[Forumlucca] Fw: novità in materia di lavoro: aggiornamento …

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著者: RdbLucca
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題目: [Forumlucca] Fw: novità in materia di lavoro: aggiornamento del 30/06/04

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To: Info Servizi RdB/CUB
Sent: Thursday, July 01, 2004 12:36 PM
Subject: novità in materia di lavoro: aggiornamento del 30/06/04


      Novità in materia di lavoro: aggiornamento del 30/06/04


      Articoli / NEWSLETTER/ www.lavorivariabili.it
      Data: 01 Lug 2004 - 12:05  
      29/06/04 Min.Lavoro: le istruzioni per le Agenzie di Lavoro
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      23/06/04 INPDAP: i CFL nella Pubblica Amministrazione
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      18/06/04 INPS: disoccupazione e brevi periodi di lavoro
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      10/06/04 Lavoro: siglato l'accordo interconfederale sul telelavoro
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      27/05/04 Lavoro: chiarimenti sui contratti di solidarietà
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      27/05/04 INPS: fondo di garanzia e crediti da lavoro
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      14/05/04 INPS: il riscatto della laurea per i parasubordinati
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      04/05/04 Licenziamenti collettivi: modificata la legge 223/91
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      20/04/04 INPS: assegno per i lavoratori socialmente utili
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      02/04/04 INPS: le istruzioni per le associazioni in partecipazione
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      Min. Lavoro: le istruzioni per le agenzie di lavoro


      Il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 25 del 24 giugno 2004, ha dettato le istruzioni circa le procedure di iscrizione all'Albo e di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.
      Inoltre, ha specificato i requisiti di cui devono essere in possesso le agenzie di lavoro, relativamente alla disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e le adeguate competenze professionali.
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      INPDAP: i contratti di formazione e lavoro nella P.A.


      L'INPDAP, con circolare n. 30/2004, ha riepilogato tutta una serie di modalità operative correlate alla stipula di contratti di formazione e lavoro nel settore pubblico, possibili ai sensi dell'art. 86, comma 9, del D.L.vo 276/03. Come è noto, nel settore privato i CFL non sono più attivabili (a prescindere dalla breve proroga temporale preannunciata nel correttivo al D.L.vo 276/03 approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 3 giugno 2004). L'INPDAP ricorda che i CFL sono di tipo a A per l'acquisizione di professionalità intermedie o elevate (durata non superiore a 24 mesi) e di tipo B (inserimento professionale di durata non superiore a 12 mesi).
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      INPS: disoccupazione e brevi periodi di lavoro


      L'INPS, con il messaggio n. 19229/04, ha fornito alcuni chiarimenti alle proprie sedi periferiche circa la corresponsione del trattamento di disoccupazione nelle ipotesi in cui lo "status" sia stato interrotto da brevi periodi di lavoro. L'Istituto ha precisato che queste attività non interrompono lo stato di disoccupazione così come previsto dall'art. 4 del D.L.vo 181/00 come modificato dal D.L.vo 297/02. Da ciò ne consegue che se i lavoratori producono alle sedi periferiche una nuova dichiarazione rilasciata dai Centri per l'Impiego, i quali istituzionalmente accertano la presenza nello stato di disoccupazione, il trattamento stesso può essere liquidato. L'INPS ha inoltre ricordato che gli stessi criteri si applicano anche allorquando lo stato di disoccupazione viene conservato per attività lavorativa che assicuri un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (? 7.500), così come previsto dal D.L.vo 297/02.
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      Lavoro: accordo interconfederale sul telelavoro


      Con un accordo siglato il 9 giugno 2004 dalle associazioni CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO, CONFESERCENTI, CNA, CONFAPI, CONFSERVIZI, ABI, AGCI, ANIA, APLA, CASARTIGIANI, CIA, CLAAI, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFCOOPERATIVE, CONFCOMMERCIO, CONFETRA, CONFINTERIM, LEGACOOPERATIVE, UNCI e dai sindacati CGIL, CISL, UIL, viene recepito l'Accordo quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002.
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      Min. Lavoro: chiarimenti sui contratti di solidarietà


      Con circolare n. 20 del 25 maggio 2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito una serie di chiarimenti operativi sui contratti di solidarietà ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993 concernenti le imprese che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS.


      Questi sono i punti principali:


      a) il periodo massimo di utilizzo dell'istituto è di due anni e nessuna proroga può essere concessa senza soluzione di continuità. Ai fini della determinazione dei limiti temporali di ulteriore utilizzo oltre il biennio, si deve far riferimento per analogia, al criterio dettato dall' art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 in tema di durata complessiva, corrispondente a 36 mesi nell'arco del quinquennio, purchè vi sia stato un primo utilizzo continuativo pari a 24 mesi e vi sia una soluzione di continuità con l'eventuale utilizzo per gli ulteriori 12 mesi;


      b) le imprese destinatarie sono quelle non destinatarie della normativa sulla CIG e che abbiano avviato la procedura di mobilità. Il beneficio è esteso ex art. 5, comma 7, della legge n. 236/1993 alle imprese alberghiere ed alle aziende termali che presentano gravi crisi occupazionali, già individuati con DPCM dell'1 ottobre 1993, senza limiti dimensionali. Anche le imprese artigiane, possono beneficiare dell'istituto (art. 5, comma 8) a condizione che restino a carico del fondo bilaterale, se istituito, almeno la metà della quota del contributo pubblico;


      c) l'istituto trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, costituito in data antecedente l'apertura della procedura di mobilità. Vi rientrano anche gli assunti con contratto a termine (fino alla scadenza) e gli assunti con rapporto di apprendistato (purchè la riduzione dell'orario non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi). L'istituto non è applicabile ai lavoratori con qualifiche dirigenziali;


      d) l'istanza di solidarietà va presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro, competente per territorio, allegando l'accordo sindacale, la scheda sui dati strutturale dell'impresa, il dettaglio orario normale e ridotto e l'elenco del personale interessato, con le informazioni specifiche sulle retribuzioni;


      e) la Direzione Provinciale del Lavoro, deve verificare la sussistenza dei requisiti, l'autenticità del contratto di solidarietà ed il fatto che lo stesso sia intervenuto nel corso di una procedura di mobilità o, nel caso di aziende artigiane, la procedura volta ad ottenere il contributo del fondo bilaterale;


      f) l'ammissione al contributo di solidarietà avviene, con decreto della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali, cui è pervenuta la documentazione trasmessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro con la relativa verifica;


      g) la Direzione Provinciale del Lavoro, attraverso i propri organi ispettivi, effettua trimestralmente controlli finalizzati a verificare l'effettiva riduzione dell'orario, la corrispondenza nominativa dei lavoratori, la corrispondenza tra le retribuzioni medie e quelle desumibili dalle registrazioni sui libri paga, con comunicazione successiva alla Direzione Generale delle risultanze e dell'importo effettivo da erogare (comprese le coordinate bancarie);


      h) le prestazioni eccedenti l'orario ridotto, finalizzate a soddisfare esigenze temporanee, sono possibili, ma vanno comunicate tempestivamente alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti, in quanto comportano una riduzione del contributo di solidarietà;


      i) la riduzione di orario può essere sia verticale che orizzontale ed è incompatibile con altre forme di sostegno del reddito;


      j) l'art. 3-bis della legge n. 172/2002, ha introdotto per le imprese in regime di solidarietà ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993, una deroga al divieto di assumere con contratto a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato. 
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      INPS: Fondo di garanzia e crediti da lavoro


      L'INPS, con circolare n. 86 del 26 maggio 2004, ha fornito chiarimenti circa i criteri per la prescrizione dei crediti da lavoro, in caso di insolvenza, nelle ipotesi in cui è previsto l'intervento del Fondo di garanzia dell'Istituto.
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      INPS: il riscatto della laurea per i parasubordinati


      L'INPS, con circolare n. 82 del 13 maggio 2004, ha dettato le modalità, le condizioni ed i requisiti per il riscatto del corso legale di laurea e degli studi universitari da parte dei collaboratori iscritti alla gestione separata prevista dall'art. 2, comma 26, della legge 335/95.
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      Licenziamenti collettivi: modificata la legge n. 223/91


      Con decreto legislativo n. 110 dell'8 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2004, è stata modificata ed integrata la legge n. 223/1991 che disciplina, tra l'altro, la normativa in materia di licenziamenti collettivi. Le nuove disposizioni traggono origine da una sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea (causa C-32/02) nei confronti dell'Italia in quanto la normativa nazionale non aveva rispettato la Direttiva Comunitaria n. 98/59 non includendo tra i destinatari tutti i datori di lavoro. Con le modifiche introdotte, la legge 223/91 si applica anche a sindacati, fondazioni, organizzazioni senza scopo di lucro, partiti che debbono procedere a licenziamenti collettivi. In sostanza, tutti i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti e che intendono procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con almeno 5 ,lavoratori nell'arco di 120 giorni, sono obbligati ad avviare la procedura in sede sindacale (e, in via sussidiaria, in sede amministrativa): propedeutica alla stessa è la comunicazione scritta circa le ragioni che hanno determinato l'esubero.
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      INPS: assegno per i lavoratori socialmente utili


      Con il messaggio n. 10897 del 14 aprile 2004, l?INPS, rifacendosi ad un analogo parere espressogli in data 6 aprile 2004 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha osservato che i soggetti utilizzati dalle amministrazioni pubbliche in attività socialmente utili, ai sensi dell?art. 7 del D. L.vo n. 468/1997, perché titolari di trattamenti integrativi, di mobilità o di disoccupazione speciale, possono continuare a svolgere la loro attività dopo la scadenza delle prestazioni di cui fruivano soltanto nell?ipotesi in cui gli oneri siano posti totalmente a carico dell?Ente utilizzante o della Regione. Infatti, il dicastero del Welfare esclude che gli oneri successivi alla cessazione di uno dei predetti trattamenti previdenziali possano essere posti a carico del Fondo per l?occupazione, previsto dall?art. 1, comma 7, della legge n. 236/1993. 
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      INPS: le istruzioni per le associazioni in partecipazione


      L'INPS con circolare n. 57, del 29 marzo 2004, ha dettato alcune modalità operative per il versamento contributivo alla nuova gestione per gli associati in partecipazione in lavoro prevista dall'art. 43, comma 1, della legge n. 326/03 ed ha predisposto un modello di domanda ove vanno riportati una serie di dati.
      Si ricorda che il contributo per gli associati in partecipazione è pari al 17,3% del reddito individuato a fini fiscali, fino a 37.833 euro; sulla quota eccedente si passa al 18,3%. L'associante versa il 55% del premio pari al 9,52%, l'associato il 45% pari al 7,78%.





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