[Forumlucca] Fwd: IL DECRETO SALVAEMITTENTI E' UNA TRUFFA BI…

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Autor: marcantonio lunardi
Data:  
Assumpte: [Forumlucca] Fwd: IL DECRETO SALVAEMITTENTI E' UNA TRUFFA BIPARTISAN ANTICOSTITUZIONALE
--Apple-Mail-8--502169601
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    format=flowed


da peacelink

> Rinvia-Da: news@???
> Da: <c.gubitosa@???>
> Data: 23 dicembre 2003 20:44:00 CET
> A: <news@???>
> Cc: Oggetto: IL DECRETO SALVAEMITTENTI E' UNA TRUFFA BIPARTISAN=20
> ANTICOSTITUZIONALE
> Rispondere-A: news@???
>
> ASSOCIAZIONE PEACELINK
>
> COMUNICATO STAMPA: IL DECRETO SALVAEMITTENTI E' UNA TRUFFA BIPARTISAN=20=


> ANTICOSTITUZIONALE.
> 23 dicembre 2003
>
> Il "decreto salvaemittenti" approvato quest'oggi dal Consiglio dei=20
> Ministri e' una truffa, perche' con questo decreto si vogliono=20
> imbrogliare tutti quegli italiani che chiedono il rispetto della legge=20=


> e dei limiti stabiliti per le concentrazioni di emittenti televisive=20=


> in mano ad un unico soggetto economico.
>
> Il "decreto salvaemittenti" e' una doppia truffa, perche' imbroglia=20
> anche il Capo dello Stato, che aveva rifiutato di firmare la "Legge=20
> Gasparri" proprio perche' sarebbe stato incostituzionale prolungare il=20=


> limite del 31 dicembre, oltre il quale sarebbe stato proibito=20
> possedere piu' del 20 per cento delle reti televisive.
>
> Il "decreto salvaemittenti" e' una tripla truffa, perche' si cerca di=20=


> abbindolare l'opinione pubblica spacciandolo come una "attuazione=20
> delle direttive del capo dello stato", mentre ripropone in tutto e per=20=


> tutto i passaggi della legge Gasparri giudicati incostituzionali da=20
> Ciampi.
>
> Il "decreto salvaemittenti" e' bipartisan, perche' non avrebbe potuto=20=


> essere emanato senza una colpevole omissione del centro sinistra, che=20=


> nel 1997 ha approvato una legge sull'antitrust televisivo=20
> "dimenticandosi" di indicare una scadenza perentoria oltre la quale=20
> proibire le trasmissioni "fuori quota".
>
> Il "digitale terrestre" descritto come la cura ai mali del duopolio=20
> televisivo Raiset e' una truffa, perche' si tratta di una tecnologia=20=


> sperimentale e attualmente non disponibile, che non ha in alcun modo=20=


> variato la situazione del panorama televisivo nazionale.
>
> Il problema occupazionale che consente a Emilio Fede di continuare a=20=


> trasmettere utilizzando i lavoratori come "scudi umani" non esiste,=20
> perche' una interruzione delle trasmissioni analogiche di Retequattro=20=


> (emittente priva di concessione) consentirebbe le trasmissioni di=20
> Europa 7 (emittente che ha una concessione televisiva ma alla quale=20
> finora e' stato impedito di trasmettere). I vertici di Europa 7 si=20
> sono gia' resi disponibili ad accogliere tutti i professionisti=20
> dell'informazione che potrebbero essere licenziati da Retequattro.
>
> La presunta necessita' di un decreto per "regolamentare" l'oscuramento=20=


> delle trasmissioni televisive "fuori quota" e' un falso ideologico,=20
> perche' gia' oggi esistono delle leggi che disciplinano perfettamente=20=


> l'interruzione di trasmissioni prive di concessione, ma sono state=20
> applicate solamente sulle piccole e scomode "Tv di quartiere", come=20
> "Telefabbrica" di Termini Imerese o "Disco Volante" di Senigallia.
>
> Questo "atto di forza" del Governo Berlusconi, con cui un manipolo di=20=


> bricconi ha sottratto al parlamento, ai cittadini italiani e alla=20
> Corte Costituzionale la sovranita' in materia di pluralismo=20
> televisivo, e' l'ennesima conferma del fatto che in Italia la Legge=20
> non e' piu' uguale per tutti.
>
> Restiamo in attesa di decreti d'urgenza per risolvere l'emergenza=20
> carceraria, i problemi delle aree terremotate, il raddoppio del costo=20=


> della vita, i problemi di sette milioni di italiani che vivono sotto=20=


> la soglia di poverta', l'aumento delle tariffe postali a danno=20
> dell'informazione libera e indipendente.
>
> Visto che molti giornalisti hanno abboccato all'"esca avvelenata"=20
> lanciata dal ministro Gasparri, e hanno acriticamente riportato=20
> dichiarazioni del ministro secondo le quali questo decreto sarebbe in=20=


> perfetta sintonia con la volonta' del Capo dello Stato, abbiamo=20
> provato a "tradurre" in lingua italiana il messaggio inviato da Carlo=20=


> Azeglio Ciampi alle Camere il 15 dicembre scorso, un testo scritto in=20=


> un rigoroso ma criptico linguaggio "costituzionalese" nel quale si=20
> spiega come mai il Presidente della Repubblica ha deciso di non=20
> firmare la cosiddetta "Legge Gasparri" sul riassetto del sistema=20
> radiotelevisivo.
>
> Speriamo che a questo sforzo di chiarezza e di semplificazione da=20
> parte nostra corrisponda anche uno sforzo di onesta' da parte dei=20
> giornalisti che saranno chiamati a commentare questo decreto,=20
> indipendentemente dal loro "colore" politico.
>
> Carlo Gubitosa
> Associazione PeaceLink
> Telematica per la Pace - volontariato dell'informazione
> www.peacelink.it - info@???
> Tel. 3492258342 - Fax 1782279059
>
> -----------------
>
> [Il testo ufficiale del messaggio di Ciampi e' riportato con un=20
> carattere tipografico normale, mentre la "traduzione" e' in grassetto=20=


> corsivo]
>
> Signori Parlamentari,
>
> in data 5 dicembre 2003, mi =E8 stata inviata per la promulgazione la=20=


> legge: "Norme di principio in materia di assetto del sistema=20
> radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonch=E9=20
> delega al Governo per l'emanazione del testo unico della=20
> radiotelevisione", approvata dalla Camera dei Deputati il 3 aprile=20
> 2003, modificata dal Senato il 22 luglio 2003, nuovamente modificata=20=


> dalla Camera dei Deputati il 2 ottobre 2003 ed approvata in via=20
> definitiva dal Senato il 2 dicembre 2003.
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: Signori Parlamentari, il 5 dicembre 2003 mi e' stato=20
> richiesto di firmare la cosiddetta "Legge Gasparri", arrivata sul mio=20=


> tavolo dopo essere passata due volte dalla Camera e dal Senato.
> ---------------------
>
> Il relativo disegno di legge era stato presentato dal Governo alla=20
> Camera dei Deputati il 25 settembre 2002. Successivamente, il 20=20
> novembre 2002, era sopraggiunta la sentenza della Corte costituzionale=20=


> n. 466 che dichiarava la "illegittimit=E0 costituzionale dell'articolo=20=


> 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione della=20
> Autorit=E0 per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi =

delle=20
> telecomunicazioni e radiotelevisivo), nella parte in cui non prevede=20=


> la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che=20
> comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i=20
> programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma=20=


> 6 dello stesso articolo 3, devono essere trasmessi esclusivamente via=20=


> satellite o via cavo".
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: La prima stesura di questa legge e' avvenuta nel settembre=20=


> 2002, e io ho dovuto decidere se firmarla o meno nel dicembre 2003.=20
> Durante questi quindici mesi pero' e' successo qualcosa. Il 20=20
> novembre 2002 la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza numero=20
> 466, che dichiarava illegittimo e incostituzionale un passaggio di una=20=


> legge promulgata dal governo di centrosinistra, la legge 249 del 31=20
> luglio 1997. Questa legge stabiliva che uno stesso gruppo non puo'=20
> avere pi=F9 del 20 per cento delle reti televisive. Tuttavia, siccome =

in=20
> Italia c'erano dei soggetti che superavano questo limite, e siccome=20
> sarebbe stato illiberale chiudere da un giorno all'altro le reti=20
> televisive "in eccesso", in quella legge si e' deciso anche di=20
> stabilire un "periodo transitorio" durante il quale il limite del 20=20=


> per cento non sarebbe stato applicato, a condizione che le=20
> trasmissioni fossero effettuate contemporaneamente su "frequenze=20
> terrestri" e via satellite. In questo modo il mercato !
> della televisione satellitare avrebbe avuto un tempo sufficiente per=20=


> espandersi e "accogliere" anche le emittenti "fuori quota". Ma allora=20=


> dov'era il problema di costituzionalita' di questa legge? La Corte=20
> Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge 249/97 perche' non=20=


> ha stabilito un limite a questo "periodo transitorio". Il precedente=20=


> governo, in poche parole, ha dimenticato in quella legge di=20
> determinare una "data di scadenza" certa, oltre la quale far=20
> rispettare inderogabilmente il limite del 20 per cento.
> ---------------------
>
> La data del 31 dicembre 2003 era gi=E0 stata indicata, come termine =

per=20
> la cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 3, settimo=20
> comma, della legge n. 249 del 1997, dall'Autorit=E0 per le garanzie=20
> delle comunicazioni (Deliberazione n. 346 del 7 agosto 2001).
>
> Detto articolo 3 rinvia ai limiti fissati dal sesto comma=20
> dell'articolo 2 della stessa legge n. 249, l=E0 dove si stabilisce che=20=


> ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati o collegati "non=20
> possono essere rilasciate concessioni n=E9 autorizzazioni che =

consentano=20
> di irradiare pi=F9 del venti per cento rispettivamente delle reti=20
> televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o=20
> radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze=20
> terrestri, sulla base del piano delle frequenze".
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: Secondo la Corte Costituzionale questa scadenza=20
> improrogabile e' il 31 dicembre 2003, e la scelta di questa data e'=20=


> legata ad una decisione dell'Autorita' per le garanzie delle=20
> comunicazioni. Quattro anni dopo la legge 249, che stabiliva il limite=20=


> del 20 per cento sulla concentrazione di reti televisive,=20
> l'"Authority" per le comunicazioni, con una deliberazione del 7 agosto=20=


> 2001, ha determinato la conclusione del "periodo transitorio", che=20
> deve considerarsi terminato il 31 dicembre 2003. A partire da questa=20=


> data le emittenti "fuori quota" devono spostare le loro trasmissioni=20=


> su altri sistemi, diversi dalla trasmissione "analogica terrestre",=20
> che e' quella con cui attualmente riceviamo sulle antenne dei nostri=20=


> palazzi tutti i canali televisivi non satellitari. La legge non=20
> ammette sconti, e quindi i gruppi televisivi che non si sono=20
> organizzati per tempo nei sei anni di "periodo transitorio"=20
> (1997/2003) devono comunque rispettare il limite del 20 per cento=20
> trasfe!
> rendo i loro programmi "fuori quota" su altri canali di trasmissione.
> ---------------------
>
> La sentenza della Corte n. 466 del 20 novembre 2002 muove dalla=20
> considerazione della situazione di fatto allora esistente che, a suo=20=


> giudizio, "non garantisce... l'attuazione del principio del pluralismo=20=


> informativo esterno, che rappresenta uno degli "imperativi"=20
> ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia".
>
> Nell'ultima delle considerazioni in diritto, la Corte precisa che "la=20=


> presente decisione, concernente le trasmissioni televisive in ambito=20=


> nazionale su frequenze terrestri analogiche, non pregiudica il diverso=20=


> futuro assetto che potrebbe derivare dallo sviluppo della tecnica di=20=


> trasmissione digitale terrestre, con conseguente aumento delle risorse=20=


> tecniche disponibili".
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: Nel novembre 2002, dopo 5 anni e 4 mesi di "periodo=20
> transitorio", la Corte Costituzionale descrive una situazione che non=20=


> garantisce il pluralismo informativo, e decide che la mancata=20
> indicazione di una data limite per il regime transitorio rappresenta=20=


> una violazione della Costituzione Repubblicana. La Corte ci tiene a=20
> precisare che a suo giudizio questa decisione non potra' influire in=20=


> alcun modo sull'assetto futuro del sistema radiotelevisivo. Nella=20
> sentenza 466/2002 la Corte Costituzionale parla anche dei cambiamenti=20=


> introdotti dalle cosiddette trasmissioni in "digitale terrestre", che=20=


> permetteranno di far viaggiare su una stessa frequenza televisiva piu'=20=


> canali in contemporanea, ampliando lo spazio disponibile per le=20
> trasmissioni video.
> ---------------------
>
> Dalla sentenza - i cui contenuti essenziali sono stati richiamati dai=20=


> Presidenti della Autorit=E0 per le garanzie nelle comunicazioni e=20
> dall'Autorit=E0 garante della concorrenza e del mercato, nelle =

audizioni=20
> rese alle Commissioni riunite VII e IX della Camera dei Deputati il 10=20=


> settembre 2003 - discende, pertanto, che, per poter considerare=20
> maturate le condizioni del diverso futuro assetto derivante=20
> dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre e,=20
> quindi, per poter giudicare superabile il limite temporale fissato nel=20=


> dispositivo, deve necessariamente ricorrere la condizione che sia=20
> intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da=20
> tale espansione.
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: Questo aumento degli spazi disponibili per le trasmissioni=20=


> televisive, pero', non deve essere solamente un annuncio o una=20
> possibilita' tecnica. Per ritenere superata la scadenza del 31=20
> dicembre 2003, che segna la fine delle trasmissioni "fuori quota"=20
> oltre la soglia del 20 per cento, ci sarebbe stato bisogno di un=20
> allargamento effettivo degli spazi televisivi, che si avra' solamente=20=


> in futuro quando un sufficiente numero di famiglie potra'=20
> concretamente accedere alle trasmissioni in "digitale terrestre".
> ---------------------
>
> La legge a me inviata si fa carico di questo problema. Le norme che=20
> disciplinano l'aspetto sopra considerato sono contenute nell'articolo=20=


> 25, il cui primo comma stabilisce che, entro il 31 dicembre 2003,=20
> dovranno essere rese attive reti televisive digitali terrestri,=20
> ponendo, in particolare, a carico della societ=E0 concessionaria del=20=


> servizio pubblico (secondo comma) l'obbligo di predisporre impianti=20
> (blocchi di diffusione) che consentano il raggiungimento del cinquanta=20=


> per cento della popolazione entro il 1o gennaio 2004 e del settanta=20
> per cento entro il 1o gennaio 2005. L'articolo 25, terzo comma,=20
> stabilisce, inoltre, che "l'Autorit=E0 per le garanzie nelle=20
> comunicazioni, entro i 12 mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge=20=


> un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali=20=


> terrestri allo scopo di accertare: a) la quota di popolazione=20
> raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul=20
> mercato di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva o!
> fferta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli=20=


> diffusi dalle reti analogiche".
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: La "Legge Gasparri" affronta la questione del pluralismo e=20=


> dell'allargamento dell'offerta televisiva. L'articolo 25 della Legge=20=


> stabilisce che la Rai, societa' concessionaria del servizio televisivo=20=


> pubblico, dovra' costruire con i soldi del canone e dei ricavi=20
> pubblicitari gli impianti di diffusione per la trasmissione in=20
> "digitale terrestre". I segnali di questi impianti dovranno=20
> raggiungere il 50 per cento della popolazione entro il primo gennaio=20=


> prossimo, e il 70 per cento entro il primo gennaio 2005. Lo stesso=20
> articolo della Legge Gasparri stabilisce che entro il 31 dicembre 2004=20=


> bisognera' verificare lo sviluppo del digitale terrestre, analizzando=20=


> la quota di popolazione raggiunta, la disponibilita' di decoder a=20
> prezzi abbordabili e l'effettiva offerta al pubblico di programmi=20
> diversi da quelli diffusi attraverso gli altri canali di trasmissione.
> ---------------------
>
> Ci=F2 premesso, ritengo di dover formulare alcune osservazioni in =

merito=20
> alla compatibilit=E0 di talune disposizioni della legge in esame con =

la=20
> sentenza n. 466/2002 della Corte Costituzionale.
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: Anche se la "Legge Gasparri" prevede la creazione di una=20=


> rete digitale terrestre e un allargamento dell'offerta televisiva,=20
> ritengo comunque di dover fare delle osservazioni, perche' a mio=20
> avviso alcuni passaggi di questa legge non sono compatibili con la=20
> sentenza 466/2002 della Corte Costituzionale.
> ---------------------
>
> Una prima osservazione riguarda il termine massimo assegnato=20
> all'Autorit=E0 per effettuare detto esame: "entro i dodici mesi=20
> successivi al 31 dicembre 2003" (articolo 25, terzo comma). Questo=20
> lasso di tempo - molto ampio rispetto alle presumibili occorrenze=20
> della verifica - si traduce, di fatto, in una proroga del termine=20
> finale indicato dalla Corte Costituzionale.
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: Secondo la "Legge Gasparri", c'e' tempo fino al 31=20
> dicembre 2004 per verificare l'effettivo allargamento dell'offerta=20
> televisiva, un ampliamento che potrebbe far rientrare nella quota del=20=


> 20 per cento alcune trasmissioni televisive attualmente "fuori quota".=20=


> Ma non e' possibile aspettare fino al 31 dicembre 2004 per stabilire=20=


> chi supera la quota massima di trasmissioni consentite, dal momento=20
> che e' la Corte Costituzionale ad aver stabilito una data limite: il=20=


> 31 dicembre 2003. Anche se in futuro ci sara' un panorama televisivo=20=


> piu' ampio, in base al panorama televisivo attuale ed entro il 31=20
> dicembre 2003 bisogna decidere chi ha il diritto di trasmettere e chi=20=


> no.
> ---------------------
>
> Una seconda osservazione concerne i poteri riconosciuti alla Autorit=E0:=

=20
> questa, entro i trenta giorni successivi al completamento=20
> dell'accertamento, invia una relazione al Governo e alle competenti=20
> Commissioni parlamentari, "nella quale verifica se sia intervenuto un=20=


> effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel=20=


> settore televisivo ed eventualmente formula proposte di interventi=20
> diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi=20
> televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi" (articolo=20
> 25, terzo comma). Ne deriva che, se l'Autorit=E0 dovesse accertare,=20
> entro il termine assegnatole, che le suesposte condizioni=20
> (raggiungimento della prestabilita quota di popolazione da parte delle=20=


> nuove reti digitali terrestri; presenza sul mercato di decoder a=20
> prezzi accessibili; effettiva offerta al pubblico su tali reti anche=20=


> di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche) non si=20=


> sono verificate, non si avrebbe alcuna conseguenza c!
> erta. La legge, infatti, non fornisce indicazioni in ordine al tipo e=20=


> agli effetti dei provvedimenti che dovrebbero seguire all'eventuale=20
> esito negativo dell'accertamento.
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: La "Legge Gasparri" parla di una verifica sull'ampliamento=20=


> dell'offerta televisiva, e stabilisce che questa verifica va=20
> effettuata entro il 31 dicembre 2004. Ma che succede se questa=20
> verifica dara' un esito negativo? Che provvedimenti verranno attuati=20=


> se il panorama televisivo non si sara' allargato, e se le promesse di=20=


> pluralismo del "digitale terrestre" non verranno mantenute? La "Legge=20=


> Gasparri" non lo stabilisce, e non fornisce nessuna indicazione sulle=20=


> operazioni da effettuare se il digitale terrestre non raggiungera' le=20=


> quote di popolazione previste, se non saranno disponibili sul mercato=20=


> dei decoder a prezzi accessibili o se sui canali del "digitale=20
> terrestre" non ci sara' una effettiva offerta al pubblico di programmi=20=


> diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
> ---------------------
>
> Si consideri, inoltre, che il paragrafo 11, penultimo capoverso, delle=20=


> considerazioni in diritto della sentenza n. 466, recita: "D'altro=20
> canto, la data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali=20
> all'intervento del legislatore per determinare le modalit=E0 della=20
> definitiva cessazione del regime transitorio di cui al comma 7=20
> dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997".
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: Non e' possibile affermare che le televisioni "fuori=20
> quota" hanno avuto poco tempo per organizzarsi entro il 31 dicembre=20
> 2003, perche' gia' il 20 novembre 2002 la sentenza 466 della Corte=20
> Costituzionale stabiliva che la scelta di questa "data limite" offriva=20=


> dei margini temporali sufficienti per stabilire le modalita' di=20
> passaggio dal regime transitorio a quello definitivo, nel quale non=20
> sarebbero piu' state tollerate trasmissioni in esubero rispetto al=20
> tetto massimo del 20 per cento.
> ---------------------
>
> Ne consegue che il 1=B0 gennaio 2004 pu=F2 essere considerato come il =

dies=20
> a quo non di un nuovo regime transitorio, ma dell'attuazione delle=20
> predette modalit=E0 di cessazione del regime medesimo, che devono =

essere=20
> determinate dal Parlamento entro il 31 dicembre 2003. Si rende,=20
> inoltre, necessario indicare il dies ad quem e, cio=E8, il termine di=20=


> tale fase di attuazione.
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: Quindi il primo gennaio 2004 non puo' essere considerato=20=


> il "giorno di partenza" di un nuovo regime transitorio, ma dev'essere=20=


> il giorno a partire dal quale vengono attuate concretamente le=20
> modalita' di cessazione dell'attuale regime transitorio, che consente=20=


> in via temporanea le trasmissioni che superano la soglia del 20 per=20
> cento. Il modo in cui si dovra' passare al regime definitivo dovra'=20
> essere stabilito dal Parlamento entro il 31 dicembre 2003. E'=20
> necessario inoltre determinare il "giorno di arrivo", e cioe' la data=20=


> massima in cui sara' definitivamente completato il passaggio dal=20
> regime transitorio a quello definitivo.
> ---------------------
>
> Tutto ci=F2 detto in relazione alla compatibilit=E0 delle succitate=20
> disposizioni della legge in esame con la sentenza n. 466 del 20=20
> novembre 2002, non posso esimermi dal richiamare l'attenzione del=20
> Parlamento su altre parti della legge che - per quanto attiene al=20
> rispetto del pluralismo dell'informazione - appaiono non in linea con=20=


> la giurisprudenza della Corte Costituzionale.
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: Fin qui ho parlato dell'incompatibilita' tra la "Legge=20
> Gasparri" e la sentenza 466/2002 della Corte Costituzionale, ma non=20
> posso fare a meno di dire anche altre cose. Il Parlamento dovrebbe=20
> fare attenzione anche ad altre parti di questa legge che sono distanti=20=


> dalle indicazioni della Corte Costituzionale per quanto riguarda il=20
> rispetto del pluralismo dell'informazione.
> ---------------------
>
> Si consideri, a tale proposito, che la sentenza della Corte=20
> Costituzionale n. 826 del 1988 poneva come un imperativo la necessit=E0=20=


> di garantire "il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare,=20
> attraverso una pluralit=E0 di voci concorrenti, il diritto del =

cittadino=20
> all'informazione". E ancora, nella sentenza n. 420 del 1994, la stessa=20=


> Corte sottolineava l'indispensabilit=E0 di "un'idonea disciplina che=20=


> prevenga la formazione di posizioni dominanti".
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: Nel 1988 la sentenza n. 826 della Corte Costituzionale=20
> dichiarava la necessit=E0 di garantire nel settore dei media non un=20
> semplice pluralismo, ma "il massimo di pluralismo", necessario per=20
> soddisfare il diritto all'informazione dei cittadini "attraverso una=20=


> pluralit=E0 di voci concorrenti". Nella sentenza n. 420 del 1994, la=20=


> stessa Corte sottolineava l'indispensabilit=E0 di "un'idonea =

disciplina=20
> che prevenga la formazione di posizioni dominanti".
> ---------------------
>
> Nell'ambito dei principi fissati dalla richiamata giurisprudenza della=20=


> Corte Costituzionale si =E8 mosso il messaggio da me inviato alle =

Camere=20
> il 23 luglio 2002.
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: Io stesso mi sono esposto in prima persona su questi temi,=20=


> con un messaggio inviato alle Camere il 23 luglio 2002, nel quale ho=20=


> affermato che un "dato essenziale della normativa in vigore =E8 il=20
> divieto di posizioni dominanti, considerate di per s=E9 ostacoli=20
> oggettivi all'effettivo esplicarsi del pluralismo".
> ---------------------
>
> Per quanto riguarda la concentrazione dei mezzi finanziari, il sistema=20=


> integrato delle comunicazioni (SIC) - assunto della legge in esame=20
> come base di riferimento per il calcolo dei ricavi dei singoli=20
> operatori di comunicazione - potrebbe consentire, a causa della sua=20
> dimensione, a chi ne detenga il 20 per cento (articolo 15, secondo=20
> comma, della legge) di disporre di strumenti di comunicazione in=20
> misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti.
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: Fino ad ora la legge ha stabilito il limite del 20 per=20
> cento come la percentuale massima del settore televisivo che puo'=20
> essere controllata da un unico soggetto. Adesso la "Legge Gasparri"=20
> propone di mantenere questa soglia, ma calcolando questa percentuale=20=


> su un'altra base di riferimento. Questa nuova base di riferimento non=20=


> e' piu' il solo settore televisivo, ma il "Sistema Integrato delle=20
> Comunicazioni" (SIC). Il SIC, in base alla definizione contenuta nella=20=


> "Legge Gasparri", e' "il settore economico che comprende le imprese=20
> radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne=20=


> sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o=20
> radiofonici; le imprese dell'editoria quotidiana, periodica, libraria,=20=


> elettronica, anche per il tramite di INTERNET; le imprese di=20
> produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere=20
> cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicit=E0,=20=


> quali che siano il mezzo o le modalit=E0 di dif!
> fusione".
> Il limite massimo del 20 per cento, calcolato sul solo settore=20
> televisivo, puo' essere sufficiente a scongiurare la formazione di=20
> posizioni dominanti. Il SIC, invece, e' molto piu' esteso, e potrebbe=20=


> essere sufficiente controllare il solo 20 per cento di questo "sistema=20=


> integrato" per disporre di strumenti di comunicazione sufficienti a=20
> creare delle posizioni dominanti nel settore dei media.
> ---------------------
>
> Quanto al problema della raccolta pubblicitaria, si richiama la=20
> sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1985 che, riprendendo=20=


> principi affermati in precedenti decisioni, richiede che sia evitato=20=


> il pericolo "che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale=20
> fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad=20=


> una libert=E0 che la Costituzione fa oggetto di energica tutela".
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: Riguardo alla raccolta pubblicitaria, concordo con la=20
> Corte Costituzionale nell'affermare che oggi la pubblicita' e' troppo=20=


> concentrata sulla televisione a discapito della carta stampata, e che=20=


> questo progressivo spostamento degli investimenti pubblicitari dai=20
> giornali al piccolo schermo rischia di compromettere la liberta' di=20
> stampa garantita dalla Costituzione.
> ---------------------
>
> Si rende, infine, indispensabile espungere dal testo della legge il=20
> comma 14 dell'articolo 23, che rende applicabili alla realizzazione di=20=


> reti digitali terrestri le disposizioni del decreto legislativo 4=20
> settembre 2002, n. 198, del quale la Corte costituzionale ha=20
> dichiarato l'illegittimit=E0 costituzionale con la sentenza n. 303 del=20=


> 25 settembre/1=B0 ottobre 2003. Per la stessa ragione, va soppresso il=20=


> riferimento al predetto decreto legislativo dichiarato=20
> incostituzionale, contenuto nell'articolo 5, primo comma, lettera l) e=20=


> nell'articolo 24, terzo comma.
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: Per finire, faccio notare che la "Legge Gasparri", nel=20
> descrivere le regole da adottare per la realizzazione di reti digitali=20=


> terrestri, fa riferimento per tre volte al decreto legislativo 198 del=20=


> 4 settembre 2002, con cui si sono stabilite "disposizioni volte ad=20
> accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni=20=


> strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese". C'e' solo=20=


> un piccolo problema: quel decreto legislativo e' stato dichiarato=20
> illegittimo da parte della Corte Costituzionale, con la sentenza n.=20
> 303/2003.
> ---------------------
>
> Per i motivi innanzi illustrati, chiedo, alle Camere - a norma=20
> dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione - una nuova=20
> deliberazione in ordine alla legge a me trasmessa il 5 dicembre 2003.
>
> ---------------------
> TRADUZIONE: Per questi motivi non e' possibile approvare la "Legge=20
> Gasparri" cosi' com'e', ma il Parlamento dovra' lavorare ancora un po'=20=


> sul testo di questa legge, per rimuovere tutti gli aspetti di questa=20=


> normativa che entrano in conflitto con la Costituzione.
> ---------------------
>
>


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da peacelink


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dicembre 2003 20:44:00 CET

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</color></bold><<news@???>

<bold><color><param>0000,0000,0000</param>Cc: Oggetto: </color>IL
DECRETO SALVAEMITTENTI E' UNA TRUFFA BIPARTISAN ANTICOSTITUZIONALE

<color><param>0000,0000,0000</param>Rispondere-A:
</color></bold>news@???

</fontfamily>

ASSOCIAZIONE PEACELINK


COMUNICATO STAMPA: IL DECRETO SALVAEMITTENTI E' UNA TRUFFA BIPARTISAN
ANTICOSTITUZIONALE.

23 dicembre 2003


Il "decreto salvaemittenti" approvato quest'oggi dal Consiglio dei
Ministri e' una truffa, perche' con questo decreto si vogliono
imbrogliare tutti quegli italiani che chiedono il rispetto della legge
e dei limiti stabiliti per le concentrazioni di emittenti televisive
in mano ad un unico soggetto economico.


Il "decreto salvaemittenti" e' una doppia truffa, perche' imbroglia
anche il Capo dello Stato, che aveva rifiutato di firmare la "Legge
Gasparri" proprio perche' sarebbe stato incostituzionale prolungare il
limite del 31 dicembre, oltre il quale sarebbe stato proibito
possedere piu' del 20 per cento delle reti televisive.


Il "decreto salvaemittenti" e' una tripla truffa, perche' si cerca di
abbindolare l'opinione pubblica spacciandolo come una "attuazione
delle direttive del capo dello stato", mentre ripropone in tutto e per
tutto i passaggi della legge Gasparri giudicati incostituzionali da
Ciampi.


Il "decreto salvaemittenti" e' bipartisan, perche' non avrebbe potuto
essere emanato senza una colpevole omissione del centro sinistra, che
nel 1997 ha approvato una legge sull'antitrust televisivo
"dimenticandosi" di indicare una scadenza perentoria oltre la quale
proibire le trasmissioni "fuori quota".


Il "digitale terrestre" descritto come la cura ai mali del duopolio
televisivo Raiset e' una truffa, perche' si tratta di una tecnologia
sperimentale e attualmente non disponibile, che non ha in alcun modo
variato la situazione del panorama televisivo nazionale.


Il problema occupazionale che consente a Emilio Fede di continuare a
trasmettere utilizzando i lavoratori come "scudi umani" non esiste,
perche' una interruzione delle trasmissioni analogiche di Retequattro
(emittente priva di concessione) consentirebbe le trasmissioni di
Europa 7 (emittente che ha una concessione televisiva ma alla quale
finora e' stato impedito di trasmettere). I vertici di Europa 7 si
sono gia' resi disponibili ad accogliere tutti i professionisti
dell'informazione che potrebbero essere licenziati da Retequattro.


La presunta necessita' di un decreto per "regolamentare" l'oscuramento
delle trasmissioni televisive "fuori quota" e' un falso ideologico,
perche' gia' oggi esistono delle leggi che disciplinano perfettamente
l'interruzione di trasmissioni prive di concessione, ma sono state
applicate solamente sulle piccole e scomode "Tv di quartiere", come
"Telefabbrica" di Termini Imerese o "Disco Volante" di Senigallia.


Questo "atto di forza" del Governo Berlusconi, con cui un manipolo di
bricconi ha sottratto al parlamento, ai cittadini italiani e alla
Corte Costituzionale la sovranita' in materia di pluralismo
televisivo, e' l'ennesima conferma del fatto che in Italia la Legge
non e' piu' uguale per tutti.


Restiamo in attesa di decreti d'urgenza per risolvere l'emergenza
carceraria, i problemi delle aree terremotate, il raddoppio del costo
della vita, i problemi di sette milioni di italiani che vivono sotto
la soglia di poverta', l'aumento delle tariffe postali a danno
dell'informazione libera e indipendente.


Visto che molti giornalisti hanno abboccato all'"esca avvelenata"
lanciata dal ministro Gasparri, e hanno acriticamente riportato
dichiarazioni del ministro secondo le quali questo decreto sarebbe in
perfetta sintonia con la volonta' del Capo dello Stato, abbiamo
provato a "tradurre" in lingua italiana il messaggio inviato da Carlo
Azeglio Ciampi alle Camere il 15 dicembre scorso, un testo scritto in
un rigoroso ma criptico linguaggio "costituzionalese" nel quale si
spiega come mai il Presidente della Repubblica ha deciso di non
firmare la cosiddetta "Legge Gasparri" sul riassetto del sistema
radiotelevisivo.


Speriamo che a questo sforzo di chiarezza e di semplificazione da
parte nostra corrisponda anche uno sforzo di onesta' da parte dei
giornalisti che saranno chiamati a commentare questo decreto,
indipendentemente dal loro "colore" politico.


Carlo Gubitosa

Associazione PeaceLink

Telematica per la Pace - volontariato dell'informazione

www.peacelink.it - info@???

Tel. 3492258342 - Fax 1782279059


-----------------


[Il testo ufficiale del messaggio di Ciampi e' riportato con un
carattere tipografico normale, mentre la "traduzione" e' in grassetto
corsivo]


Signori Parlamentari,=20


in data 5 dicembre 2003, mi =E8 stata inviata per la promulgazione la
legge: "Norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonch=E9
delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione", approvata dalla Camera dei Deputati il 3 aprile
2003, modificata dal Senato il 22 luglio 2003, nuovamente modificata
dalla Camera dei Deputati il 2 ottobre 2003 ed approvata in via
definitiva dal Senato il 2 dicembre 2003.=20


---------------------

TRADUZIONE: Signori Parlamentari, il 5 dicembre 2003 mi e' stato
richiesto di firmare la cosiddetta "Legge Gasparri", arrivata sul mio
tavolo dopo essere passata due volte dalla Camera e dal Senato.

---------------------


Il relativo disegno di legge era stato presentato dal Governo alla
Camera dei Deputati il 25 settembre 2002. Successivamente, il 20
novembre 2002, era sopraggiunta la sentenza della Corte costituzionale
n. 466 che dichiarava la "illegittimit=E0 costituzionale dell'articolo
3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione della
Autorit=E0 per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo), nella parte in cui non prevede
la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che
comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i
programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma
6 dello stesso articolo 3, devono essere trasmessi esclusivamente via
satellite o via cavo".=20


---------------------

TRADUZIONE: La prima stesura di questa legge e' avvenuta nel settembre
2002, e io ho dovuto decidere se firmarla o meno nel dicembre 2003.
Durante questi quindici mesi pero' e' successo qualcosa. Il 20
novembre 2002 la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza numero
466, che dichiarava illegittimo e incostituzionale un passaggio di una
legge promulgata dal governo di centrosinistra, la legge 249 del 31
luglio 1997. Questa legge stabiliva che uno stesso gruppo non puo'
avere pi=F9 del 20 per cento delle reti televisive. Tuttavia, siccome in
Italia c'erano dei soggetti che superavano questo limite, e siccome
sarebbe stato illiberale chiudere da un giorno all'altro le reti
televisive "in eccesso", in quella legge si e' deciso anche di
stabilire un "periodo transitorio" durante il quale il limite del 20
per cento non sarebbe stato applicato, a condizione che le
trasmissioni fossero effettuate contemporaneamente su "frequenze
terrestri" e via satellite. In questo modo il mercato !

della televisione satellitare avrebbe avuto un tempo sufficiente per
espandersi e "accogliere" anche le emittenti "fuori quota". Ma allora
dov'era il problema di costituzionalita' di questa legge? La Corte
Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge 249/97 perche' non
ha stabilito un limite a questo "periodo transitorio". Il precedente
governo, in poche parole, ha dimenticato in quella legge di
determinare una "data di scadenza" certa, oltre la quale far
rispettare inderogabilmente il limite del 20 per cento.

---------------------


La data del 31 dicembre 2003 era gi=E0 stata indicata, come termine per
la cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 3, settimo
comma, della legge n. 249 del 1997, dall'Autorit=E0 per le garanzie
delle comunicazioni (Deliberazione n. 346 del 7 agosto 2001).=20


Detto articolo 3 rinvia ai limiti fissati dal sesto comma
dell'articolo 2 della stessa legge n. 249, l=E0 dove si stabilisce che
ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati o collegati "non
possono essere rilasciate concessioni n=E9 autorizzazioni che consentano
di irradiare pi=F9 del venti per cento rispettivamente delle reti
televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o
radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze
terrestri, sulla base del piano delle frequenze".


---------------------

TRADUZIONE: Secondo la Corte Costituzionale questa scadenza
improrogabile e' il 31 dicembre 2003, e la scelta di questa data e'
legata ad una decisione dell'Autorita' per le garanzie delle
comunicazioni. Quattro anni dopo la legge 249, che stabiliva il limite
del 20 per cento sulla concentrazione di reti televisive,
l'"Authority" per le comunicazioni, con una deliberazione del 7 agosto
2001, ha determinato la conclusione del "periodo transitorio", che
deve considerarsi terminato il 31 dicembre 2003. A partire da questa
data le emittenti "fuori quota" devono spostare le loro trasmissioni
su altri sistemi, diversi dalla trasmissione "analogica terrestre",
che e' quella con cui attualmente riceviamo sulle antenne dei nostri
palazzi tutti i canali televisivi non satellitari. La legge non
ammette sconti, e quindi i gruppi televisivi che non si sono
organizzati per tempo nei sei anni di "periodo transitorio"
(1997/2003) devono comunque rispettare il limite del 20 per cento
trasfe!

rendo i loro programmi "fuori quota" su altri canali di trasmissione.

---------------------


La sentenza della Corte n. 466 del 20 novembre 2002 muove dalla
considerazione della situazione di fatto allora esistente che, a suo
giudizio, "non garantisce... l'attuazione del principio del pluralismo
informativo esterno, che rappresenta uno degli "imperativi"
ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia".=20=



Nell'ultima delle considerazioni in diritto, la Corte precisa che "la
presente decisione, concernente le trasmissioni televisive in ambito
nazionale su frequenze terrestri analogiche, non pregiudica il diverso
futuro assetto che potrebbe derivare dallo sviluppo della tecnica di
trasmissione digitale terrestre, con conseguente aumento delle risorse
tecniche disponibili".


---------------------

TRADUZIONE: Nel novembre 2002, dopo 5 anni e 4 mesi di "periodo
transitorio", la Corte Costituzionale descrive una situazione che non
garantisce il pluralismo informativo, e decide che la mancata
indicazione di una data limite per il regime transitorio rappresenta
una violazione della Costituzione Repubblicana. La Corte ci tiene a
precisare che a suo giudizio questa decisione non potra' influire in
alcun modo sull'assetto futuro del sistema radiotelevisivo. Nella
sentenza 466/2002 la Corte Costituzionale parla anche dei cambiamenti
introdotti dalle cosiddette trasmissioni in "digitale terrestre", che
permetteranno di far viaggiare su una stessa frequenza televisiva piu'
canali in contemporanea, ampliando lo spazio disponibile per le
trasmissioni video.

---------------------=20


Dalla sentenza - i cui contenuti essenziali sono stati richiamati dai
Presidenti della Autorit=E0 per le garanzie nelle comunicazioni e
dall'Autorit=E0 garante della concorrenza e del mercato, nelle audizioni
rese alle Commissioni riunite VII e IX della Camera dei Deputati il 10
settembre 2003 - discende, pertanto, che, per poter considerare
maturate le condizioni del diverso futuro assetto derivante
dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre e,
quindi, per poter giudicare superabile il limite temporale fissato nel
dispositivo, deve necessariamente ricorrere la condizione che sia
intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da
tale espansione.=20


---------------------

TRADUZIONE: Questo aumento degli spazi disponibili per le trasmissioni
televisive, pero', non deve essere solamente un annuncio o una
possibilita' tecnica. Per ritenere superata la scadenza del 31
dicembre 2003, che segna la fine delle trasmissioni "fuori quota"
oltre la soglia del 20 per cento, ci sarebbe stato bisogno di un
allargamento effettivo degli spazi televisivi, che si avra' solamente
in futuro quando un sufficiente numero di famiglie potra'
concretamente accedere alle trasmissioni in "digitale terrestre".

---------------------


La legge a me inviata si fa carico di questo problema. Le norme che
disciplinano l'aspetto sopra considerato sono contenute nell'articolo
25, il cui primo comma stabilisce che, entro il 31 dicembre 2003,
dovranno essere rese attive reti televisive digitali terrestri,
ponendo, in particolare, a carico della societ=E0 concessionaria del
servizio pubblico (secondo comma) l'obbligo di predisporre impianti
(blocchi di diffusione) che consentano il raggiungimento del cinquanta
per cento della popolazione entro il 1o gennaio 2004 e del settanta
per cento entro il 1o gennaio 2005. L'articolo 25, terzo comma,
stabilisce, inoltre, che "l'Autorit=E0 per le garanzie nelle
comunicazioni, entro i 12 mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge
un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali
terrestri allo scopo di accertare: a) la quota di popolazione
raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul
mercato di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva o!

fferta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli
diffusi dalle reti analogiche".


---------------------

TRADUZIONE: La "Legge Gasparri" affronta la questione del pluralismo e
dell'allargamento dell'offerta televisiva. L'articolo 25 della Legge
stabilisce che la Rai, societa' concessionaria del servizio televisivo
pubblico, dovra' costruire con i soldi del canone e dei ricavi
pubblicitari gli impianti di diffusione per la trasmissione in
"digitale terrestre". I segnali di questi impianti dovranno
raggiungere il 50 per cento della popolazione entro il primo gennaio
prossimo, e il 70 per cento entro il primo gennaio 2005. Lo stesso
articolo della Legge Gasparri stabilisce che entro il 31 dicembre 2004
bisognera' verificare lo sviluppo del digitale terrestre, analizzando
la quota di popolazione raggiunta, la disponibilita' di decoder a
prezzi abbordabili e l'effettiva offerta al pubblico di programmi
diversi da quelli diffusi attraverso gli altri canali di trasmissione.

---------------------


Ci=F2 premesso, ritengo di dover formulare alcune osservazioni in merito
alla compatibilit=E0 di talune disposizioni della legge in esame con la
sentenza n. 466/2002 della Corte Costituzionale.=20


---------------------

TRADUZIONE: Anche se la "Legge Gasparri" prevede la creazione di una
rete digitale terrestre e un allargamento dell'offerta televisiva,
ritengo comunque di dover fare delle osservazioni, perche' a mio
avviso alcuni passaggi di questa legge non sono compatibili con la
sentenza 466/2002 della Corte Costituzionale.

---------------------


Una prima osservazione riguarda il termine massimo assegnato
all'Autorit=E0 per effettuare detto esame: "entro i dodici mesi
successivi al 31 dicembre 2003" (articolo 25, terzo comma). Questo
lasso di tempo - molto ampio rispetto alle presumibili occorrenze
della verifica - si traduce, di fatto, in una proroga del termine
finale indicato dalla Corte Costituzionale.=20


---------------------

TRADUZIONE: Secondo la "Legge Gasparri", c'e' tempo fino al 31
dicembre 2004 per verificare l'effettivo allargamento dell'offerta
televisiva, un ampliamento che potrebbe far rientrare nella quota del
20 per cento alcune trasmissioni televisive attualmente "fuori quota".
Ma non e' possibile aspettare fino al 31 dicembre 2004 per stabilire
chi supera la quota massima di trasmissioni consentite, dal momento
che e' la Corte Costituzionale ad aver stabilito una data limite: il
31 dicembre 2003. Anche se in futuro ci sara' un panorama televisivo
piu' ampio, in base al panorama televisivo attuale ed entro il 31
dicembre 2003 bisogna decidere chi ha il diritto di trasmettere e chi
no.

---------------------


Una seconda osservazione concerne i poteri riconosciuti alla Autorit=E0:
questa, entro i trenta giorni successivi al completamento
dell'accertamento, invia una relazione al Governo e alle competenti
Commissioni parlamentari, "nella quale verifica se sia intervenuto un
effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel
settore televisivo ed eventualmente formula proposte di interventi
diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi
televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi" (articolo
25, terzo comma). Ne deriva che, se l'Autorit=E0 dovesse accertare,
entro il termine assegnatole, che le suesposte condizioni
(raggiungimento della prestabilita quota di popolazione da parte delle
nuove reti digitali terrestri; presenza sul mercato di decoder a
prezzi accessibili; effettiva offerta al pubblico su tali reti anche
di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche) non si
sono verificate, non si avrebbe alcuna conseguenza c!

erta. La legge, infatti, non fornisce indicazioni in ordine al tipo e
agli effetti dei provvedimenti che dovrebbero seguire all'eventuale
esito negativo dell'accertamento.=20


---------------------

TRADUZIONE: La "Legge Gasparri" parla di una verifica sull'ampliamento
dell'offerta televisiva, e stabilisce che questa verifica va
effettuata entro il 31 dicembre 2004. Ma che succede se questa
verifica dara' un esito negativo? Che provvedimenti verranno attuati
se il panorama televisivo non si sara' allargato, e se le promesse di
pluralismo del "digitale terrestre" non verranno mantenute? La "Legge
Gasparri" non lo stabilisce, e non fornisce nessuna indicazione sulle
operazioni da effettuare se il digitale terrestre non raggiungera' le
quote di popolazione previste, se non saranno disponibili sul mercato
dei decoder a prezzi accessibili o se sui canali del "digitale
terrestre" non ci sara' una effettiva offerta al pubblico di programmi
diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

---------------------


Si consideri, inoltre, che il paragrafo 11, penultimo capoverso, delle
considerazioni in diritto della sentenza n. 466, recita: "D'altro
canto, la data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali
all'intervento del legislatore per determinare le modalit=E0 della
definitiva cessazione del regime transitorio di cui al comma 7
dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997".


---------------------

TRADUZIONE: Non e' possibile affermare che le televisioni "fuori
quota" hanno avuto poco tempo per organizzarsi entro il 31 dicembre
2003, perche' gia' il 20 novembre 2002 la sentenza 466 della Corte
Costituzionale stabiliva che la scelta di questa "data limite" offriva
dei margini temporali sufficienti per stabilire le modalita' di
passaggio dal regime transitorio a quello definitivo, nel quale non
sarebbero piu' state tollerate trasmissioni in esubero rispetto al
tetto massimo del 20 per cento.

---------------------


Ne consegue che il 1=B0 gennaio 2004 pu=F2 essere considerato come il =
dies
a quo non di un nuovo regime transitorio, ma dell'attuazione delle
predette modalit=E0 di cessazione del regime medesimo, che devono essere
determinate dal Parlamento entro il 31 dicembre 2003. Si rende,
inoltre, necessario indicare il dies ad quem e, cio=E8, il termine di
tale fase di attuazione.=20


---------------------

TRADUZIONE: Quindi il primo gennaio 2004 non puo' essere considerato
il "giorno di partenza" di un nuovo regime transitorio, ma dev'essere
il giorno a partire dal quale vengono attuate concretamente le
modalita' di cessazione dell'attuale regime transitorio, che consente
in via temporanea le trasmissioni che superano la soglia del 20 per
cento. Il modo in cui si dovra' passare al regime definitivo dovra'
essere stabilito dal Parlamento entro il 31 dicembre 2003. E'
necessario inoltre determinare il "giorno di arrivo", e cioe' la data
massima in cui sara' definitivamente completato il passaggio dal
regime transitorio a quello definitivo.

---------------------


Tutto ci=F2 detto in relazione alla compatibilit=E0 delle succitate
disposizioni della legge in esame con la sentenza n. 466 del 20
novembre 2002, non posso esimermi dal richiamare l'attenzione del
Parlamento su altre parti della legge che - per quanto attiene al
rispetto del pluralismo dell'informazione - appaiono non in linea con
la giurisprudenza della Corte Costituzionale.=20


---------------------

TRADUZIONE: Fin qui ho parlato dell'incompatibilita' tra la "Legge
Gasparri" e la sentenza 466/2002 della Corte Costituzionale, ma non
posso fare a meno di dire anche altre cose. Il Parlamento dovrebbe
fare attenzione anche ad altre parti di questa legge che sono distanti
dalle indicazioni della Corte Costituzionale per quanto riguarda il
rispetto del pluralismo dell'informazione.

---------------------


Si consideri, a tale proposito, che la sentenza della Corte
Costituzionale n. 826 del 1988 poneva come un imperativo la necessit=E0
di garantire "il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare,
attraverso una pluralit=E0 di voci concorrenti, il diritto del cittadino
all'informazione". E ancora, nella sentenza n. 420 del 1994, la stessa
Corte sottolineava l'indispensabilit=E0 di "un'idonea disciplina che
prevenga la formazione di posizioni dominanti".=20


---------------------

TRADUZIONE: Nel 1988 la sentenza n. 826 della Corte Costituzionale
dichiarava la necessit=E0 di garantire nel settore dei media non un
semplice pluralismo, ma "il massimo di pluralismo", necessario per
soddisfare il diritto all'informazione dei cittadini "attraverso una
pluralit=E0 di voci concorrenti". Nella sentenza n. 420 del 1994, la
stessa Corte sottolineava l'indispensabilit=E0 di "un'idonea disciplina
che prevenga la formazione di posizioni dominanti".=20

---------------------


Nell'ambito dei principi fissati dalla richiamata giurisprudenza della
Corte Costituzionale si =E8 mosso il messaggio da me inviato alle Camere
il 23 luglio 2002.=20


---------------------

TRADUZIONE: Io stesso mi sono esposto in prima persona su questi temi,
con un messaggio inviato alle Camere il 23 luglio 2002, nel quale ho
affermato che un "dato essenziale della normativa in vigore =E8 il
divieto di posizioni dominanti, considerate di per s=E9 ostacoli
oggettivi all'effettivo esplicarsi del pluralismo".

---------------------


Per quanto riguarda la concentrazione dei mezzi finanziari, il sistema
integrato delle comunicazioni (SIC) - assunto della legge in esame
come base di riferimento per il calcolo dei ricavi dei singoli
operatori di comunicazione - potrebbe consentire, a causa della sua
dimensione, a chi ne detenga il 20 per cento (articolo 15, secondo
comma, della legge) di disporre di strumenti di comunicazione in
misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti.=20


---------------------

TRADUZIONE: Fino ad ora la legge ha stabilito il limite del 20 per
cento come la percentuale massima del settore televisivo che puo'
essere controllata da un unico soggetto. Adesso la "Legge Gasparri"
propone di mantenere questa soglia, ma calcolando questa percentuale
su un'altra base di riferimento. Questa nuova base di riferimento non
e' piu' il solo settore televisivo, ma il "Sistema Integrato delle
Comunicazioni" (SIC). Il SIC, in base alla definizione contenuta nella
"Legge Gasparri", e' "il settore economico che comprende le imprese
radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne
sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o
radiofonici; le imprese dell'editoria quotidiana, periodica, libraria,
elettronica, anche per il tramite di INTERNET; le imprese di
produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere
cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicit=E0,
quali che siano il mezzo o le modalit=E0 di dif!

fusione".=20

Il limite massimo del 20 per cento, calcolato sul solo settore
televisivo, puo' essere sufficiente a scongiurare la formazione di
posizioni dominanti. Il SIC, invece, e' molto piu' esteso, e potrebbe
essere sufficiente controllare il solo 20 per cento di questo "sistema
integrato" per disporre di strumenti di comunicazione sufficienti a
creare delle posizioni dominanti nel settore dei media.

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Quanto al problema della raccolta pubblicitaria, si richiama la
sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1985 che, riprendendo
principi affermati in precedenti decisioni, richiede che sia evitato
il pericolo "che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale
fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad
una libert=E0 che la Costituzione fa oggetto di energica tutela".=20


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TRADUZIONE: Riguardo alla raccolta pubblicitaria, concordo con la
Corte Costituzionale nell'affermare che oggi la pubblicita' e' troppo
concentrata sulla televisione a discapito della carta stampata, e che
questo progressivo spostamento degli investimenti pubblicitari dai
giornali al piccolo schermo rischia di compromettere la liberta' di
stampa garantita dalla Costituzione.

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Si rende, infine, indispensabile espungere dal testo della legge il
comma 14 dell'articolo 23, che rende applicabili alla realizzazione di
reti digitali terrestri le disposizioni del decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198, del quale la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimit=E0 costituzionale con la sentenza n. 303 del
25 settembre/1=B0 ottobre 2003. Per la stessa ragione, va soppresso il
riferimento al predetto decreto legislativo dichiarato
incostituzionale, contenuto nell'articolo 5, primo comma, lettera l) e
nell'articolo 24, terzo comma.=20


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TRADUZIONE: Per finire, faccio notare che la "Legge Gasparri", nel
descrivere le regole da adottare per la realizzazione di reti digitali
terrestri, fa riferimento per tre volte al decreto legislativo 198 del
4 settembre 2002, con cui si sono stabilite "disposizioni volte ad
accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese". C'e' solo
un piccolo problema: quel decreto legislativo e' stato dichiarato
illegittimo da parte della Corte Costituzionale, con la sentenza n.
303/2003.

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Per i motivi innanzi illustrati, chiedo, alle Camere - a norma
dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione - una nuova
deliberazione in ordine alla legge a me trasmessa il 5 dicembre 2003.=20


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TRADUZIONE: Per questi motivi non e' possibile approvare la "Legge
Gasparri" cosi' com'e', ma il Parlamento dovra' lavorare ancora un po'
sul testo di questa legge, per rimuovere tutti gli aspetti di questa
normativa che entrano in conflitto con la Costituzione.

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