[Lecce-sf] un contributo di F. Vassallo Paleologo

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MIGRANTI E DETENZIONE AMMINISTRATIVA IN EUROPA



La Convenzione di Schengen dettava per la prima volta nel 1985 una =
disciplina comune a livello europeo, in materia di visti, misure di =
accompagnamento, scambio informazioni e cooperazione tra le forze di =
polizia. I successivi trattati di Maastricht (1992) e di Amsterdam =
(1997) non hanno modificato una materia tradizionalmente affidata alla =
competenza del legislatore nazionale ed alla discrezionalit=E0 =
dell=92autorit=E0 di polizia.

Da accordo intergovernativo la Convenzione di Schengen , integrata dagli =
accordi di Dublino, recentemente ridefiniti con un nuovo regolamento (in =
materia di paese competente ad esaminare le domande di asilo), =E8 =
diventata un =93pilastro=94 centrale della Unione Europea e sar=E0 =
applicata anche da tutti i paesi che entreranno in Europa nei prossimi =
anni ( a partire dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca e dalla Slovenia, =
ma in seguito anche da paesi di transito di flussi migratori clandestini =
come Malta e Cipro).=20



Per effetto degli accordi di Schengen, tutti gli stati europei, oltre ad =
adottare un sistema comune dei visti ( VSU), hanno ristretto le vie di =
ingresso legale, ad esempio per studio o per ricerca di lavoro, ed hanno =
inasprito progressivamente le politiche repressive nei confronti degli =
immigrati irregolari.=20

Dopo i timidi spiragli aperti dal consiglio di Tampere del 1999, la =
svolta repressiva =E8 stata segnata dal Consiglio europeo di Laeken del =
14-15 dicembre 2001, e non solo come conseguenza dei fatti dell=9211 =
settembre dello stesso anno ( per questi atti si rinvia al sito =
www.europa.eu.int.).

L=92inasprimento delle politiche repressive nei confronti degli =
immigrati soggiornanti irregolarmente =E8 stato segnato in Europa dal =
diffondersi dei centri di permanenza temporanea, o da strutture chiuse =
variamente definite nelle diverse lingue, con eufemismi che non servono =
a nasconderne la effettiva destinazione. Pi=F9 recentemente si =E8 =
giunti ad introdurre, sull=92esempio inglese, la detenzione =
amministrativa anche per i potenziali richiedenti asilo, che saranno =
inizialmente costretti ad un rigido obbligo di residenza , e poi =
trasformati subito in =93clandestini=94 in caso di allontanamento dalla =
dimora obbligata ( in questo senso la recentissima direttiva comunitaria =
2003/9/CE , che per=F2 a differenza della Bossi Fini prevede un diritto =
di ricorso con effetto sospensivo).=20

Gli aspetti unificanti delle politiche comunitarie sono ormai costituiti =
dal =93controllo comune delle frontiere esterne=94, e dalla =93 politica =
comune in materia di immigrazione illegale=94, oggetto di una importante =
comunicazione della Commissione nel 2001; la detenzione amministrativa =
degli immigrati in attesa di espulsione =E8 richiamata dalla =
comunicazione della Commissione dell=92Unione Eurpea del 14 ottobre 2002 =
( pag.21) relativa ad =93una politica comunitaria in materia di =
rimpatrio di immigrati irregolari=94, laddove tuttavia si segnala una =
esigenza di contemperamento tra la salvaguardia dei diritti fondamentali =
degli immigrati e l=92esigenza di dare effettivit=E0 alle espulsioni, =
contemperamento e riconoscimento del principio di proporzionalit=E0 che =
non trova alcun riscontro nelle prassi applicative delle leggi nazionali =
da parte delle polizie degli stati europei.

=20

Un altro elemento costante che caratterizza la politica europea di =
questi ultimi anni =E8 la delocalizzazione dei centri di trattenimento =
nei paesi in via di adesione all=92Unione, come nel caso della Polonia ( =
dal 1996) e della Repubblica ceca ( dal 1998 per effetto degli accordi =
con la Germania). A questo fenomeno, finora frutto di accordi =
intergovernativi, corrisponde la privatizzazione delle strutture =
detentive destinate ai migranti irregolari ( come nel caso inglese ed =
austriaco).

In ogni caso i centri di trattenimento saranno adesso destinati non =
solo ai migranti clandestini, ma anche ai richiedenti asilo che siano =
transitati da uno dei paesi in via di ammissione, definiti come =93paesi =
terzi sicuri=94, verso i quali potranno essere espulsi; anche se questi =
stessi paesi hanno stipulato a loro volta accordi di riammissione con =
paesi che non garantiscono il pieno rispetto dei diritti umani, a =
partire dal fondamentale diritto di asilo ( come la Turchia che alla =
vigilia dell=92attacco all=92Irak ha chiuso le proprie frontiere ai =
profughi, ed ha anzi invaso una fascia di territorio irakeno proprio per =
bloccare l=92afflusso di profughi).

Si verifica quindi che in Europa, negli stati che applicano la =
detenzione amministrativa agli immigrati in attesa di espulsione, =
vengano violati l=92art. 33 della Convenzione di Ginevra ( divieto di =
refoulement) e l=92art. 3 della Convenzione Europea a salvaguardia dei =
diritti dell=92uomo ( =93nessuno pu=F2 essere sottoposto a tortura n=E9 =
a pena o trattamento inumani o degradanti=94).

Il Ministro dell=92interno britannico Blunkett =E8 andato ancora oltre =
ed ha presentato un progetto riguardante i richiedenti asilo: in =
sostanza si tratterebbe di creare centri di =93accoglienza=94 al di =
fuori dell=92Unione e permettere cos=EC di fare ingresso nel territorio =
europeo solo quando la domanda verr=E0 accolta. La Spagna, l=92Olanda, =
Svezia, Finlandia e Italia si sono dichiarati favorevoli mentre gli =
altri Paesi tra cui Germania e Portogallo hanno espresso la loro =
contrariet=E0.

=20

Intanto, in base al =93programma comune di rimpatri=94 deciso a livello =
europeo si sono consumati allontanamenti forzati di profughi verso =
l=92Afghanistan, ma anche verso la Siria, lo Sri Lanka e la Nigeria, =
mentre le decisioni sulla lotta contro il traffico e la tratta non =
evitano disposizioni puramente repressive che accelerano le pratiche di =
espulsione senza offrire la minima tutela alle vittime. Corrispondono a =
queste scelte comunitarie le nuove prassi amministrative di espulsione =
immediata con la organizzazione di voli charter congiunti da parte dei =
diversi paesi europei per accelerare e rendere meno costose le procedure =
di rimpatrio forzato.=20

In questo caso il trattenimento amministrativo si riduce al minimo e =
avviene anche in strutture come stazioni di polizia e zone di transito =
aeroportuale o stazioni marittime, che diventano luoghi inaccessibili ( =
anche per i familiari, per gli interpreti e per gli assistenti legali), =
di privazione completa dei diritti dei migranti in attesa di espulsione =
o di respingimento.

Sembra per=F2 che tutto questo non interessi affatto ai =93costituenti =
europei=94, impegnati a Bruxelles nella stesura della =93Carta dei =
diritti fondamentali=94 dell=92Unione. Eppure una diversa politica =
sarebbe possibile, a partire da una disciplina comunitaria che riconosca =
pienamente il diritto di asilo, e da una sanatoria degli immigrati =
=93sans papiers=94 che dichiarino la propria identit=E0 e nazionalit=E0. =
Si potrebbe cos=EC ottenere una sostanziale limitazione dei casi di =
espulsione e mantenere per i migranti irregolari un sistema delle =
garanzie di difesa eguale a quello riconosciuto ai cittadini europei, =
anche riguardo alle misure limitative della libert=E0 personale.



Fulvio Vassallo Paleologo

Associazione studi giuridici sull=92immigrazione (ASGI)

Palermo


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