[Cpt] I: Italia/Romania - espulsione, accompagnamento al con…

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Autor: fabio raimondi
Data:  
Assumpte: [Cpt] I: Italia/Romania - espulsione, accompagnamento al confine
-----Messaggio originale-----
Da: Isabelle Saint-Saens [mailto:iss@ras.eu.org]
Inviato: giovedì 18 settembre 2003 12.19
A: fabioraim@???
Oggetto: Italia/Romania - espulsione, accompagnamento al confine

<http://www.giustizia.it/ministro/uffstampa/trattato_romania.htm>

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Romania sul trasferimento
delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura
dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine

La Repubblica Italiana e la Romania, qui di seguito denominate "Parti
contraenti",
attribuendo un'importanza particolare allo sviluppo della loro
collaborazione in materia di trasferimento delle persone condannate,

desiderando intensificare e facilitare la cooperazione tra di loro
nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle
persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, qui di
seguito denominata "la Convenzione";

hanno convenuto quanto segue:


Articolo 1
Scopo dell'Accordo
1.Lo scopo del presente Accordo è quello di regolamentare una
procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate alle
quali è stata inflitta la misura dell'espulsione,
dell'accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in
applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua
scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato
di condanna.


Articolo 2
Rapporti con la Convenzione

1.I termini e le espressioni utilizzati nel presente Accordo devono
essere interpretati nel senso in cui sono utilizzati nella
Convenzione.

2.Per quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le
disposizioni della Convenzione.


Articolo 3
Ambito di applicazione

1.Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può
consentire al trasferimento di una persona condannata senza il
consenso di quest'ultima:
a)quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un
provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale
condanna comportano una misura di espulsione o di accompagnamento
alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la
persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più
soggiornare nel territorio dello Stato di condanna,
b)quando la misura dell'espulsione o dell'accompagnamento alla
frontiera o le altre misure di cui alla lettera a), sono adottate con
provvedimento amministrativo definitivo nei confronti di una persona
condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel
massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.

2.Lo Stato di esecuzione darà il proprio consenso ai sensi del
paragrafo 1 solo dopo aver sentito il parere della persona condannata.

3.Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di
condanna fornisce allo Stato di esecuzione:
a)una dichiarazione contenente il parere della persona condannata
riguardo al suo eventuale trasferimento e
b)una copia della sentenza di condanna o della misura di espulsione o
di accompagnamento alla frontiera o di ogni altra misura secondo la
quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più
soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.


Articolo 4
Principio di specialità

1.Ogni persona trasferita in applicazione del presente Accordo non
sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una
pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione
della libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore al
trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna
esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:
a.quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene
presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di
un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni della persona
condannata; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per
cui viene richiesta prevede l'estradizione conformemente alla
legislazione dello Stato di condanna, o quando l'estradizione sarebbe
esclusa solo in ragione dell'entità della pena;
b.quando, avendo avuto la possibilità di farlo, la persona condannata
non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua
scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato di esecuzione, o
se vi è ritornata dopo averlo lasciato.

2.Ciononostante, lo Stato di esecuzione può adottare le misure
necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il
ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini dell' interruzione
della prescrizione.


Articolo 5
Trasmissione di documentazione

1.La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere
trasmessi dal Ministero della Giustizia dello Stato di condanna al
Ministero della Giustizia dello Stato di esecuzione.

2.La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere
redatti nella lingua dello Stato di condanna ed accompagnati da
traduzione autenticata nella lingua dello Stato di esecuzione.

3.La risposta deve essere trasmessa attraverso le stesse Autorità e
nelle stesse forme di cui ai paragrafi precedenti.


Articolo 6
Procedura di rito applicabile

1.Per l'esecuzione del trasferimento, le Parti contraenti applicano
la procedura di cui all'articolo 9 comma 1 lettera a) della
Convenzione.

2.Ciascuna delle Parti contraenti decide sulla richiesta di
trasferimento formulata ai sensi del presente Accordo secondo le
procedure previste dalla propria legislazione interna.


Articolo 7
Spese
Le spese di applicazione del presente Accordo saranno a carico dello
Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese prodottesi
esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna.


Articolo 8
Applicazione nel tempo
Il presente Accordo si applica all'esecuzione di condanne emesse sia
prima che dopo la sua entrata in vigore.


Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore 30
giorni dopo la data della ricezione, per via diplomatica, dell'ultima
notifica relativa al completamento delle procedure interne di
ratifica delle Parti contraenti.


Articolo 10
Risoluzione delle vertenze
Qualsiasi vertenza relativa all'applicazione e all'interpretazione
delle disposizioni del presente Accordo sarà risolta mediante
consultazioni e negozi bilaterali.


Articolo 11
Modifica dell'accordo
Il presente accordo può essere modificato mediante la stessa
procedura seguita per la seguita per la sua conclusione.


Articolo 12
Rapporti con altri Accordi internazionali
Le disposizioni del presente Accordo non incidono sulle disposizioni
degli altri accordi multilaterali conclusi dalle Parti contraenti.


Articolo 13
Validità dell'Accordo
Il presente Accordo avrà efficacia a tempo indeterminato.


Articolo 14
Denuncia dell'Accordo
Ciascuna Parte contraente può in ogni momento denunciare il presente
Accordo mediante notifica scritta. In tale caso l'Accordo cesserà di
avere efficacia sei mesi dopo la data della ricezione della notifica
dell'altra Parte contraente.

Fatto a Roma, il 13 settembre 2003, in due originali, ciascuno nelle
lingue italiana e romena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Il Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana
Roberto Castelli

Il Ministro della Giustizia della Romania
Mihaela Stanoiu