Autor: siempre@virgilio.it Datum: Betreff: [Lecce-sf] giovedì 4 novembre: per le vittime di tutte le guerre un volantino e una bandiera
4 NOVEMBRE 2004: AZIONE DIRETTA NONVIOLENTA NELLE PIAZZE D'ITALIA
penso importante far circolare questo messaggio/proposta di Peacelink,
grazie
Carlo
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>4 NOVEMBRE 2004: AZIONE DIRETTA NONVIOLENTA NELLE PIAZZE D'ITALIA
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>RICORDIAMO LE VITTIME DI TUTTE LE GUERRE CON UN VOLANTINO E UNA BANDIERA
>
>Comunicato con preghiera di massima diffusione
>
>PeaceLink propone per il 4 novembre una iniziativa leggera e "lillipuziana"
>
>da realizzare nella propria citta', con un minimo dispendio di tempo e di >
>denaro. L'associazione ha infatti lanciato una "chiamata alla pace",
>creando un gruppo composto da volontari che si sono resi disponibili per
>
>attivita' nonviolente. Per unirsi a questa rete di volontari si possono >inserire i propri dati collegandosi all'indirizzo
>http://db.peacelink.it/antiguerra >
>Per il 4 novembre proponiamo - nelle piazze dove vi siano celebrazioni >ufficiali - UNA ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO E/O DI ESPOSIZIONE DELLA
>BANDIERA DELLA PACE. Per il volantinaggio PeaceLink ha realizzato un
>mini/dossier in due pagine sulla "festa" del 4 novembre.
>
>Per evitare noie legali, e per essere consapevoli dei propri diritti e >doveri, e' INDISPENSABILE leggere le "INFORMAZIONI LEGALI SULL'AZIONE
>NONVIOLENTA IN PIAZZA" riportate in coda al testo. Portate con voi UNA >COPIA STAMPATA di queste informazioni legali e fatele leggere alle
>autorita' se vi fossero contestazioni (le abbiamo preparate studiandole "a >
>tavolino" con un avvocato).
>
>Per la riuscita di queste azioni e' importante che tutto si svolga in
>spirito di pace e nonviolenza, e senza turbare o ostacolare la cerimonia
>
>"ufficiale".
>
>--- IL VOLANTINO/DOSSIER DA DISTRIBUIRE
>La "festa" del 4 novembre fu UNA RICORRENZA ISTITUITA DAL FASCISMO per >trasformare le vittime di una guerra spietata e non voluta in eroi
>coraggiosi che si immolavano per la Patria. Furono costruiti monumenti ai >
>caduti e agli insegnanti fu chiesto di celebrare le forze armate. Questa
>
>eredita' non e' stata sufficientemente sottoposta a critica con l'avvento
>
>della Repubblica. Tutto questo e molto altro e' documentato in UN PICCOLO
>
>VOLANTINO/DOSSIER CHE PUO' ESSERE DIFFUSO NELLE PIAZZE D'ITALIA DURANTE I >
>FESTEGGIAMENTI "UFFICIALI" e durante le parate militari che si svolgono >puntualmente ogni anno in questa data. Basta chiedere ai vigili urbani o >
>alla questura per scoprire la piazza della propria citta' dove si
>svolgeranno i festeggiamenti militari.
>
>Il volantino sul 4 novembre, in formato PDF e gia' pronto da stampare, e' >
>disponibile all'indirizzo
>http://www.peacelink.it/dossier/4novembre/4nov.pdf >
>Una delle cose che il movimento pacifista deve imparare a fare bene e' >quella di pianificare le proprie azioni in modo meticoloso prima di
>realizzarle, prevedendo le reazioni e utilizzando le competenze di
>avvocati, giornalisti ed esperti di Internet. Occorre cioe' concepire la
>
>nonviolenza come un piano d'azione da programmare con la stessa precisione
>
>con cui si programma una guerra. Pertanto, prima di effettuare le azioni
>di
>volantinaggio consigliamo di leggere le "INFORMAZIONI LEGALI SUL
>VOLANTINAGGIO" riportate in coda a questo documento.
>
>La cura nel pianificare queste azioni deve servire proprio a ridurre al >minimo i rischi di violenza ottenendo al contempo il massimo di efficacia
>
>dell'azione. Una delle prime cose da fare e' quella di dotarsi di macchina
>
>fotografica, possibilmente digitale, in modo da poter scattare fotografie
>
>in abbondante quantita' durante l'azione nonviolenta, inviandole alla
>stampa locale dopo l'iniziativa.
>
>--- CHE SUCCEDE SE MI FERMANO LE FORZE DI POLIZIA?
>Chi decide di fare volantinaggio nei pressi delle piazze in cui si
>svolgeranno manifestazioni o parate per la "festa" del 4 novembre, potra'
>
>essere scambiato per un disturbatore e fermato da agenti in borghese o in >
>divisa. Nel caso in cui un agente di polizia voglia identificare un
>manifestante, questi puo' chiedere che l'accertamento sia fatto sul posto,
>
>mediante presentazione di carta di identita': la conduzione in centrale >infatti dovrebbe avvenire SOLO PER ARRESTO O FERMO in caso di commissione
>
>di reati. E' importante avere con se' un documento di identita' valido e >in
>buono stato.
>
>Se gli agenti insistono comunque per portarvi in questura o in caserma, >chiedetegli se vi stanno contestando un reato, e spiegategli con calma e >
>gentilezza che in teoria la conduzione in centrale non dovrebbe avvenire
>se
>voi non state compiendo nessun reato e se non siete in stato di fermo o di >
>arresto.
>
>Se nonostante le vostre spiegazioni gli operatori di polizia insistono nel >
>volervi portare in caserma o in questura, assecondateli con gentilezza e >
>durante il tragitto cogliete l'occasione per stabilire un dialogo sereno
>e
>costruttivo, spiegando nei minimi dettagli in cosa consiste la vostra
>attivita' e quali sono i contenuti del materiale che avevate intenzione di >
>distribuire.
>
>Non abbiate paura di nulla, perche' non puo' esservi contestato nessun >reato, ma al limite vi verra' impedito di continuare a distribuire ivolantini.
>
>Cogliete la palla al balzo e riorganizzate "al volo" la vostra attivita'
>
>informativa cercando di trasmettere ai carabinieri o alla polizia,
>attraverso un colloquio sereno ed educato, gli stessi contenuti e gli
>stessi messaggi che volevate trasmettere ai passanti attraverso i
>volantini. In questo modo l'azione diretta nonviolenta sara' ugualmente >riuscita.
>
>Se volete tutelarvi ulteriormente, fate in modo che durante la vostra
>azione nonviolenta sia presente o sia comunque reperibile un avvocato di
>
>vostra fiducia, al quale segnalare eventuali contestazioni formulate dalle
>
>forze dell'ordine durante la vostra iniziativa.
>
>--- LA BANDIERA DELLA PACE DA ESPORRE: COSA FARE E COSA EVITARE
>Un'azione nonviolenta come l'esposizione della bandiera della pace durante
>
>la cerimonia del 4 novembre NON PUO' ESSERE ANNUNCIATA CON CONFERENZE
>STAMPA, altrimenti rientra nel reato di manifestazione non autorizzata. >Tuttavia, AVVISANDO PRIVATAMENTE I GIORNALISTI prima dell'iniziativa e >portando la macchina fotografica digitale (in modo da disporre subito delle
>
>foto in tempo reale e inviarle via e-mail ai giornalisti eventualmente >assenti) SI PUO' FAR SI' CHE ANCHE UNA SOLA PERSONA POSSA ESPORRE LA
>BANDIERA E UN'ALTRA LA FOTOGRAFI.
>
>L'"effetto sorpresa" si puo' moltiplicare: tre, quattro, dieci persone >sparpagliate nel pubblico aprono altrettante bandiere con la scritta PACE.
>
>E' legittimo il loro diritto a presenziare alla cerimonia. L'importante e' >
>mantenere un atteggiamento silenzioso, quieto e composto, non gridare, non >
>manifestare "ostilita' verso la pubblica autorita'", non ostacolare o
>disturbare lo svolgimento delle manifestazioni "ufficiali" e... scattare
>
>foto alla bandiera della pace con lo sfondo del picchetto militare: saranno
>
>le immagini a "parlare" sulla stampa e su Internet.
>
>--- UN PIZZICO DI FANTASIA NON GUASTA MAI
>Quelle che avete letto finora sono solamente delle indicazioni generali,
>
>che ognuno puo' adattare al proprio contesto con creativita'. La
>nonviolenza e' anche fantasia e capacita' di adattamento. Negli anni
>passati, dopo aver raccolto il nostro invito, alcuni "volontari
>nonviolenti" hanno realizzato le seguenti iniziative, che segnaliamo a >titolo di esempio e come fonte di ispirazione:
>
>- A Campobasso il Social Forum Campobasso realizzato il volantinaggio con
>
>modalità innovative. Oltre ad un volantino su carta, è stato predispostoun
>
>floppy (150 copie) contenente alcune pagine del sito di PeaceLink. Un
>volantinaggio e un... floppaggio per le strade del centro della città. Al >
>termine della serata sono stati deposti ramoscelli di ulivo e la bandiera
>
>della pace davanti al monumento dei caduti dove, la mattina, c'era stata
>la
>celebrazione ufficiale da parte delle autorità.
>
>- A Parma sono state distribuite circa 150 copie del volantino messo a >disposizione da PeaceLink sul proprio sito internet. E' stata anche
>recapitata una copia del dossier sulla guerra ad un consigliere provinciale
>
>che ha promesso di passarla anche ad altri colleghi.
>
>- Davanti al monumento ai caduti di Casale Monferrato sono stati
>distribuiti altri volantini. La stragrande maggioranza delle persone, per
>
>lo più anziani ed ex partigiani ha capito ed apprezzato. Solo un alpino >grande e grosso si è adirato, ma la ragazza oggetto dei suoi insulti è >stata difesa addirittura dal Commissario in persona.
>
>- A Mestre (Ve) un piccolo gruppetto di tre "volontari dell'informazione"
>
>ha distribuito 400 volantini in p.zza Ferretto, durante la cerimonia di >festeggiamento (mini-parata militare, alzabandiera, inno di Mameli). I >realizzatori di questa iniziativa ci hanno raccontato che "molta gente che >
>stava assistendo ci richiedeva il volantino, suppongo perchè convintafosse
>
>connesso alla cerimonia e non aspettandosi quindi un contenuto di
>"contro-informazione". Si è svolto tutto senza manifestazioni di assenso
>o
>dissenso; nessuno ha chiesto ulteriori spiegazioni.
>
>--- FEEDBACK: TENETECI INFORMATI!
>
>E' importante che chi realizza un'azione diretta nonviolenta per conto >dell'Associazione Peacelink COMUNICHI IL RISULTATO DELLA SUA INIZIATIVA con >
>un breve resoconto - da inviare all'indirizzo info@??? -
>specificando il numero di copie distribuite, il luogo della diffusione del >
>materiale, la reazione delle persone a cui e' stato consegnato il
>volantino, eventuali contestazioni da parte delle forze di polizia e
>qualsiasi altra informazione correlata allo svolgimento delle attivita' di >
>volantinaggio e di esposizione delle bandiere.
>
>--- CONTATTI E INFORMAZIONI
>Tutti i dettagli e gli aggiornamenti su questa iniziativa verranno
>pubblicati sul sito www.peacelink.it >
>Per ulteriori informazioni su questa proposta di azione diretta nonviolenta
>e' possibile utilizzare i seguenti recapiti:
>
>Associazione PeaceLink C.P. 2009 - 74100 Taranto
>info@???
>Tel. 3471463719 - 3492258342
>Fax 1782279059
>
>----------------------------
>
>--- DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
>
>--- INFORMAZIONI LEGALI SULL'AZIONE NONVIOLENTA IN PIAZZA
>(da stampare e tenere con se' durante le iniziative di azione nonviolenta)
>
>In caso di contestazione da parte delle forze dell'ordine consegnate questo
>
>testo e chiedete quali norme state violando, dato che SOLO QUESTE sono le >
>norme in vigore relative alla presenza in piazza di cittadini. Come si puo' >
>notare dalla lettura di queste disposizioni occorre però agire conprudenza
>
>sul filo di una legge piena di spine ma che deve fare i conti con il
>diritto all'espressione del pensiero sancito all'articolo 21 della
>Costituzione.
>
>"E' possibile esporre un vessillo (o distribuire uno stampato) durante una >
>cerimonia ufficiale? La disciplina - in simili casi - e' data dagli
>articoli 18 24 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) >(R.D. 773/1931) e dagli articoli 19 e 28 del Regolamento di attuazione >approvato con R.D. n.635/1940.
>
>In particolare, il T.U.L.P.S., all'articolo 18, disciplina l'obbligo del
>
>preventivo avviso al Questore, della riunione in "luogo pubblico" ad
>esempio una piazza, una via... Quanto alla "riunione", essa e'
>caratterizzata dalla presenza di piu' persone che si incontrino per un fine >
>determinato, in cio' distinguendosi dall'assembramento e dalla semplice >agglomerazione.
>
>Sul punto, la giurisprudenza di merito ha precisato che NON VI E' OBBLIGO
>
>DI AVVISO QUANDO, PER LE RIDOTTISSIME DIMENSIONI DELLA RIUNIONE, NON PUO'
>
>ESSERVI, NEPPURE IN ASTRATTO, ALCUNA LESIONE DELL'INTERESSE DELL'ORDINE E >
>DELLA SICUREZZA PUBBLICA.
>
>A cio' deve aggiungersi che la Corte di Cassazione ha precisato che puo'
>
>esservi riunione anche in un raggruppamento di persone "sollecitato da un >
>appello estemporaneo". L'art. 20 T.U.L.P.S. stabilisce che "Quando, in >occasione di riunioni...in luogo pubblico...avvengono MANIFESTAZIONI O >GRIDA SEDIZIOSE...le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti".
>
>L'articolo 654 del codice penale, a sua volta, punisce, come illecito
>amministrativo, il comportamento di chi, in una riunione in un luogo
>pubblico, compie manifestazioni sediziose. Sull'aggettivo "sediziose" la
>
>Corte di Cassazione con espresso riferimento alla riunione sediziosa ha >precisato che e' tale quella nella quale "SI MANIFESTA OSTILITA' VERSO LA >
>PUBBLICA AUTORITA'". La giurisprudenza di merito ha chiarito che
>l'atteggiamento e' sedizioso quando "implica RIBELLIONE ED OSTILITA' E >RISULTI IN CONCRETO IDONEO A PRODURRE UN EVENTO PERICOLOSO PER L'ORDINE >PUBBLICO".
>
>Se quindi l'attività di esposizione della bandiera o di diffusione del >volantino avviene con SPIRITO DI PACE E NONVIOLENZA vengono a cadere le >possibili accuse di "manifestazioni o grida sediziose" e pertanto non vi
>è
>ragione di applicare la norma in senso repressivo la quale potrebbe
>confliggere con l'art.21 della Costituzione (libera espressione del
>pensiero) se applicata in modo incauto o indiscriminato contro ogni
>manifestazione pacifica e nonviolenta delle opinioni che non rechi disturbo
>
>alla cerimonia ufficiale".
>
>--- INFORMAZIONI LEGALI SUL VOLANTINAGGIO
>Nel volantino distribuito da PeaceLink sono indicati il luogo di stampa e >
>lo stampatore (L'Associazione Peacelink e' lo stampatore responsabile della
>
>diffusione del volantino). Quindi I SINGOLI VOLONTARI NON DEVONO AGGIUNGERE
>
>NULLA A QUANTO GIA' RIPORTATO NEI DOCUMENTI DIFFUSI VIA INTERNET.
>
>I responsabili legali della distribuzione di volantini NON SONO I VOLONTARI
>
>che porteranno materialmente le fotocopie nelle piazze italiane, la
>responsabilita' e' DELL'ASSOCIAZIONE PEACELINK. Si prega pertanto di
>seguire in dettaglio le istruzioni che seguono, perche' la mancata
>osservazione degli obblighi relativi al volantinaggio potrebbe avere
>conseguenze legali per l'associazione PeaceLink, anche se a realizzare >materialmente queste azioni sono persone che non sono legate in alcun modo
>
>all'associazione.
>
>Per evitare problemi durante il volantinaggio, nei giorni precedenti alla
>
>diffusione dei documenti e' consigliabile inviare tramite POSTACELERE (non
>
>posta prioritaria, ma postacelere, cosi' si ha in mano una ricevuta
>dell'invio) oppure VIA FAX quattro copie del dossier e del volantino alla
>
>PREFETTURA locale, allegando una lettera FIRMATA in cui si scrive che "in
>
>conformita' a quanto stabilito dalla legge 374/1939, ho provveduto ad
>inviare n.4 copie del materiale che verra' utilizzato per attivita'
>informative in via XXXXXX durante la giornata del 4 novembre prossimo. >Cordiali Saluti. Data e Firma".
>
>Alla locale PROCURA DELLA REPUBBLICA spedite UNA sola copia del dossier e >
>del volantino alla PREFETTURA locale, allegando una lettera in cui si
>scrive che "in conformita' a quanto stabilito dalla legge 374/1939, ho >provveduto ad inviare una copia del materiale che verra' utilizzato per >attivita' informative in via XXXXXX durante la giornata del 4 novembre >prossimo. Cordiali Saluti. Data e Firma".
>
>Portate con voi una copia della ricevuta durante il volantinaggio per
>eventuali controlli. Se spedite via fax le copie del volantino, inviate il >
>fax da un UFFICIO POSTALE in modo da avere una ricevuta della spedizione.
>
>--- APPROFONDIMENTI LEGALI SUL VOLANTINAGGIO
>Il "volantino" costituisce "stampato" ai sensi dell'articolo 1 della legge
>
>n. 374/1939. In tal senso si e' pronunciata la giurisprudenza dilegittimita'.
>
>Detta legge stabilisce che lo stampato deve recare, sul frontespizio,
>l'esatta e ben visibile INDICAZIONE DEL NOME E DEL DOMICILIO LEGALE DELLO
>
>STAMPATORE nonche' dell'anno di effettiva pubblicazione (art.5 comma 1).
>
>L'articolo 2 della legge 47/48 impone anche l'indicazione del LUOGO DELLA
>
>PUBBLICAZIONE: nel dubbio, meglio indicarli entrambi.
>
>Per STAMPATORE deve intendersi ogni PERSONA O ENTE che riproduca, a scopo
>
>di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto per mezzo di
>tipografia, litografia...o con qualsivoglia altro procedimento (art.9 comma1).
>
>In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che quando alla
>produzione dello stampato provvede un ente o un'associazione di fatto la
>
>responsabilita' per violazione dell'art.1 della legge 374/1939 NON E' DI
>
>COLUI CHE HA PROVVEDUTO MATERIALMENTE ALLA PRODUZIONE DELLO STAMPATO MA >DELL'ENTE O DELL'ASSOCIAZIONE CHE DISPONE DEL MEZZO MECCANICO DI
>RIPRODUZIONE e, per esso, del suo legale rappresentante a cui sono
>riferibili sia i precetti che le sanzioni.
>
>In tal caso LA INDICAZIONE RELATIVA ALL'ENTE E' SUFFICIENTE AI FINI DEGLI
>
>ADEMPIMENTI LEGISLATIVI, posto che in tal modo sara' possibile risalire >alla persona fisica cui sono destinati i precetti e le sanzioni.
>
>La legge 374/1939 prevede inoltre che LO STAMPATORE HA L'OBBLIGO DI
>CONSEGNARE QUATTRO ESEMPLARI ALLA PREFETTURA DELLA PROVINCIA NELLA QUALE
>HA
>SEDE L'OFFICINA GRAFICA ED UN ESEMPLARE ALLA LOCALE PROCURA DELLA
>REPUBBLICA. Detta consegna deve essere fatta "prima che stampati...siano
>
>posti...in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al >committente o ad altra persona" (art.1 commi 1 e 3).
>
>L'articolo 8 punisce con un'ammenda da £.40.000 a £.400.000, laviolazione
>
>dei precetti di cui agli articoli citati.
>
>Cosicche', la mancata consegna alla Prefettura ed alla Procura della
>Repubblica e la mancata indicazione degli elementi prescritti dall'art.5
>
>della legge costituiscono contravvenzioni punite ai sensi dell'art.8 della
>
>legge.
>
>Si tratta, pertanto, di CONTRAVVENZIONE punita CON LA SOLA PENA
>DELL'AMMENDA (MULTA), cosicche' e' applicabile l'oblazione ex art.162 cp
>ed
>IL REATO SI PRESCRIVE IN TRE ANNI DALLA SUA COMMISSIONE.
>
>E' bene precisare che GLI OBBLIGHI INCOMBONO SULLO STAMPATORE, NON GIA' SU >
>CHI DIFFONDE LO STAMPATO: in tal senso si e pronunciata la Corte diCassazione.
>
>Inoltre, l'omessa indicazione e' punita solo quando riguardi la
>pubblicazione degli stampati: orbene, poiche' la giurisprudenza di
>legittimita' ha chiarito che per pubblicazione deve intendersi la messa a >
>disposizione dello stampato in favore di una cerchia di persone piu' o meno >
>ampia, l'accertamento delle mancate indicazioni prescritte dalla legge >avvenuto prima della pubblicazione non consenta la punizione, non
>integrandosi la fattispecie di reato. (ad esempio accertamento avvenuto >presso lo stampatore prima della distribuzione del volantino).
>
>Quanto alle modalita' di comunicazione dello stampato alle competenti
>autorita', esse sono disciplinate dal Regio Decreto 2052/1940, che regola
>
>minuziosamente dette modalita'.
>
>In particolare, quando si tratta di "fogli volanti", essi VANNO CONSEGNATI
>
>IN "PIEGO RACCOMANDATO", O A MANI O PER POSTA.
>
>Spetta, a chi consegna, una ricevuta.
>
>
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>