[Cpt] legge ER

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Invio in lista il progetto di legge regionale sull'Immigrazione e una
notizia di stampa sull'Osservatorio ai CPT.
S
ER) IMMIGRATI. CPT, BORGHI: DA SEI MESI CHIEDIAMO OSSERVATORIO=

"ABBIAMO PROPOSTO UN PROTOCOLLO, SPERIAMO CHE VENGA FIRMATO"
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(DIRE)- BOLOGNA- UN OSSERVATORIO SUI CENTRI DI PERMANENZA
TEMPORANEA PER IMMIGRATI? DA SEI MESI LA REGIONE LO CHIEDE ALLE
PREFETTURE DI MODENA E BOLOGNA, LE DUE CITTA' EMILIANO-ROMAGNOLE
IN CUI SI TROVANO I CPT. PAROLA DI GIANLUCA BORGHI, ASSESSORE
REGIONALE ALLE POLITICHE SOCIALI, CHE RISPONDE COSI' ALLA
RICHIESTA DI LEONARDO MASELLA, CAPOGRUPPO DEL PRC IN VIALE ALDO
MORO. STAMANE BORGHI HA ILLUSTRATO LA NUOVA LEGGE REGIONALE
SUGLI IMMIGRATI E IL TEMA DEI CPT NON POTEVA ESSERE IGNORATO.
"DA SEI MESI- DICE INFATTI L'ASSESSORE- LA GIUNTA HA PROPOSTO
ALLE PREFETTURE DI MODENA E BOLOGNA UN OSSERVATORIO. ATTENDIAMO
UNA RISPOSTA IN GRADO DI RASSICURARCI SUL FATTO CHE ANCHE QUELLI
SIANO LUOGHI IN CUI I DIRITTI VENGONO RISPETTATI E IN CUI LE
ISTITUZIONI POSSONO SVOLGERE IL LORO RUOLO DI CONTROLLO". IL
TEMPO STRINGE: "OSSERVIAMO CON PREOCCUPAZIONE, SOPRATTUTTO NEGLI
ULTIMI MESI, A DINAMICHE CHE RENDONO INDISPENSABILE QUESTA
CONCRETA POSSIBILITA' DI VERIFICA".
L'OSSERVATORIO FA PARTE DELLE PROPOSTE CONTENUTE IN UN
PROTOCOLLO SOTTOPOSTO ALLE PREFETTURE: "LE VICENDE BEN NOTE-
RIPERCORRE BORGHI- CHE HANNO INTERESSATO LA PREFETTURA DI
BOLOGNA HANNO RALLENTATO I TEMPI". L'AUSPICIO E' CHE, "CON
L'ARRIVO DEL NUOVO PREFETTO, SI POSSA ARRIVARE ALLA CONCLUSIONE
IN TEMPI RAPIDI". I CONSIGLIERI REGIONALI, IERI IN VISITA AL CPT
DI BOLOGNA, HANNO LAMENTATO ANCHE LA RETICENZA DEI FUNZIONARI A
FORNIRE DATI: "PROPRIO LA RICHIESTA DI AVERE DATI- CHIUDE
BORGHI- E' UNO DEI PUNTI CENTRALI DEL PROTOCOLLO".
-----Messaggio originale-----
Da: Giunta Regionale - Servizio Stampa ed Informazione
[mailto:vmasala@regione.emilia-romagna.it]
Inviato: giovedì 3 luglio 2003 15.07
Oggetto: Comunicato Regione Emilia-Romagna - Giunta Regionale - Servizio
Stampa ed Informazione

File allegato: Cifre.doc

   POLITICHE SOCIALI E IMMIGRAZIONE – LA GIUNTA REGIONALE DELL’
EMILIA-ROMAGNA VARA LA NUOVA LEGGE SULL’IMMIGRAZIONE. NUMEROSE LE NOVITA’,
DALLE TUTELE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE ALLA GARANZIA DI SERVIZI PER TUTTI,
COMPRESI I RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO. PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE
INTERCULTURALI E INTERVENTI PER L’ALLOGGIO, SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE
DEGLI IMMIGRATI ALLA VITA PUBBLICA. L’ASSESSORE REGIONALE GIANLUCA BORGHI:
“NON E’ UNA LEGGE MANIFESTO, MA UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER I DIRITTI DEI
CITTADINI IMMIGRATI IN LINEA CON LE DIRETTIVE EUROPEE”   (Bologna, 3 luglio
2003) – Uscire dalla logica della Legge Bossi-Fini per assicurare ai
cittadini stranieri gli stessi diritti e doveri degli altri, non con servizi
appositi ma facilitando l’accesso a quelli esistenti, nell’ambito di una
politica universalistica. Questi i princìpi che hanno ispirato il Progetto
di legge regionale sull’immigrazione, varato dalla Giunta e che approderà
per l’approvazione in Consiglio dopo l’estate. “Non si tratta di una
legge-manifesto – ha affermato l’assessore alle Politiche sociali e
immigrazione, Gianluca Borghi – ma di un quadro di riferimento per i diritti
dei cittadini immigrati perfettamente in linea con le direttive europee, ed
una riaffermazione delle competenze esclusive delle Regioni in questa
materia”. “La nuova normativa – ha aggiunto Borghi – non crea nuovi servizi
per gli stranieri immigrati, in una logica di separatezza, ma facilita l’
accesso ai servizi già esistenti in un contesto universalistico. Si tratta
di una legge che si richiama alla Turco-Napolitano ed il cui iter era già
stato avviato ben prima della Bossi-Fini, e non è dunque una reazione al
nuovo contesto che pure ci interessa e riguarda: invece, queste norme
spostano il focus, l’attenzione dai problemi dei nuovi arrivi per occuparsi
dei cittadini immigrati che già risiedono in Emilia-Romagna, circa il 5 per
cento della popolazione, o qui abbiano chiesto di poter vivere e lavorare”.
LE INNOVAZIONI  Numerose le innovazioni introdotte dalla legge, denominata
“Norme per l’inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati” e
destinata a superare la precedente Legge regionale 14/90. 1) Un programma
triennale di attività sull’immigrazione per rafforzare l’integrazione delle
politiche regionali, anche in raccordo con il Piano sociale regionale e i
Piani di zona. 2) Promozione dell’integrazione sociale attraverso la
partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica, con strumenti di
rappresentanza nell’ambito delle istituzioni locali. 3) Consulenza legale
contro la discriminazione razziale etnica, nazionale o religiosa, con l’
introduzione di nuove tutele così come previsto da direttive europee. 4) La
Consulta regionale sull’immigrazione avrà come vicepresidente uno straniero
e dedicherà particolare attenzione alla presenza femminile, con una forte
valenza simbolica a fronte dei diritti negati alle donne in diversi Paesi
africani e asiatici. 5) Definizione di una chiara ripartizione di compiti
tra Regione, Province e Comuni. 6) Attivazione di una nuova funzione di
osservazione del fenomeno migratorio, con l’obiettivo di indicare
annualmente il fabbisogno lavorativo nella regione. 7) Allargamento della
platea dei destinatari dei servizi anche ai richiedenti asilo ed ai
rifugiati. 8) Contributi per spese alle Province ed al Terzo settore su
interventi di integrazione sociale, quali ad esempio sportelli informativi,
corsi di lingua, centri ed iniziative interculturali. 9) Contributi in conto
capitale al Terzo settore, Fondazioni e privati per la realizzazione di
centri di accoglienza e alloggi sociali. 10) Interventi per le politiche
abitative (promozione di agenzie per la casa per favorire l’incontro tra
domanda e offerta, alloggi sociali, centri di prima accoglienza). La Regione
intende anche promuovere forme sperimentali di intervento promosse dalle
parti sociali (datori di lavoro, ento locali, sindacati) per affrontare
congiuntamente il tema dell’inserimento lavorativo e della casa. 11)
Sostegno a programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi
di origine dei flussi migratori. 12) In campo sanitario, oltre le pari
garanzie, la nuova legge sancisce l’opportunità che nell’ambito degli
interventi rivolti a cittadini stranieri si tenga conto delle culture dei
Pesi d’origine e si sviluppino i centri di informazione. Allo stesso tempo
si sottolinea la necessità di interventi volti a rispondere alle
problematiche nel campo della sessualità, procreazione e nascita, oltre che
ad eliminare pratiche lesive della condizione umana e dell’integrità fisica
delle donne, pratiche persistenti e connesse a culture originarie.    IL
PROGETTO DI LEGGE REGIONALE SULL'IMMIGRAZIONE  Il progetto di legge si
compone di 22 articoli, divisi in cinque capi: il capo I pone principi,
finalità e destinatari, il capo II descrive la ripartizione istituzionale
delle funzioni e la programmazione regionale delle attività, il capo III
prevede gli interventi finalizzati alla partecipazione sociale, alle misure
contro la discriminazione, alle politiche abitative, all'integrazione
sociale e alla assistenza sanitaria, il capo IV prevede gli interventi in
materia di accesso ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio,
formazione professionale, inserimento lavorativo, integrazione e
comunicazione interculturale, il capo V le disposizioni finanziarie e
finali.   Capo I Disposizioni generali e norme di principio  Articolo 1:
sono indicati i riferimenti costituzionali e normativi in ambito comunitario
e nazionale, i principi informatori dell'azione legislativa regionale e le
finalità degli interventi e delle iniziative previste nel provvedimento
legislativo che viene presentato al Consiglio Regionale.  Articolo 2:
individua quali destinatari degli interventi i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione Europea, i rifugiati ai sensi della vigente
normativa, nonché gli apolidi, residenti o domiciliati nel territorio della
regione Emilia-Romagna. La proposta di legge intende prevedere
l'allargamento dei destinatari anche ai richiedenti asilo.  Capo II
Ripartizione istituzionale delle funzioni e programmazione regionale delle
attività  Articolo 3: vengono indicate le funzioni proprie della Regione
rispetto all'attuazione delle previsioni contenute nella presente proposta
di legge, riconducibili all'esercizio dell'attività di osservazione del
fenomeno migratorio e all'esercizio delle funzioni di programmazione,
coordinamento e valutazione degli interventi. Si prevede in particolare
quale elemento innovativo di programmazione, la approvazione di un programma
triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.
Articolo 4: vengono indicate le funzioni proprie delle Province rispetto
all'attuazione delle previsioni contenute nella presente proposta di legge,
riconducibili all'attività di approvazione dei piani provinciali per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, alla concessione
di contributi alle associazioni, nonché alla promozione di percorsi
partecipativi alla vita sociale e delle istituzioni da parte dei cittadini
stranieri immigrati e di azioni contro la discriminazione.  Articolo 5:
vengono indicate le funzioni proprie dei Comuni rispetto all'attuazione
delle previsioni contenute nella presente proposta di legge, nell'ambito
delle funzioni più generali previste dall'art.15 della L.R. 2/2003
riconducibili alle attività di programmazione, progettazione e realizzazione
degli interventi, e alla promozione del concorso dei soggetti del privato
sociale alla progettazione e realizzazione dei medesimi.  Capo III
Interventi finalizzati alla partecipazione sociale, alle misure contro la
discriminazione, alle politiche abitative, all'integrazione sociale,
all'assistenza sanitaria  Articoli 6-7: definiscono i compiti, le funzioni e
la composizione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati. Tra le funzioni principali della Consulta,
sono previste le attività di proposta alla Giunta regionale nella
formulazione del Programma triennale per l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati, le attività di supporto alla osservazione del
fenomeno migratorio, la funzione di supporto alla attività di stima dei
fabbisogni lavorativi e di indicazione annuale delle quote di ingresso
necessarie, un ruolo di proposta e osservazione costante in ordine alle
iniziative e agli interventi regionali previsti dalla legge regionale ed un
ruolo consultivo generale su ogni argomento in materia di immigrazione.
Articolo 8: viene esplicitato l'obiettivo della Regione di promuovere un
effettivo protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione
delle politiche pubbliche, favorendo la realizzazione di percorsi
partecipativi a livello locale e con particolare riferimento a forme di
presenza nei Consigli degli Enti Locali, di rappresentanti di immigrati, e,
ove consentito, all'estensione del diritto di voto agli immigrati. Per
l'integrazione sociale si promuove inoltre l'istituzione di Consulte
provinciali, zonali, comunali, promosse dagli Enti locali, anche con la
rappresentanza a carattere elettivo dellla componente dei cittadini
stranieri immigrati.  Articolo 9: nell'ambito della cornice normativa
vigente e di quella di prossima attuazione a livello comunitario in ragione
delle direttive del Consiglio dell'Unione Europea, si attribuiscono alla
Regione le funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza
legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni dirette e indirette
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e la approvazione di un
apposito piano regionale di attuazione.  Articolo 10: in stretto raccordo
alla normativa di settore nel campo delle politiche abitative (L.R. 24/2001)
e delle politiche di promozione della cittadinanza sociale (L.R. 2/2003) si
individuano gli interventi che la Regione intende sviluppare al fine
favorire la ricerca di una soluzione abitativa, temporanea e definitiva, a
favore dei cittadini stranieri immigrati.  Articolo 11: sono indicati i
soggetti destinatari dei contributi per le azioni di integrazione sociale e
culturale previste nel programma triennale per la integrazione sociale dei
cittadini stranieri, che potranno essere Comuni singoli e associati, Ausl,
Ipab, Aziende pubbliche di servizi alla persona e soggetti privati senza
scopo di lucro.  Articolo 12: introduce una norma di conformità con la
specifica normativa nazionale relativa alle misure di protezione e
integrazione sociale destinate alle vittime di situazioni di violenza o di
grave sfruttamento, individuando nel contempo uno specifico ruolo della
Regione nella definizione di indirizzi, criteri e modalità di finanziamento
per i soggetti attuatori.  Articolo 13: affronta il tema della assistenza
sanitaria per la quale si evidenzia una parità di trattamento fra cittadini
italiani e cittadini immigrati regolari per quanto attiene il complesso
delle attività sanitarie, con particolare attenzione alla cura e tutela
delle donne e dei minori. Per quanto attiene ai cittadini stranieri
immigrati non in regola con il permesso di soggiorno, l'articolo si raccorda
alla cornice normativa nazionale la quale dispone la assicurazione delle
prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e
gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi
correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva ( tutela
della gravidanza e della maternità, vaccinazioni, interventi di profilassi e
cura delle malattie infettive, interventi di prevenzione e riduzione del
danno). Infine si evidenzia la necessità di garantire ai cittadini stranieri
immigrati un adeguato accesso ai servizi sanitari mediante lo sviluppo di
interventi informativi di mediazione interculturale.   Capo IV Interventi in
materia di accesso ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio,
formazione professionale, inserimento lavorativo, integrazione e
comunicazione interculturale  Articolo 14: affronta il tema della garanzia
di pari condizione di accesso dei bambini stranieri e delle loro famiglie ai
servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici e agli interventi in materia
di diritto allo studio, individuando nella alfabetizzazione alla lingua
italiana, nella adozione di modelli educativi interculturali e nella
valorizzazione delle lingue e culture di origine, gli elementi principali
per una qualificazione del sistema scolastico regionale.   Articolo 15:
sancisce per i cittadini stranieri immigrati il diritto alla formazione
professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini. Pertanto in
raccordo con gli interventi previsti dalla normativa regionale di settore,
la Regione propone e favorisce iniziative di informazione, di orientamento,
di tirocinio, di formazione e di formazione continua, a favore dei cittadini
stranieri immigrati, volte a consentire l'acquisizione di competenze e
professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro. La Regione
promuove altresì programmi per l'attività di formazione professionale nei
Paesi di origine.  Articolo 16: sancisce il diritto a condizioni di pari
opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome e
imprenditoriali. La Regione, nell'ambito delle competenze e degli interventi
di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, intende favorire
l'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati in forma di
lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale. In tal senso, sono previsti
interventi a sostegno e incentivazione dell'inserimento lavorativo, e
attività di qualificazione della rete dei servizi per il lavoro. Si
definisce un ruolo innovativo della Regione in quanto soggetto atto a
promuovere e sostenere forme sperimentali di intervento promosse
congiuntamente dalle parti sociali ( datori di lavoro, rappresentanze
sindacali) e dagli enti locali intese ad affrontare congiuntamente ed in
stretto raccordo il tema abitativo con i percorsi di inserimento formativo e
lavorativo.  Articolo 17: si individuano gli interventi che la Regione
intende sviluppare al fine favorire una effettiva integrazione e uno
sviluppo della comunicazione interculturale individuando nell'avvio di
centri interculturali, nello svolgimento di iniziative pubbliche di
informazione, nella realizzazione di iniziative artistiche, culturali e
sportive, nella valorizzazione di una specifica professionalità di
mediazione socio-culturale e nella formazione degli operatori pubblici, gli
assi portanti per una effettiva politica di sviluppo interculturale capace
di informare il tessuto sociale emiliano-romagnolo.  Articolo 18: prevede da
parte delle Province la concessione di contributi ad associazioni di
promozione sociale e di volontariato per attività socio-culturali e
assistenziali dedicate ai cittadini stranieri immigrati.  Articolo 19:
attraverso la partecipazione della Regione ai programmi di cooperazione con
i paesi in via di sviluppo, definisce l'obiettivo di promuovere iniziative
che favoriscano il volontario rientro dei cittadini stranieri immigrati nel
paese di origine.  Capo V Norme diverse, finanziamento, abrogazioni di legge
Articolo 20: contiene la norma finanziaria per la istituzione di apposite
unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio per la attuazione
degli interventi previsti dal presente progetto di legge.  Articolo 21:
dispone che la Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione assuma
la denominazione di Consulta regionale per l'emigrazione e continui ad
operare per le funzioni specifiche in materia di emigrazione.  Articolo 22:
dispone la abrogazione di tutte le disposizioni della L.R. 21 febbraio 1990,
n.14 riferite ai cittadini stranieri immigrati in quanto sostituite dal
presente progetto di legge.