Inoltrato da: Associazione software libero <PR@???>
> >
> L'associazione software libero promuove una raccolta di firme contro il
> recepimento in Italia della normativa europea sul copyright EUCD.
>
> Con l'aiuto di Massimiliano Meschia abbiamo attivato un modulo online
> per firmare all'indirizzo:
> <http://softwarelibero.it/progetti/eucd/firme/adesione.php>,
> che invitiamo tutti a visitare subito.
>
> La firma è apposta in calce alla petizione preparata da Adriano
> Sponzilli, da inviare ai parlamentari coinvolti nella discussione
> sull'EUCD, per invitarli a ripensare il loro quasi unanime voto.
>
> Invitiamo i webmaster a pubblicizzare l'iniziativa includendo nelle loro
> pagine il logo e il codice descritti ad
> <http://softwarelibero.it/progetti/eucd/news.shtml>.
>
> Segue il testo della petizione:
>
> ================================================================
> Lettera aperta alla Commissione Cultura
>
>
>
> Onorevole Deputato,
>
> le Associazioni firmatarie della presente le scrivono nella Sua veste di
> membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati.
>
> Come certo Ella ricorderà, questa Commissione lo scorso 25 febbraio ha
> dato parere favorevole rispetto allo schema di decreto legislativo che
> recepirà la direttiva 2001/29/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo
> del 22 maggio 2001 su "armonizzazione di taluni aspetti del diritto
> d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione".
>
> A nostro avviso l'approvazione di questo testo è un grave errore, che
> porterà notevoli erosioni dei diritti dei cittadini e degli utenti, come
> fruitori di opere coperte da diritto d'autore e come titolari di libertà
> civili.
>
> La nuova normativa riconosce legittimità giuridica alla così detta
> autotutela tecnologica, ovvero alla pratica delle grosse case di
> produzione di musica, cinema, software, di impedire la copia non
> autorizzata tramite tecnologia anti-copia. La legge considera «efficaci
> misure tecnologiche» quelle che consentono ai titolari dei diritti di
> controllare l'uso dell'opera tramite l'applicazione di un dispositivo, o
> di un procedimento come cifratura o distorsione, o di un meccanismo di
> controllo della copia. L'elusione di tali efficaci misure tecnologiche
> è vietata da una serie di norme penali che attirano nella sfera
> dell'illecito tutta l'attività anche solo di studio dei sistemi di
> protezione. Non si punisce più solamente la vendita abusiva di contenuti
> copiati. Ora è punita la fabbricazione, la vendita, persino la semplice
> detenzione di attrezzature e algoritmi utilizzabili per l'elusione di
> misure tecnologiche; attrezzature e algoritmi spesso strumentali anche
> ad attività del tutto lecite. È del tutto irrilevante, per la nuova
> norma, se di quelle attrezzature si intendesse fare un uso lecito o
> illecito: queste diventano materiale di per sé vietato, come si
> trattasse di stupefacenti.
>
> Negli USA una norma parallela a quella che noi stiamo per inserire
> (ispirata dai medesimi trattati WIPO del 1996) è stata interpretata nel
> senso di considerare vietata la semplice diffusione di informazioni
> tecniche che potessero risultare utili ad agirare misure tecnologiche,
> negando così la libertà di ricerca scientifica in ambito crittografico.
>
> Ma la portata di queste norme sulla libertà individuale di ciascuno di
> noi non si comprende fino in fondo, se non le si guarda alla luce dello
> sviluppo che stanno avendo le tecnologie informatiche oltre oceano. Il
> futuro della distribuzione dell'informazione potrebbe chiamarsi Trusted
> Computing e potrebbe fondarsi sul DRM (Digital Rights Management),
> ovvero un sistema con cui i grandi produttori e distributori possano
> controllare come ogni utente utilizza i propri dispositivi elettronici,
> permettendo o impedendo l'ascolto di una canzone, la visione di un film,
> l'esecuzione di un programma.
>
> Onorevole, il decreto legislativo al quale la Commissione Cultura ha
> fornito parere favorevole renderà illecito ogni tentativo di creare
> programmi che consentano di accedere all'informazione lecitamente
> detenuta. Renderà illegale il materiale informatico che possa
> consentirlo e vietata la diffusione di informazioni in merito. Si noti
> che qui non stiamo parlando di copia illecita o di violazione del
> diritto d'autore, parliamo solo di utenti che si aspettano di accedere
> in maniera non controllata a contenuti che hanno legittimamente
> acquistato, o di difendersi da intrusioni nella loro vita privata.
>
> Lo schema di Decreto lesiglativo introdurrà una nuova nozione, quella di
> «messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa
> avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente». Il
> titolare dei diritti non si limiterà più a vendere un diritto di
> fruizione di quell'opera, come accade ora ogni volta che si acquista un
> libro, un disco, un programma, ma potrà determinare una vendita di
> questo diritto in termini delimitati nel tempo, nello spazio, nelle
> modalità di fruizione e nell'identità dei fruitori.
>
> Questo significa, essenzialmente, che nel bilanciamento di poteri fra il
> titolare dei diritti e il fruitore si arriva ad uno squilibrio totale di
> forze a favore del primo. In base al Suo schema di decreto, Onorevole
> Deputato, chi acquista un diritto d'uso secondo questa modalità non vede
> riconosciuto nessun contenuto legale mimimo del suo diritto; non ha,
> cioè, alcun diritto che gli viene riconosciuto ex lege, nessuno a parte
> quelli contrattualmente stabiliti da chi gli trasferisce l'opera. Questa
> nuova modalità fa cadere anche il tradizionale diritto a effettuare una
> copia di sicurezza, così come sparisce il c.d. «esaurimento dei diritti
> conseguente alla prima vendita». Questa formula tecnica sta a
> significare che, con la disciplina attuale, quando acquistiamo un libro,
> la vendita fa cadere i diritti del titolare su quell'unico esemplare,
> che non possiamo riprodurre in più copie ma che è nostro a tutti gli
> altri effetti: possiamo rivenderlo, prestarlo, farne l'uso che
> preferiamo fino a quando vogliamo, i nostri nipoti potranno
> tramandarselo fino a quando non si ridurrà a polvere di carta. La
> privativa di messa a disposizione nel luogo e nel momento scelti
> individualmente cancella questi diritti.
>
> È teoricamente possibile vendere un libro vietandone la rivendita;
> oppure a scadenza: «questo CD musicale si autodistruggerà fra un anno»;
> oppure ad personam: «questa videocassetta potrai leggerla solo tu e se
> inviti un amico a vederla a casa tua commetti un illecito». Ipotesi
> fantasiose? Per la diffusione tradizionale forse, ma per la diffusione
> di contenuti multimediali per via informatica è realtà. Negli Stati
> Uniti sono in vendita manuali universitari in formato elettronico che
> alla fine del semestre accademico si autodistruggono. Scopo dichiarato
> dell'operazione: impedire che gli studenti più anziani degli anni
> successivi passino i loro vecchi libri ai più giovani. Onorevole,
> l'approvazione dello schema di decreto legislativo modificherà
> radicalmente il concetto di uso lecito e lascerà mano completamente
> libera alle grandi case di distribuzione (case discografiche, major
> cinematografice, case editrici), senza nessun elemento di tutela
> legislativa a favore del fruitore.
>
> Onorevole, per tutte le ragioni fin qui esposte, Le chiediamo di voler
> riconsiderare questa materia, forse licenziata troppo
> frettolosamente. La invitiamo a farsi promotore di un nuovo esame
> parlamentare dello schema legislativo e/o di una mozione di indirizzo
> che vincoli il Governo, nell'azione legislativa delegata, a inserire una
> serie di esclusioni e di contrappesi normativi nello schema. Le realtà
> della società civile impegnate su questi fronti saranno ben liete di
> confrontarsi con le forze parlamentari sul tema di un recepimento non
> dannoso della direttiva in questione.
>
> La salutiamo cordialmente.
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