[NuovoLaboratorio] Quando la tutela diventa l' eccezione

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Author: Carlo Ghione
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Subject: [NuovoLaboratorio] Quando la tutela diventa l' eccezione
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    DIETRO LE LEGGI DEL GOVERNO DI CENTRODESTRA LA VOLONTA' DI RENDERE =
IL LAVORO DELL' UOMO SEMPRE PIU' UNA MERCE.=20


liberazione 07.06.03=20

QUANDO LA TUTELA DIVENTA L' ECCEZIONE=20
M. Fezzi avvocato del lavoro=20

Tante sono le buone ragioni per votare s=EC al referendum del 15 giugno, =
ma ce n'=E8 una fondamentale che =E8 rimasta sinora troppo in ombra. Per =
capirla =E8 necessaria una premessa.=20
Il diritto del lavoro, vale a dire non una disciplina astratta, ma la =
tutela dei diritti dei lavoratori, =E8 ad una svolta e ad una svolta non =
secondaria, ma fondamentale.=20
Con la legge n. 30/2003 che =E8 stata recentemente approvata dal nostro =
Parlamento (e con il disegno di legge delega 848-bis che =E8 in via di =
approvazione) l'intero diritto del lavoro viene stravolto: dalla tutela =
del lavoro si passa alla istituzionalizzazione del precariato. Il =
rapporto che era stato privilegiato dall'ordinamento, quello a tempo =
indeterminato, diviene l'eccezione, mentre la regola =E8 rappresentata =
dal lavoro precario e privo di garanzie.=20
Il lavoro dell'uomo viene trattato alla stregua di una merce che si =
cede, si affitta, si chiama volta per volta solo quando serve, si =
somministra. Sono state cancellate norme fondamentali (L. 1369/60, sul =
divieto di intermediazione di mano d'opera) che imponevano principi =
elementari di civilt=E0, introducendo come normale, e non pi=F9 solo =
come temporaneo, il ricorso all'affitto di persone.=20
Non bisogna dimenticare che i contenuti della legge delega n. 30/03 si =
accompagnano al D. Lgs. 368/01, con il quale =E8 stata abrogata la legge =
230/62 sul contratto a termine, la cui disciplina =E8 stata =
integralmente modificata attraverso una liberalizzazione generalizzata =
di questo tipo di contratto. Mentre fino all'entrata in vigore di questa =
legge, il rapporto di lavoro a termine era comunque ancora soggetto a =
una serie di rigorose condizioni, con l'art. 1 del D. Lgs. 368 si =
stabilisce che "=E8 consentita l'apposizione di un termine alla durata =
del contratto di lavoro subordinato, a fronte di ragioni di carattere =
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". E quindi, in una =
parola, senza limiti.=20

Collocamento pubblico smantellato=20

La legge 30/2003 contiene tante succose novit=E0: innanzitutto viene =
completata l'opera di smantellamento del sistema del collocamento =
pubblico e viene affidata ogni attivit=E0 di intermediazione tra domanda =
e offerta di lavoro a soggetti privati, seguendo la logica che se un =
istituto pubblico non funziona, non si cerca di porvi rimedio facendolo =
funzionare, ma lo si affida ai privati.=20
Viene abrogata la legge 1369/60 e viene sostituita con una disciplina =
che riconosce e autorizza la somministrazione di mano d'opera. In =
sostanza il lavoratore diviene una merce liberamente commerciabile (la =
somministrazione =E8 pensata nel codice civile per lo scambio di merci, =
non di persone) e si riconosce la liceit=E0 del trarre profitto dal =
lavoro altrui, attraverso una vera e propria attivit=E0 di =
interposizione che potrebbe anche essere permanente. Nasce cos=EC per =
via legislativa una nuova professione: quella del commerciante in lavoro =
altrui.=20
Viene poi modificato il regime del trasferimento d'azienda (art. 2112 c. =
c.), stabilendo che il requisito dell'autonomia funzionale non deve =
pi=F9 essere preesistente al trasferimento, ma deve sussistere al =
momento del trasferimento. ci=F2 significa che qualunque pezzo di =
un'azienda, sia o non sia autonomo, pu=F2 essere ceduto all'esterno - =
insieme con i relativi dipendenti - senza possibilit=E0 di opporsi alla =
cessione: =E8 sufficiente creare 5 minuti prima del trasferimento un =
gruppo di persone e dare loro una definizione organizzativa aziendale. =
Prima era necessario che il ramo d'azienda ci fosse e ci fosse realmente =
e fosse anche autonomo funzionalmente, molto prima della cessione: ora =
sar=E0 facilissimo creare "rami d'azienda" da cedere, creandoli =
appositamente, un attimo prima della cessione.=20

Sempre pi=F9 flessibili=20

Viene modificato il part time: la legge attuale prevede una serie ben =
precisa di limiti alla richiesta di lavoro straordinario o =
supplementare. La legge n. 30/2003 prevede invece l'agevolazione del =
ricorso al lavoro supplementare nel part time orizzontale e a forme =
flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nel part time =
verticale e misto. Viene anche prevista l'estensione delle forme =
flessibili ed elastiche ai contratti a part time a tempo determinato.=20
Vengono poi introdotte nuove tipologie di lavoro; ad esempio il lavoro a =
chiamata. Viene introdotta con questa nuova figura, che richiama il =
caporalato, una nuova specie di lavoratore: quello discontinuo o =
intermittente, a scelta non sua, ma del datore di lavoro. Il lavoratore =
deve restare a disposizione per l'eventualit=E0 che il datore di lavoro =
abbia bisogno di lui. Gli verr=E0 pagato solo il lavoro effettivamente =
prestato, mentre potr=E0 percepire una modesta indennit=E0 di =
disponibilit=E0 per il tempo in cui rimane a disposizione in attesa di =
essere chiamato.=20
Viene poi previsto che per coprire le quote obbligatorie di lavoratori =
disabili si possa ricorrere al lavoro interinale e a tempo determinato. =
Vengono introdotti i "buoni lavoro", ammettendo prestazioni di lavoro =
occasionale e accessorio, attraverso la tecnica di buoni corrispondenti =
a un certo ammontare di attivit=E0 lavorativa.=20
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa potranno essere =
legati a uno o pi=F9 progetti o fasi di essi, eliminando cos=EC il =
problema delle scadenze predefinite, come almeno avviene oggi.=20
Viene ancora introdotta la "Certificazione" del rapporto di lavoro. Per =
evitare che un co. co. co chieda al giudice di accertare che il suo =
rapporto di lavoro non era affatto autonomo, come dovrebbe essere un =
cococo, ma era invece subordinato sotto ogni profilo (con il rischio di =
dover regolarizzare la posizione, anche dal punto di vista =
contributivo), si introducono speciali commissioni davanti alle quali il =
datore di lavoro pu=F2 portare il lavoratore, prima di assumerlo, per =
fargli giurare, in una sede pubblica, che il rapporto che si va ad =
instaurare =E8 proprio di lavoro autonomo e non subordinato. E questo =
con effetti determinanti sulla possibilit=E0, alla fine del rapporto, di =
fare causa. Il lavoratore naturalmente potrebbe rifiutarsi di andare a =
giurare ("certificare"), ma semplicemente non verrebbe assunto e il =
datore ne troverebbe un altro che va a fare il giuramento.=20

Pronto l'assalto all'art. 18=20

Dietro l'angolo c'=E8 anche il disegno di legge delega 848-bis che =
contiene la sospensione dell'efficacia dell'art. 18 per una serie di =
categorie, e l'arbitrato in materia di lavoro (cio=E8 non pi=F9 i =
giudici dello Stato, ma giudici privati, che devono decidere le cause di =
lavoro e quindi valutare, tra le altre cose, i licenziamenti, applicando =
non pi=F9 la legge, ma l'equit=E0).=20
Per finire bisogna aggiungere che in questi anni la maggior parte delle =
imprese ha attuato le cosiddette esternalizzazioni, mantenendo =
all'interno solo quello che viene chiamato core business e spostando =
all'esterno tutto il resto. Tutto ci=F2 =E8 avvenuto in larga misura =
creando piccole imprese, solo apparentemente autonome, che fanno, =
ciascuna, solo una piccola parte del processo produttivo e =
organizzativo, che prima si faceva all'interno. Queste nuove piccole =
aziende hanno quasi sempre meno di 15 dipendenti, per consentire il =
massimo di flessibilit=E0 in un panorama che gi=E0 pi=F9 flessibile di =
cos=EC =E8 difficile immaginare. Ecco allora la necessit=E0 di =
intervenire per ridurre almeno gli effetti di questi scorpori fittizi. =
L'introduzione dell'art. 18 nelle piccole imprese paralizzerebbe o =
quantomeno ridurrebbe questo fenomeno odioso.=20

Votare S=EC per fermare la flessibilit=E0 selvaggia=20

Ed ecco allora l'importanza fortemente simbolica dell'art. 18. Lo scorso =
anno la battaglia sull'art. 18 era anche allora solo una battaglia di =
carattere simbolico, scarsamente rilevante sul destino dei lavoratori =
dipendenti: se il lavoro dipendente diviene precario per effetto delle =
nuove disposizioni contenute nella legge delega, l'applicazione =
dell'art. 18 diventa solo residuale. Non c'=E8 pi=F9 bisogno di =
licenziare. Basta lasciar scadere il contratto e non rinnovarlo. E' =
sufficiente porre termine al contratto di lavoro interinale. Basta fare =
uno scorporo di ramo aziendale.=20
Basta non rinnovare il contratto di cococo. Eccetera. Insomma, nel =
panorama attuale i sistemi per liberarsi dei lavoratori che non =
piacciono o non vanno bene o non si sono sufficientemente integrati o =
non sono disposti a subire di tutto, sono moltissimi e semplicissimi: =
non c'=E8 alcun bisogno di ricorrere a un licenziamento che pu=F2 =
portare alla sua impugnazione giudiziale. Questa cosa era ben chiara =
l'anno scorso a Cofferati, che aveva compreso perfettamente che la vera =
minaccia era la legge delega, non tanto la sospensione dell'art. 18. =
Tuttavia serviva un simbolo semplice, efficace e diretto, immediatamente =
comprensibile dalla gente, e la battaglia =E8 stata cos=EC condotta =
sull'art. 18. Oggi la situazione non =E8 cambiata.=20
Sarebbero sicuramente necessari interventi per dare garanzie ai =
lavoratori cd "atipici"; sarebbe urgente trovare forme di tutela per =
tutto l'esercito dei lavoratori con partita Iva, e per tutti i tipi di =
precariato. Non condivido affatto l'idea che sia meglio ridurre un =
pochino le garanzie di chi =E8 gi=E0 protetto per darne un po' a chi non =
ne ha affatto, perch=E9 penso che si finisca solo per allargare =
l'esercito dei non protetti, ma capisco il senso dell'affermazione. Ma =
il problema =E8 che non =E8 questo in discussione oggi: non siamo =
chiamati il 15 giugno a dire se vogliamo maggiori garanzie per i cococo =
e meno per i garantiti dall'art. 18. Non =E8 di questo che si parla.=20
Siamo invece chiamati a dare un segnale forte e chiaro a questo governo =
su quella che =E8 la sua politica di diritto del lavoro: un'affermazione =
del no o il mancato raggiungimento del quorum rappresenterebbe una =
sostanziale accettazione di quanto =E8 stato fatto in questa materia. =
Solo, invece, una vittoria del S=EC rappresenterebbe un'aperta =
sconfessione dell'operato del governo e un tentativo di arrestarlo nella =
sua corsa sfrenata alla flessibilit=E0 selvaggia.=20



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DI=20
    CENTRODESTRA LA VOLONTA' DI RENDERE IL LAVORO DELL' UOMO SEMPRE PIU' =
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ragioni per=20
votare s=EC al referendum del 15 giugno, ma ce n'=E8 una fondamentale =
che =E8 rimasta=20
sinora troppo in ombra. Per capirla =E8 necessaria una premessa. <BR>Il =
diritto=20
del lavoro, vale a dire non una disciplina astratta, ma la tutela dei =
diritti=20
dei lavoratori, =E8 ad una svolta e ad una svolta non secondaria, ma =
fondamentale.=20
<BR>Con la legge n. 30/2003 che =E8 stata recentemente approvata dal =
nostro=20
Parlamento (e con il disegno di legge delega 848-bis che =E8 in via di=20
approvazione) l'intero diritto del lavoro viene stravolto: dalla tutela =
del=20
lavoro si passa alla istituzionalizzazione del precariato. Il rapporto =
che era=20
stato privilegiato dall'ordinamento, quello a tempo indeterminato, =
diviene=20
l'eccezione, mentre la regola =E8 rappresentata dal lavoro precario e =
privo di=20
garanzie. <BR>Il lavoro dell'uomo viene trattato alla stregua di una =
merce che=20
si cede, si affitta, si chiama volta per volta solo quando serve, si=20
somministra. Sono state cancellate norme fondamentali (L. 1369/60, sul =
divieto=20
di intermediazione di mano d'opera) che imponevano principi elementari =
di=20
civilt=E0, introducendo come normale, e non pi=F9 solo come temporaneo, =
il ricorso=20
all'affitto di persone. <BR>Non bisogna dimenticare che i contenuti =
della legge=20
delega n. 30/03 si accompagnano al D. Lgs. 368/01, con il quale =E8 =
stata abrogata=20
la legge 230/62 sul contratto a termine, la cui disciplina =E8 stata =
integralmente=20
modificata attraverso una liberalizzazione generalizzata di questo tipo =
di=20
contratto. Mentre fino all'entrata in vigore di questa legge, il =
rapporto di=20
lavoro a termine era comunque ancora soggetto a una serie di rigorose=20
condizioni, con l'art. 1 del D. Lgs. 368 si stabilisce che "=E8 =
consentita=20
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro =
subordinato, a=20
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o=20
sostitutivo". E quindi, in una parola, senza limiti. </FONT></P>
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pubblico=20
smantellato </FONT></STRONG></P>
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contiene tante=20
succose novit=E0: innanzitutto viene completata l'opera di =
smantellamento del=20
sistema del collocamento pubblico e viene affidata ogni attivit=E0 di=20
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro a soggetti privati, =
seguendo la=20
logica che se un istituto pubblico non funziona, non si cerca di porvi =
rimedio=20
facendolo funzionare, ma lo si affida ai privati. <BR>Viene abrogata la =
legge=20
1369/60 e viene sostituita con una disciplina che riconosce e autorizza =
la=20
somministrazione di mano d'opera. In sostanza il lavoratore diviene una =
merce=20
liberamente commerciabile (la somministrazione =E8 pensata nel codice =
civile per=20
lo scambio di merci, non di persone) e si riconosce la liceit=E0 del =
trarre=20
profitto dal lavoro altrui, attraverso una vera e propria attivit=E0 di=20
interposizione che potrebbe anche essere permanente. Nasce cos=EC per =
via=20
legislativa una nuova professione: quella del commerciante in lavoro =
altrui.=20
<BR>Viene poi modificato il regime del trasferimento d'azienda (art. =
2112 c.=20
c.), stabilendo che il requisito dell'autonomia funzionale non deve =
pi=F9 essere=20
preesistente al trasferimento, ma deve sussistere al momento del =
trasferimento.=20
ci=F2 significa che qualunque pezzo di un'azienda, sia o non sia =
autonomo, pu=F2=20
essere ceduto all'esterno - insieme con i relativi dipendenti - senza=20
possibilit=E0 di opporsi alla cessione: =E8 sufficiente creare 5 minuti =
prima del=20
trasferimento un gruppo di persone e dare loro una definizione =
organizzativa=20
aziendale. Prima era necessario che il ramo d'azienda ci fosse e ci =
fosse=20
realmente e fosse anche autonomo funzionalmente, molto prima della =
cessione: ora=20
sar=E0 facilissimo creare "rami d'azienda" da cedere, creandoli =
appositamente, un=20
attimo prima della cessione. </FONT></P>
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flessibili</STRONG> </FONT></P>
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part time: la=20
legge attuale prevede una serie ben precisa di limiti alla richiesta di =
lavoro=20
straordinario o supplementare. La legge n. 30/2003 prevede invece =
l'agevolazione=20
del ricorso al lavoro supplementare nel part time orizzontale e a forme=20
flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nel part time =
verticale e=20
misto. Viene anche prevista l'estensione delle forme flessibili ed =
elastiche ai=20
contratti a part time a tempo determinato. <BR>Vengono poi introdotte =
nuove=20
tipologie di lavoro; ad esempio il lavoro a chiamata. Viene introdotta =
con=20
questa nuova figura, che richiama il caporalato, una nuova specie di =
lavoratore:=20
quello discontinuo o intermittente, a scelta non sua, ma del datore di =
lavoro.=20
Il lavoratore deve restare a disposizione per l'eventualit=E0 che il =
datore di=20
lavoro abbia bisogno di lui. Gli verr=E0 pagato solo il lavoro =
effettivamente=20
prestato, mentre potr=E0 percepire una modesta indennit=E0 di =
disponibilit=E0 per il=20
tempo in cui rimane a disposizione in attesa di essere chiamato. =
<BR>Viene poi=20
previsto che per coprire le quote obbligatorie di lavoratori disabili si =
possa=20
ricorrere al lavoro interinale e a tempo determinato. Vengono introdotti =
i=20
"buoni lavoro", ammettendo prestazioni di lavoro occasionale e =
accessorio,=20
attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di =
attivit=E0=20
lavorativa. <BR>I contratti di collaborazione coordinata e continuativa =
potranno=20
essere legati a uno o pi=F9 progetti o fasi di essi, eliminando cos=EC =
il problema=20
delle scadenze predefinite, come almeno avviene oggi. <BR>Viene ancora=20
introdotta la "Certificazione" del rapporto di lavoro. Per evitare che =
un co.=20
co. co chieda al giudice di accertare che il suo rapporto di lavoro non =
era=20
affatto autonomo, come dovrebbe essere un cococo, ma era invece =
subordinato=20
sotto ogni profilo (con il rischio di dover regolarizzare la posizione, =
anche=20
dal punto di vista contributivo), si introducono speciali commissioni =
davanti=20
alle quali il datore di lavoro pu=F2 portare il lavoratore, prima di =
assumerlo,=20
per fargli giurare, in una sede pubblica, che il rapporto che si va ad=20
instaurare =E8 proprio di lavoro autonomo e non subordinato. E questo =
con effetti=20
determinanti sulla possibilit=E0, alla fine del rapporto, di fare causa. =
Il=20
lavoratore naturalmente potrebbe rifiutarsi di andare a giurare =
("certificare"),=20
ma semplicemente non verrebbe assunto e il datore ne troverebbe un altro =
che va=20
a fare il giuramento. </FONT></P>
<P class=3Darticle align=3Djustify><STRONG><FONT size=3D3>Pronto =
l'assalto all'art. 18=20
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anche il disegno=20
di legge delega 848-bis che contiene la sospensione dell'efficacia =
dell'art. 18=20
per una serie di categorie, e l'arbitrato in materia di lavoro (cio=E8 =
non pi=F9 i=20
giudici dello Stato, ma giudici privati, che devono decidere le cause di =
lavoro=20
e quindi valutare, tra le altre cose, i licenziamenti, applicando non =
pi=F9 la=20
legge, ma l'equit=E0). <BR>Per finire bisogna aggiungere che in questi =
anni la=20
maggior parte delle imprese ha attuato le cosiddette esternalizzazioni,=20
mantenendo all'interno solo quello che viene chiamato core business e =
spostando=20
all'esterno tutto il resto. Tutto ci=F2 =E8 avvenuto in larga misura =
creando piccole=20
imprese, solo apparentemente autonome, che fanno, ciascuna, solo una =
piccola=20
parte del processo produttivo e organizzativo, che prima si faceva =
all'interno.=20
Queste nuove piccole aziende hanno quasi sempre meno di 15 dipendenti, =
per=20
consentire il massimo di flessibilit=E0 in un panorama che gi=E0 pi=F9 =
flessibile di=20
cos=EC =E8 difficile immaginare. Ecco allora la necessit=E0 di =
intervenire per ridurre=20
almeno gli effetti di questi scorpori fittizi. L'introduzione dell'art. =
18 nelle=20
piccole imprese paralizzerebbe o quantomeno ridurrebbe questo fenomeno =
odioso.=20
</FONT></P>
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per fermare la=20
flessibilit=E0 selvaggia</STRONG> </FONT></P>
<P class=3Darticle align=3Djustify><FONT size=3D3>Ed ecco allora =
l'importanza=20
fortemente simbolica dell'art. 18. Lo scorso anno la battaglia sull'art. =
18 era=20
anche allora solo una battaglia di carattere simbolico, scarsamente =
rilevante=20
sul destino dei lavoratori dipendenti: se il lavoro dipendente diviene =
precario=20
per effetto delle nuove disposizioni contenute nella legge delega,=20
l'applicazione dell'art. 18 diventa solo residuale. Non c'=E8 pi=F9 =
bisogno di=20
licenziare. Basta lasciar scadere il contratto e non rinnovarlo. E' =
sufficiente=20
porre termine al contratto di lavoro interinale. Basta fare uno scorporo =
di ramo=20
aziendale. <BR>Basta non rinnovare il contratto di cococo. Eccetera. =
Insomma,=20
nel panorama attuale i sistemi per liberarsi dei lavoratori che non =
piacciono o=20
non vanno bene o non si sono sufficientemente integrati o non sono =
disposti a=20
subire di tutto, sono moltissimi e semplicissimi: non c'=E8 alcun =
bisogno di=20
ricorrere a un licenziamento che pu=F2 portare alla sua impugnazione =
giudiziale.=20
Questa cosa era ben chiara l'anno scorso a Cofferati, che aveva compreso =


perfettamente che la vera minaccia era la legge delega, non tanto la =
sospensione=20
dell'art. 18. Tuttavia serviva un simbolo semplice, efficace e diretto,=20
immediatamente comprensibile dalla gente, e la battaglia =E8 stata =
cos=EC condotta=20
sull'art. 18. Oggi la situazione non =E8 cambiata. <BR>Sarebbero =
sicuramente=20
necessari interventi per dare garanzie ai lavoratori cd "atipici"; =
sarebbe=20
urgente trovare forme di tutela per tutto l'esercito dei lavoratori con =
partita=20
Iva, e per tutti i tipi di precariato. Non condivido affatto l'idea che =
sia=20
meglio ridurre un pochino le garanzie di chi =E8 gi=E0 protetto per =
darne un po' a=20
chi non ne ha affatto, perch=E9 penso che si finisca solo per allargare =
l'esercito=20
dei non protetti, ma capisco il senso dell'affermazione. Ma il problema =
=E8 che=20
non =E8 questo in discussione oggi: non siamo chiamati il 15 giugno a =
dire se=20
vogliamo maggiori garanzie per i cococo e meno per i garantiti dall'art. =
18. Non=20
=E8 di questo che si parla. <BR>Siamo invece chiamati a dare un segnale =
forte e=20
chiaro a questo governo su quella che =E8 la sua politica di diritto del =
lavoro:=20
un'affermazione del no o il mancato raggiungimento del quorum =
rappresenterebbe=20
una sostanziale accettazione di quanto =E8 stato fatto in questa =
materia. Solo,=20
invece, una vittoria del S=EC rappresenterebbe un'aperta sconfessione =
dell'operato=20
del governo e un tentativo di arrestarlo nella sua corsa sfrenata alla=20
flessibilit=E0 selvaggia. <BR></P></FONT></FONT></BODY></HTML>

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