Lähettäjä: Andrea Agostini Päiväys: Aihe: [NuovoLaboratorio] ambiente si preannuncia una devastazione per il
paese
da liberazione.it
sabato 27 novembre 2004
La legge delega approvata dalla Camera rappresenta una revisione radicale
delle norme esistenti
Ambiente, si preannuncia una devastazione per il paese
La mancata introduzione dei reati ambientali nel codice penale, la
depenalizzazione dei reati paesaggistici nelle aree tutelate potenziale
grimaldello per sanare abusi edilizi, una nuova classificazione dei rifiuti
che aprirà le porte al "riciclaggio" di materiali pericolosi, una spada di
Damocle sulla composizione della commissione di 24 saggi di nomina
governativa chiamata a riscrivere da cima a fondo le norme ambientali.
Sono questi i punti più devastanti della legge delega in materia di ambiente
che la Camera ha appena approvato. Una delega che non solo affida al
ministero dell'ambiente il compito di una revisione radicale delle norme che
regolano ben sette settori ma che impone già una serie di regole
immediatamente efficaci. Ribadiamo che un riordino della normativa
ambientale è indubbiamente necessario ma, data la delicatezza e complessità
dei temi, e stante l'inevitabile intreccio tra leggi e settori solo in
apparenza indipendenti, riteniamo che la riforma, perché di riforma si
tratta e non di semplice "riordino e coordinamento", sarebbe dovuta essere
discussa e approvata dal Parlamento e non da una commissione di esperti
esterni di nomina ministeriale. Ricordiamo infatti che le associazioni
ambientaliste sono tutt'altro che contrarie a un riordino e a una
semplificazione delle principali materie del diritto all'ambiente, anzi da
tempo hanno avanzato la proposta di una "Legge quadro per la tutela
dell'ambiente": una legge che stabilisca pochi e chiari principi generali di
tutela ambientale, finora non codificati, che servano da linee guida
inderogabili per le singole normative di settore, completata con testi unici
che fissino i dettagli e le regolamentazioni per ogni singola materia.
L'importazioni di rottami
Ma vediamo quali sono le novità che avranno effetto immediato. I commi dal
25 al 31 sanciscono di fatto la libertà di importazione dall'estero dei
rottami e del loro incenerimento. Gli scarti di lavorazione ferrosi
diventano automaticamente non pericolosi e potranno essere infatti bruciati
in cementifici o centrali elettriche eludendo i limiti nazionali e quelli
dell'Ue per le emissioni e in spregio degli standard sanitari e ambientali.
Si stabilisce infatti che gli scarti in questione sono considerati rifiuti
solo quando "sono conferiti a sistema di trasporto e gestione dei rifiuti",
mentre non lo sono più se destinati ai "cicli produttivi siderurgici e
metallurgici". Vengono inoltre depotenziati i controlli sulla filiera dei
rifiuti metallici pericolosi (anche radioattivi) facendo aumentare il
rischio di illeciti e di traffici illegali.
Il condonicchio
Riguardano quello che potremmo definire un "condonicchio" invece i commi dal
36 al 39, ovvero la depenalizzazione dei reati paesaggistici si prevede la
"sanatoria" di opere abusive realizzate in zone sottoposte a vincolo
paesaggistico-ambientale e l'estinzione dei reati compiuti da chi ha
costruito l'opera o realizzato una trasformazione territoriale, senza la
prescritta autorizzazione. Che la sanatoria sia prevista per ipotesi
"minori" di abusi (sembra essere esclusa per lavori che comportino aumento
di volumetrie) non ne diminuisce la gravità, perché nei fatti, vanifica
l'efficacia del vincolo paesaggistico, introducendo la possibilità di
condonare in modo generalizzato e permanente opere realizzate senza
autorizzazione. Il "condonicchio" non stabilisce procedure certe circa
l'autorità amministrativa che sarebbe preposta ad eseguire l'accertamento di
"compatibilità paesaggistica" né definisce criteri oggettivi in base al
quale eseguire l'accertamento e dare il via libera alla sanatoria,
rimettendo quindi qualsiasi decisione a una valutazione discrezionale da
parte delle "autorità competenti".
Altri punti controversi sono contenuti nei commi 37, 38 e 39, dove si
stabilisce che "per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non
oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in
difformità da essa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori
effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente
rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del
decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia
paesaggistica".
In parole povere si tratta di un vero e proprio condono per i reati in
materia paesaggistica che si aggiunge alla legge sull'ultimo condono
edilizio per la quale era possibile sottoporre a condono unicamente le opere
eseguite prima della data di imposizione del vincolo.
Per il futuro invece la legge delega al Governo il compito di emanare uno o
più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle
disposizioni legislative in tema di ambiente vigenti nel nostro paese
attraverso la redazione di testi unici riguardanti la gestione dei rifiuti e
dei siti contaminati; la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione
delle risorse idriche, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione;
la gestione delle aree protette, la conservazione e utilizzo sostenibile
degli esemplari di specie protette di flora e di fauna, la tutela
risarcitoria contro i danni all'ambiente, le procedure per la valutazione di
impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione ambientale integrata (Ipcc),
la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera.
Per l'elaborazione delle nuove norme viene istituita una commissione di 24
membri scelti tra professori universitari, dirigenti di istituti di ricerca
ed esperti di "alta qualificazione" presieduta dal ministro Matteoli che
nell'arco di un anno è chiamata a garantire il "coordinamento complessivo
delle attività" legislative.
La delega fissa il termine di un anno, tre mesi e 5 giorni per completare la
riscrittura dei testi e completare l'iter legislativo, mentre ci sono altri
due anni di tempo per procedere alla definizione di disposizioni integrative
o correttive dei decreti legislativi emanati.