[Consumo critico - Milano Social Forum](Fwd) [RRCC]Ogm: Cass…

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Autore: Cat
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Oggetto: [Consumo critico - Milano Social Forum](Fwd) [RRCC]Ogm: Cassazione ok 1% contaminazione
(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Fa il suo ingresso operativo in Italia
il regolamento comunitario sugli Organismi geneticamente
modificati (n. 49/2000) con la conseguenza che non e' previsto
nessun obbligo di etichetta che avverta i consumatori della
presenza di Organismi geneticamente modificati per cibi e
bevande che - accidentalmente - ne contengano in misura non
superiore all'1%. Anche i produttori di alimenti per l'infanzia
sono esentati dall'indicare la presenza di Ogm - entro la soglia
dell'1% - sulle confezioni di latte e pappine. E' la Cassazione
a recepire, per prima - in attesa che il Parlamento lo faccia
con un'apposita legge - il suddetto regolamento comunitario.
Spiega la Suprema Corte che la Comunita' europea ha preso atto
''dell'impossibilita' di escludere una contaminazione
accidentale di prodotti alimentari mediante Dna o proteine
derivati da modificazioni genetiche, e pertanto ha reso
obbligatoria l'etichettatura (cioe' l'indicazione 'contiene
Ogm') esclusivamente per i prodotti i cui componenti superano
dell'1% la presenza di derivati transgenici''.
Secondo piazza Cavour Bruxelles ''riconoscendo
sostanzialmente l'attuale inevitabilita' di un certo grado di
'contaminazione accidentale' dei prodotti alimentari derivati da
soia e mais, e' giunta alla conclusione della non necessita' di
segnalarla ai consumatori quando, oltre ad essere appunto
accidentale, non superi la detta percentuale''. Ad avviso degli
ermellini - quindi - anche se sono ''in itinere iniziative
normative, sia a livello comunitario che nazionale, volte a
ridurre ulteriormente la indicata soglia di tolleranza dell'1%''
non si puo' ipotizzare alcuna contravvenzione nei confronti di
chi non supera la barriera dell'1%, ''beninteso'' nel solo caso
in cui la contaminazione con gli Ogm sia casuale. Per effetto di
questa decisione la terza sezione penale della Cassazione ha
annullato con rinvio al tribunale di Milano l'ordinanza con la
quale era stato eseguito il sequestro probatorio di 24.006
confezioni di latte di soia e oltre 20.000 confezioni di farina
di soia prodotte dalla 'Milupa S.p.A.'. Il sequestro era stato
disposto - lo scorso 10 febbraio - in seguito ad una
segnalazione della Asl di Terni, secondo cui ''un campione di
proseguimento liquido a base di proteine isolate di soia
(alimento per la prima infanzia), prodotto dalla Milupa con sede
in Lainate, conteneva Organismi geneticamente modificati non
indicati nell'etichetta''. Per il tribunale di Milano era cosi'
stata violata la legge n. 283 del 1962 che proibisce l'utilizzo,
in alimenti e bevande, di sostanze alimentari ''comunque
trattate in modo da variarne la composizione naturale''. Per il
Pm si configurava anche il reato di frode in commercio (art. 515
C.p.) e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
(art. 516 C.p.). Per quanto riguarda la citata normativa
comunitaria, la Cassazione (sentenza 38577) osserva che la
scelta di non etichettare gli alimenti con soglie minime e
casuali di Ogm ''deriva evidentemente dalla scelta politica di
non vietare del tutto l'immissione sul mercato di determinati
prodotti modificati geneticamente e, nel contempo, dall'esigenza
di avvertire gli acquirenti della loro presenza, per evitare
problemi (di salute o etici) a determinate categorie di
consumatori''. In poche parole, in mancanza di una apposita
legge nazionale, ai giudici del Palazzaccio non e' rimasto altro
che applicare - in tema di alimenti geneticamente modificati -
quanto stabilito dalla Commissione europea. Per quanto riguarda
il sequestro del latte di soia della Milupa i supremi giudici
rilevano che ''gli accertamenti effettuati su campioni dei
prodotti in sequestro hanno tutti escluso il superamento del
limite dell'1%, constatando peraltro - sempre al di sotto della
soglia dell'1% - una presenza di Ogm non costante, ma
estremamente variabile da un campione all'altro, il che fa
logicamente propendere per l'accidentalita' della
contaminazione''. Adesso tocchera' al Tribunale del riesame di
Milano dimostrare la ''volontarieta' della contaminazione'',
unica circostanza per la quale si potrebbe procedere penalmente
contro la ditta produttrice del latte di soia sequestrato.
(ANSA).


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