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Scioperi nei servizi pubblici
Ecco cosa prevede la legge
ROMA - La legge che regolamenta gli scioperi nei servizi pubblici essenziali
è la 146 del 1990 modificata dalla 83/2000. Ecco cosa prevede punto per
punto la normativa in caso di proteste nei settori considerati essenziali
per la cittadinanza.
Servizi essenziali. sono tutti quelli che riguardano la tutela della vita,
della sicurezza della persona e dell'ambiente, la sanità, l'igiene pubblica,
la protezione civile, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, le dogane,
l'energia, la giustizia. Sono considerati essenziali poi i trasporti, il
versamento degli assegni previdenziali e di salari e stipendi, l'istruzione
pubblica e gli esami, le poste e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
Preavviso. Nell'ambito dei servizi cosiddetti essenziali i soggetti che
proclamano lo sciopero devono farlo per iscritto indicando durata,
motivazioni e modalità di attuazione almeno 10 giorni prima. Le disposizioni
sul preavviso non si applicano solo nel caso di astensione dal lavoro "in
difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori".
Prestazioni indispensabili. Le prestazioni indispensabili devono essere
contenute entro il 50% delle prestazioni normalmente erogate e possono
prevedere l'utilizzo di non più di un terzo del personale necessario per il
consueto livello di servizio.
Rarefazione oggettiva. Gli accordi collettivi devono indicare gli intervalli
minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione
di uno sciopero successivo che riguardi lo stesso servizio o il medesimo
bacino di utenza.
Sanzioni. Sono proporzionate alla gravità dell'infrazione con esclusione
però del licenziamento e di "mutamenti definitivi" del rapporto di lavoro
(come ad esempio il trasferimento). Se la violazione è da addebitare al
sindacato la Commissione può sospendere i permessi sindacali e i contributi
sindacali per la durata dell'astensione (vengono trattenuti dall'azienda ma
versati all'Inps) per un ammontare che non può essere inferiore ai cinque
milioni delle vecchie lire (circa 2.500 euro) né superiore ai 50 (circa
25.000 euro). L'ammontare della sanzione pecuniaria tiene conto della
violazione, della consistenza associativa e "della gravità degli effetti
dello sciopero sul servizio pubblico". E' possibile anche comminare
l'esclusione per due mesi dalle trattative. Il procedimento della
Commissione deve concludersi entro 60 giorni.
Differimento. In caso di pregiudizio "grave e imminente" dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati il presidente del Consiglio, un ministro
da lui delegato o il prefetto possono invitare le parti a desistere dai
comportamenti che determinano la situazione di pericolo. L'ordinanza può
prevedere il differimento dello sciopero e la riduzione della sua durata.
L'inosservanza dell'ordinanza da parte dei singoli prestatori di lavoro è
assoggettata a una sanzione variabile da 500.000 a un milione delle vecchie
lire.