[Lecce-sf] Fw: [NetworkAnticapital] astensionismo è un reato…

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Lähettäjä: Rosario Gallipoli
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Aihe: [Lecce-sf] Fw: [NetworkAnticapital] astensionismo è un reato per i politici e i prelati?!?
Ai compagni per molto, molto meno danno il 270 bis. ma purtroppo "il potere
è potere"
Ros.
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Cc: "Network Anticapitalista" <NetworkAnticapital@???>
Sent: Saturday, June 11, 2005 12:24 PM
Subject: [NetworkAnticapital] astensionismo è un reato per i politici e i
prelati?!?


>
> Data: 06/07/05 16:38:35
> Oggetto: Astensione: a ministri e prelati vietata la propaganda
>
> FATE GIRARE, UTILIZZATE LE NORME, INFORMATE E. ANDATE A VOTARE!!!!
>
> La legge elettorale e quella sulle consultazioni referendarie tutelano la
> partecipazione al voto - Astensione: a ministri e prelati vietata la
> propaganda
> da "La Stampa", 1/06/05, pag. 9
> Chi ha funzioni pubbliche e gli uomini di culto che invitano a non votare
> rischiano da 6 mesi a 3 anni
> di Michele Ainis
> LA norma - anzi la doppia norma - stava sotto gli occhi di tutti, come la
> Lettera rubata di Allan Poe. Si tratta di due leggi che puniscono la
> propaganda astensionista se fatta da persone che ricoprono un incarico
> pubblico o da ministri di culto. Qualcosa che in questi giorni sta

avvenendo
> con frequenza sempre maggiore nell'approssimarsi della scadenza del voto
> referendario, ma che finora è stata rivendicata come un diritto. Invece,
> secondo la legge, andrebbe sanzionata. Tutti possono consultare il testo

di
> queste leggi, visitando rispettivamente il sito della Camera

(www.camera.it)
> e quello dei costituzionalisti (www.associazionedeicostituzionalisti.it).
> Vediamo dunque insieme di che cosa si tratta. L'articolo 98 del testo

unico
> delle leggi elettorali per la Camera afferma che chiunque sia investito di
> un potere, di un servizio o di una funzione pubblica, nonché "il ministro

di
> qualsiasi culto", è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni se induce
> gli elettori all'astensione. A sua volta, l'articolo 51 della legge che
> disciplina i referendum (la n. 352 del 1970) estende la sanzione prevista
> dal precedente articolo alla propaganda astensionistica nelle

consultazioni
> referendarie. Un problema - e che problema! - per i giuristi che avevano
> liquidato un po' frettolosamente la questione. Un problema doppio per chi
> lancia appelli all'astensione dall'alto d'una cattedra, o in qualità di
> sindaco, ministro, presidente di un'istituzione pubblica, specie se

elevata.
> Un problema triplo per le gerarchie ecclesiastiche, per i vescovi, per le
> migliaia di parroci. E, naturalmente, ignorantia iuris non excusat. Le
> polemiche sull'astensione hanno accompagnato tutta la campagna

referendaria
> e sono destinate a scaldarsi ancora. Ma stavolta non si tratta di una
> discussione: ci sono due leggi che parlano chiaro. E' legittimo spendersi

in
> favore del non voto? La questione ha innescato un diluvio di polemiche,
> talvolta al di sopra delle righe. Eppure l'opinione che accusa di
> scorrettezza costituzionale l'astensionismo "militante" non è priva
> d'argomenti. In primo luogo l'argomento storico, poiché sicuramente i
> costituenti non concepirono il quorum per sommare contrari e indifferenti

in
> un unico paniere. In secondo luogo l'argomento letterale, giacché

l'articolo
> 48 della Carta definisce il voto un "dovere civico", e ne garantisce

altresì
> la segretezza, mentre
> dinanzi a una campagna astensionistica chi si reca alle urne viene già
> schedato come complice del "Sì". In terzo luogo l'argomento sistematico,
> dato che a sua volta l'articolo 75 della Costituzione parla di "voti" e
> "votazione" al referendum, e quindi il dovere di votare s'estende pure a
> tale fattispecie. In quarto luogo l'argomento teleologico, poiché nello
> spirito della Carta il quorum funziona da termometro della serietà del
> referendum, serve insomma ad evitare che una legge - magari approvata a
> larga maggioranza in Parlamento - venga poi abrogata da una piccola

frazione
> del corpo elettorale. Serve dunque a respingere le istanze referendarie di
> scarsa importanza, mentre in questo caso nessuna voce del fronte
> astensionista nega l'importanza della prossima consultazione elettorale.

Da
> qui una doppia conclusione. Per i comuni cittadini, che restano ovviamente
> liberi di depositare o meno il proprio voto, anche se la seconda soluzione
> non rappresenta certo un esempio di civismo, quando non sia l'effetto di

un
> disinteresse motivato. Per i sostenitori dell'astensione, che viceversa

sono
> responsabili d'una grave scorrettezza, specie se parlano da un pulpito
> pubblico. Una tesi, un'interpretazione come un'altra? Può darsi; e del

resto
> il diritto è il regno dell'opinabile. Ma di fronte alle leggi esistenti,
> magari dimenticate come molte altre del nostro infinito sistema

legislativo,
> e di fronte a due norme che parlano così chiaro, comminando sanzioni

severe
> per chi non le rispetta, sarà difficile ancora parlare di opinioni e
> interpretazioni.
>
>
> Ecco il testo contenuto nel Dpr 30 marzo 1957, numero 361 e successive
> modifiche Titolo VII, relativo alle elezioni alla Camera e al Senato
>
> Articolo 98
> "Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente

di
> un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto,

chiunque
> investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando

delle
> proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere

gli
> elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a
> vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di
> determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione,

è
> punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
> 600.000 a lire 4.000.000".
>
> Nella legge del 25.5.1970 numero 352 si estendono ai referendum le norme

del
> 1957. Questo il testo del Titolo V della legge, le Disposizioni finali:
> "Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle
> leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano con
> riferimento alle disposizioni della presente legge. Le sanzioni previste
> dagli articoli 96, 97 e 98 del testo unico si applicano anche quando i

fatti
> negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di
> referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto
> relativamente ai referendum disciplinati nei Titolo I, II e III della
> presente legge. Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo
> unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo
> riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum".
>
>
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