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No, non ce ne accorgiamo adesso. Lo sappiamo da quando =E8 stato il =
primo schema della legge delega (ddl 848).
E' una delle parti pi=F9 gravi e distruttive della controriforma del =
mercato del lavoro voluta dal governo e da confindustria.
Il rifiuto di queste forme di flessibilit=E0 selvaggia, che riduce le =
persone a merce, =E8 un'altra delle ottime ragioni per votare SI' al =
referendum di domenica.
----- Original Message -----=20
From: Carlo Ghione=20
To: prc-tutti@??? ; prc_dss_cooperazione@??? ; =
forumgenova@??? ; =
coordinamento-lavoratori-coop-soc-genova@???=20
Sent: Wednesday, June 11, 2003 3:54 PM
Subject: [NuovoLaboratorio] Re: QUESITO...GRAZIE LO STESSO, MI SONO =
GIA' RISPOSTO DA SOLO!
Ho fatto una breve ricerca, ottenendo il risultato che sospettavo!
La legge in questione viene infatti abrogata proprio con l' ultimo =
decreto legge o "Riforma Biagi" che dir si voglia, approvato la =
settimana scorsa al senato!!!
La domanda a questo punto sorge pero' spontanea....ce ne accorgiamo =
solo adesso???
A voi tutte le ovvie considerazioni nel merito...
=20
ARTICOLO 85=20
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono abrogati:
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
-------------------------------------------------------------------------=
-----
Care compagne, cari compagni.
Stamattina ho diffuso la sentenza della cassazione riportata sotto, =
spuntata ieri nella mia casella di posta elettronica. La sentenza sembra =
offrire la possibilit=E0 di immediate vertenze vincenti per il =
riconoscimento ad un corretto livello retributivo di chi lavora in =
esternalizzazioni di enti pubblici. Penso anche che sarebbe un evento =
dirompente anche contro quelle strategie del neoliberismo all'americana =
che cercano di frammentare ulteriormente il mondo del lavoro imponendo =
appalti dove spesso accade che due persone che svolgono lo stesso lavoro =
e hanno le stesse mansioni, solo perch=E9 appartenenti a due datori di =
lavoro diversi (ad esempio una cooperativa sociale e un comune) hanno =
delle retribuzioni molto differenti tra di loro.
Purtroppo gli ultimi provvedimenti del governo hanno agito anche sul =
versante della liberalizzazione della somministrazione di mano d'opera e =
sulle procedure per l'esternalizzazione degli appalti. La materia =E8 =
complessa e sto cercando di capire se la sentenza ha ancora un valore =
giuridico o meno (perch=E9 nel frattempo la legge 139 del 60 potrebbe =
essere stata superata se non abolita dalle recenti disposizioni del =
governo del Berluska).
Inalterato rimane comunque il forte valore politico della sentenza, =
che ci mostra come prima un Pretore, poi un Giudice di un Tribunale ed =
infine la suprema Cassazione abbiano voluto sottolineare =
l'apparentemente elementare concetto "stesso lavoro =3D stessa paga".
=20
Appena avr=F2 ulteriori dati idee ecc. le comunicher=F2 =
immediatamente.
=20
Buona lotta a tutti.
=20
Vittore Luccio
-----Messaggio originale-----
Da: Carlo Ghione [mailto:carlo_coord_ge@yahoo.it]
Inviato: mercoled=EC 11 giugno 2003 12.24
A: coordinamento-lavoratori-coop-soc-genova@???
Oggetto: [coordinamento-lavoratori-coop-soc-genova] Fw: =
[prc_dss_cooperazione] sentenza cassazione
Qualcuno puo' o vuole commentare quanto vi inoltro?=20
Saluti a tutte/i
=20
=20
----- Original Message -----=20
From: painterwg=20
To: prc_dss_cooperazione@???=20
Sent: Wednesday, June 11, 2003 11:56 AM
Subject: [prc_dss_cooperazione] sentenza cassazione
Inoltro questa interessante sentenza della cassazione che sembra=20
aprire l'opportunit=E0 di costruire vertenze rispetto ai livelli=20
retributivi di chi lavora in servizi esternalizzati.
Vittore Luccio
I dipendenti di una cooperativa che svolge in appalto servizi=20
assistenziali presso un ente pubblico hanno diritto allo stesso=20
trattamento economico spettante agli impiegati dell'appaltante in=20
base all'art. 3 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (Cassazione=20
Sezione Lavoro n. 3172 del 5 marzo 2002, pres. Span=F2, rel. De =
Renzis).
L'ente pubblico Istituti Riuniti di Ricovero della Citt=E0 di Pisa =
ha=20
affidato in appalto alla Cooperativa Pisana per la Solidariet=E0=20
Sociale i servizi socio-assistenziali per gli assistiti. I =
dipendenti=20
della cooperativa che hanno lavorato presso gli Istituti Riuniti per =
dare questi servizi hanno chiesto al Pretore di Pisa di affermare il =
loro diritto a percepire lo stesso trattamento economico spettante =
ai=20
dipendenti dell'ente pubblico e di condannare quest'ultimo a pagare=20
loro le relative differenze. Essi hanno invocato l'art. 3 della =
legge=20
23 ottobre 1960 n. 1369 secondo cui "gli imprenditori che appaltano=20
opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di=20
manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno=20
delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore =
sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori =
da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e=20
ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli=20
spettanti ai lavoratori da loro dipendenti". L'ente, cui =E8 =
succeduto=20
il Comune di Pisa, si =E8 difeso sostenendo che la norma invocata =
=E8=20
applicabile soltanto agli imprenditori e non agli enti pubblici. Sia =
il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Pisa hanno=20
ritenuto fondata la domanda proposta dai lavoratori ed hanno loro=20
riconosciuto il diritto alle differenze di retribuzione rivendicate. =
Il Tribunale ha osservato in particolare che la gestione degli=20
Istituti Riuniti era improntata a criteri di economicit=E0 e che=20
pertanto, ai fini dell'applicazione della legge, l'ente poteva =
essere=20
parificato ad un imprenditore. Il Comune di Pisa ha proposto ricorso =
per cassazione sostenendo l'inapplicabilit=E0 dell'art. 3 della =
legge=20
n. 1369 del 1960. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3172 del 5=20
marzo 2002, pres. Span=F2, rel. De Renzis) ha rigettato il ricorso,=20
richiamando la sua giurisprudenza secondo cui il principio di=20
solidariet=E0 affermato dall'art. 3 della legge n. 1369 del 1960 =E8 =
applicabile anche in relazione alle attivit=E0 svolte dagli enti=20
pubblici, purch=E9 aventi carattere imprenditoriale. Questa=20
interpretazione, ha affermato la Corte, =E8 in armonia con lo =
spirito=20
informatore della legge, volta a reprimere il fenomeno dello=20
sfruttamento della manodopera, sicch=E9 l'art. 3 trova applicazione=20
anche per gli appalti di servizi da parte di enti pubblici=20
organizzati con criteri di imprenditorialit=E0. La Cassazione ha =
anche=20
ricordato la sua giurisprudenza secondo cui, perch=E9 si configuri=20
un'impresa, l'attivit=E0 esercitata non deve necessariamente avere =
la=20
finalit=E0 di produrre entrate superiore ai costi di produzione,=20
essendo sufficiente, ai fini dell'economicit=E0 dell'attivit=E0,=20
l'idoneit=E0 almeno tendenziale a ricavare dalla cessione dei beni o =
servizi prodotti quanto occorra per compensare i fattori produttivi=20
impiegati, ossia a perseguire tendenzialmente il pareggio di=20
bilancio, non importa se raggiungibile grazie all'apporto di=20
sovvenzioni pubbliche; il pareggio di bilancio non deve essere=20
necessariamente raggiunto con il prezzo del servizio, pagato dagli=20
utenti, potendo le aziende pubbliche fare affidamento sulle=20
sovvenzioni come costanti ricavi di esercizio.
------=_NextPart_000_004A_01C33044.23E70D40
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mailto:carlo_coord_ge@yahoo.it" =
title=3Dcarlo_coord_ge@???>Carlo=20
Ghione</A> </DIV>
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mailto:prc-tutti@domeus.it"=20
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mailto:prc_dss_cooperazione@yahoogroups.com"=20
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title=3Dprc_dss_cooperazione@???>prc_dss_cooperazione@yahoogr=
oups.com</A>=20
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mailto:forumgenova@inventati.org"=20
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<BR>marzo 2002, pres. Span=F2, rel. De Renzis) ha rigettato il =
ricorso,=20
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