[Lecce-sf] Fw: Federalismo e rigassificatore

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Autor: alessandro presicce
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Assumpte: [Lecce-sf] Fw: Federalismo e rigassificatore
IL RIGASSIFICATORE A BRINDISI
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From: A Sinistra Brindisi
To: "Undisclosed-Recipient:;"@???
Sent: Sunday, June 12, 2005 11:51 AM
Subject: Federalismo e rigassificatore


La battaglia contro la costruzione del rigassificatore a Brindisi continua. Il Governo si irrigidisce.

Avremmo bisogno di tanto sostegno e solidarietà fuori da Brindisi.

Qualcuno di voi che riceve questa e.mail può darcela?

Giancarlo Canuto asinistra@???



RIGASSIFICATORE:
UNA IMPOSIZIONE CHE TRADISCE IL FEDERALISMO

Brindisi, il Salento e la Puglia non sono una colonia. Lo Stato non può sbandierare il federalismo col rischio di sottrarsi al dovere di tutelare e promuovere i diritti essenziali su tutto il territorio nazionale ed al tempo stesso agire da ferreo accentratore per caricare di pesi insopportabili le realtà più deboli del Paese specialmente quando queste hanno già pagato costi elevatissimi ad un preteso interesse nazionale utilizzato talvolta solo per mascherare, come sta accadendo a Brindisi con la questione del rigassificatore, l'incontenibile voglia di profitto di grossi gruppi di potere economico nazionali e stranieri. E' questo l'implicito ma chiarissimo messaggio che si può cogliere nel lucido e determinato discorso introduttivo del Sindaco Mennitti e nell'ordine del giorno approvato nella "storica" riunione del Consiglio Comunale svoltasi a Brindisi il 6 maggio. Una risoluzione che, per la presenza ed i convergenti interventi in quella seduta del Presidente della Regione Puglia Vendola e del Presidente dell'Amministrazione provinciale Errico, supera la dimensione politico-istituzionale della Amministrazione che l'ha adottata per diventare una responsabile e ferma presa di posizione di tutti gli enti direttamente coinvolti nella vicenda. Una scelta che è stata anche fatta propria dal Consiglio dell'Amministrazione provinciale di Lecce il quale ha affermato che «il Governo non può prevaricare la volontà popolare e quella degli enti locali» e che ha ricevuto l'adesione del Sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone secondo la quale «la città Salento» non può essere mortificata nei suoi progetti ma deve «trovare nella infrastruttura portuale brindisina un punto nodale per lo sviluppo del territorio e del commercio».

Nel documento approvato dal Consiglio comunale di Brindisi c'è un punto che merita una particolare sottolineatura ed è quello che richiama il contenuto dell'art. 114 della Costituzione, come modificato dalla riforma del 2001, il quale afferma che «i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione». Una disposizione questa che apre la strada all'art. 117, come novellato, che disciplina la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni ed al successivo art. 118 che attribuisce preminentemente le funzioni amministrative ai comuni sulla base del principio di sussidiarietà. Una normativa che nei punti indicati risulta peraltro confermata nel progetto di ulteriore riforma del titolo V della Costituzione voluta dal Governo Berlusconi per allargare ed accentuare il cosiddetto federalismo. E' allora in questo quadro che va riguardata la scelta di un nuovo modello di sviluppo economico col conseguente rifiuto del rigassificatore che scaturisce a Brindisi da una domanda di popolo fatta propria da tutte le forze politiche e formalizzata poi, sulla spinta del responso elettorale della consultazione amministrativa del 2004, nelle puntuali delibere dei Consigli comunale e provinciale che hanno segnato una netta discontinuità politica rispetto agli orientamenti delle precedenti gestioni. Ne discende che la imposizione del rigassificatore comprimerebbe l' "autonomia" delle amministrazioni locali fino ad annullarla in una materia, quella riguardante appunto il futuro dell'economia e del territorio brindisino, che è parte essenziale e qualificante delle funzioni politico-amministrative dei due enti locali.

Quanto alla Regione, va poi rilevato che l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto è stata concessa in forza dell'art. 8 della Legge 24/11/2000 con provvedimento del 21/01/2003, quando cioè la riforma del titolo V della Costituzione era già stata operata con la Legge del 18/10/2001 n. 3 che aveva attribuito alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni la materia concernente le attività di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». La disciplina delle competenze istituzionali in detta materia, per come regolamentata dal D.Lgs. 31/03/98 n. 112, è stata quindi incisivamente modificata dalla citata riforma con la riscrittura dell'art. 117 il quale, dopo aver stabilito che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli ordinamenti internazionali», precisa che «nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato». Si tratta di disposizioni costituzionali che determinano in merito una parificazione fra la potestà statale e quella regionale attribuendo ai due soggetti «pari dignità» e pari valore. Ne consegue che alle Regioni spetta, sempre in siffatta materia, un'ampia potestà normativa e più incisivi poteri amministrativi ben al di là dei confini determinati dal D.Lgs. 112/98.

Alla luce di tale decentramento di funzioni e di poteri va allora correttamente interpretata, per non risultare in aperto contrasto con la recente riforma costituzionale, la norma prevista dal citato art. 8 della Legge n. 340/00 che già prevedeva come necessaria l'"intesa" fra la Regione e lo Stato. Una intesa che deve esprimere oggi, in attesa dei necessari adeguamenti della legislazione ordinaria in materia, le volontà concorrenti delle due istituzioni, l'una e l'altra indispensabili per la validità di un atto complesso che implica l'accordo fra i due soggetti. Anche la Regione (come lo Stato) va perciò considerata come titolare di un autonomo potere di autotutela con la conseguenza che la possibile revoca, per vizi di legittimità e ragioni di merito, del suo consenso alla costruzione del rigassificatore non può che comportare l'immediata rimozione del provvedimento autorizzativo. L'auspicio è che il Governo, alla luce anche degli ultimi sviluppi della vicenda, voglia rispettare la volontà popolare e le scelte delle autonomie locali per evitare il protrarsi e l'aggravamento di una crisi istituzionale e sociale senza precedenti, di enorme portata e dalle imprevedibili conseguenze.

Brindisi, 9 giugno 2005

                                                                             Michele DI SCHIENA








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