Giro con la presente il testo di modifica dello Statuto Comunale, per
l'estensione del diritto di voto agli immigrati, attualmente in discussione.
Si noti che il testo come attualmente proposto estende il diritto di voto
agli stranieri regolarmente soggiornanti che si trovino, alternativamente,
almeno in una delle seguenti condizioni (sarebbe meglio specificare la
parola "almeno"):
(...)
Il diritto di elettorato attivo e passivo, in base alla legge, spetta nelle
elezioni comunali, oltre che ai cittadini italiani ed ai cittadini o
elettori di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, agli apolidi ed agli
stranieri legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune che si
trovino in una delle seguenti condizioni:
a) siano in possesso di carta di soggiorno;
b) abbiano risieduto legalmente ed abitualmente in Italia nei cinque
anni precedenti alle elezioni;
c) abbiano risieduto legalmente ed abitualmente nel territorio comunale
nei due anni precedenti alle elezioni."
Con l'augurio da parte della nostra Associazione Citta Aperta che si giunga
finalmente alla conclusione fattiva della vicenda che ha riempito i giornali
ma non ancora, come vorremmo, l'Aula Consiliare di votanti per il progresso
civile, in cui confidiamo. "Signori, la vita e breve..."
Roberto Faure
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Bozza d i testo della
MODIFICA STATUTO DEL COMUNE DI GENOVA
Questa e ancora solo una "bozza" di discussione, redatta in base alle
indicazioni provenienti dalla Presidenza del Consiglio Comunale. Resta
ovviamente, oltre che da decidere la sostanza, da approfondire l'esame delle
restanti parti dello Statuto e dei regolamenti comunali, per verificare se
siano necessarie ulteriori rettifiche per ragioni di coerenza.
Il perno della proposta sta ovviamente nelle modifiche dell'art. 30 dello
Statuto, le quali mirano a consentire, ed anzi ad imporre, l'iscrizione
nelle liste elettorali degli stranieri in base a requisiti ormai accertati
e, comunque, a richiesta degli interessati. Nella stesura del testo
statutario si e resa praticamente esplicita la premessa che lo Statuto non
contraddice la legge, poiche il diritto di elettorato agli stranieri deve
ritenersi gia dotato di sufficiente base costituzionale e legislativa. Si e
inoltre inteso evitare che lo Statuto si spinga in qualunque modo a
disciplinare le liste elettorali, poiche, proprio su questo specifico
oggetto, pare altamente opinabile che il Comune disponga di potere
normativo.
Quanto ai requisiti per l'ammissione degli stranieri al voto, ci si e
attenuti alle indicazioni ricevute, comprendendo tutte le ipotesi
riagganciabili a diverse normative (t.u. sull'immigrazione, convenzione del
consiglio d'europa, carta delle citta). In ogni caso, volendo ridurre la
portata della proposta, non ci sarebbe che da togliere le singole ipotesi di
cui voglia la soppressione dal testo proposto per il comma 1-bis dell'art.
30 dello Statuto.
Per le circoscrizioni, secondo le indicazioni ricevute, ci si e limitati ad
una modifica statutaria coerente con il progetto complessivo, lasciando in
disparte la riscrittura del relativo regolamento comunale.
Milano-Genova, 23.03.2004
* * *
L'art. 19 dello Statuto e sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente titolo dello statuto si applicano, oltre che
agli iscritti nelle liste elettorali del comune di Genova o nella lista
degli stranieri e degli apolidi di cui al comma 1-quater dell'art. 30:
a) ai cittadini italiani ed ai cittadini o elettori di qualsiasi Stato
membro dell'Unione Europea nonche agli apolidi ed agli stranieri legalmente
soggiornanti in Italia e residenti nel Comune, non ancora elettori, che
abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta;
b) a coloro che non sono elettori nel comune, ma hanno con esso un
rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di domicilio, di studio o di
utenza continuativa dei servizi in esso ubicati;
c) ai genovesi emigrati."
Il comma 2 dell'art. 24 dello Statuto e sostituito dal seguente:
"Hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie:
a) gli iscritti nelle liste elettorali del comune di Genova o nella
lista degli stranieri e degli apolidi di cui al comma 1-quater dell'art. 30;
b) i residenti nel Comune di Genova che abbiano compiuto il sedicesimo
anno di eta."
Il comma 1 dell'art. 30 dello Statuto e sostituito da seguente:
" 1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, la
composizione, nonche la surrogazione, la supplenza e lo stato giuridico dei
consiglieri sono regolati dalla legge e dal presente statuto, senza
discriminazioni di nazionalita".
Nell'art. 30 dello Statuto, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti comma
1-bis, 1-ter e 1-quater:
"1-bis. Il diritto di elettorato attivo e passivo, in base alla legge,
spetta nelle elezioni comunali, oltre che ai cittadini italiani ed ai
cittadini o elettori di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, agli
apolidi ed agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel
Comune che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) siano in possesso di carta di soggiorno;
b) abbiano risieduto legalmente ed abitualmente in Italia nei cinque
anni precedenti alle elezioni;
c) abbiano risieduto legalmente ed abitualmente nel territorio comunale
nei due anni precedenti alle elezioni.
1- ter. Per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo dello straniero e
dell'apolide residente valgono, in quanto applicabili, i requisiti, le
regole e le procedure stabilite per i cittadini italiani e per i cittadini
ed elettori di Stati membri dell'Unione europea.
1-quater. Ai fini dell'esercizio dei diritti di elettorato e di
partecipazione politica, il Comune provvede a formare e conservare una lista
degli stranieri e degli apolidi residenti, da cui risulti il titolo e la
durata del soggiorno ed ogni altro elemento utile di cui al comma 1-bis.
L'iscrizione alla lista e a richiesta dell'interessato, che abbia compiuto
il sedicesimo anno di eta. La lista e continuativamente aggiornata anche
d'ufficio. La cancellazione dalla lista puo essere disposta d'ufficio
qualora sia verificata la carenza di requisiti. Il Consiglio comunale puo
deliberare i necessari regolamenti."
Il comma 1 dell'art. 38 dello Statuto e sostituito dal seguente:
"1. Il sindaco e eletto a suffragio universale diretto e senza
discriminazioni di nazionalita da coloro che sono elettori del Consiglio
comunale".
* * *
Il comma 4 dell'art. 49 dello Statuto e sostituito dal seguente:
"4. Il consiglio rappresenta le esigenze della popolazione, nell'ambito
dell'unita del comune e senza discriminazioni di nazionalita, ed e eletto a
suffragio diretto da coloro che risiedono nella circoscrizione, con sistema
proporzionale corretto da un premio di maggioranza secondo le norme del
regolamento. Il diritto di elettorato attivo e passivo e riconosciuto a
tutti coloro a cui e riconosciuto nelle elezioni comunali."
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-----Messaggio originale-----
Da: massimiliano morettini [
mailto:morettini@arci.it]
Inviato: mercoledi 28 aprile 2004 12.25
A: roberto faure
Oggetto: <nessun oggetto>
come d'accordo
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