[Forumlucca] Testo decreto Alemanno su ogm

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Autor: Circolo VAS di Lucca
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Betreff: [Forumlucca] Testo decreto Alemanno su ogm
E' stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi
il decreto che regolamenta la 'coesistenza' fra colture convenzionali
biologiche
e transgeniche, un provvedimento che riteniamo inadeguato per una efficace
tutela dell'agricoltura italiana . Il decreto sarà assegnato in prima lettura
alla Camera dei Deputati per la conversione in legge e ci apprestiamo per
questo a presentare un nutrito pacchetto di emendamenti migliorativi, d'intesa
con il coordinamento di associazioni che ha costituito la coalizione 'Liberi
da OGM'. Di seguito il testo integrale del decreto:

DECRETO-LEGGE 22 novembre 2004, n.279

Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura
transgenica, convenzionale e biologica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo comma, lettere e) e s), della
Costituzione;


Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire un quadro normativo
minimo che consenta l'attuazione delle misure necessarie per garantire
l'effettiva
coesistenza tra le diverse forme di colture che attualmente possono essere
praticate, in considerazione dell'imminente approvvigionamento delle sementi
per la prossima campagna di semina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle
politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali,
dell'economia
e delle finanze e della salute;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione
2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per
la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca
e sperimentazione, nonche' quelle convenzionali e biologiche, al fine di
garantire la liberta' di iniziativa economica ed il diritto di scelta dei
consumatori.

2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:

a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi
geneticamente
modificati, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo
8 luglio 2003, n. 224;

b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione
di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;


c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite
alle lettere a) e b).

Art. 2.

Salvaguardia del principio di coesistenza

1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio
di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che
nessuna determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture
a danno di altre.

2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 e' realizzata in
modo da tutelarne le peculiarita' e le specificita' produttive e, per quanto
riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo
da evitare ogni forma di presenza occasionale.

3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori
la reale possibilita' di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici
e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di
filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.


Art. 3.

Applicazione delle misure di coesistenza

1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto
della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono definite le norme quadro per la coesistenza,
anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle
linee guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7.

Il suddetto decreto e' notificato alla Commissione europea nell'ambito della
procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno
1998.

2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province
autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE,
del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio una o piu' aree
omogenee.

Art. 4.

Piani di coesistenza

1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento
da adottarsi entro il 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza
con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche,
con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni
e le modalita' per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che
garantiscono
la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi
di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.

2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure
di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni,
associazioni,
organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.

3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base
volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le
misure di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture
transgeniche
e non transgeniche.

Art. 5.

Responsabilita'

1. L'imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di
coesistenza di cui all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute
nel piano medesimo. La responsabilita' relativa ai danni diretti ed indiretti
causati dall'inosservanza delle misure del piano grava su coloro che espongono
altri imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che non osservano
le misure del piano incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza
delle misure stesse.

2. L'imprenditore agricolo e' esente dalle responsabilita' di cui al comma
1, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorita'
pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente
l'assenza
di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.

3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati
e' tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale
per la coesistenza, sulla base del piano di cui all'articolo 4, nonche'
a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative
alle misure di gestione adottate.

4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalita' e
procedure
per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3.

Art. 6.

Sanzioni

1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le
misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.

2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si applicano
le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto
legislativo
24 aprile 2001, n. 212.

Art. 7.

Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza

1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali
il «Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali
e biologiche».

2. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro
per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Il Comitato e' composto da esperti qualificati nella materia, di cui due
nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Comitato
nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla
citata Conferenza.

3. Il Comitato di cui al comma 1 predispone, in coerenza con la Raccomandazione
della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3,
comma 1.

Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi
e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorita'
nazionale competente i risultati di detta attivita' di monitoraggio.

4. Il Comitato ha, altresi', il compito di proporre le misure relative
all'omogeneizzazione
delle modalita' di controllo ed all'individuazione delle tipologie di
risarcimento
dei danni. Le relative misure sono adottate con le modalita' di cui
all'articolo
3, comma 1.

5. Al funzionamento del Comitato ed alle connesse attivita', il Ministero
delle politiche agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.

Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta
al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa.

Art. 8.

Norme transitorie

1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, fino
all'adozione
dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche
destinate all'immissione sul mercato non sono consentite.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Marzano, Ministro delle attivita' produttive

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie


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Associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) ONLUS
Circolo di Lucca -> www.vas.luccanet.com