--0-316243895-1044345201=:23741
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Questa è la legge del secolo scorso, ma ... vigente. Chi conosce qualche papavero, si informi sul da farsi per il 23 marzo, poi venga a riferire giovedì.
Prole
ARTICOLO 18 (art. 17 T.U. 1926)
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 800.000. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a 800.000 . Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
questa è la normativa alla quale faceva riferimento la DIGOS quando, nel settembre dell'anno scorso, si era presentata ad un appuntamento in p.za del municipio. In quell'occasione avevo spiegato all'ispettore D'Angelo che: non ci sono promotori, eravamo presenti lì per coincidenza tutti insieme, che, al più, ciascuno dei presenti, promotore unicamente di se stesso e del proprio tragitto, poteva quotidianamente mandare un fax in questura per segnalare il percorso che intendeva affrontare quel giorno, soprattutto in considerazione del fatto che la norma che prevede l'obbligo dell'avviso ha come finalità quella della tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, e per ogni ciclista tutti i santi giorni è un problema di sicurezza e incolumità. Se ce la siamo cavata così per la massa ... cittadina, non credo sia altrettanto facile per la ciclowoodstock: il problema che si pone è innanzitutto se dare l'avviso, poi chi lo deve dare, perchè l'obbligo incombe sul/sui promotore/i. Parliamone giovedì!
---------------------------------
Yahoo! Cellulari: loghi, suonerie, picture message per il tuo telefonino
--0-316243895-1044345201=:23741
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit
<P>Questa è la legge del secolo scorso, ma ... vigente. Chi conosce qualche papavero, si informi sul da farsi per il 23 marzo, poi venga a riferire giovedì.
<P>Prole
<P> <FONT face=Arial size=2><B>ARTICOLO 18 (art. 17 T.U. 1926)</B></FONT>
<BLOCKQUOTE style="PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #1010ff 2px solid">
<BLOCKQUOTE style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 800.000. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a 800.000 . Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.</FONT></P>
<P><FONT color=#000080><FONT size=2><FONT size=+0>questa è la normativa alla quale faceva riferimento la DIGOS quando, nel settembre dell'anno scorso, si era presentata ad un appuntamento in p.za del municipio. In quell'occasione avevo spiegato all'ispettore D'Angelo che: non ci sono promotori, eravamo presenti lì per coincidenza tutti insieme, che, al più, ciascuno dei presenti, promotore unicamente di se stesso e del proprio tragitto, poteva <U>quotidianamente </U>mandare un fax in questura per segnalare il percorso che intendeva affrontare quel giorno, soprattutto in considerazione del fatto che la norma che prevede l'obbligo dell'avviso ha come finalità quella della tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, e per ogni ciclista tutti i santi giorni è un problema di sicurezza e incolumità. Se ce la siamo cavata così per la massa ... cittadina, non credo sia altrettanto facile per la ciclowoodstock: il problema che si pone è innanzitutto <U>se</U> dare l'avviso, poi <U>chi</U> lo deve dare, perchè l'obbligo incombe su</FONT></FONT>l/sui promotore/i. Parliamone giovedì!</FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE><p><br><hr size=1><A HREF="
http://it.yahoo.com/mail_it/foot/?http://it.mobile.yahoo.com/index2002.html"><b>Yahoo! Cellulari</a></b>: loghi, suonerie, picture message per il tuo telefonino
--0-316243895-1044345201=:23741--