[Cpt] Mantovano al Senato sull'asilo

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Aihe: [Cpt] Mantovano al Senato sull'asilo
04/02/2004
L'impegno del governo per assicurare il riconoscimento del diritto di asilo
Audizione del Sottosegretario all'Interno Mantovano al Senato

555 domande di asilo politico accolte nel corso dell'anno 2003 sul
totale di 11.319 presentate, 3.358 quelle respinte (tuttavia per 828
casi è stato concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari)
e 7.348 gli immigrati che si sono resi irreperibili prima di essere
convocati dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato; 44 domande sono inoltre ancora sospese in attesa
per un supplemento di istruttoria, in 14 casi i richiedenti asilo
hanno formalmente rinunciato prima di essere convocati.
I dati sono stati forniti dal sottosegretario all'Interno Alfredo
Mantovano nel corso di un'audizione al Senato della Repubblica -
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani.

Il testo dell'audizione del Sottosegretario Alfredo Mantovano
<http://www.interno.it/news/pages/2004/200402/news_000019186.htm>

Senato della Repubblica - Commissione straordinaria per la tutela e
la promozione dei diritti umani
Audizione del Sottosegretario di Stato all'Interno on. Alfredo Mantovano

Sig. Presidente, Onn. Senatori,

ringrazio per l'opportunità che mi viene offerta di illustrare lo
stato dei lavori in tema di diritto di asilo. Il mio intervento
ruoterà attorno a tre cardini: - l'opera che, a legislazione non
ancora modificata, svolge la Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato; - i regolamenti e le
direttive in corso di discussione a livello comunitario; - i disegni
di legge sul diritto di asilo dei quali si sta dibattendo alla
Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati.

1. L'impegno del governo. Il Governo italiano si sente fortemente
impegnato ad assicurare il riconoscimento dei diritti inviolabili di
chi fugge da scenari di persecuzioni o di guerre. Ciò ovviamente
presuppone saper discernere tra chi ha diritto a tale status e chi
viene nel nostro Paese per motivi economici o per altre ragioni.
Credo che sia superfluo ricordare la distinzione, che - in ossequio
al diritto internazionale e comunitario - la nostra legislazione
opera fra coloro che entrano irregolarmente in Italia: il mero
accesso irregolare qualifica una condizione di clandestinità, alla
quale non può non seguire l'espulsione. Dall'eventuale accoglimento
di richieste di asilo deriva invece l'applicazione della disciplina
recata dalla Convenzione di Ginevra: in base all'articolo 1/A della
Convenzione è rifugiato chi, temendo di essere perseguitato per
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo
sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di
cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore,
avvalersi della protezione del suo paese.

2. Il lavoro della Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato. Finora su questo fronte ha operato in Italia
un'unica Commissione centrale, delegata a esaminare le domande di
riconoscimento dello status di rifugiato. La Commissione valuta, caso
per caso, la storia personale di ciascun richiedente asilo attraverso
un'accurata intervista, alla luce della realtà politica del paese di
origine del richiedente.

Per avere un'idea dei numeri, la Commissione nel corso del 2003 ha
esaminato 11.319 istanze d'asilo: di esse 555 sono state accolte,
3358 sono state respinte, 7348 hanno riguardato stranieri che si sono
resi irreperibili, 44 domande sono ancora sospese in attesa per un
supplemento di istruttoria, in 14 casi i richiedenti asilo hanno
formalmente rinunciato prima di essere convocati dalla Commissione;
fra le domande respinte, tuttavia, per 828 casi è stato concesso un
permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel 2002 le domande
esaminate sono state 17193; di esse 1270 sono state accolte e 15755
respinte: in 678 casi i richiedenti hanno però beneficiato di
protezione umanitaria. Come è noto, il permesso di soggiorno per
motivi umanitari viene riconosciuto in via temporanea per un anno
(rinnovabile con verifica periodica) nei casi in cui non si riscontra
nel paese di origine una persecuzione diretta e personale, ma vi è
una situazione di disagio reale (ad es., una generica situazione di
belligeranza).

Le aree di provenienza dei richiedenti asilo sono state soprattutto
l'Iraq e la Turchia, con prevalenza di richiedenti appartenenti
all'etnia curda. Nell'ultimo anno vi è stato un sensibile incremento
dei provenienti dai Paesi del nord Africa e dell'Africa centrale (in
prevalenza Congo, Liberia, Sierra Leone, Somalia, Etiopia ed
Eritrea). Si è invece registrata una progressiva flessione, fino al
quasi completo esaurimento, dei richiedenti dall'area balcanica:
sembra essersi esaurito il preponderante rilievo che negli anni
precedenti aveva assunto, all'interno dei flussi migratori, la
presenza di appartenenti all'area della ex Jugoslavia e di albanesi
provenienti dal Kosovo.

L'80% delle domande respinte sono di stranieri che, per i motivi più
diversi, non hanno portato a termine la procedura, rendendosi
irreperibili. E' difficile in questi casi non immaginare un uso
strumentale della richiesta di asilo: l'opera dell'Alto Commissariato
sui rifugiati è preziosa in questa direzione, perché aiuta in modo
incisivo al corretto discernimento; questo spiega anche perché, come
si vedrà più avanti, nella legge nazionale in discussione alla
Camera, è prevista una presenza stabile di rappresentanti dell'UNHCR
all'interno delle nuove Commissioni territoriali.

Per fronteggiare il fenomeno degli sbarchi sulle coste italiane, e il
conseguente notevole numero di domande di asilo presentate
soprattutto nelle regioni del Sud e in Sicilia, nel corso del 2003 la
Commissione si è recata otto volte in missione nei luoghi di sbarco,
dove ha proceduto ad esaminare direttamente 1.607 richieste di asilo;
di esse:
- 70 sono state accolte;
- 1.527 sono state respinte;
- 10 sono state sospese per un supplemento di istruttoria.

Nel 2002 la Commissione si era recata 10 volte nei luoghi di sbarco.
Contemporaneamente, grazie alla disponibilità ed all'impegno dei
componenti supplenti, è stato possibile assicurare anche il pieno
svolgimento delle sedute nella sede centrale a Roma.

3. I lavori in corso in sede europea. Sullo scenario europeo è in
atto un processo di armonizzazione delle normative degli Stati
membri. Com'è noto, il Trattato di Amsterdam (sottoscritto il 2
ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999) ha mutato il
procedimento comunitario per l'adozione di misure per l'immigrazione
e l'asilo. Tali materie, una volta di stretta pertinenza
intergovernativa, ora sono inserite nel cosiddetto Primo Pilastro
dell'Unione Europea: sono quindi regolate con gli strumenti della
"Direttiva" e del "Regolamento". Entro 5 anni dall'entrata in vigore
del Trattato, il Consiglio Europeo ha il mandato di adottare norme in
materia di asilo che incideranno direttamente negli ordinamenti
nazionali, nella prospettiva (temporalmente assai vicina: entro il
prossimo 1° maggio) della loro armonizzazione.

Il quadro comunitario oggi è il seguente:

1. E' stato adottato il Regolamento CE n. 343/2003 del Consiglio del
18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri ed i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un Paese terzo. Il regolamento ha aggiornato la normativa
stabilita dalla Convenzione di Dublino, prevedendo una riduzione di
tempi per le procedure, con un adeguamento al sistema "EURODAC"
(sistema europeo di confronto delle impronte digitali dei richiedenti
asilo e clandestini rintracciati negli Stati membri).

2. Con il decreto legislativo del 7 aprile 2003, n.85, è stata
recepita in Italia la direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario; il provvedimento prevede
la suddivisione degli oneri tra gli Stati membri interessati
all'afflusso, e stabilisce misure uniformi per il trattamento dei
profughi, anche al fine di assicurare loro un trattamento comunque
dignitoso.

3. Il 6 febbraio 2003 è stata pubblicata sulla G.U. delle C.E. la
direttiva del Consiglio n.2003/9/CE recante norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Tale
direttiva dovrà essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 6
febbraio 2005.

4. E' in discussione la proposta di direttiva sulle condizioni minime
per il riconoscimento a cittadini di paesi terzi o apolidi, dello
status di rifugiato o di persona che necessita di protezione
internazionale. Il riconoscimento è previsto ai sensi della
Convenzione di Ginevra ovvero con forme di protezione sussidiaria
(vale a dire qualitativamente e quantitativamente di minore contenuto
rispetto alla Convenzione di Ginevra). La prima parte attiene alla
definizione stessa di rifugiato e di protezione sussidiaria e alle
condizioni che devono essere verificate perché possa concedersi una
protezione internazionale. La seconda parte attiene invece ai diritti
che dalla concessione dei diversi tipi di protezione derivano per il
soggetto beneficiario e per i membri della famiglia. Gli articoli in
discussione non presentano particolari problemi per l'Italia, in
quanto rispondono ai criteri applicativi e all'interpretazione
seguita dalla nostra Commissione Centrale. Il recepimento della
direttiva imporrà l'emanazione di un testo organico, che regoli ogni
forma di protezione attraverso una unica procedura: ma su questo,
come si è detto, è già impegnato il Parlamento (in questo momento la
Camera- v.oltre).

Circa i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione, il testo
proposto è conforme alla legislazione nazionale per quanto riguarda i
rifugiati, mentre per i beneficiari di protezione sussidiaria la
direttiva prevede la concessione di diritti più limitati rispetto a
quelli che oggi la legislazione nazionale riconosce ai titolari di
permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ciò consentirà, una volta
che la direttiva sarà approvata e in fase di recepimento della
stessa, di scegliere da parte del singolo Stato dell'UE se conservare
tali prerogative, come la direttiva permette di fare agli Stati che
intendono assicurare standard superiori, o eventualmente affievolirli.
Sulla proposta è stato raggiunto un consenso politico da parte delle
delegazione degli Stati membri, con l'eccezione della Germania, che
intende riconoscere garanzie minori ai titolari della protezione
sussidiaria. Le motivazioni tedesche, oltre che di natura economica,
derivano dal timore che la posizione accordata ai titolari di
protezione sussidiaria incentivi il radicamento nello Stato membro
per una categoria di persone che, al contrario, dovrebbe fare
progressivo rientro nel Paese di origine, non appena siano rimosse le
cause contingenti che hanno determinato il pericolo.

5. E' all'esame del "Gruppo Asilo" la proposta di direttiva del
Consiglio sugli standard minimi delle procedure negli Stati membri
per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato, che sta
rivelando particolari difficoltà in sede di negoziazione: tant'è che,
dopo le discussioni sorte all'indomani della sua presentazione, il
Consiglio Europeo di Laeken del dicembre 2001 diede mandato alla
Commissione di riscriverne il testo. Le difficoltà derivano dagli
ostacoli tecnici e politici collegati all'armonizzazione delle
procedure di esame delle istanze di asilo che, per alcuni Stati
membri, sono ormai consolidate nell'esperienza di applicazione. Sotto
la presidenza italiana, dal luglio del 2003, è iniziata la
discussione dei capitoli cruciali relativi alle procedure e agli
appelli.

La proposta modificata della Commissione conserva la distinzione fra
procedura ordinaria e procedura accelerata, così come richiesto dal
Consiglio Europeo, ma solo come eventuale, e quindi rimessa alla
discrezione degli Stati membri. Non viene posta alcuna distinzione
contenutistica e di regole fra le due procedure, tranne nel termine
per quella accelerata, fissato in tre mesi, prorogabili a sei: un
termine molto più largo del precedente termine di 65 giorni, previsto
nella prima versione. Nella prima versione erano inoltre stabilite
forme manifeste di strumentalità, sindacabili prima dell'esame di
merito: provenienza da Paese sicuro, evidenza di false generalità,
domanda di asilo presentata dopo un provvedimento di espulsione,
domanda di asilo contenente gli stessi dati già presenti in una
precedente domanda respinta. Accanto a essi, la Commissione ha
aggiunto altri motivi per esaminare la domanda di asilo con procedura
accelerata; motivi che attengono alla condotta personale del
richiedente asilo (omissione di informazioni pertinenti, inadempienza
dei doveri di correttezza durante la procedura) e che possono essere
riscontrati solo mentre la procedura è in corso.

Fra gli ostacoli che hanno impedito di portare a termine la
discussione della proposta di direttiva va citato anche il discorso
degli appelli e dei Paesi sicuri. La proposta di direttiva, così come
riformulata dalla Commissione, non prevede il numero di gradi di
giudizio di appello che devono essere riconosciuti al richiedente che
si è visto rifiutare il riconoscimento dello status di rifugiato
davanti all'autorità accertante. Essa si limita ad affermare (art.
38) il principio del diritto ad un "effettivo rimedio" davanti ad un
"giudice" (Court or tribunal, i.e. Judicial body): tale decisione si
basa sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo e
della Corte di Giustizia europea, sull'art. 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea, che sancisce il diritto a
un effettivo ricorso e a un giudice indipendente ed imparziale, e su
alcune decisioni della Corte di Giustizia Europea che sanciscono
l'obbligatorietà di un rimedio giudiziario quando vengono messi in
discussione diritti fondamentali.
Tale soluzione è, però, difficilmente accettabile da quegli Stati
membri che prevedono una procedura tutta amministrativa per i ricorsi
o che prevedono un intervento del giudice solo su questioni di
legittimità. Oltre alla questione dell'organo decidente, nel corso
del negoziato è sorto anche il problema dell'effetto sospensivo
dell'appello. Le richiamate decisioni giurisprudenziali hanno fatto
sì che la Commissione, nella riscrittura della proposta di Direttiva,
che pure prevede casi nei quali il ricorso non produce effetti
sospensivi sull'espulsione, si è trovata nella necessità di
assicurare comunque un controllo del giudice sull'allontanamento del
richiedente asilo in pendenza di ricorso. La costruzione della
Commissione prevede, però, il principio generale della sospensività
dell'appello, e solo in via derogatoria la possibilità di effettuare
l'espulsione in presenza di appello sotto il controllo di un giudice.
Ciò ha provocato l'opposizione di quei Paesi, come la Spagna, che
hanno nel dettato costituzionale il principio della legalità delle
decisioni amministrative, e solo in via derivata la possibilità per
un giudice di sospendere l'effettività della decisione amministrativa.

Un ulteriore ostacolo all'accordo sulla proposta di Direttiva è
costituito dalla volontà di alcuni Stati membri di prevedere liste
comuni di Paesi sicuri. Tali liste dovrebbero essere obbligatorie per
tutti gli Stati membri e riguarderebbero, oltre ai paesi di origine
(da cui provengono i richiedenti), anche quelli terzi (ossia gli
Stati non di cittadinanza ma ai quali possono essere rinviati con
sicurezza i richiedenti asilo).

4. Le norme sull'asilo contenute nella "Fini-Bossi". La legge
189/2002 (c.d. "Fini-Bossi") si occupa di questa delicata materia
solo nella misura in cui interessa l'immigrazione clandestina, ossia
in quanto della richiesta di asilo può essere facile abusare: la
legge introduce una procedura abbreviata per i casi in cui è fondato
il sospetto di una richiesta strumentale. All'art. 32, essa distingue
nettamente le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato
che comportano casi di trattenimento del richiedente in centri di
identificazione o di permanenza temporanea e assistenza, dalle
richieste che, invece, non comportano tale necessità. La legge
prevede, a seconda del trattenimento o meno dello straniero
interessato, due speciali procedure per l'esame dell'istanza: la
procedura semplificata, da applicare ai richiedenti presenti nei
centri, e la procedura ordinaria per gli "asilanti", cui viene
rilasciato, non essendo inviati nelle strutture, il permesso di
soggiorno per richiesta di asilo.

Dettata la disciplina generale, la legge - per definire le modalità
operative - rinvia a un regolamento, il cui testo è stato licenziato
dal Consiglio dei Ministri ed è attualmente all'esame del Consiglio
di Stato. In particolare:
- il nuovo art. 1-bis della legge n. 39/90, introdotto dalla l.
189/2002, stabilisce, al comma 3, che il trattenimento di colui che
richiede il riconoscimento dello status di rifugiato è attuato nei
centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento.
Il regolamento, a suo volta, determina il numero, le caratteristiche
e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti
adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati,
dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea;
- il nuovo articolo 1-quater dispone, al comma 1, che nelle
prefetture indicate dal regolamento sono istituite le Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato;
- anche il nuovo articolo 1-quinquies rinvia al regolamento per
stabilire le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e
delle Commissioni territoriali.

In attuazione di tali disposizioni, il regolamento - lo ripeto: già
predisposto e all'esame del Consiglio di Stato - detta una disciplina
sostitutiva rispetto a quella stabilita col DPR 15 maggio 1990, n.
136, di attuazione della legge n. 39/1990. Nell'elaborazione del
regolamento si è tenuto conto delle proposte formulate da enti ed
associazioni di tutela, in particolare delle posizioni espresse
dall'UNHCR. La previsione legislativa punta a istituire strutture
destinate ad ospitare i richiedenti asilo diverse dai centri di
permanenza temporanea e assistenza, che invece, come è noto,
trattengono gli stranieri in via di espulsione o di respingimento:
ciò vuol dire che i centri di identificazione debbano avere
caratteristiche proprie e differenti rispetto ai CPT. La diversità
strutturale delle due tipologie di centri comporta anche una diversa
modalità del "trattenimento" da attuarsi. A sostegno di tale tesi vi
è l'assenza nella legge di una norma che preveda la convalida, da
parte dell'autorità giudiziaria, del provvedimento del questore che
dispone il trattenimento del richiedente asilo nel centro di
identificazione; convalida che è invece espressamente disciplinata
dal testo unico sull'immigrazione per i clandestini in via di
espulsione.

Nel prevedere speciali caratteristiche del "trattenimento" del
richiedente asilo nei centri di identificazione, poste soprattutto a
tutela e a garanzia di stessi richiedenti, la legge fa discendere
delle conseguenze dall'allontanamento non autorizzato dal centro
medesimo. L'art. 1-ter, comma 4, della legge n. 39/90, pure esso
introdotto dalla legge 189/2002, considera tale allontanamento
equivalente alla rinuncia alla domanda di riconoscimento dello status
di rifugiato. La permanenza nel centro diventa quindi criterio
distintivo per l'applicazione delle norme relative alla procedura
semplificata ovvero per quella ordinaria, relativamente all'esame
della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

In entrambe le procedure l'organo competente è la Commissione
territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Tale
Commissione è deputata, dalla legge, a livello territoriale, a
decidere sulle domande presentate ai sensi della Convenzione di
Ginevra, in sostituzione del precedente ed unico organo, la
Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato,
che viene trasformata dall'art. l-quinquies della legge n. 39/90, in
Commissione nazionale per il diritto di asilo. La previsione delle
Commissioni territoriali risponde meglio alle esigenze di celerità e
di efficacia connesse alla nuova procedura, che a regime garantirà
tempi certi di decisione dell'istanza. All'interno delle Commissioni
è prevista la presenza di un rappresentante dell'Alto Commissariato
delle Nazioni unite per i rifugiati, a tutela delle posizioni più
critiche. Le decisioni delle Commissioni sono assunte collegialmente.

La l. Fini-Bossi ha inoltre il merito di aver istituito il Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati ed il Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo, dando concretezza e
stabilità ad un'iniziativa rivelatasi determinante per tradurre in
concreto il principio dell'accoglienza: parlo del PNA- il programma
nazionale asilo. Tale programma è stato avviato nel 2000 da un
protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno, UNHCR ed ANCI: la
"rete" ANCI ha fornito coordinamento e supporto ai servizi offerti da
64 Comuni, con una disponibilità ricettiva massima di oltre 2200
posti. Ciò è avvenuto nonostante le difficoltà nell'erogazione dei
fondi, dovute alla difficile congiuntura finanziaria. E' un sistema
che si è rivelato prezioso: lo si è voluto formalizzare in una norma
di legge, perché, attraverso la razionalizzazione e il coordinamento
degli interventi realizzati in modo diffuso sul territorio nazionale,
consente di aumentare numericamente, e di migliorare
qualitativamente, l'offerta di accoglienza. Il sistema è costituito
dai servizi che gli enti locali attivano per l'accoglienza dei
rifugiati e di quei richiedenti asilo che non saranno avviati nei
centri di identificazione. Esso ha perseguito i seguenti indirizzi:
1. la costituzione e la gestione di un sistema nazionale
d'accoglienza, d'assistenza e di protezione per richiedenti asilo
attraverso l'attivazione di centri di accoglienza di ridotte
dimensioni, inseriti in una rete diffusa sul territorio, coordinata a
livello centrale, con garanzia di vitto, alloggio, accesso ai servizi
sul territorio, orientamento e assistenza sociale;
2. la predisposizione di interventi di integrazione delle persone che
hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o un
permesso di protezione umanitaria, attraverso un sostegno finalizzato
a favorire l'accesso al mercato del lavoro e a individuare
possibilità alloggiative autonome;
3. la promozione delle attività che permettano di individuare nel
rimpatrio volontario e assistito uno dei possibili percorsi di uscita
dall'accoglienza per coloro ai quali è stato negato il riconoscimento
dello status di rifugiato, o che intendano, a vario titolo,
rinunciarvi.

5. Il testo unificato delle proposte di legge sull'asilo (con gli
emendamenti sui quali il Governo si è espresso favorevolmente). Il
Parlamento ha ripreso da circa due mesi a occuparsi della materia in
modo organico. Vi era stata una pausa nell'iter di alcune proposte di
iniziativa parlamentare, in qualche misura sollecitata dal Governo,
che aveva chiesto di attendere la conclusione del semestre italiano
per verificare l'approvazione in sede europea delle direttive
sull'asilo: ciò per non varare una legge non coincidente con le
direttive in discussione. Poiché queste direttive non sono state
approvate nel semestre, non c'è ragione per fermare l'ulteriore corso
della legge; l'iter è ripreso, sono stati presentati degli
emendamenti, e il loro numero elevato non deve far immaginare manovre
ostruzionistiche: al contrario, sono testimone di un clima positivo e
costruttivo. I numerosi emendamenti dipendono dall'obiettiva
complessità e articolazione della materia.

Il testo unificato delle proposte di legge predisposto dal relatore,
insieme con gli emendamenti sui quali il Governo si è finora
pronunciato favorevolmente, afferma anzitutto le garanzie del diritto
di asilo e della protezione umanitaria (articolo 1); definisce i
soggetti titolari del diritto in una visione unitaria, in armonia con
il principio costituzionale italiano: il diritto è riconosciuto sia a
chi presenta i requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra, sia a
chi versa nel "pericolo attuale e diretto di subire danni alla
propria vita o sicurezza o libertà personale in conseguenza di gravi
limitazioni delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana" (articolo 2).

Il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo è affidato,
in armonia con l'impostazione prescelta dalla l. 189 del 2002 (cd.
Fini-Bossi) alle Commissioni territoriali che verranno istituite con
regolamento nel territorio delle Prefetture maggiormente interessate
dai flussi migratori: di tali Commissioni l'articolo 3 definisce
composizione, attribuzioni, durata e funzionamento. Con decreto del
Ministro dell'interno potranno essere istituite anche nuove
Commissioni territoriali, ovvero potrà procedersi alla soppressione
di quelle esistenti. Con le disposizioni di cui all'art. 4, oltre ad
essere indicate la composizione, la durata ed il funzionamento della
Commissione nazionale per il diritto di asilo, viene affidata alla
medesima Commissione compiti di indirizzo e di coordinamento delle
Commissioni territoriali, al fine di assicurare una tendenziale
omogeneità dei criteri valutativi delle singole commissioni, insieme
con la formazione e l'aggiornamento dei componenti delle stesse. Alla
Commissione nazionale competerà inoltre la raccolta di dati
statistici, e poteri decisionali in materia di revoca e cessazione
degli status concessi.

La disposizione di cui all'articolo 5 disciplina le modalità di
presentazione delle domande di asilo, favorendo l'accesso alla
procedura attraverso forme semplici, con assistenza linguistica e
legale, e con l'intervento di rappresentanti dell'Alto commissariato
delle nazioni unite per i rifugiati, e di organizzazioni non
governative autorizzate sulla base di progetti governativi di
collaborazione: ciò al fine di illustrare correttamente i motivi del
diritto di asilo che viene richiesto. Particolari disposizioni sono
dettate per i minori non accompagnati richiedenti asilo (articolo 6).
Le previsioni relative all'esame della domanda di asilo (articolo 7),
per la loro particolare complessità, sono attualmente in fase di
verifica da parte del Governo, che ha chiesto le valutazioni delle
Amministrazioni maggiormente interessate.

Il procedimento unico affidato alle commissioni territoriali si
articola in diversi momenti: ad una prima fase di verifica della
competenza territoriale segue l'esame di ammissibilità e di non
manifesta infondatezza della domanda, quindi la fase riguardante la
verifica della sussistenza dei requisiti. In tutte le proposte di
legge presentate, e quindi anche nel testo unificato, il procedimento
garantisce i diritti nella difesa, la presenza di interpreti,
l'autonomia e l'indipendenza dei commissari. Nell'ipotesi di
decisione assunta a maggioranza, su richiesta di uno o più membri i
quali abbiano espresso opinioni dissenzienti, nella motivazione si
deve dar conto delle loro opinioni e motivazioni (art. 8). Contro la
decisione della commissione territoriale sulla domanda di
riconoscimento del diritto di asilo si prevede la possibilità di
ricorrere al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente,
con effetto sospensivo sul procedimento, seguendo un orientamento
coerente con la natura del diritto di asilo come diritto soggettivo
costituzionale perfetto (art.10).

Per i richiedenti, per i quali sia accertata la mancanza dei
presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e,
tuttavia, si rilevi l'inopportunità di un rinvio nel paese di origine
per gravi motivi di carattere umanitario, viene prevista
l'impossibilità temporanea al rimpatrio. Questo provvedimento dà
titolo a una autorizzazione al soggiorno della durata di due anni,
rinnovabile per un identico periodo, qualora la Commissione centrale
accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio
con riferimento al caso concreto; decorsi quattro anni dal rilascio
del permesso di soggiorno, il titolare può ottenere la carta di
soggiorno, godendo degli stessi diritti previsti per lo straniero che
abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo (art.9).

Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano il rapporto fra diritto di
asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio, il rinnovo o la
revoca del permesso di soggiorno, i casi di estinzione del diritto di
asilo.

Il testo unificato si completa con il capo III, che prevede le misure
di assistenza e di integrazione in favore dei richiedenti asilo, con
la definizione del ruolo che devono svolgere gli enti locali. Viene
ribadita l'istituzione, al Ministero dell'interno, del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi d'asilo, con la relativa
dotazione (art. 15). In particolare, l'articolo 16 sancisce le
garanzie del titolare del diritto di asilo e delle persone cui è
riconosciuta la protezione umanitaria: dal soggiorno al diritto allo
studio, dalla previdenza al lavoro, per promuovere e favorire
l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio
nazionale. Infine sono dettate disposizioni transitorie e finali per
il coordinamento con la legislazione vigente.
Con questo, sig. Presidente, ringrazio Lei e i componenti della
Commissione per l'attenzione e per le osservazioni e gli interventi
che seguiranno.