Fatto salvo il principio "chi inquina paga" qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro tale misura prevede in forma appropriata:
a) deroghe temporanee e/o
b) un sostegno finanziario del Fondo di coesione.
6. Le misure di protezione adottate in virtù del presente articolo non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere misure per una protezione ancora maggiore. Tali misure devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.
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