[NuovoLaboratorio] DIRITTO DI VOTO MIGRANTI

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Auteur: massimiliano morettini
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Sujet: [NuovoLaboratorio] DIRITTO DI VOTO MIGRANTI
CAR* TUTT*,

rispetto alla posizione che questa mattina saleh ha espresso su repubblica
sul tema del diritto di voto ai migranti, chiarisco a tutti che quella
posizione è frutto di un grande equivoco.
domani uscirà un articolo di chiarimento sulla repubblica.
Ho già espresso rammarico a Saleh che si è fatto promotore di un'iniziativa
che rischia di dare sponda a tutti coloro che non vogliono che il Comune
faccia questo passo.

Quello che lui sostiene infatti non è vero e anzi la proposta del Comune è
più avanzata di quella che lui stesso chiede su repubblica di oggi.

Tuttavia l'equivoco è stato chiarito, anche saleh ha ammesso di aver capito
male il testo che abbiamo discusso e speriamo che non ci siano ripercussioni
politiche.

Allego qui di seguito il testo integrale delle modifiche che stiamo
discutendo in commissione statuto del comune. La parte principale riguarda
le modifiche all'articolo 30


A disposizione per chiarimenti.

massimiliano Morettini

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L¹art. 19 dello Statuto è sostituito dal seguente:
³Le disposizioni del presente titolo dello statuto si applicano, oltre che
agli iscritti nelle liste elettorali del comune di Genova o nella lista
degli stranieri e degli apolidi di cui al comma 1-quater dell¹art. 30:
a) ai cittadini italiani ed ai cittadini o elettori di qualsiasi Stato
membro dell¹Unione Europea nonché agli apolidi ed agli stranieri legalmente
soggiornanti in Italia e residenti nel Comune, non ancora elettori, che
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b) a coloro che non sono elettori nel comune, ma hanno con esso un rapporto
qualificato per ragioni di lavoro, di domicilio, di studio o di utenza
continuativa dei servizi in esso ubicati;
c) ai genovesi emigrati.²

Il comma 2 dell¹art. 24 dello Statuto è sostituito dal seguente:
³Hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie:
a) gli iscritti nelle liste elettorali del comune di Genova o nella lista
degli stranieri e degli apolidi di cui al comma 1-quater dell¹art. 30;
b) i residenti nel Comune di Genova che abbiano compiuto il sedicesimo anno
di età.²

Il comma 1 dell¹art. 30 dello Statuto è sostituito da seguente:
³ 1. L¹elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, la
composizione, nonché la surrogazione, la supplenza e lo stato giuridico dei
consiglieri sono regolati dalla legge e dal presente statuto, senza
discriminazioni di nazionalità².

Nell¹art. 30 dello Statuto, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti comma
1-bis, 1-ter e 1-quater:
³1-bis. Il diritto di elettorato attivo e passivo, in base alla legge,
spetta nelle elezioni comunali, oltre che ai cittadini italiani ed ai
cittadini o elettori di qualsiasi Stato membro dell¹Unione Europea, agli
apolidi ed agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel
Comune che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) siano in possesso di carta di soggiorno;
b) abbiano risieduto legalmente ed abitualmente in Italia nei cinque anni
precedenti alle elezioni;
c) abbiano risieduto legalmente ed abitualmente nel territorio comunale nei
due anni precedenti alle elezioni.
1- ter. Per l¹esercizio dell¹elettorato attivo e passivo dello straniero e
dell¹apolide residente valgono, in quanto applicabili, i requisiti, le
regole e le procedure stabilite per i cittadini italiani e per i cittadini
ed elettori di Stati membri dell¹Unione europea.
1-quater. Ai fini dell¹esercizio dei diritti di elettorato e di
partecipazione politica, il Comune provvede a formare e conservare una lista
degli stranieri e degli apolidi residenti, da cui risulti il titolo e la
durata del soggiorno ed ogni altro elemento utile di cui al comma 1-bis.
L¹iscrizione alla lista è a richiesta dell¹interessato, che abbia compiuto
il sedicesimo anno di età. La lista è continuativamente aggiornata anche
d¹ufficio. La cancellazione dalla lista può essere disposta d¹ufficio
qualora sia verificata la carenza di requisiti. Il Consiglio comunale può
deliberare i necessari regolamenti.²

Il comma 1 dell¹art. 38 dello Statuto è sostituito dal seguente:
³1. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto e senza
discriminazioni di nazionalità da coloro che sono elettori del Consiglio
comunale².

* * *
Il comma 4 dell¹art. 49 dello Statuto è sostituito dal seguente:
³4. Il consiglio rappresenta le esigenze della popolazione, nell¹ambito
dell¹unità del comune e senza discriminazioni di nazionalità, ed è eletto a
suffragio diretto da coloro che risiedono nella circoscrizione, con sistema
proporzionale corretto da un premio di maggioranza secondo le norme del
regolamento. Il diritto di elettorato attivo e passivo è riconosciuto a
tutti coloro a cui è riconosciuto nelle elezioni comunali.²