R: [Lecce-sf] Fwd: [BSF] Stato di Emergenza in Italia: il te…

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Autor: Smencherini
Datum:  
Betreff: R: [Lecce-sf] Fwd: [BSF] Stato di Emergenza in Italia: il testo
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Capito come stanno le cose?
s.m.
----- Original Message -----=20
From: Antonella Mangia=20
To: lecce social forum ; CSSF=20
Cc: Biblioteca di Sarajevo ; antonio franco ; Cittafutura ; ----[ =
TribU RibellI ]-------=20
Sent: Monday, March 31, 2003 5:13 PM
Subject: [Lecce-sf] Fwd: [BSF] Stato di Emergenza in Italia: il testo


=20

Corrado Scarnato <corrado.scarnato@???> wrote:=20

    Da: "Corrado Scarnato"=20
    A:=20
    Data: Mon, 31 Mar 2003 16:50:28 +0200
    Oggetto: [BSF] Stato di Emergenza in Italia: il testo


    Invio il testo dell'Ordinanza n. 3275, emanata a seguito del DECRETO =
DEL
    PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2003, a firma =
Berlusconi, da
    studiare per bene viste le possibili molteplici interpretazioni che =
l'ampia
    materia trattata permette.
    E' inutile nasconderselo, siamo in uno STATO di GUERRA, e vengono =
assegnati
    POTERI STRAORDINARI al presidente Berlusconi che puo' usarli, a sua
    insindacabile discrezione, come vuole.
    E considerata la fobia per le bandiere rosse e' capacissimo di =
usarli tutti.
    A maggior ragione lo sciopero generale del 2 aprile assume una =
valenza di
    netta opposizione, oltre che alla guerra, anche a questo governo.
    ---------------------------------------
    Corrado Scarnato
    Resp. Organizzazione
    Fed. PRC di Bo logna
    Via Menganti, 8
    prcbologna@???
    http://digilander.iol.it/prcbologna
    ----------------------------------------


    -------------------------------------------------
    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2003
    Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare =
l'emergenza
    derivante dalla attuale
    situazione internazionale. (Ordinanza n. 3275). (GU n. 74 del =
29-3-2003)


    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto
    legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in =
relazione
    al grave rischio per la pubblica e privata incolumita', derivante
    da possibili azioni di natura terr oristica conseguenti
    all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
    Considerato che l'attuale situazione di diffusa
    crisi internazionale, aggravata dal conflitto bellico in atto
    sul territorio iracheno, ha determinato un considerevole =
innalzamento
    del rischio di attentati di natura terroristica;
    Ritenuto, pertanto, imprescindibile ed urgente
    provvedere all'adozione di misure di carattere emergenziale idonee a
    tutelare
    la cittadinanza dalle conseguenze di possibili azioni
    terroristiche, fatti salvi i poteri del Ministro dell'interno;


    Dispone:


    Art. 1.
    1. Il capo del Dipartimento della protezione civile
    della Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissario
    delegato, nell'ambito delle competenze istituzionali di protezione
    civile, provvede, anche avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori
    cui assegnare specifici settori di intervento, all'assunzione =
urgente
    di tutte le iniziative necessarie a ridurre al minimo le
    possibilita' che si verifichino danni all'incolumita' pubblica e
    privata, conseguenti ad eventi calamitosi di natura terroristica.
    2. Il commissario delegato, previa individuazione nell'ambito
    delle attribuzioni di protezione civile delle varie ipotesi di
    rischio connesse agli eventi di cui al comma 1, in particolare, =
provvede:
    a) alla definizione di piani di emergenza
    recanti l'individuazione di interventi medico-sanitari, rispetto ad
    ipotesi di contaminazioni chimiche, biologiche, nucleari e di
    componenti radioattive;
    b) alla identificazione di procedure amministrative di
    carattere informativo, finalizzate a consentire l'acquisizione alla
    sala operativa del Dipartimento della protezione civile di ogni
    necessario elemento conoscitivo per poter successivamente
    assicurare l'attuazione di tempestivi interventi. A tale scopo il
    commissario delegato e' autorizzato ad emanare direttive vincolanti =
nei
    confronti delle altre amministrazioni che dispongono di strutture =
addette
    alla ricezione di elementi informativi in materia di protezione =
civile
    di interesse della presente ordinanza, per concentrare in un
    unico contesto operativo l'indispensabile quadro conoscitivo;
    c) a predisporre piani informativi recanti norme di condotta
    per la popolazione e per le strutture pubbliche e private =
interessate
    in presenza di contesti emergenziali;
    d) all'acquisizione a trattativa privata, anche
    mediante affidamenti diretti, avvalendosi delle deroghe di cui =
all'art.
    3, della disponibilita' di beni, materiali e servizi, inerenti a
    mezzi di trasporto speciale, a dispositivi di protezione
    individuale, nonche' di stazioni di decontaminazione campali, da =
fornire
    alle squadre di primo intervento;
    e) all'acquisizione a trattativa privata, anche
    mediante affidamenti diretti, della disponibilita' delle necessarie
    forniture di prodotti sanitari da utilizzare nell'ambito della< =
BR>pianificazione di un quadro di iniziative di profilassi rispetto a
    situazioni
    di rischio biologico;
    f) all'organizzazione, unitamente alle amministrazioni
    aventi competenza in materia di protezione civile, di corsi di
    formazione nonche' di esercitazioni, finalizzati ad adeguare le =
risorse
    umane alle necessita' derivanti dal perseguimento degli obiettivi di
    cui alla presente ordinanza;
    g) alla costituzione di nuclei di pronto intervento,
    interforze ed interdisciplinari, da dislocare in settori ed aree
    strategiche, anche all'esito di scambi informativi con le altre
    strutture nazionali di protezione civile, e con quelle aventi =
competenza
    in materia di informazioni e sicurezza dello Stato.
    3. Per l'acquisizione delle forniture di cui ai punti c) e d)
    del comma 2, il commissario delegato puo' provvedere anche =
attraverso
    la conclusione di accordi ed intese, a titolo gratuito od oneroso,
    con altri Paesi.
    4. Per l'esercizio delle competenze di cui al comma 2,
    il commissario delegato puo' avvalersi della
    collaborazione tecnico-scientifica delle amministrazioni competenti, =
ed
    in particolare della Direzione generale della prevenzione del
    Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanita', degli =
istituti
    di ricovero e cura a carattere scientifico, dei reparti e
    delle strutture competenti delle Forze dell'ordine e delle Forze
    armate, dell'ENEA e dell'APAT, anche tenendo conto delle =
pianificazioni
    gia' operate in materia di rischio chimico, biologico,
    radiologico e nucleare.


    Art. 2.
    1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del
    decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con =
modificazioni,
    dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, in ordine ai poteri conferiti
    al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza =
del
    Consiglio dei Ministri in presenza di situazioni emergenziali
    comportanti grave rischio di compromis sione dell'integrita' della
    vita, il commissario delegato e' autorizzato, nell'esercizio delle
    specifiche competenze di protezione civile, ad assumere ogni utile
    misura di coordinamento delle risorse umane e materiali nella
    disponibilita' delle strutture pubbliche, al fine di assicurare una
    sinergica azione preparatoria e di intervento a tutela degli
    interessi pubblici fondamentali con esclusivo riferimento alla
    previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso
    ed al compimento delle attivita' dirette a superare l'emergenza
    connessa ad eventi di natura terroristica.
    2. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente
    ordinanza, con specifico riferimento alla ineludibile necessita' di
    assicurare un'azione coordinata di piu' incisivo contrasto degli
    effetti calamitosi derivanti da eventi di natura terroristica, il
    commissario delegato provvede a relazionare le Forze dell'ordine e =
le
    altre componenti del S ervizio Nazionale di protezione civile, circa
    gli esiti delle iniziative intraprese; dette istituzioni provvedono,
    per quanto di competenza, a fornire ogni elemento informativo utile
    per il perseguimento degli obiettivi di protezione civile di cui =
alla
    presente ordinanza, anche in merito alla disponibilita' e
    dislocazione sul territorio delle risorse umane e materiali di
    titolarita'.


    Art. 3.
    1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
    e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,
    la deroga alle sotto elencate norme:
    - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma
    2; 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
    - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
    41, 42, 117 e 119;
    - legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
    integrazioni, articoli 4, 5, 6, 9, 10, comma 1-quater; 14, 16, 17,
    19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposiz ioni del =
decreto
    del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e del
    decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, strettamente collegate
    all'applicazione delle suindicate norme;
    - decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed
    integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65,
    articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;
    - decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
    modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
    - legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative
    regionali in materia di impatto ambientale;
    - legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter,
    14-quater, 16 e 17;
    - legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17;
    - leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale
    oggetto di deroga;
    - decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modifiche, articoli 19 e 24;
    - art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
    person ale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001;
    - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre
    2001;
    - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;
    - decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio
    dei Ministri del 10 settembre 2002.


    Art. 4.
    1. E' istituito, entro cinque giorni dall'entrata in vigore della
    presente ordinanza, presso il Dipartimento della protezione civile =
un
    nucleo operativo composto dal personale dei competenti corpi dello
    Stato, anche dirigenziale, nonche' privato, eventualmente dipendente
    da societa' a totale o prevalente capitale pubblico, per coadiuvare
    l'azione del commissario delegato nelle iniziative da adottare ai
    sensi della presente ordinanza.
    2. Alla costituzione del nucleo di cui al comma 1, diretto da un
    dirigente generale dello Stato di prima fascia, provvede il capo del
    Dipartimento della protezione civile, con propria determinazione,
    anche per quanto riguarda la nomina del dirigente generale medesimo,
    avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.
    3. Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei
    Ministri, e' determinato il compenso del commissario, in deroga
    all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
    all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
    personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.


    Art. 5.
    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti
    dalla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse
    disponibili sul capitolo 3360 dell'unita' previsionale di base
    3.1.2.7 della Direzione generale della prevenzione del Ministero
    della salute, nonche' con le risorse del Fondo della protezione
    civile.
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.
    Roma, 28 marzo 2003
    Il Presidente: Berlusconi





    ************ =
*************************************************************************=
**********


    P.S.


    VI SEGNALO UN SITO INTERESSANTE, CONTINUAMENTE AGGIORNATO CON =
NOTIZIE SULLA GUERRA E ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO DA VARI GIORNALI


    www.triburibelli.tk


    per inviare articoli all'amministratore del sito: =
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    =20






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cose?</FONT></DIV>
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style=3D"BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: =
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<A href=3D"mailto:antonellamangia@yahoo.it"=20
title=3Dantonellamangia@???>Antonella Mangia</A> </DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A=20
href=3D"mailto:forumlecce@inventati.org" =
title=3Dforumlecce@???>lecce=20
social forum</A> ; <A href=3D"mailto:forumcentrosalento@inventati.org" =

  title=3Dforumcentrosalento@???>CSSF</A> </DIV>
  <DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Cc:</B> <A=20
  href=3D"mailto:bibliotecadisarajevo_maglie@yahoo.it"=20
  title=3Dbibliotecadisarajevo_maglie@???>Biblioteca di =
Sarajevo</A> ; <A=20
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  title=3Dantonio@???>antonio franco</A> ; <A=20
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  title=3Dcittafutura@???>Cittafutura</A> ; <A=20
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  RibellI ]-------</A> </DIV>
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  <P>=20
  <P>&nbsp;<B><I>Corrado Scarnato <<A=20
  =
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logna.it</A>></I></B>=20
  wrote:=20
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    <P>Da: "Corrado Scarnato" <CORRADO.SCARNATO@???><BR>A:=20
    <CORRADO.SCARNATO@???><BR>Data: Mon, 31 Mar 2003 =
16:50:28=20
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testo<BR><BR>Invio=20
    il testo dell'Ordinanza n. 3275, emanata a seguito del DECRETO=20
    DEL<BR>PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2003, a firma=20
    Berlusconi, da<BR>studiare per bene viste le possibili molteplici=20
    interpretazioni che l'ampia<BR>materia trattata permette.<BR>E' =
inutile=20
    nasconderselo, siamo in uno STATO di GUERRA, e vengono =
assegnati<BR>POTERI=20
    STRAORDINARI al presidente Berlusconi che puo' usarli, a=20
    sua<BR>insindacabile discrezione, come vuole.<BR>E considerata la =
fobia per=20
    le bandiere rosse e' capacissimo di usarli tutti.<BR>A maggior =
ragione lo=20
    sciopero generale del 2 aprile assume una valenza di<BR>netta =
opposizione,=20
    oltre che alla guerra, anche a questo=20
    governo.<BR>---------------------------------------<BR>Corrado=20
    Scarnato<BR>Resp. Organizzazione<BR>Fed. PRC di Bo logna<BR>Via =
Menganti,=20
    =
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    DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo =
2003<BR>Disposizioni=20
    urgenti di protezione civile per fronteggiare =
l'emergenza<BR>derivante dalla=20
    attuale<BR>situazione internazionale. (Ordinanza n. 3275). (GU n. 74 =
del=20
    29-3-2003)<BR><BR>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<BR>Visto =
l'art. 5=20
    della legge 24 febbraio 1992, n. 225;<BR>Visto l'art. 107, comma 1, =
lettera=20
    c), del decreto<BR>legislativo 31 marzo 1998, n. 112;<BR>Visto il=20
    decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,<BR>con =
modificazioni,=20
    dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;<BR>Visto il decreto del =
Presidente del=20
    Consiglio dei<BR>Ministri concernente la dichiarazione di stato di =
emergenza=20
    in relazione<BR>al grave rischio per la pubblica e privata =
incolumita',=20
    derivante<BR>da possibili azioni di natura terr oristica=20
    conseguenti<BR>all'attuale situazione di diffusa crisi=20
    internazionale;<BR>Considerato che l'attuale situazione di =
diffusa<BR>crisi=20
    internazionale, aggravata dal conflitto bellico in atto<BR>sul =
territorio=20
    iracheno, ha determinato un considerevole innalzamento<BR>del =
rischio di=20
    attentati di natura terroristica;<BR>Ritenuto, pertanto, =
imprescindibile ed=20
    urgente<BR>provvedere all'adozione di misure di carattere =
emergenziale=20
    idonee a<BR>tutelare<BR>la cittadinanza dalle conseguenze di =
possibili=20
    azioni<BR>terroristiche, fatti salvi i poteri del Ministro=20
    dell'interno;<BR><BR>Dispone:<BR><BR>Art. 1.<BR>1. Il capo del =
Dipartimento=20
    della protezione civile<BR>della Presidenza del Consiglio dei =
Ministri -=20
    commissario<BR>delegato, nell'ambito delle competenze istituzionali =
di=20
    protezione<BR>civile, provvede, anche avvalendosi di uno o piu' =
soggetti=20
    attuatori<BR>cui assegnare specifici settori di intervento, =
all'assunzione=20
    urgente<BR>di tutte le iniziative necessarie a ridurre al minimo=20
    le<BR>possibilita' che si verifichino danni all'incolumita' pubblica =


    e<BR>privata, conseguenti ad eventi calamitosi di natura =
terroristica.<BR>2.=20
    Il commissario delegato, previa individuazione nell'ambito<BR>delle=20
    attribuzioni di protezione civile delle varie ipotesi di<BR>rischio =
connesse=20
    agli eventi di cui al comma 1, in particolare, provvede:<BR>a) alla=20
    definizione di piani di emergenza<BR>recanti l'individuazione di =
interventi=20
    medico-sanitari, rispetto ad<BR>ipotesi di contaminazioni chimiche,=20
    biologiche, nucleari e di<BR>componenti radioattive;<BR>b) alla=20
    identificazione di procedure amministrative di<BR>carattere =
informativo,=20
    finalizzate a consentire l'acquisizione alla<BR>sala operativa del=20
    Dipartimento della protezione civile di ogni<BR>necessario elemento=20
    conoscitivo per poter successivamente<BR>assicurare l'attuazione di=20
    tempestivi interventi. A tale scopo il<BR>commissario delegato e'=20
    autorizzato ad emanare direttive vincolanti nei<BR>confronti delle =
altre=20
    amministrazioni che dispongono di strutture addette<BR>alla =
ricezione di=20
    elementi informativi in materia di protezione civile<BR>di interesse =
della=20
    presente ordinanza, per concentrare in un<BR>unico contesto =
operativo=20
    l'indispensabile quadro conoscitivo;<BR>c) a predisporre piani =
informativi=20
    recanti norme di condotta<BR>per la popolazione e per le strutture =
pubbliche=20
    e private interessate<BR>in presenza di contesti emergenziali;<BR>d) =


    all'acquisizione a trattativa privata, anche<BR>mediante affidamenti =


    diretti, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.<BR>3, della=20
    disponibilita' di beni, materiali e servizi, inerenti a<BR>mezzi di=20
    trasporto speciale, a dispositivi di protezione<BR>individuale, =
nonche' di=20
    stazioni di decontaminazione campali, da fornire<BR>alle squadre di =
primo=20
    intervento;<BR>e) all'acquisizione a trattativa privata, =
anche<BR>mediante=20
    affidamenti diretti, della disponibilita' delle =
necessarie<BR>forniture di=20
    prodotti sanitari da utilizzare nell'ambito della< =
BR>pianificazione=20
    di un quadro di iniziative di profilassi rispetto =
a<BR>situazioni<BR>di=20
    rischio biologico;<BR>f) all'organizzazione, unitamente alle=20
    amministrazioni<BR>aventi competenza in materia di protezione =
civile, di=20
    corsi di<BR>formazione nonche' di esercitazioni, finalizzati ad =
adeguare le=20
    risorse<BR>umane alle necessita' derivanti dal perseguimento degli =
obiettivi=20
    di<BR>cui alla presente ordinanza;<BR>g) alla costituzione di nuclei =
di=20
    pronto intervento,<BR>interforze ed interdisciplinari, da dislocare =
in=20
    settori ed aree<BR>strategiche, anche all'esito di scambi =
informativi con le=20
    altre<BR>strutture nazionali di protezione civile, e con quelle =
aventi=20
    competenza<BR>in materia di informazioni e sicurezza dello =
Stato.<BR>3. Per=20
    l'acquisizione delle forniture di cui ai punti c) e d)<BR>del comma =
2, il=20
    commissario delegato puo' provvedere anche attraverso<BR>la =
conclusione di=20
    accordi ed intese, a titolo gratuito od oneroso,<BR>con altri =
Paesi.<BR>4.=20
    Per l'esercizio delle competenze di cui al comma 2,<BR>il =
commissario=20
    delegato puo' avvalersi della<BR>collaborazione tecnico-scientifica =
delle=20
    amministrazioni competenti, ed<BR>in particolare della Direzione =
generale=20
    della prevenzione del<BR>Ministero della salute, dell'Istituto =
superiore di=20
    sanita', degli istituti<BR>di ricovero e cura a carattere =
scientifico, dei=20
    reparti e<BR>delle strutture competenti delle Forze dell'ordine e =
delle=20
    Forze<BR>armate, dell'ENEA e dell'APAT, anche tenendo conto delle=20
    pianificazioni<BR>gia' operate in materia di rischio chimico,=20
    biologico,<BR>radiologico e nucleare.<BR><BR>Art. 2.<BR>1. Fermo =
restando=20
    quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del<BR>decreto-legge 4 =
novembre=20
    2002, n. 245, convertito, con modificazioni,<BR>dalla legge 27 =
dicembre=20
    2002, n. 286, in ordine ai poteri conferiti<BR>al capo del =
Dipartimento=20
    della protezione civile della Presidenza del<BR>Consiglio dei =
Ministri in=20
    presenza di situazioni emergenziali<BR>comportanti grave rischio di=20
    compromis sione dell'integrita' della<BR>vita, il commissario =
delegato e'=20
    autorizzato, nell'esercizio delle<BR>specifiche competenze di =
protezione=20
    civile, ad assumere ogni utile<BR>misura di coordinamento delle =
risorse=20
    umane e materiali nella<BR>disponibilita' delle strutture pubbliche, =
al fine=20
    di assicurare una<BR>sinergica azione preparatoria e di intervento a =
tutela=20
    degli<BR>interessi pubblici fondamentali con esclusivo riferimento=20
    alla<BR>previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al=20
    soccorso<BR>ed al compimento delle attivita' dirette a superare=20
    l'emergenza<BR>connessa ad eventi di natura terroristica.<BR>2. Per =
il=20
    perseguimento delle finalita' di cui alla presente<BR>ordinanza, con =


    specifico riferimento alla ineludibile necessita' di<BR>assicurare =
un'azione=20
    coordinata di piu' incisivo contrasto degli<BR>effetti calamitosi =
derivanti=20
    da eventi di natura terroristica, il<BR>commissario delegato =
provvede a=20
    relazionare le Forze dell'ordine e le<BR>altre componenti del S =
ervizio=20
    Nazionale di protezione civile, circa<BR>gli esiti delle iniziative=20
    intraprese; dette istituzioni provvedono,<BR>per quanto di =
competenza, a=20
    fornire ogni elemento informativo utile<BR>per il perseguimento =
degli=20
    obiettivi di protezione civile di cui alla<BR>presente ordinanza, =
anche in=20
    merito alla disponibilita' e<BR>dislocazione sul territorio delle =
risorse=20
    umane e materiali di<BR>titolarita'.<BR><BR>Art. 3.<BR>1. Per =
l'attuazione=20
    degli interventi di cui alla presente ordinanza<BR>e' autorizzata, =
nel=20
    rispetto dei principi generali dell'ordinamento,<BR>la deroga alle =
sotto=20
    elencate norme:<BR>- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, =
articoli 3, 5,=20
    6, comma<BR>2; 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;<BR>- regio decreto 23 =
maggio=20
    1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,<BR>41, 42, 117 e 119;<BR>- =
legge 11=20
    febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed<BR>integrazioni, =
articoli=20
    4, 5, 6, 9, 10, comma 1-quater; 14, 16, 17,<BR>19, 20, 21, 23, 24, =
25, 28,=20
    29, 32 e 34 e le disposiz ioni del decreto<BR>del Presidente della=20
    Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e del<BR>decreto ministeriale =
19 aprile=20
    2000, n. 145, strettamente collegate<BR>all'applicazione delle =
suindicate=20
    norme;<BR>- decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come =
modificato=20
    ed<BR>integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. =
65,<BR>articoli=20
    6, 7, 8, 9, 22 e 24;<BR>- decreto legislativo 24 luglio 1992, n. =
358, e=20
    successive<BR>modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, =
14, 16 e=20
    17;<BR>- legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni=20
    normative<BR>regionali in materia di impatto ambientale;<BR>- legge =
7 agosto=20
    1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter,<BR>14-quater, 16 e =
17;<BR>- legge=20
    15 maggio 1997, n. 127, art. 17;<BR>- leggi regionali strettamente =
connesse=20
    alla legislazione statale<BR>oggetto di deroga;<BR>- decreto =
legislativo 30=20
    marzo 2001, n. 165, e successive<BR>modifiche, articoli 19 e =
24;<BR>- art.=20
    14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del<BR>person ale =
dirigente=20
    sottoscritto in data 5 aprile 2001;<BR>- decreto del Presidente del=20
    Consiglio dei Ministri 12 dicembre<BR>2001;<BR>- decreto del =
Presidente del=20
    Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;<BR>- decreto del Segretario =
generale=20
    della Presidenza del Consiglio<BR>dei Ministri del 10 settembre=20
    2002.<BR><BR>Art. 4.<BR>1. E' istituito, entro cinque giorni =
dall'entrata in=20
    vigore della<BR>presente ordinanza, presso il Dipartimento della =
protezione=20
    civile un<BR>nucleo operativo composto dal personale dei competenti =
corpi=20
    dello<BR>Stato, anche dirigenziale, nonche' privato, eventualmente=20
    dipendente<BR>da societa' a totale o prevalente capitale pubblico, =
per=20
    coadiuvare<BR>l'azione del commissario delegato nelle iniziative da =
adottare=20
    ai<BR>sensi della presente ordinanza.<BR>2. Alla costituzione del =
nucleo di=20
    cui al comma 1, diretto da un<BR>dirigente generale dello Stato di =
prima=20
    fascia, provvede il capo del<BR>Dipartimento della protezione =
civile, con=20
    propria determinazione,<BR>anche per quanto riguarda la nomina del =
dirigente=20
    generale medesimo,<BR>avvalendosi delle deroghe di cui all'art. =
3.<BR>3. Con=20
    successivo provvedimento del Presidente del Consiglio =
dei<BR>Ministri, e'=20
    determinato il compenso del commissario, in deroga<BR>all'art. 24 =
del=20
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed<BR>all'art. 14 del =
contratto=20
    collettivo nazionale di lavoro del<BR>personale dirigente dell'area =
1,=20
    sottoscritto il 5 aprile 2001.<BR><BR>Art. 5.<BR>1. Agli oneri =
derivanti=20
    dall'attuazione degli interventi previsti<BR>dalla presente =
ordinanza, si=20
    provvede a valere sulle risorse<BR>disponibili sul capitolo 3360 =
dell'unita'=20
    previsionale di base<BR>3.1.2.7 della Direzione generale della =
prevenzione=20
    del Ministero<BR>della salute, nonche' con le risorse del Fondo =
della=20
    protezione<BR>civile.<BR>La presente ordinanza sara' pubblicata =
nella=20
    Gazzetta Ufficiale<BR>della Repubblica italiana.<BR>Roma, 28 marzo=20
    2003<BR>Il Presidente: Berlusconi<BR><BR><BR><BR><BR>************=20
    =
*************************************************************************=
**********</P>
    <P><STRONG>P.S.</STRONG></P>
    <P><STRONG>VI SEGNALO UN SITO INTERESSANTE, CONTINUAMENTE AGGIORNATO =
CON=20
    NOTIZIE SULLA GUERRA E ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO DA VARI=20
    GIORNALI</STRONG></P>
    <P><A=20
    =
href=3D"http://www.triburibelli.tk"><STRONG>www.triburibelli.tk</STRONG><=
/A></P>
    <P><STRONG>per inviare articoli all'amministratore del sito: =
</STRONG><A=20
    =
href=3D"mailto:triburibelli@yahoo.it"><STRONG>triburibelli@???</STRO=
NG></A></P>
    <P><BR>&nbsp;</P></BLOCKQUOTE>
  <P><BR>
  <HR SIZE=3D1>
  <A=20
  =
href=3D"http://it.yahoo.com/mail_it/foot/?http://it.mobile.yahoo.com/inde=
x2002.html"><B>Yahoo!=20
  Cellulari</A></B>: loghi, suonerie, picture message per il tuo=20
telefonino</BLOCKQUOTE></BODY></HTML>


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