, inclusione e coesione sociale in armonia con i principi espressi
nella Carta Istitutiva della Unione Europea e negli articoli 3, 34 e 36
della Costituzione Italiana.

2. La Regione Abruzzo destina fondi per garantire forme di reddito a titolo
individuale ai soggetti disoccupati, occupati precariamente o in maniera
intermittente, ai pensionati e ai partecipanti ad attività formative.

Articolo 2 - Definizione e importo del Reddito Sociale

1. Si definisce reddito sociale quell'insieme di forme reddituali dirette ed
indirette che assicurino un'esistenza libera e dignitosa.

2. Questa viene assicurata attraverso la garanzia dell'accesso al consumo di
beni e servizi basilari, quali sono i beni di consumo, la formazione, la
cultura, la mobilità, la sanità, l'alloggio, i servizi minimi e il credito.

3. L'importo massimo del reddito sociale riconosciuto annualmente a ciascun
soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 è di ottomila euro.

4. L'importo di cui al comma precedente è rivalutato annualmente sulla base
degli indici del costo della vita per le famiglie degli operai e degli
impiegati rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.).

Articolo 3 - Destinatari

1. Soggetti destinatari delle agevolazioni e delle forme di erogazione
diretta ed indiretta di reddito sociale sono cittadini italiani e stranieri,
residenti nella regione da almeno due anni, che rientrino nelle categorie di
cui all'articolo 1 comma 2 così definite:

si considerano disoccupati, precariamente o in maniera intermittente
occupati , gli individui di età maggiorenne che percepiscono un reddito
personale imponibile inferiore ai dodicimila euro annui.

2. I benefici e le agevolazioni previste della presente legge regionale per
soggetti di cui al comma precedente vengono riconosciuti anche ai soggetti
titolari di pensioni sociali e minime.


Titolo II - Erogazione diretta


Articolo 4 - Erogazione diretta per i soggetti disoccupati, precariamente o
in maniera intermittente occupati e per i soggetti titolari di pensioni
sociali minime.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 è corrisposto quale forma
diretta di reddito sociale minimo una somma che integri il reddito
imponibile annuo percepito fino alla somma di dodicimila euro annui
comprensiva dell'integrazione e non superiore all'importo di cui all'art. 2
comma 3.

2. Il limite di reddito di cui al comma 1 è rivalutato annualmente sulla
base degli indici del costo della vita per le famiglie degli operai e degli
impiegati rilevati dall' dall'Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.).

3. Il regolamento di cui all'articolo 15 definirà le modalità di attuazione
del contributo di cui al presente articolo.


Titolo III - Erogazioni indirette


Articolo 5 - Erogazioni indirette concernenti il diritto alla mobilità

1. Per i soggetti destinatari di cui all'articolo 3 comma 1, quale forma di
garanzia di diritto alla mobilità, vengono previste la gratuità del
trasporto urbano ed un sostegno del 50% per il trasporto extraurbano.

2. Il regolamento di cui all'articolo 15 definirà le modalità di attuazione
delle erogazioni e delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Articolo 6 - Erogazioni indirette concernenti il diritto alla cultura e alla
formazione

1. Per i soggetti destinatari di cui all'articolo 3 comma 1, quale forma di
garanzia di diritto alla cultura, viene istituito un contributo del 30% sull
'acquisto di beni di consumo e servizi di tipo culturale.

2. I soggetti destinatari di cui all'articolo 3 comma1 quale forma di
garanzia di diritto alla formazione, sono esclusi da ogni onere per l'
iscrizione e la partecipazione a corsi e esami di formazione professionale,
verranno inoltre determinate diarie giornaliere per i fruitori dei corsi.

3. Per gli studenti medi ed universitari che rientrano nei requisiti i cui
all'articolo 3 comma 1, viene istituita una Carta Reddito Studentesca di 260
euro mensili, rivalutata annualmente ai sensi art. 2 comma 4, per l'accesso
ai servizi formativi, informativi, culturali e di credito.

4. L'istituto di cui al comma 3 è riconosciuto come aggiuntivo ai limiti
dell'importo massimo come definito all'articolo 2 comma 3, e non concorre
alla determinazione del requisito di cui all'articolo 3 comma 1.

5. Il regolamento di cui all'articolo 15 definirà le modalità di attuazione
del contributo, delle diarie e della carta reddito studentesco di cui ai
commi precedenti.

Articolo 7 - Erogazioni indirette concernenti il diritto alla salute

1. Per i soggetti destinatari di cui all'articolo 3 comma 1, quale forma di
garanzia di diritto alla salute, vengono istituite l'esenzione totale del
pagamento di ticket e la gratuità dell'erogazione del servizio sanitario.

2. Il regolamento di cui all'articolo 15 definirà le modalità di attuazione
delle esenzioni di cui al comma precedente.

Articolo 8 - Erogazioni indirette concernenti diritto alla casa e
agevolazioni per i servizi minimi

1. Nell'ambito della legislazione regionale saranno stabiliti piani per il
recupero e lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e forme di
agevolazioni con riguardo alla corresponsione dei canoni per gli alloggi e
degli oneri accessori in favore dei soggetti di cui all'articolo 3 comma 1.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 quale forma di garanzia del
reddito ai servizi minimi per una vita dignitosa, viene erogato un
contributo, fino alla misura del cinquanta per cento, per i costi relativi
alle utenze per fornitura di gas, acqua, elettricità, per la telefonia fissa
e per l'alloggio.

3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto nei limiti dell'importo
massimo come definito all'articolo 2 comma 3, e non concorre alla
determinazione del requisito di cui all'articolo 3 comma 1.

4. Il regolamento di cui all'articolo 15 definirà le modalità di attuazione
del contributo di cui al comma 2.


Titolo IV - Accesso alle erogazioni


Articolo 9 - Modalità di accesso alle agevolazioni

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 presentano agli uffici di cui
all'articolo 13 istanza per usufruire di benefici e delle agevolazioni della
presente legge.

2. Nel regolamento di cui all'articolo 15 saranno indicate le dichiarazioni
e la documentazione necessarie per accedere ai benefici della presente
legge.

Articolo 10 - Decadimento dalle agevolazioni

1. Decade dalle agevolazioni e dai benefici della presente legge regionale
il lavoratore che ottenga un lavoro a tempo pieno e indeterminato.

2. Il regolamento di cui all'articolo 15 definisce le modalità di
sospensione dei benefici e delle agevolazioni della presente legge per i
soggetti di cui al comma precedente.

Articolo 11 - Sanzioni per i datori di lavoro

1. Nei confronti del datore di lavoro che non attesti l'esistenza del
rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce dei benefici di
cui alla presente legge regionale viene applicata la sanzione amministrativa
pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire
quale corrispettivo del lavoro svolto con riferimento ai minimi previsti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

2. Il regolamento di cui all'articolo 15 definirà le modalità di controllo e
monitoraggio delle violazioni di cui al comma precedente.

Articolo 12 - Sanzioni per i lavoratori

1. Nei confronti del lavoratore che non dichiari ogni forma di reddito
percepito sono sospese immediatamente le erogazioni dirette e indirette di
forme reddituali di cui alla presente legge.

2. Il regolamento di cui all'articolo 15 definirà le modalità di controllo e
monitoraggio delle violazioni di cui al comma precedente.


Titolo V - Modalità di organizzazione e attuazione delle norme della
presente legge

Articolo 13 - Istituzione dell'Ufficio competente

1. Viene istituito - presso il Dipartimento Regionale competente in materia
di Politiche Sociali - l'Ufficio competente dell'accoglimento e della
valutazione delle richieste per l'accesso ai benefici.

2. L'ufficio di cui al comma precedente è altresì preposto al coordinamento
delle attività legate alla presente legge.

3. Il regolamento di cui all'articolo 15 definirà le modalità di
organizzazione di tale ufficio.

Articolo 14 - Copertura finanziaria

1. La Regione Abruzzo si fa carico dell'erogazione dei fondi necessari alla
copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge regionale.

2. La Regione Abruzzo provvede alla copertura degli oneri di cui al comma
precedente con adeguati stanziamenti di bilancio.

Articolo 15 - Redazione e approvazione del regolamento attuativo

1. Il regolamento attuativo delle modalità di erogazione diretta e indiretta
di forme reddituali della presente legge, dei criteri di attuazione delle
norme previste dalla presente legge e delle funzioni dei Comuni, delle
Province e degli Enti coinvolti nella attuazione di questi, verrà approvato
dal Consiglio Regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

2. Compito della Giunta Regionale in collaborazione con i partecipanti al
comitato promotore della presente legge regionale di iniziativa popolare
sarà redigere la proposta di regolamento che dovrà essere vagliata e
approvata dal Consiglio Regionale.

3. Il regolamento di cui al presente articolo definirà la struttura
organizzativa degli uffici competenti e le modalità di comunicazione e
organizzazione tra i Comuni, le Province e gli Enti coinvolti atte a
permettere l'attuazione della presente legge regionale.

4. Sulla base delle modalità di organizzazione previste nel regolamento di
cui al presente articolo, la Giunta Regionale può impartire specifiche
direttive ai Comuni ed alle Province e agli Enti coinvolti.



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