[Lecce-sf] Costituzione europea part. 1

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Author: Silverio Tomeo
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Costituzione europea: avanti adagio - di Franco Russo

Forum per la democrazia
costituzionale europea / FSE

Il Consiglio europeo, riunitosi a Laeken il 14 e i1 15 dicembre 2001, in =
una Dichiarazione sul futuro dell'Union europea prendeva atto che =
l'Europa dei 15, destinata entro breve tempo ad allargarsi a nuovi dieci =
paesi, si trovava di fronte a "un crocevia, in un momento cruciale della =
sua esistenza". Si sta chiudendo, diceva la Dichiarazione, "uno dei =
capitoli pi=F9 foschi della storia europea: la seconda guerra mondiale e =
la successiva spartizione artificiosa dell'Europa. L'Europa =E8 in =
procinto di diventare, senza spargimento di sangue, una grande =
famiglia; si tratta di un vero cambiamento che chiaramente richiede un =
approccio diverso da quello di cinquant'anni fa, quando sei paesi =
avviarono il processo. Per questo veniva istituita una Convenzione, =
presieduta da Giscard d'Estaing, per aprire "una via verso una =
costituzione per i cittadini europei"; a essa si poneva una domanda =
chiave: la semplificazione e il riordino dei Trattati devono condurre a =
un testo costituzionale? Quali gli elementi di base di tale legge =
costituzionale. Il nome stesso di Convenzione, fortemente evocativo di =
un processo costituente, avrebbe dovuto spingere verso la definizione =
di una Costituzione, ma gi=E0 la nomina dell'organismo, decisa dai =
governi riuniti nella forma del Consiglio europeo, e soprattutto il =
compito, importante epper=F2 meramente istruttorio, ne minavano =
qualsiasi intenzione costituente, dato che le decisioni finali sarebbero =
state assunte dalla Conferenza intergovernativa, convocata a partire dal =
prossimo 15 ottobre a Roma. A Laeken si era preso atto che il metodo =
intergovernativo, che aveva dominato il processo di costruzione =
europea, mostrava tutti i suoi limiti sintetizzabili nel cosiddetto =
deficit democratico. La Ceca e l'Euratom, poi la Comunit=E0 europea e =
successivamente l'Unione europea sono stati creati tramite il metodo =
funzionalista, cio=E8 tramite l'integrazione guidata dall'istituzione =
del mercato comune, e in virt=F9, e in vista, di questo obiettivo sono =
stati via via integrati i vari campi del vivere associato: in nome del =
mercato, assunto a parametro e valore fondante e discriminante, si =E8 =
proceduto all'integrazione economica fino alla moneta unica (che =
riguarda per=F2 solo 12 paesi), ci=F2 ha comportato dapprima =
l'estensione dei diritti civili - la libera circolazione dei beni, dei =
capitali e delle persone (in un primo tempo specificamente dei =
lavoratori) - e quindi di quelli sociali e infine, nel campo politico, =
la costruzione del secondo e terzo pilastro (la politica di difesa ed =
estera, e quello dello spazio giuridico europeo) hanno imposto delle =
vere e proprie cessione di quote di sovranit=E0 da parte degli Stati. =
L'ampliamento delle competenze dell'Unione, la prevalenza della legge =
europea - ormai possiamo chiamare cos=EC i vecchi regolamenti - su =
quella nazionale, la definizione dei vincoli per gli Stati dettati =
dalla legge quadro - prima si chiamavano direttive -, la necessit=E0 di =
avere in comune uno spazio giuridico e una politica estera europei hanno =
determinato un sistema istituzionale che =E8 un vero e proprio unicum =
nella storia: siamo di fronte a un'associazione di Stati, i cui termini =
sono definiti dai Trattati secondo le regole del diritto internazionale, =
e siamo di fronte a un potere sovranazionale perch=E9 dotato di proprie =
competenze che toccano direttamente le singole persone senza la =
necessit=E0 di un'intermediazione legislativa degli Stati. La legge =
europea =E8 norma di rango superiore alle stesse norme costituzionali =
nazionali.=20
Per questo, essendo norme superiori, alcune Corti costituzionali, in =
primo luogo quella tedesca e quella italiana, posero questioni di =
legittimit=E0 nel caso in cui le "leggi" europee ledessero i diritti =
fondamentali sanciti dalle Costituzioni nazionali. Da qui la necessit=E0 =
di una Carta dei diritti dell'Unione, che fu proclamata a Nizza =
(febbraio 2001) e che viene ora incorporato nel 'Trattato che istituisce =
la Costituzione.=20
Torniamo alla domanda posta a Laeken: la Convenzione ha prodotto una =
Costituzione? La risposta =E8 nel testo stesso proposto dal Presidium =
della Convenzione. L'articolo IV-7 - cio=E8 l'art.7 della quarta parte =
del testo - parla espressamente della adozione, ratifica e entrata in =
vigore del trattato che istituisce la Costituzione. Siamo di fronte a un =
nuovo Trattato che gli Stati sono chiamati a ratificare secondo le =
procedure previste dalle loro Costituzioni, e dunque si riafferma il =
carattere di associazione di Stati come tratto distintivo dell'Unione. =
Ci=F2 =E8 confermato, ed esaltato, dal fatto che sar=E0 una Conferenza =
intergovernativa a varare il testo del nuovo Trattato, che gli Stati =
potranno, o non potranno, ratificare: si mantiene in vita, senza dunque =
innovare, il metodo intergovernativo e funzionalistico delle origini, =
tenendo saldo l'articolo 48 del Trattato dell'Unione che, nell'ultimo =
comma, afferma: Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati =
ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive =
norme costituzionali.=20
Questo articolo =E8 la chiave del potere degli Stati, infatti anche nel =
nuovo testo proposto, all'articolo IV-6, la procedura di revisione del =
"trattato che istituisce la Costituzione" prevede che sia sempre una =
Conferenza intergovernativa, previa eventuale convocazione di una =
Convenzione con poteri istruttori, a sancire la modifica =
costituzionale. Nell'ultima versione del testo il Parlamento europeo ha =
poteri di iniziativa nella procedura di revisione del trattato =
costituzionale. Ci=F2 =E8 un dato positivo, purtroppo limitato dato che =
il Parlamento europeo, mentre prende parte al processo legislativo =
ordinario solo come "codecisore" senza potere di iniziativa, nel =
processo di revisione ha questo potere, ma non partecipa al processo =
decisionale. Insomma gli Stati non vogliono decadere dallo loro =
posizione di veri e propri "signori dei trattati". Questo ruolo primario =
=E8 confermato dall'articolo I-59, dove si prevede addirittura il =
"ritiro volontario dall'Unione"; dunque non siamo di fronte alla =
costituzione di una "societ=E0 politica", ma all'incontro di volont=E0 =
sovrane, tanto sovrane che ogni Stato rimane in possesso della facolt=E0 =
di recedere dal Trattato: vera e propria prerogativa sovrana, infatti =
come al tempo dello Stato-persona, nell'Ottocento liberale, esso non =
si d=E0 obblighi che lo "leghino", procedendo solo a forme di =
autolimitazione.=20


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<p class=3DMsoPlainText style=3D'text-align:justify'><font size=3D2 =
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nt></p>

<p class=3DMsoPlainText style=3D'text-align:justify'><font size=3D2 =
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face=3DArial><span
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riunitosi a
Laeken il 14 e i1 15 dicembre 2001, in una Dichiarazione sul futuro
dell&#8217;Union europea prendeva atto che l&#8217;Europa dei 15, =
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entro breve tempo ad allargarsi a nuovi dieci paesi, si trovava di =
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Consiglio europeo, e soprattutto il compito, importante epper=F2 =
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istruttorio, ne minavano qualsiasi intenzione costituente, dato che le
decisioni finali sarebbero state assunte dalla Conferenza =
intergovernativa,
convocata a partire dal prossimo 15 ottobre a Roma. A Laeken si era =
preso atto
che il metodo intergovernativo, che<span style=3D'mso-spacerun:yes'>=A0
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via
integrati i vari campi del vivere associato: in nome del mercato, =
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economica fino alla moneta unica (che riguarda per=F2 solo 12 paesi), =
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specificamente dei lavoratori) - e quindi di quelli sociali e<span
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alcune Corti costituzionali, in primo luogo quella tedesca e <span =
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di
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dalle Costituzioni nazionali. Da qui la necessit=E0 di una Carta dei =
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dell&#8217;Unione, che fu proclamata a Nizza (febbraio 2001) e che <span
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stesso proposto dal Presidium della Convenzione. L&#8217;articolo IV-7 - =
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e entrata in vigore del trattato che istituisce la Costituzione. Siamo =
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a ratificare secondo le procedure previste dalle loro Costituzioni, e =
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dell&#8217;Unione. <span class=3DGramE>Ci=F2 =E8 confermato, ed =
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</span>potranno,
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tenendo saldo l&#8217;articolo 48 del Trattato dell&#8217;Unione che,
nell&#8217;ultimo comma, afferma: Gli emendamenti entreranno in vigore =
dopo
essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle =
loro
rispettive norme costituzionali</span>. <o:p></o:p></span></font></p>

<p class=3DMsoPlainText style=3D'text-align:justify'><font size=3D2 =
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potere degli Stati, <span class=3DGramE>infatti</span> anche nel nuovo =
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a sancire
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<span
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trattato
costituzionale. Ci=F2 =E8 un dato <span class=3DGramE>positivo</span>, =
purtroppo
limitato dato che il Parlamento europeo, mentre prende parte al processo
legislativo ordinario solo come &#8220;codecisore&#8221; senza potere di
iniziativa, nel processo di revisione ha questo<span =
style=3D'mso-spacerun:yes'>=A0
</span>potere, ma non partecipa al processo decisionale. Insomma gli =
Stati non
vogliono decadere <span class=3DGramE>dallo loro posizione</span> di =
veri e propri
&#8220;signori dei trattati&#8221;. Questo ruolo primario =E8 confermato
dall&#8217;articolo I-59, dove si prevede addirittura il &#8220;ritiro
volontario dall&#8217;Unione&#8221;; dunque<span =
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</span>non siamo di fronte alla costituzione di una =
&#8220;societ=E0<span
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all&#8217;incontro di
volont=E0 sovrane, <span class=3DGramE>tanto sovrane</span> che ogni =
Stato rimane
in possesso della facolt=E0 di recedere dal Trattato: vera e propria =
prerogativa
sovrana, infatti come<span style=3D'mso-spacerun:yes'>=A0 </span>al =
tempo dello
Stato-persona, nell&#8217;Ottocento liberale, esso<span
style=3D'mso-spacerun:yes'>=A0 </span>non si d=E0 obblighi che lo
&#8220;leghino&#8221;, procedendo solo a forme<span =
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