>
> HO RICEVUTO QUESTA MAIL CON L'INIZIATIVA PROPOSTA DA PEACELINK E LA INOLTRO > VOLENTIERI.
>
> Massimiliano Andreoni
>
> Subject: 4 NOVEMBRE: AZIONE DIRETTA NONVIOLENTA NELLE PIAZZE D'ITALIA
>
>
> > 4 NOVEMBRE: AZIONE DIRETTA NONVIOLENTA NELLE PIAZZE D'ITALIA
> >
> > RICORDIAMO LE VITTIME DI TUTTE LE GUERRE CON UN VOLANTINO E UNA BANDIERA
> >
> > Comunicato con preghiera di massima diffusione
> >
> > PeaceLink propone per il 4 novembre una iniziativa leggera e
> 'lillipuziana' da realizzare nella propria citta', con un minimo dispendio
> di tempo e di denaro. L'associazione ha infatti lanciato una 'chiamata alla > pace', creando un gruppo composto da volontari che si sono resi disponibili > per attivita' nonviolente. Per unirsi a questa rete di volontari si possono > inserire i propri dati collegandosi all'indirizzo
> > http://db.peacelink.it/antiguerra > >
> > Per il 4 novembre proponiamo - nelle piazze dove vi siano celebrazioni
> ufficiali - UNA ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO E/O DI ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA > DELLA PACE. Per il volantinaggio PeaceLink ha realizzato un mini/dossier in > due pagine sulla 'festa' del 4 novembre.
> >
> > Per evitare noie legali, e per essere consapevoli dei propri diritti e
> doveri, e' INDISPENSABILE leggere le 'INFORMAZIONI LEGALI SULL'AZIONE
> NONVIOLENTA IN PIAZZA' riportate in coda al testo. Portate con voi UNA COPIA > STAMPATA di queste informazioni legali e fatele leggere alle autorita' se vi > fossero contestazioni (le abbiamo preparate studiandole 'a tavolino' con un > avvocato).
> >
> > Per la riuscita di queste azioni e' importante che tutto si svolga in
> spirito di pace e nonviolenza, e senza turbare o ostacolare la cerimonia
> 'ufficiale'.
> >
> > --- IL VOLANTINO/DOSSIER DA DISTRIBUIRE
> > La 'festa' del 4 novembre fu UNA RICORRENZA ISTITUITA DAL FASCISMO per
> trasformare le vittime di una guerra spietata e non voluta in eroi
> coraggiosi che si immolavano per la Patria. Furono costruiti monumenti ai
> caduti e agli insegnanti fu chiesto di celebrare le forze armate. Questa
> eredita' non e' stata sufficientemente sottoposta a critica con l'avvento
> della Repubblica. Tutto questo e molto altro e' documentato in UN PICCOLO
> VOLANTINO/DOSSIER CHE PUO' ESSERE DIFFUSO NELLE PIAZZE D'ITALIA DURANTE I
> FESTEGGIAMENTI 'UFFICIALI' e durante le parate militari che si svolgono
> puntualmente ogni anno in questa data. Basta chiedere ai vigili urbani o
> alla questura per scoprire la piazza della propria citta' dove si
> svolgeranno i festeggiamenti militari.
> >
> > Il volantino sul 4 novembre, in formato PDF e gia' pronto da stampare, e' > disponibile all'indirizzo
> > http://www.peacelink.it/dossier/4novembre/4nov.pdf > >
> > Una delle cose che il movimento pacifista deve imparare a fare bene e'
> quella di pianificare le proprie azioni in modo meticoloso prima di
> realizzarle, prevedendo le reazioni e utilizzando le competenze di avvocati, > giornalisti ed esperti di Internet. Occorre cioe' concepire la nonviolenza
> come un piano d'azione da programmare con la stessa precisione con cui si
> programma una guerra. Pertanto, prima di effettuare le azioni di
> volantinaggio consigliamo di leggere le 'INFORMAZIONI LEGALI SUL
> VOLANTINAGGIO' riportate in coda a questo documento.
> >
> > La cura nel pianificare queste azioni deve servire proprio a ridurre al
> minimo i rischi di violenza ottenendo al contempo il massimo di efficacia
> dell'azione. Una delle prime cose da fare e' quella di dotarsi di macchina
> fotografica, possibilmente digitale, in modo da poter scattare fotografie in > abbondante quantita' durante l'azione nonviolenta, inviandole alla stampa
> locale dopo l'iniziativa.
> >
> > --- CHE SUCCEDE SE MI FERMANO LE FORZE DI POLIZIA?
> > Chi decide di fare volantinaggio nei pressi delle piazze in cui si
> svolgeranno manifestazioni o parate per la 'festa' del 4 novembre, potra'
> essere scambiato per un disturbatore e fermato da agenti in borghese o in
> divisa. Nel caso in cui un agente di polizia voglia identificare un
> manifestante, questi puo' chiedere che l'accertamento sia fatto sul posto,
> mediante presentazione di carta di identita': la conduzione in centrale
> infatti dovrebbe avvenire SOLO PER ARRESTO O FERMO in caso di commissione di > reati. E' importante avere con se' un documento di identita' valido e in
> buono stato.
> >
> > Se gli agenti insistono comunque per portarvi in questura o in caserma,
> chiedetegli se vi stanno contestando un reato, e spiegategli con calma e
> gentilezza che in teoria la conduzione in centrale non dovrebbe avvenire se > voi non state compiendo nessun reato e se non siete in stato di fermo o di
> arresto.
> >
> > Se nonostante le vostre spiegazioni gli operatori di polizia insistono nel > volervi portare in caserma o in questura, assecondateli con gentilezza e
> durante il tragitto cogliete l'occasione per stabilire un dialogo sereno e
> costruttivo, spiegando nei minimi dettagli in cosa consiste la vostra
> attivita' e quali sono i contenuti del materiale che avevate intenzione di
> distribuire.
> >
> > Non abbiate paura di nulla, perche' non puo' esservi contestato nessun
> reato, ma al limite vi verra' impedito di continuare a distribuire i
> volantini.
> >
> > Cogliete la palla al balzo e riorganizzate 'al volo' la vostra attivita'
> informativa cercando di trasmettere ai carabinieri o alla polizia,
> attraverso un colloquio sereno ed educato, gli stessi contenuti e gli stessi > messaggi che volevate trasmettere ai passanti attraverso i volantini. In
> questo modo l'azione diretta nonviolenta sara' ugualmente riuscita.
> >
> > Se volete tutelarvi ulteriormente, fate in modo che durante la vostra
> azione nonviolenta sia presente o sia comunque reperibile un avvocato di
> vostra fiducia, al quale segnalare eventuali contestazioni formulate dalle
> forze dell'ordine durante la vostra iniziativa.
> >
> > --- LA BANDIERA DELLA PACE DA ESPORRE: COSA FARE E COSA EVITARE
> > Un'azione nonviolenta come l'esposizione della bandiera della pace durante > la cerimonia del 4 novembre NON PUO' ESSERE ANNUNCIATA CON CONFERENZE
> STAMPA, altrimenti rientra nel reato di manifestazione non autorizzata.
> Tuttavia, AVVISANDO PRIVATAMENTE I GIORNALISTI prima dell'iniziativa e
> portando la macchina fotografica digitale (in modo da disporre subito delle > foto in tempo reale e inviarle via e-mail ai giornalisti eventualmente
> assenti) SI PUO' FAR SI' CHE ANCHE UNA SOLA PERSONA POSSA ESPORRE LA
> BANDIERA E UN'ALTRA LA FOTOGRAFI.
> >
> > L''effetto sorpresa' si puo' moltiplicare: tre, quattro, dieci persone
> sparpagliate nel pubblico aprono altrettante bandiere con la scritta PACE.
> E' legittimo il loro diritto a presenziare alla cerimonia. L'importante e'
> mantenere un atteggiamento silenzioso, quieto e composto, non gridare, non
> manifestare 'ostilita' verso la pubblica autorita'', non ostacolare o
> disturbare lo svolgimento delle manifestazioni 'ufficiali' e... scattare
> foto alla bandiera della pace con lo sfondo del picchetto militare: saranno > le immagini a 'parlare' sulla stampa e su Internet.
> >
> > --- UN PIZZICO DI FANTASIA NON GUASTA MAI
> > Quelle che avete letto finora sono solamente delle indicazioni generali,
> che ognuno puo' adattare al proprio contesto con creativita'. La nonviolenza > e' anche fantasia e capacita' di adattamento. Negli anni passati, dopo aver > raccolto il nostro invito, alcuni 'volontari nonviolenti' hanno realizzato
> le seguenti iniziative, che segnaliamo a titolo di esempio e come fonte di
> ispirazione:
> >
> > - A Campobasso il Social Forum Campobasso realizzato il volantinaggio con > modalità innovative. Oltre ad un volantino su carta, è stato predisposto un > floppy (150 copie) contenente alcune pagine del sito di PeaceLink. Un
> volantinaggio e un... floppaggio per le strade del centro della città. Al
> termine della serata sono stati deposti ramoscelli di ulivo e la bandiera
> della pace davanti al monumento dei caduti dove, la mattina, c'era stata la > celebrazione ufficiale da parte delle autorità.
> >
> > - A Parma sono state distribuite circa 150 copie del volantino messo a
> disposizione da PeaceLink sul proprio sito internet. E' stata anche
> recapitata una copia del dossier sulla guerra ad un consigliere provinciale > che ha promesso di passarla anche ad altri colleghi.
> >
> > - Davanti al monumento ai caduti di Casale Monferrato sono stati
> distribuiti altri volantini. La stragrande maggioranza delle persone, per lo > più anziani ed ex partigiani ha capito ed apprezzato. Solo un alpino grande > e grosso si è adirato, ma la ragazza oggetto dei suoi insulti è stata difesa > addirittura dal Commissario in persona.
> >
> > - A Mestre (Ve) un piccolo gruppetto di tre 'volontari dell'informazione' > ha distribuito 400 volantini in p.zza Ferretto, durante la cerimonia di
> festeggiamento (mini-parata militare, alzabandiera, inno di Mameli). I
> realizzatori di questa iniziativa ci hanno raccontato che 'molta gente che
> stava assistendo ci richiedeva il volantino, suppongo perchè convinta fosse > connesso alla cerimonia e non aspettandosi quindi un contenuto di
> 'contro-informazione'. Si è svolto tutto senza manifestazioni di assenso o
> dissenso; nessuno ha chiesto ulteriori spiegazioni.
> >
> > --- FEEDBACK: TENETECI INFORMATI!
> >
> > E' importante che chi realizza un'azione diretta nonviolenta per conto
> dell'Associazione Peacelink COMUNICHI IL RISULTATO DELLA SUA INIZIATIVA con > un breve resoconto - da inviare all'indirizzo info@??? -
> specificando il numero di copie distribuite, il luogo della diffusione del
> materiale, la reazione delle persone a cui e' stato consegnato il volantino, > eventuali contestazioni da parte delle forze di polizia e qualsiasi altra
> informazione correlata allo svolgimento delle attivita' di volantinaggio e
> di esposizione delle bandiere.
> >
> > --- CONTATTI E INFORMAZIONI
> > Tutti i dettagli e gli aggiornamenti su questa iniziativa verranno
> > pubblicati sul sito www.peacelink.it > >
> > Per ulteriori informazioni su questa proposta di azione diretta
> nonviolenta
> > e' possibile utilizzare i seguenti recapiti:
> >
> > Associazione PeaceLink C.P. 2009 - 74100 Taranto
> > info@???
> > Tel. 3471463719 - 3492258342
> > Fax 1782279059
> >
> > ----------------------------
> >
> > --- DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
> >
> > --- INFORMAZIONI LEGALI SULL'AZIONE NONVIOLENTA IN PIAZZA
> > (da stampare e tenere con se' durante le iniziative di azione nonviolenta) > >
> > In caso di contestazione da parte delle forze dell'ordine consegnate
> questo testo e chiedete quali norme state violando, dato che SOLO QUESTE
> sono le norme in vigore relative alla presenza in piazza di cittadini. Come > si puo' notare dalla lettura di queste disposizioni occorre però agire con
> prudenza sul filo di una legge piena di spine ma che deve fare i conti con
> il diritto all'espressione del pensiero sancito all'articolo 21 della
> Costituzione.
> >
> > 'E' possibile esporre un vessillo (o distribuire uno stampato) durante una > cerimonia ufficiale? La disciplina - in simili casi - e' data dagli articoli > 18 24 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) (R.D.
> 773/1931) e dagli articoli 19 e 28 del Regolamento di attuazione approvato
> con R.D. n.635/1940.
> >
> > In particolare, il T.U.L.P.S., all'articolo 18, disciplina l'obbligo del
> preventivo avviso al Questore, della riunione in 'luogo pubblico' ad esempio > una piazza, una via... Quanto alla 'riunione', essa e' caratterizzata dalla > presenza di piu' persone che si incontrino per un fine determinato, in cio' > distinguendosi dall'assembramento e dalla semplice agglomerazione.
> >
> > Sul punto, la giurisprudenza di merito ha precisato che NON VI E' OBBLIGO > DI AVVISO QUANDO, PER LE RIDOTTISSIME DIMENSIONI DELLA RIUNIONE, NON PUO'
> ESSERVI, NEPPURE IN ASTRATTO, ALCUNA LESIONE DELL'INTERESSE DELL'ORDINE E
> DELLA SICUREZZA PUBBLICA.
> >
> > A cio' deve aggiungersi che la Corte di Cassazione ha precisato che puo'
> esservi riunione anche in un raggruppamento di persone 'sollecitato da un
> appello estemporaneo'. L'art. 20 T.U.L.P.S. stabilisce che 'Quando, in
> occasione di riunioni...in luogo pubblico...avvengono MANIFESTAZIONI O GRIDA > SEDIZIOSE...le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti'.
> >
> > L'articolo 654 del codice penale, a sua volta, punisce, come illecito
> amministrativo, il comportamento di chi, in una riunione in un luogo
> pubblico, compie manifestazioni sediziose. Sull'aggettivo 'sediziose' la
> Corte di Cassazione con espresso riferimento alla riunione sediziosa ha
> precisato che e' tale quella nella quale 'SI MANIFESTA OSTILITA' VERSO LA
> PUBBLICA AUTORITA''. La giurisprudenza di merito ha chiarito che
> l'atteggiamento e' sedizioso quando 'implica RIBELLIONE ED OSTILITA' E
> RISULTI IN CONCRETO IDONEO A PRODURRE UN EVENTO PERICOLOSO PER L'ORDINE
> PUBBLICO'.
> >
> > Se quindi l'attività di esposizione della bandiera o di diffusione del
> volantino avviene con SPIRITO DI PACE E NONVIOLENZA vengono a cadere le
> possibili accuse di 'manifestazioni o grida sediziose' e pertanto non vi è
> ragione di applicare la norma in senso repressivo la quale potrebbe
> confliggere con l'art.21 della Costituzione (libera espressione del
> pensiero) se applicata in modo incauto o indiscriminato contro ogni
> manifestazione pacifica e nonviolenta delle opinioni che non rechi disturbo > alla cerimonia ufficiale'.
> >
> > --- INFORMAZIONI LEGALI SUL VOLANTINAGGIO
> > Nel volantino distribuito da PeaceLink sono indicati il luogo di stampa e > lo stampatore (L'Associazione Peacelink e' lo stampatore responsabile della > diffusione del volantino). Quindi I SINGOLI VOLONTARI NON DEVONO AGGIUNGERE > NULLA A QUANTO GIA' RIPORTATO NEI DOCUMENTI DIFFUSI VIA INTERNET.
> >
> > I responsabili legali della distribuzione di volantini NON SONO I
> VOLONTARI che porteranno materialmente le fotocopie nelle piazze italiane,
> la responsabilita' e' DELL'ASSOCIAZIONE PEACELINK. Si prega pertanto di
> seguire in dettaglio le istruzioni che seguono, perche' la mancata
> osservazione degli obblighi relativi al volantinaggio potrebbe avere
> conseguenze legali per l'associazione PeaceLink, anche se a realizzare
> materialmente queste azioni sono persone che non sono legate in alcun modo
> all'associazione.
> >
> > Per evitare problemi durante il volantinaggio, nei giorni precedenti alla > diffusione dei documenti e' consigliabile inviare tramite POSTACELERE (non
> posta prioritaria, ma postacelere, cosi' si ha in mano una ricevuta
> dell'invio) oppure VIA FAX quattro copie del dossier e del volantino alla
> PREFETTURA locale, allegando una lettera FIRMATA in cui si scrive che 'in
> conformita' a quanto stabilito dalla legge 374/1939, ho provveduto ad
> inviare n.4 copie del materiale che verra' utilizzato per attivita'
> informative in via XXXXXX durante la giornata del 4 novembre prossimo.
> Cordiali Saluti. Data e Firma'.
> >
> > Alla locale PROCURA DELLA REPUBBLICA spedite UNA sola copia del dossier e > del volantino alla PREFETTURA locale, allegando una lettera in cui si scrive > che 'in conformita' a quanto stabilito dalla legge 374/1939, ho provveduto
> ad inviare una copia del materiale che verra' utilizzato per attivita'
> informative in via XXXXXX durante la giornata del 4 novembre prossimo.
> Cordiali Saluti. Data e Firma'.
> >
> > Portate con voi una copia della ricevuta durante il volantinaggio per
> eventuali controlli. Se spedite via fax le copie del volantino, inviate il
> fax da un UFFICIO POSTALE in modo da avere una ricevuta della spedizione.
> >
> > --- APPROFONDIMENTI LEGALI SUL VOLANTINAGGIO
> > Il 'volantino' costituisce 'stampato' ai sensi dell'articolo 1 della legge > n. 374/1939. In tal senso si e' pronunciata la giurisprudenza di
> legittimita'.
> >
> > Detta legge stabilisce che lo stampato deve recare, sul frontespizio,
> l'esatta e ben visibile INDICAZIONE DEL NOME E DEL DOMICILIO LEGALE DELLO
> STAMPATORE nonche' dell'anno di effettiva pubblicazione (art.5 comma 1).
> L'articolo 2 della legge 47/48 impone anche l'indicazione del LUOGO DELLA
> PUBBLICAZIONE: nel dubbio, meglio indicarli entrambi.
> >
> > Per STAMPATORE deve intendersi ogni PERSONA O ENTE che riproduca, a scopo > di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto per mezzo di
> tipografia, litografia...o con qualsivoglia altro procedimento (art.9 comma > 1).
> >
> > In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che quando alla
> produzione dello stampato provvede un ente o un'associazione di fatto la
> responsabilita' per violazione dell'art.1 della legge 374/1939 NON E' DI
> COLUI CHE HA PROVVEDUTO MATERIALMENTE ALLA PRODUZIONE DELLO STAMPATO MA
> DELL'ENTE O DELL'ASSOCIAZIONE CHE DISPONE DEL MEZZO MECCANICO DI
> RIPRODUZIONE e, per esso, del suo legale rappresentante a cui sono
> riferibili sia i precetti che le sanzioni.
> >
> > In tal caso LA INDICAZIONE RELATIVA ALL'ENTE E' SUFFICIENTE AI FINI DEGLI > ADEMPIMENTI LEGISLATIVI, posto che in tal modo sara' possibile risalire alla > persona fisica cui sono destinati i precetti e le sanzioni.
> >
> > La legge 374/1939 prevede inoltre che LO STAMPATORE HA L'OBBLIGO DI
> CONSEGNARE QUATTRO ESEMPLARI ALLA PREFETTURA DELLA PROVINCIA NELLA QUALE HA > SEDE L'OFFICINA GRAFICA ED UN ESEMPLARE ALLA LOCALE PROCURA DELLA
> REPUBBLICA. Detta consegna deve essere fatta 'prima che stampati...siano
> posti...in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al
> committente o ad altra persona' (art.1 commi 1 e 3).
> >
> > L'articolo 8 punisce con un'ammenda da £.40.000 a £.400.000, la violazione > dei precetti di cui agli articoli citati.
> >
> > Cosicche', la mancata consegna alla Prefettura ed alla Procura della
> Repubblica e la mancata indicazione degli elementi prescritti dall'art.5
> della legge costituiscono contravvenzioni punite ai sensi dell'art.8 della
> legge.
> >
> > Si tratta, pertanto, di CONTRAVVENZIONE punita CON LA SOLA PENA
> DELL'AMMENDA (MULTA), cosicche' e' applicabile l'oblazione ex art.162 cp ed > IL REATO SI PRESCRIVE IN TRE ANNI DALLA SUA COMMISSIONE.
> >
> > E' bene precisare che GLI OBBLIGHI INCOMBONO SULLO STAMPATORE, NON GIA' SU > CHI DIFFONDE LO STAMPATO: in tal senso si e pronunciata la Corte di
> Cassazione.
> >
> > Inoltre, l'omessa indicazione e' punita solo quando riguardi la
> pubblicazione degli stampati: orbene, poiche' la giurisprudenza di
> legittimita' ha chiarito che per pubblicazione deve intendersi la messa a
> disposizione dello stampato in favore di una cerchia di persone piu' o meno > ampia, l'accertamento delle mancate indicazioni prescritte dalla legge
> avvenuto prima della pubblicazione non consenta la punizione, non
> integrandosi la fattispecie di reato. (ad esempio accertamento avvenuto
> presso lo stampatore prima della distribuzione del volantino).
> >
> > Quanto alle modalita' di comunicazione dello stampato alle competenti
> autorita', esse sono disciplinate dal Regio Decreto 2052/1940, che regola
> minuziosamente dette modalita'.
> >
> > In particolare, quando si tratta di 'fogli volanti', essi VANNO CONSEGNATI > IN 'PIEGO RACCOMANDATO', O A MANI O PER POSTA.
> >
> > Spetta, a chi consegna, una ricevuta.
> >
> >
> > ----------
> > Ricevi questo messaggio perche' hai inserito i tuoi dati nel database
> Antiguerra di PeaceLink
> > (http://db.peacelink.org/volontari/info.php?id=2)
> > Se desideri essere rimosso dal database clicca sul seguente link:
> >
> http://db.peacelink.org/volontari/unsubscribe.php?id=2&key=3Get5Xuz7XWp8HGh8nduXT4hbjUsajn8cDkrKjkxBCQ= > >
> >
> >
> >
>