Autore: xawcos@tin.it Data: Oggetto: [Intergas] Arriva il transgenico anche in Italia
Ora con questo Decreto Legge sono solo le regioni, che possono non consentire,
il transgenico in Italia.
Abbracci, Stefano
Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura
transgenica, convenzionale e biologica.
D.L. 22 novembre 2004, n. 279
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280.
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Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro normativo
minimo che consenta l'attuazione delle misure necessarie per garantire l'effettiva
coesistenza tra le diverse forme di colture che attualmente possono essere
praticate, in considerazione dell'imminente approvvigionamento delle sementi
per la prossima campagna di semina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle
politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, del Ministro delle attività produttive, di concerto con
i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, dell'economia
e delle finanze e della salute;
Emana il seguente decreto-legge:
Art 1. Finalità.
Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione 2003/556/CE, del
23 luglio 2003 della Commissione, definisce il quadro normativo minimo per
la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca
e sperimentazione, nonché quelle convenzionali e biologiche, al fine di
garantire la libertà di iniziativa economica ed il diritto di scelta dei
consumatori.
Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:
a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente
modificati, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 224;
b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione
di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite
alle lettere a) e b).
Art. 2. Salvaguardia del principio di coesistenza.
Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di
una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna
determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a
danno di altre.
La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 è realizzata in modo
da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda
le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare
ogni forma di presenza occasionale. L'attuazione delle regole di coesistenza
deve assicurare ai consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti
transgenici e non transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche
sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a
quelle convenzionali e biologiche.
Art. 3. Applicazione delle misure di coesistenza.
Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della
commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono definite le norme quadro per la coesistenza,
anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle
linee guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto
decreto è notificato alla Commissione europea nell'àmbito della procedura
prevista dalla direttiva 98/34/CE, del 22 giugno 1998 del Consiglio.
Nell'àmbito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province
autonome, in coerenza con la Raccomandazione 2003/556/CE, del 23 luglio
2003 della Commissione, possono individuare nel loro territorio una o più
aree omogenee.
Art. 4. Piani di coesistenza.
Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento da
adottarsi entro il 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza
con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche,
con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni
e le modalità per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono
la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di
cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni,
organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.
Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base
volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le
misure di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche
e non transgeniche.
Art. 5. Responsabilità.
L'imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza
di cui all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel
piano medesimo. La responsabilità relativa ai danni diretti ed indiretti
causati dall'inosservanza delle misure del piano grava su coloro che espongono
altri imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che non osservano
le misure del piano incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza
delle misure stesse.
L'imprenditore agricolo è esente dalle responsabilità di cui al comma 1,
nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica
e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza
di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.
Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è
tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale
per la coesistenza, sulla base del piano di cui all'articolo 4, nonché a
conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative
alle misure di gestione adottate.
Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalità e procedure
per l'istituzione e la tenuta, nell'àmbito del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3.
Art. 6. Sanzioni.
Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure
previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000. A chiunque
non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si applicano le misure
sanzionatorie previste dall\'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo
24 aprile 2001, n. 212.
Art. 7. Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza. È istituito
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il "Comitato in
materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche".
L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro
per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il Comitato è composto da esperti qualificati nella materia, di cui due
nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Comitato
nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla
citata Conferenza.
Il Comitato di cui al comma 1 predispone, in coerenza con la Raccomandazione
2003/556/CE, del 23 luglio 2003 della Commissione, entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3,
comma 1. Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei
principi e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorità
nazionale competente i risultati di detta attività di monitoraggio.
Il Comitato ha, altresì, il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione
delle modalità di controllo ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento
dei danni. Le relative misure sono adottate con le modalità di cui all'articolo
3, comma 1.
Al funzionamento del Comitato ed alle connesse attività, il Ministero delle
politiche agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto
alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della
vigente normativa.
Art. 8. Norme transitorie.
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, fino all'adozione
dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche
destinate all'immissione sul mercato non sono consentite.
Art. 9. Norma finanziaria.
L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 10. Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.