[Lecce-sf] Fwd: [BSF] Stato di Emergenza in Italia: il testo

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著者: Antonella Mangia
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題目: [Lecce-sf] Fwd: [BSF] Stato di Emergenza in Italia: il testo
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Corrado Scarnato <corrado.scarnato@???> wrote:
Da: "Corrado Scarnato"
A:
Data: Mon, 31 Mar 2003 16:50:28 +0200
Oggetto: [BSF] Stato di Emergenza in Italia: il testo

Invio il testo dell'Ordinanza n. 3275, emanata a seguito del DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2003, a firma Berlusconi, da
studiare per bene viste le possibili molteplici interpretazioni che l'ampia
materia trattata permette.
E' inutile nasconderselo, siamo in uno STATO di GUERRA, e vengono assegnati
POTERI STRAORDINARI al presidente Berlusconi che puo' usarli, a sua
insindacabile discrezione, come vuole.
E considerata la fobia per le bandiere rosse e' capacissimo di usarli tutti.
A maggior ragione lo sciopero generale del 2 aprile assume una valenza di
netta opposizione, oltre che alla guerra, anche a questo governo.
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Corrado Scarnato
Resp. Organizzazione
Fed. PRC di Bologna
Via Menganti, 8
prcbologna@???
http://digilander.iol.it/prcbologna
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2003
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza
derivante dalla attuale
situazione internazionale. (Ordinanza n. 3275). (GU n. 74 del 29-3-2003)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione
al grave rischio per la pubblica e privata incolumita', derivante
da possibili azioni di natura terroristica conseguenti
all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
Considerato che l'attuale situazione di diffusa
crisi internazionale, aggravata dal conflitto bellico in atto
sul territorio iracheno, ha determinato un considerevole innalzamento
del rischio di attentati di natura terroristica;
Ritenuto, pertanto, imprescindibile ed urgente
provvedere all'adozione di misure di carattere emergenziale idonee a
tutelare
la cittadinanza dalle conseguenze di possibili azioni
terroristiche, fatti salvi i poteri del Ministro dell'interno;

Dispone:

Art. 1.
1. Il capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissario
delegato, nell'ambito delle competenze istituzionali di protezione
civile, provvede, anche avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori
cui assegnare specifici settori di intervento, all'assunzione urgente
di tutte le iniziative necessarie a ridurre al minimo le
possibilita' che si verifichino danni all'incolumita' pubblica e
privata, conseguenti ad eventi calamitosi di natura terroristica.
2. Il commissario delegato, previa individuazione nell'ambito
delle attribuzioni di protezione civile delle varie ipotesi di
rischio connesse agli eventi di cui al comma 1, in particolare, provvede:
a) alla definizione di piani di emergenza
recanti l'individuazione di interventi medico-sanitari, rispetto ad
ipotesi di contaminazioni chimiche, biologiche, nucleari e di
componenti radioattive;
b) alla identificazione di procedure amministrative di
carattere informativo, finalizzate a consentire l'acquisizione alla
sala operativa del Dipartimento della protezione civile di ogni
necessario elemento conoscitivo per poter successivamente
assicurare l'attuazione di tempestivi interventi. A tale scopo il
commissario delegato e' autorizzato ad emanare direttive vincolanti nei
confronti delle altre amministrazioni che dispongono di strutture addette
alla ricezione di elementi informativi in materia di protezione civile
di interesse della presente ordinanza, per concentrare in un
unico contesto operativo l'indispensabile quadro conoscitivo;
c) a predisporre piani informativi recanti norme di condotta
per la popolazione e per le strutture pubbliche e private interessate
in presenza di contesti emergenziali;
d) all'acquisizione a trattativa privata, anche
mediante affidamenti diretti, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.
3, della disponibilita' di beni, materiali e servizi, inerenti a
mezzi di trasporto speciale, a dispositivi di protezione
individuale, nonche' di stazioni di decontaminazione campali, da fornire
alle squadre di primo intervento;
e) all'acquisizione a trattativa privata, anche
mediante affidamenti diretti, della disponibilita' delle necessarie
forniture di prodotti sanitari da utilizzare nell'ambito della
pianificazione di un quadro di iniziative di profilassi rispetto a
situazioni
di rischio biologico;
f) all'organizzazione, unitamente alle amministrazioni
aventi competenza in materia di protezione civile, di corsi di
formazione nonche' di esercitazioni, finalizzati ad adeguare le risorse
umane alle necessita' derivanti dal perseguimento degli obiettivi di
cui alla presente ordinanza;
g) alla costituzione di nuclei di pronto intervento,
interforze ed interdisciplinari, da dislocare in settori ed aree
strategiche, anche all'esito di scambi informativi con le altre
strutture nazionali di protezione civile, e con quelle aventi competenza
in materia di informazioni e sicurezza dello Stato.
3. Per l'acquisizione delle forniture di cui ai punti c) e d)
del comma 2, il commissario delegato puo' provvedere anche attraverso
la conclusione di accordi ed intese, a titolo gratuito od oneroso,
con altri Paesi.
4. Per l'esercizio delle competenze di cui al comma 2,
il commissario delegato puo' avvalersi della
collaborazione tecnico-scientifica delle amministrazioni competenti, ed
in particolare della Direzione generale della prevenzione del
Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanita', degli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, dei reparti e
delle strutture competenti delle Forze dell'ordine e delle Forze
armate, dell'ENEA e dell'APAT, anche tenendo conto delle pianificazioni
gia' operate in materia di rischio chimico, biologico,
radiologico e nucleare.

Art. 2.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, in ordine ai poteri conferiti
al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in presenza di situazioni emergenziali
comportanti grave rischio di compromissione dell'integrita' della
vita, il commissario delegato e' autorizzato, nell'esercizio delle
specifiche competenze di protezione civile, ad assumere ogni utile
misura di coordinamento delle risorse umane e materiali nella
disponibilita' delle strutture pubbliche, al fine di assicurare una
sinergica azione preparatoria e di intervento a tutela degli
interessi pubblici fondamentali con esclusivo riferimento alla
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso
ed al compimento delle attivita' dirette a superare l'emergenza
connessa ad eventi di natura terroristica.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente
ordinanza, con specifico riferimento alla ineludibile necessita' di
assicurare un'azione coordinata di piu' incisivo contrasto degli
effetti calamitosi derivanti da eventi di natura terroristica, il
commissario delegato provvede a relazionare le Forze dell'ordine e le
altre componenti del Servizio Nazionale di protezione civile, circa
gli esiti delle iniziative intraprese; dette istituzioni provvedono,
per quanto di competenza, a fornire ogni elemento informativo utile
per il perseguimento degli obiettivi di protezione civile di cui alla
presente ordinanza, anche in merito alla disponibilita' e
dislocazione sul territorio delle risorse umane e materiali di
titolarita'.

Art. 3.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,
la deroga alle sotto elencate norme:
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma
2; 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117 e 119;
- legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 4, 5, 6, 9, 10, comma 1-quater; 14, 16, 17,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e del
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, strettamente collegate
all'applicazione delle suindicate norme;
- decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65,
articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;
- decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
- legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative
regionali in materia di impatto ambientale;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, 16 e 17;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17;
- leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale
oggetto di deroga;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche, articoli 19 e 24;
- art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre
2001;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;
- decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 10 settembre 2002.

Art. 4.
1. E' istituito, entro cinque giorni dall'entrata in vigore della
presente ordinanza, presso il Dipartimento della protezione civile un
nucleo operativo composto dal personale dei competenti corpi dello
Stato, anche dirigenziale, nonche' privato, eventualmente dipendente
da societa' a totale o prevalente capitale pubblico, per coadiuvare
l'azione del commissario delegato nelle iniziative da adottare ai
sensi della presente ordinanza.
2. Alla costituzione del nucleo di cui al comma 1, diretto da un
dirigente generale dello Stato di prima fascia, provvede il capo del
Dipartimento della protezione civile, con propria determinazione,
anche per quanto riguarda la nomina del dirigente generale medesimo,
avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.
3. Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e' determinato il compenso del commissario, in deroga
all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.

Art. 5.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti
dalla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse
disponibili sul capitolo 3360 dell'unita' previsionale di base
3.1.2.7 della Direzione generale della prevenzione del Ministero
della salute, nonche' con le risorse del Fondo della protezione
civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2003
Il Presidente: Berlusconi




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P.S.

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<P>&nbsp;<B><I>Corrado Scarnato <corrado.scarnato@???></I></B> wrote:
<BLOCKQUOTE style="PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #1010ff 2px solid">
<P>Da: "Corrado Scarnato" <CORRADO.SCARNATO@???><BR>A: <CORRADO.SCARNATO@???><BR>Data: Mon, 31 Mar 2003 16:50:28 +0200<BR>Oggetto: [BSF] Stato di Emergenza in Italia: il testo<BR><BR>Invio il testo dell'Ordinanza n. 3275, emanata a seguito del DECRETO DEL<BR>PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2003, a firma Berlusconi, da<BR>studiare per bene viste le possibili molteplici interpretazioni che l'ampia<BR>materia trattata permette.<BR>E' inutile nasconderselo, siamo in uno STATO di GUERRA, e vengono assegnati<BR>POTERI STRAORDINARI al presidente Berlusconi che puo' usarli, a sua<BR>insindacabile discrezione, come vuole.<BR>E considerata la fobia per le bandiere rosse e' capacissimo di usarli tutti.<BR>A maggior ragione lo sciopero generale del 2 aprile assume una valenza di<BR>netta opposizione, oltre che alla guerra, anche a questo governo.<BR>---------------------------------------<BR>Corrado Scarnato<BR>Resp. Organizzazione<BR>Fed. PRC di Bologna<BR>Via Menganti, 8<BR>prcbologna@???<BR>http://digilander.iol.it/prcbologna<BR>----------------------------------------<BR><BR>-------------------------------------------------<BR>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2003<BR>Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza<BR>derivante dalla attuale<BR>situazione internazionale. (Ordinanza n. 3275). (GU n. 74 del 29-3-2003)<BR><BR>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<BR>Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;<BR>Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto<BR>legislativo 31 marzo 1998, n. 112;<BR>Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,<BR>con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;<BR>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei<BR>Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione<BR>al grave rischio per la pubblica e privata incolumita', derivante<BR>da possibili azioni di natura terroristica conseguenti<BR>all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;<BR>Considerato che l'attuale situazione di diffusa<BR>crisi internazionale, aggravata dal conflitto bellico in atto<BR>sul territorio iracheno, ha determinato un considerevole innalzamento<BR>del rischio di attentati di natura terroristica;<BR>Ritenuto, pertanto, imprescindibile ed urgente<BR>provvedere all'adozione di misure di carattere emergenziale idonee a<BR>tutelare<BR>la cittadinanza dalle conseguenze di possibili azioni<BR>terroristiche, fatti salvi i poteri del Ministro dell'interno;<BR><BR>Dispone:<BR><BR>Art. 1.<BR>1. Il capo del Dipartimento della protezione civile<BR>della Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissario<BR>delegato, nell'ambito delle competenze istituzionali di protezione<BR>civile, provvede, anche avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori<BR>cui assegnare specifici settori di intervento, all'assunzione urgente<BR>di tutte le iniziative necessarie a ridurre al minimo le<BR>possibilita' che si verifichino danni all'incolumita' pubblica e<BR>privata, conseguenti ad eventi calamitosi di natura terroristica.<BR>2. Il commissario delegato, previa individuazione nell'ambito<BR>delle attribuzioni di protezione civile delle varie ipotesi di<BR>rischio connesse agli eventi di cui al comma 1, in particolare, provvede:<BR>a) alla definizione di piani di emergenza<BR>recanti l'individuazione di interventi medico-sanitari, rispetto ad<BR>ipotesi di contaminazioni chimiche, biologiche, nucleari e di<BR>componenti radioattive;<BR>b) alla identificazione di procedure amministrative di<BR>carattere informativo, finalizzate a consentire l'acquisizione alla<BR>sala operativa del Dipartimento della protezione civile di ogni<BR>necessario elemento conoscitivo per poter successivamente<BR>assicurare l'attuazione di tempestivi interventi. A tale scopo il<BR>commissario delegato e' autorizzato ad emanare direttive vincolanti nei<BR>confronti delle altre amministrazioni che dispongono di strutture addette<BR>alla ricezione di elementi informativi in materia di protezione civile<BR>di interesse della presente ordinanza, per concentrare in un<BR>unico contesto operativo l'indispensabile quadro conoscitivo;<BR>c) a predisporre piani informativi recanti norme di condotta<BR>per la popolazione e per le strutture pubbliche e private interessate<BR>in presenza di contesti emergenziali;<BR>d) all'acquisizione a trattativa privata, anche<BR>mediante affidamenti diretti, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.<BR>3, della disponibilita' di beni, materiali e servizi, inerenti a<BR>mezzi di trasporto speciale, a dispositivi di protezione<BR>individuale, nonche' di stazioni di decontaminazione campali, da fornire<BR>alle squadre di primo intervento;<BR>e) all'acquisizione a trattativa privata, anche<BR>mediante affidamenti diretti, della disponibilita' delle necessarie<BR>forniture di prodotti sanitari da utilizzare nell'ambito della<BR>pianificazione di un quadro di iniziative di profilassi rispetto a<BR>situazioni<BR>di rischio biologico;<BR>f) all'organizzazione, unitamente alle amministrazioni<BR>aventi competenza in materia di protezione civile, di corsi di<BR>formazione nonche' di esercitazioni, finalizzati ad adeguare le risorse<BR>umane alle necessita' derivanti dal perseguimento degli obiettivi di<BR>cui alla presente ordinanza;<BR>g) alla costituzione di nuclei di pronto intervento,<BR>interforze ed interdisciplinari, da dislocare in settori ed aree<BR>strategiche, anche all'esito di scambi informativi con le altre<BR>strutture nazionali di protezione civile, e con quelle aventi competenza<BR>in materia di informazioni e sicurezza dello Stato.<BR>3. Per l'acquisizione delle forniture di cui ai punti c) e d)<BR>del comma 2, il commissario delegato puo' provvedere anche attraverso<BR>la conclusione di accordi ed intese, a titolo gratuito od oneroso,<BR>con altri Paesi.<BR>4. Per l'esercizio delle competenze di cui al comma 2,<BR>il commissario delegato puo' avvalersi della<BR>collaborazione tecnico-scientifica delle amministrazioni competenti, ed<BR>in particolare della Direzione generale della prevenzione del<BR>Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanita', degli istituti<BR>di ricovero e cura a carattere scientifico, dei reparti e<BR>delle strutture competenti delle Forze dell'ordine e delle Forze<BR>armate, dell'ENEA e dell'APAT, anche tenendo conto delle pianificazioni<BR>gia' operate in materia di rischio chimico, biologico,<BR>radiologico e nucleare.<BR><BR>Art. 2.<BR>1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del<BR>decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,<BR>dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, in ordine ai poteri conferiti<BR>al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del<BR>Consiglio dei Ministri in presenza di situazioni emergenziali<BR>comportanti grave rischio di compromissione dell'integrita' della<BR>vita, il commissario delegato e' autorizzato, nell'esercizio delle<BR>specifiche competenze di protezione civile, ad assumere ogni utile<BR>misura di coordinamento delle risorse umane e materiali nella<BR>disponibilita' delle strutture pubbliche, al fine di assicurare una<BR>sinergica azione preparatoria e di intervento a tutela degli<BR>interessi pubblici fondamentali con esclusivo riferimento alla<BR>previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso<BR>ed al compimento delle attivita' dirette a superare l'emergenza<BR>connessa ad eventi di natura terroristica.<BR>2. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente<BR>ordinanza, con specifico riferimento alla ineludibile necessita' di<BR>assicurare un'azione coordinata di piu' incisivo contrasto degli<BR>effetti calamitosi derivanti da eventi di natura terroristica, il<BR>commissario delegato provvede a relazionare le Forze dell'ordine e le<BR>altre componenti del Servizio Nazionale di protezione civile, circa<BR>gli esiti delle iniziative intraprese; dette istituzioni provvedono,<BR>per quanto di competenza, a fornire ogni elemento informativo utile<BR>per il perseguimento degli obiettivi di protezione civile di cui alla<BR>presente ordinanza, anche in merito alla disponibilita' e<BR>dislocazione sul territorio delle risorse umane e materiali di<BR>titolarita'.<BR><BR>Art. 3.<BR>1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza<BR>e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,<BR>la deroga alle sotto elencate norme:<BR>- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma<BR>2; 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;<BR>- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,<BR>41, 42, 117 e 119;<BR>- legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed<BR>integrazioni, articoli 4, 5, 6, 9, 10, comma 1-quater; 14, 16, 17,<BR>19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto<BR>del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e del<BR>decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, strettamente collegate<BR>all'applicazione delle suindicate norme;<BR>- decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed<BR>integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65,<BR>articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;<BR>- decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive<BR>modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;<BR>- legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative<BR>regionali in materia di impatto ambientale;<BR>- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter,<BR>14-quater, 16 e 17;<BR>- legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17;<BR>- leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale<BR>oggetto di deroga;<BR>- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive<BR>modifiche, articoli 19 e 24;<BR>- art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del<BR>personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001;<BR>- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre<BR>2001;<BR>- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;<BR>- decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio<BR>dei Ministri del 10 settembre 2002.<BR><BR>Art. 4.<BR>1. E' istituito, entro cinque giorni dall'entrata in vigore della<BR>presente ordinanza, presso il Dipartimento della protezione civile un<BR>nucleo operativo composto dal personale dei competenti corpi dello<BR>Stato, anche dirigenziale, nonche' privato, eventualmente dipendente<BR>da societa' a totale o prevalente capitale pubblico, per coadiuvare<BR>l'azione del commissario delegato nelle iniziative da adottare ai<BR>sensi della presente ordinanza.<BR>2. Alla costituzione del nucleo di cui al comma 1, diretto da un<BR>dirigente generale dello Stato di prima fascia, provvede il capo del<BR>Dipartimento della protezione civile, con propria determinazione,<BR>anche per quanto riguarda la nomina del dirigente generale medesimo,<BR>avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.<BR>3. Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei<BR>Ministri, e' determinato il compenso del commissario, in deroga<BR>all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed<BR>all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del<BR>personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.<BR><BR>Art. 5.<BR>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti<BR>dalla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse<BR>disponibili sul capitolo 3360 dell'unita' previsionale di base<BR>3.1.2.7 della Direzione generale della prevenzione del Ministero<BR>della salute, nonche' con le risorse del Fondo della protezione<BR>civile.<BR>La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale<BR>della Repubblica italiana.<BR>Roma, 28 marzo 2003<BR>Il Presidente: Berlusconi<BR><BR><BR><BR><BR>***********************************************************************************************</P>
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