Autore: marcantonio lunardi Data: Oggetto: [Forumlucca] Fwd: DDL GASPARRI,
IL TESTO INTEGRALE DEL RINVIO ALLE CAMERE
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> Signori parlamentari, in data 5 dicembre 2003, mi e' stata inviata per=20= > la promulgazione la legge: "Norme di principio in materia di assetto=20= > del sistema radiotelevisivo e della Rai- Radiotelevisione italiana=20
> Spa, nonche' delega al governo per l'emanazione del testo unico della=20= > radiotelevisione", approvata alla Camera dei Deputati il 3 aprile=20
> 2003, modificata dal Senato il 22 luglio 2003, nuovamente modificata=20= > dalla Camera dei Deputati il 2 ottobre 2003 e approvata in via=20
> definitiva dal Senato il 2 dicembre 2003.
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> Il relativo disegno di legge era stato presentato dal governo alla=20
> Camera dei Deputati il 23 settembre 2002. Successivamente, il 20=20
> novembre 2002, era sopraggiunta la sentenza della Corte Costituzionale=20= > n.466, che dichiarava "la illegittimita' costituzionale dell'articolo=20= > 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n.249 (Istituzione della=20
> Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi=20
> delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, nella parte in cui non=20
> prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile,=20= > che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i=20
> programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma=20= > 6 dello stesso articolo 3, devono essere trasmessi esclusivamente via=20= > satellite o via cavo".
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> La data del 31 dicembre 2003 era gia' stata indicata, come termine per=20= > la cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 3, settimo=20
> comma, della legge n.249 del 1997, dall'Autorita' per le garanzie=20
> nelle comunicazioni (Deliberazione n.346 del 7 agosto 2001).
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> Detto articolo 3 rinvia ai limiti fissati dal sesto comma=20
> dell'articolo 2 della stessa legge n. 249, laddove si stabilisce che=20= > ad uno stesso soggetto a soggetti controllati o collegati 'non possono=20= > essere rilasciate concessioni ne' autorizzazioni che consentano di=20
> irradiare piu' del venti per cento rispettivamente delle reti=20
> televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o=20
> radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze=20
> terrestri, sulla base del piano delle frequenze.
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> La sentenza della Corte n. 466 del 20 novembre 2002 muove dalla=20
> considerazione della situazione di fatto allora esistente che, a suo=20= > giudizio, 'non garantisce... l'attuazione del principio del pluralismo=20= > informativo esterno, che rappresenta uno degli imperativi' ineludibili=20= > emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia.
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> Nell'ultima delle considerazioni in diritto, la Corte precisa che 'la=20= > presente decisione, concernente le trasmissioni televisive in ambito=20= > nazionale su frequenze terrestri analogiche, non pregiudica il diverso=20= > futuro assetto che potrebbe derivare dallo sviluppo della tecnica di=20= > trasmissione digitale terrestre, con conseguente aumento delle risorse=20= > tecniche disponibili.
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> Dalla sentenza i cui contenuti essenziali sono stati richiamati dai=20
> presidenti delle Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e=20
> dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nelle=20
> audizioni rese alle Commissioni riunite VII e IX della Camera dei=20
> deputati il 10 settembre 2003, discende pertanto che per poter=20
> considerate maturate le condizioni del diverso futuro assetto=20
> derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale=20
> terrestre e, quindi, per poter giudicare superabile il limite=20
> temporale fissato nel dispositivo, deve necessariamente ricorrere la=20= > condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del=20
> pluralismo derivante da tale espansione.
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> La legge a me inviata si fa carico di questo problema. Le norme che=20
> disciplinano l'aspetto sopra considerato sono contenute nell'articolo=20= > 25, il cui primo comma stabilisce che, entro il 31 dicembre 2003,=20
> dovranno essere rese attive reti televisive digitali terrestri=20
> ponendo, in particolare, a carico della societa' concessionaria del=20
> servizio pubblico (secondo comma) l'obbligo di predisporre impianti=20
> (blocchi di diffusione) che consentano il raggiungimento del cinquanta=20= > per cento della popolazione entro il primo gennaio 2004 e del settanta=20= > per cento entro il primo gennaio 2005.
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> L'articolo 25, terzo comma, stabilisce inoltre che 'l'Autorita' per le=20= > garanzie nelle comunicazioni, entro i 12 mesi successivi al 31=20
> dicembre 2003, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi=20= > televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare: a) la quota di=20= > popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la=20
> presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva=20= > offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli=20= > diffusi dalle reti analogiche.
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> Cio' premesso, ritengo di dover formulare alcune osservazioni in=20
> merito alla compatibilita' di talune disposizioni della legge in esame=20= > con la sentenza n.466/2002 della Corte Costituzionale.
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> Una prima osservazione riguarda il termine massimo assegnato=20
> all'Autorita' per effettuare detto esame: "Entro i dodici mesi=20
> successivi al 31 dicembre 2003"(articolo 25, terzo comma). Questo=20
> lasso di tempo- molto ampio rispetto alle presumibili occorrenze della=20= > verifica- si traduce, di fatto, in una proroga del termine finale=20
> indicato dalla Corte Costituzionale.
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> Una seconda osservazione concerne i poteri riconosciuti alla=20
> Autorita': questa, entro i trenta giorni successivi al completamento=20= > dell'accertamento, invia una relazione al Governo e alle competenti=20
> Commissioni parlamentari, "nella quale verifica se sia intervenuto un=20= > effettivo ampliamento dele offerte disponibili e del pluralismo nel=20
> settore televisivo ed eventualmente formula proposte di interventi=20
> diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi=20
> televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi" (articolo=20
> 25, terzo comma).
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> Ne deriva che, se l'Autorita' dovesse accertare, entro il termine=20
> assegnatole, che le supposte condizioni (raggiungimento della=20
> prestabilita quota di popolazione da parte delle nuove reti digitali=20= > terrestri, presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili;=20
> effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi=20= > da quelli diffusi dalle reti analogiche) non si sono verificate, non=20= > si avrebbe alcuna conseguenza certa. La legge, infatti, non fornisce=20= > indicazioni in ordine al tipo e agli effetti dei provvedimenti che=20
> dovrebbero seguire all'eventuale esito negativo dell'accertamento.
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> Si consideri, inoltre, che il paragrafo 11, penultimo capoverso, delle=20= > considerazioni in diritto della sentenza n.466, recita: "D'altro=20
> canto, la data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali=20
> all'intervento del legislatore per determinare le modalita' della=20
> definitiva cessazione del regime transitorio di cui al comma 7=20
> dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1977".
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> Ne consegue che il 1=B0 gennaio 2004 puo' essere considerato come il=20= > dies a quo non di un nuovo regime transitorio, ma dell'attuazione=20
> delle predette modalita' di cessazione del regime medesimo, che devono=20= > essere determinate dal Parlamento entro il 31 dicembre 2003. Si rende,=20= > inoltre, necessario indicare il dies ad quem e, cioe', il termine di=20= > tale fase di attuazione.
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> Tutto cio' detto in relazione alla compatibilita' delle succitate=20
> disposizioni della legge in esame con la sentenza n.466 del 20=20
> novembre 2002, non posso esimermi dal richiamare l'attenzione del=20
> Parlamento su altre parti della legge che-per quanto attiene al=20
> rispetto del pluralismo dell'informazione- appaiono non il linea con=20= > la giurisprudenza della Corte Costituzionale.
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> Si consideri, a tale proposito, che la sentenza della Corte=20
> Costituzionale n. 826 del 1988 poneva come un imperativo la necessita'=20= > di garantire "il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare,=20
> attraverso una pluralita' di voci concorrenti, il diritto del=20
> cittadino all'informazione". E ancora, nella sentenza n.420 del 1994,=20= > la stessa Corte sottolineava l'indispensabilita' di "un'idonea=20
> disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti"
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> Nell'ambito dei principi fissati dalla richiamata giurisprudenza della=20= > Corte Costituzionale si e' mosso il messaggio da me inviato alle=20
> Camere il 23 luglio 2002.
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> Per quanto riguarda la concentrazione dei mezzi finanziari, il sistema=20= > integrato delle comunicazioni (SIC)- assunto dalla legge in esame come=20= > base di riferimento per il calcolo dei ricavi dei singoli operatori=20
> della comunicazione- potrebbe consentire, a causa della sua=20
> dimensione, a chi ne detenga il 20 per cento (articolo 15, secondo=20
> comma, della legge) di disporre di strumenti di comunicazione in=20
> misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti.
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> Quanto al problema della raccolta pubblicitaria, si richiama la=20
> sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 1985 che, riprendendo=20= > principi affermati in precedenti decisioni, richiede che sia evitato=20= > il pericolo 'che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale=20
> fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad=20= > una liberta' che la Costituzione fa oggetto di energica tutela.
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> Si rende, infine, indispensabile espungere dal testo della legge il=20
> comma 14 dell'articolo 23, che rende applicabili alla realizzazione di=20= > reti digitali terrestri le disposizioni del decreto legislativo 4=20
> settembre 2002, numero 198, del quale la Corte Costituzionale ha=20
> dichiarato l'illegittimita' costituzionale con la sentenza numero 303=20= > del 25 settembre/1 ottobre 2003. Per la stessa ragione, va soppresso=20= > il riferimento al predetto decreto legislativo dichiarato=20
> incostituzionale, contenuto nell'articolo 5, primo comma, lettera l) e=20= > nell'articolo 24, terzo comma.
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> Per i motivi innanzi illustrati, chiedo, alle Camere, a norma=20
> dell'articolo 74 primo comma, della Costituzione, una nuova=20
> deliberazione in ordine alla legge a me trasmessa il 5 dicembre 2003.
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