[Lecce-sf] Fw: CORTE COSTITUZIONALE: MEDIASET VIOLA L'ARTICO…

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Autor: Carlo Mileti
Data:  
Assunto: [Lecce-sf] Fw: CORTE COSTITUZIONALE: MEDIASET VIOLA L'ARTICOLO 21
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From: "Carlo Gubitosa" <c.gubitosa@???>
To: <news@???>
Sent: Tuesday, December 17, 2002 3:26 PM
Subject: CORTE COSTITUZIONALE: MEDIASET VIOLA L'ARTICOLO 21


> ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE MACCANICO NELLA PARTE IN CUI HA
> CONSENTITO AL GRUPPO MEDIASET IL MANTENIMENTO DI TRE CONCESSIONI

TELEVISIVE
> SU FREQUENZE TERRESTRI - Per contrasto con l'art. 21 della Costituzione
> (Corte Costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002, Pres. Ruperto, Red.
> Chieppa).
>
> La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita', per contrasto con
> l'art. 21 Cost. (liberta' dell'informazione), della normativa della legge
> Maccanico (L. 31 luglio 1997 n. 249) che ha consentito al gruppo Mediaset
> di mantenere tre concessioni televisive su frequenze terrestri in

contrasto
> con quanto in precedenza affermato dalla stessa Corte con la sentenza n.
> 420/94.
>
> La vicenda giudiziaria ha avuto inizio nell'ottobre del 1999, quando
> l'Associazione utenti e consumatori Adusbef ed altri hanno chiesto al
> Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio di annullare i provvedimenti,
> emessi il 28 luglio 1999 dal Ministro delle Comunicazioni, di rilascio
> della concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito
> nazionale su frequenze terrestri, sostenendo che il rilascio al Gruppo
> Mediaset di tre concessioni su canali terrestri doveva ritenersi
> illegittimo per violazione del limite di due previsto dalla sentenza della
> Corte Costituzionale n. 420 del 20 dicembre 1994.
>
> Il Ministero si e' difeso facendo presente che in base agli artt. 2 e 3
> della legge 31 luglio 1997 n. 249, l'assegnazione di tre concessioni

doveva
> ritenersi temporaneamente legittima fino al momento in cui lo sviluppo del
> mercato avesse consentito di sostituire validamente ad una delle
> concessioni via terra l'emittenza via satellite.
>
> Il TAR Lazio ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale

delle
> norme invocate dal Ministero per contrasto con gli artt. 3 (principio di
> eguaglianza), 21 (liberta' di informazione) e 136 (effetti delle decisioni
> della Corte Costituzionale).
>
> La Corte Costituzionale, dopo avere svolto un'indagine istruttoria
> sull'assetto radiotelevisivo italiano e sulla sua evoluzione nel tempo,

con
> sentenza n. 466 del 20 novembre 2002 (Pres. Ruperto, Red. Chieppa) ha
> dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 7, della
> legge 31 luglio 1997, n. 249 nella parte in cui non prevede la fissazione
> di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque
> non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi,

irradiati
> dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3,
> devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.
>
> Riportiamo di seguito il testo integrale della parte in diritto della
> motivazione.
>
> "Considerato in diritto
>
> 1.- Le questioni sottoposte all'esame della Corte riguardano l'art. 2,
> comma 6, e l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249
> (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme

sui
> sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).
>
> Secondo l'ordinanza del Tar del Lazio le predette norme:
>
> a) nel demandare all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di
> stabilire un periodo transitorio nel quale non venga applicato il limite
> imposto ad uno stesso soggetto di irradiare piu' del 20% dei programmi
> televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale;
>
> b) nel consentire l'esercizio delle reti eccedenti i predetti limiti
> successivamente alla data del 30 aprile 1998, a condizione che "le
> trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e
> via satellite o via cavo", nonche' "esclusivamente via cavo o via
> satellite" alla scadenza del termine indicato dall'Autorita' per le
> garanzie nelle comunicazioni, "in relazione all'effettivo e congruo
> sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via

cavo";
>
> conferirebbero alla detta Autorita' una facolta' non delimitata nel tempo

e
> consentirebbero che la regolamentazione del settore, colpito dalla
> pronuncia di illegittimita' costituzionale di questa Corte (sentenza n.

420
> del 1994), sia ancora in atto, e si perpetui indefinitivamente, rinviando
> la nuova disciplina ad una data imprecisata, con violazione del principio
> di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), dei principi del pluralismo
> nella manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione) e della
> liberta' di iniziativa economica (art. 41 della Costituzione), nonche' del
> giudicato costituzionale (art. 136 della Costituzione).
>
> 2.- Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di
> inammissibilita' variamente prospettate dalla difesa del Presidente del
> Consiglio dei ministri e di alcune parti costituite.
>
> Le eccezioni sono infondate.
>
> Va premesso che, ai fini della rilevanza delle questioni sollevate, la
> motivazione del rimettente appare complessivamente plausibile.
>
> Il punto essenziale delle ragioni giustificative della proposizione delle
> questioni di legittimita' costituzionale e della loro rilevanza nel
> giudizio sulla domanda di annullamento dei provvedimenti, emessi in data

28
> luglio 1999, di attribuzione delle concessioni ed autorizzazioni per la
> radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito
> nazionale, e' stato evidenziato nell'ordinanza di rimessione. In
> quest'ultima, infatti, si sottolinea che la caducazione del regime
> transitorio comporterebbe che sia "incrementata la disponibilita' delle
> frequenze da assegnare ad altri aspiranti, con evidente beneficio del
> pluralismo nella manifestazione del pensiero e nell'informazione".
>
> Nel contempo, il collegio rimettente precisa che l'obiettivo della
> sottoposizione delle questioni all'esame della Corte e' quello di impedire
> la continuazione in modo indefinito - attraverso "una facolta' non
> delimitata nel tempo" - dell'assetto giudicato incostituzionale dalla
> sentenza n. 420 del 1994, con conseguenze sulla disponibilita' delle
> frequenze, sul pluralismo informativo e, quindi, sulla legittimita' delle
> impugnate concessioni ed autorizzazioni, nonche' delle relative clausole.
>
> 3.- E' ininfluente la circostanza che la rete analogica terrestre

eccedente
> (in ambito nazionale) occupi frequenze terrestri non rispondenti (in tutto
> o in parte) ad una rete configurabile nel piano delle frequenze.
>
> Infatti, vi sarebbero sempre frequenze che verrebbero liberate con la
> cessazione del periodo transitorio e l'avvio, per le reti eccedenti, del
> trasferimento delle trasmissioni esclusivamente sul cavo o sul satellite
> (combinato disposto dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 249 del

1997).
>
> Allo stesso modo, una caducazione totale o parziale del denunciato art.
> 3, comma 7, della citata legge sarebbe in grado di produrre effetti
> indiretti sulle disposizioni, di cui ai commi 9 (terza rete Rai senza
> pubblicita') e 11 (rete eccedente di televisione a pagamento) che
> richiamano lo stesso comma 7 per fissare il termine di connessi ed
> interdipendenti periodi transitori (coincidenti anche nella data fissata
> dalla deliberazione Agcom 7 agosto 2001, n. 346). La conseguenza sarebbe
> sempre quella di consentire una diversa distribuzione delle risorse
> economiche derivanti dalla pubblicita', nonche', relativamente alla rete
> criptata eccedente, la liberazione di frequenze.
>
> 4.- Ai fini della rilevanza della questione di legittimita'

costituzionale
> della norma che attribuisce all'Autorita' per le garanzie nelle
> comunicazioni il potere di stabilire il termine per la fine del regime
> transitorio, e' ugualmente ininfluente la circostanza che, con
> deliberazione n. 346 del 2001 della stessa Autorita', sia sopravvenuta una
> prima (e non definitiva) fissazione in via amministrativa di detto

termine.
> Ne' puo', tantomeno, profilarsi l'ipotesi di una restituzione degli atti

al
> giudice a quo, in quanto trattasi di atto amministrativo, che non puo'
> incidere sulla presente questione di legittimita' costituzionale della
> norma che lo prevede, se non per confermare - attraverso l'attuazione
> concreta della stessa norma denunciata - il contenuto e i relativi dubbi
> sollevati sul comma 7 dell'art. 3 della legge n. 249 del 1997.
>
> Infatti, il termine del 31 dicembre 2003, fissato in via amministrativa,

e'
> accompagnato - proprio in adempimento della previsione normativa relativa
> al raggiungimento di un "effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei
> programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo" - da una espressa e
> motivata riserva di rivedere il termine stesso entro il 31 gennaio 2003.
> Nella motivazione e' chiarita la ragione di tale riserva, ritenendosi
> opportuno "effettuare in data antecedente una verifica circa lo sviluppo
> dei sistemi alternativi di diffusione in modo da controllare se,
> all'avvicinarsi della data indicata, le previsioni assunte si rivelino
> corrette".
>
> In altre parole, e' prevista una nuova valutazione - in un momento in cui
> e' possibile disporre di un quadro di riferimento piu' certo - con il fine
> di variare il termine, posticipandolo o anticipandolo, all'esito della
> verifica del raggiungimento, rispettivamente, di un limite di quota
> inferiore al 35%, o superiore al 45%, delle "famiglie digitali" raggiunto
> al 31 dicembre 2002.
>
> Giova subito sottolineare che - sulla base delle esaustive risultanze
> istruttorie e delle relative proiezioni, secondo i dati e le valutazioni

di
> stima offerti dagli stessi organi preposti al settore delle comunicazioni,
> anche alla luce delle emerse difficolta' economiche e di sviluppo
> (sopravvenute ed imprevedibili alla data del 7 agosto 2001) -
> deve escludersi la realizzabilita' in Italia in tempi congrui della

soglia
> minima prevista di diffusione dei sistemi di trasmissione televisiva
> alternativi alla via terrestre analogica (cavo, satellite, digitale
> terrestre).
>
> Segnatamente, infatti, il sistema di trasmissione via cavo si trova "a uno
> stato poco piu' che embrionale".
>
> Il sistema di trasmissione via satellite, come risulta dagli atti
> acquisiti, raggiunge un modesto numero di utenti.
>
> Infine, la televisione digitale terrestre si trova ancora in una fase di
> mera sperimentazione.
>
> Pertanto, il regime transitorio, agganciato al criterio dello sviluppo
> effettivo e congruo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via

satellite
> e via cavo (art. 3, comma 7, della legge n. 249 del 1997), non e'

destinato
> a concludersi in tempi ragionevolmente brevi. Tutti gli elementi raccolti
> dall'istruttoria conducono, anzi, a ritenere irrealizzabile, in periodi
> prossimi o almeno ragionevolmente susseguenti in maniera certa e
> definitiva, il rispetto del termine previsto in via amministrativa sulla
> base dei criteri fissati dal citato comma 7 dell'art. 3.
>
> 5.- Del tutto ininfluente, ai fini delle questioni sollevate, deve
> ritenersi anche l'invocato decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
> 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di
> trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il
> risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni,
> nella legge 20 marzo 2001, n. 66.
>
> Il predetto decreto contiene disposizioni riguardanti la televisione
> privata in ambito locale (art. 1, comma 1); la radiodiffusione sonora in
> tecnica digitale e anche analogica (art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter e
> 2-quater); la riduzione di inquinamenti da emissioni di radiodiffusione
> sonora e televisiva (art. 2, comma 1); le antenne per la telefonia mobile
> (art. 2, comma 1-bis); la sperimentazione e le agevolazioni per l'avvio
> dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri (art.
> 2-bis, commi 1 e 2); l'indicazione dell'anno 2006 entro il quale
> "le trasmissioni televisive di programmi e dei servizi multimediali su
> frequenze terrestri devono essere irradiati esclusivamente in tecnica
> digitale" (art. 2-bis, comma 5); e altri punti, infine, di interesse
> scientifico e di propulsione di nuove tecnologie.
>
> Si tratta di aspetti estranei al presente giudizio e privi di riflesso
> sulle sollevate questioni di legittimita' costituzionale, che investono
> l'attuazione del sistema delle misure anticoncentrative e il termine del
> relativo regime transitorio, incentrato sulle trasmissioni in ambito
> nazionale su frequenze terrestri con tecnica analogica.
>
> 6.- Nessuno ostacolo ad un esame del merito delle questioni sollevate

puo',
> inoltre, derivare dalla mancanza di assegnazione delle frequenze; dal
> preteso accantonamento del piano analogico; dalla attuale parziale
> localizzazione delle emittenti in siti non pianificati; dalle difficolta'
> pratiche di futura assegnazione provvisoria di frequenze; dalle esigenze

di
> un ulteriore intervento legislativo per le modalita' di messa a regime del
> sistema in seguito ad un eventuale superamento della fase transitoria.
>
> Gli anzidetti profili attengono, invero, alle modalita' di successiva
> attuazione di una eventuale pronuncia di illegittimita' costituzionale
> delle norme denunciate, nonche', in alcuni casi, alle esigenze di
> un ulteriore intervento legislativo. Come tali, detti aspetti possono
> incidere non sulla ammissibilita' delle questioni sollevate, ma, semmai,
> sulla tipologia di decisione della Corte.
>
> 7.- Sul merito delle questioni di legittimita' costituzionale
> proposte, occorre anzitutto sottolineare i seguenti punti.
>
> A) Le questioni sollevate riguardano solo la radiodiffusione
> televisiva privata nazionale in chiaro su frequenze terrestri con tecnica
> analogica.
>
> Tuttavia la sorte del censurato comma 7 dell'art. 3 della legge n. 249 del
> 1997 si riflette evidentemente sulle collegate previsioni di termine
> contenute nel comma 9 dello stesso articolo (relativo alla realizzazione

da
> parte della RAI della terza rete senza pubblicita'), e nel comma 11
> (relativo alla rete eccedente che trasmette in forma codificata, c.d.
> televisione a pagamento).
>
> B) La formazione dell'esistente sistema televisivo italiano privato in
> ambito nazionale ed in tecnica analogica trae origine da situazioni di

mera
> occupazione di fatto delle frequenze (esercizio di impianti senza rilascio
> di concessioni e autorizzazioni), al di fuori di ogni logica di incremento
> del pluralismo nella distribuzione delle frequenze e di pianificazione
> effettiva dell'etere.
>
> Detta occupazione di fatto e' stata, peraltro, in varie occasioni
> per lunghi periodi temporali, legittimata ex post e sanata con il
> consentire "la prosecuzione delle attivita' delle singole emittenti
> radiotelevisive private con gli impianti in funzione al 1° ottobre
> 1984" (decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante: "Disposizioni
> urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive", convertito, con
> modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n.10, prorogato con
> decreto-legge 1° giugno 1985, n. 223, recante: "Proroga di termini in
> materia di trasmissioni radiotelevisive", convertito nella legge 2 agosto
> 1985, n. 397).
>
> Anche per gli impianti in esercizio all'entrata in vigore della legge 6
> agosto 1990, n. 223, recante: "Disciplina del sistema radiotelevisivo
> pubblico e privato", e' stata data l'autorizzazione a "proseguire
> nell'esercizio. a condizione di avere inoltrato domanda per il rilascio
> della concessione" e fino ad un termine di 730 giorni (art. 32, comma 1;

v.
> sentenza n. 408 del 1996), prorogato dal decreto-legge 19 ottobre 1992,
> n.407 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione),
> convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482.
>
> I termini di prosecuzione sono stati, ulteriormente prorogati dai seguenti
> atti normativi: decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323 (Provvedimenti urgenti
> in materia radiotelevisiva), convertito, con modificazioni, nella legge 27
> ottobre 1993, n. 422; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni
> urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle
> telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre
> 1996, n. 650; legge 31 luglio 1997, n. 249; legge 30 aprile 1998, n. 122
> (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249
> relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme
> in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive);
> decreto-legge 30 gennaio 1999, n.15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
> equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il
> mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo),
> convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n.78; decreto
> del ministro delle comunicazioni 28 luglio 1999.
>
> La protrazione del termine e' stata motivata: fino al luglio 1997,
> dall'attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e della
> predisposizione del nuovo piano di assegnazione delle frequenze; fino al
> luglio 1999, dall'attesa del rilascio delle concessioni; in epoca
> successiva, dall'esigenza di attendere i tempi di attuazione del piano di
> assegnazione delle frequenze (approvato con deliberazione 30 ottobre 1998
> dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni).
>
> C) L'attuale sistema di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri
> con tecnica analogica mantiene immutata la caratteristica di ristrettezza
> delle frequenze e quindi di assai limitato numero delle reti realizzabili

a
> copertura nazionale.
>
> Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze - sulla base di 51
> canali pianificati (3 per ciascuna rete) - ha previsto 17 reti, di cui

11
> assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale (3

utilizzate
> dalla televisione pubblica-RAI e 8 destinate a quella privata, sempre in
> ambito nazionale) e le rimanenti 6 reti, pari al 35,3%, riservate alle
> esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito locale.
>
> Rispetto a quella esaminata dalla sentenza n. 420 del 1994, la
> situazione di ristrettezza delle frequenze disponibili per la televisione
> in ambito nazionale con tecnica analogica si e', pertanto, accentuata,

con
> effetti ulteriormente negativi sul rispetto dei principi del pluralismo e
> della concorrenza e con aggravamento delle concentrazioni. Si e' passati,
> infatti, da una previsione di 12 reti nazionali (9 private, 3 pubbliche),
> ad 11 reti (8 private, 3 pubbliche), oltre alle televisioni criptate a
> pagamento. Alle televisioni private sono state rilasciate, in data 28
> luglio 1999, soltanto sette concessioni, peraltro senza attribuzione di
> frequenze, mentre nella fase transitoria sono state mantenute in esercizio
> con le frequenze gia' utilizzate anche le tre reti private nazionali
> riconducibili ad unico soggetto.
>
> 8.- La descritta situazione di fatto non garantisce, pertanto,

l'attuazione
> del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno

degli
> "imperativi" ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in
> materia. Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato la necessita'

di
> assicurare l'accesso al sistema radiotelevisivo del "massimo numero
> possibile di voci diverse" (sentenza n. 112 del 1993), ed ha
> sottolineato l'insufficienza del mero concorso fra un polo pubblico e

un
> polo privato ai fini del rispetto delle evidenziate esigenze

costituzionali
> connesse all'informazione (sentenze n. 826 del 1988 e n. 155 del 2002).
>
> L'obiettivo di garantire, tra l'altro, il pluralismo dei mezzi di
> informazione e' stato sottolineato, in una prospettiva piu' ampia, anche a
> livello comunitario in recenti direttive: direttiva 2002/19/CE, relativa
> all'accesso alle reti di comunicazione elettronica, alle risorse

correlate
> e all'interconnessione delle medesime (direttiva di accesso); direttiva
> 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di
> comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); direttiva

2002/21/CE,
> che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
> comunicazione elettronica (direttiva quadro); direttiva 2002/22/CE,
> relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di
> reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
> universale).
>
> In questo quadro la protrazione della situazione (peraltro aggravata)

gia'
> ritenuta illegittima dalla sentenza n. 420 del 1994 ed il mantenimento
> delle reti considerate ancora "eccedenti" dal legislatore del 1997

esigono,
> ai fini della compatibilita' con i principi costituzionali, che sia
> previsto un termine finale assolutamente certo, definitivo e dunque
> non eludibile.
>
> 9.- Tanto ritenuto e', tuttavia, da precisare che la esigenza di un
> equilibrato passaggio di riconversione del sistema di trasmissione delle
> reti eccedenti i limiti anticoncentrativi non esclude la legittimita' sul
> piano costituzionale di un regime transitorio in cui si dilazioni
> temporaneamente l'applicazione, rispetto a situazioni preesistenti, dei
> limiti anzidetti.
>
> Del resto, l'esistenza di un regime transitorio e' stata gia' ritenuta
> legittima da questa Corte (sentenza n. 420 del 1994), la quale gia' in
> precedenza aveva precisato che la fase transitoria non poteva assumere "di
> fatto carattere definitivo", senza che la Corte stessa effettuasse "una
> diversa valutazione con le relative conseguenze" (sentenza n. 826 del

1988).
>
> La illegittimita' costituzionale non investe il regime transitorio in
> deroga e nemmeno l'attuale prosecuzione, purche' temporaneamente

limitata,
> dell'esercizio delle emittenti in eccedenza rispetto ai limiti anzidetti
> (combinato disposto dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, commi 6, 9 e 11).
>
> 10.- Non sussiste, inoltre, il vizio denunciato derivante dal
> coinvolgimento, in funzione garantistica, dell'Autorita' per le garanzie
> delle comunicazioni. Non e', infatti, l'affidamento della concreta
> determinazione del termine ad una Autorita' amministrativa indipendente a
> comportare vizi di legittimita' costituzionale del termine stesso, bensi'
> il suo aggancio a criteri e modalita' fissati dal legislatore, non
> idonei ad assicurare - legati come sono ai tempi di realizzazione dei
> sistemi alternativi di trasmissione - alcuna certezza di cessazione della
> fase transitoria entro un termine congruo e definitivo.
>
> 11.- L'individuazione di un termine finale, entro il quale possa avvenire
> la cessazione definitiva del regime transitorio dell'art. 3, comma 7, e
> delle collegate previsioni dei commi 9 e 11 della legge n. 249 del 1997,
> puo' essere ricavata dalla valutazione di congruita' tecnica dei tempi di
> passaggio al regime definitivo effettuata dalla Autorita' per le garanzie
> nelle comunicazioni con la delibera n. 346 del 2001. L'Autorita' ha
> indicato la data del 31 dicembre 2003 quale termine ritenuto sufficiente
> per le semplici operazioni di trasferimento delle reti analogiche
> eccedenti, tanto in chiaro che in forma codificata.
>
> In altre parole, una volta esclusa la tollerabilita' di una protrazione
> dell'anzidetto regime transitorio fino alla realizzazione di un congruo
> sviluppo della utenza satellitare e via cavo e di altri sistemi

alternativi
> alla diffusione terrestre in tecnica analogica, puo' essere assunto quale
> termine di chiusura quello gia' ritenuto tecnicamente utilizzabile
> dall'Autorita'. Cio' a prescindere dal raggiungimento della prevista quota
> di "famiglie digitali", che rimane indipendente dalle operazioni tecniche
> di trasferimento verso sistemi alternativi a quello analogico su frequenze
> terrestri.
>
> D'altro canto, la data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali
> all'intervento del legislatore per determinare le modalita'
> della definitiva cessazione del regime transitorio di cui al comma 7
> dell'art. 3 della legge n. 249 del 1997.
>
> E' appena il caso di precisare che la presente decisione, concernente le
> trasmissioni radiotelevisive in ambito nazionale su frequenze terrestri
> analogiche, non pregiudica il diverso futuro assetto che potrebbe derivare
> dallo sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terrestre, con
> conseguente aumento delle risorse tecniche disponibili.
>
> 12.- Sulla base delle esposte considerazioni, deve dichiararsi
> l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 31

luglio
> 1997, n. 249, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine
> finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31
> dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti
> eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere
> trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo. Ovviamente cio' e'
> destinato a riflettersi sulla portata dei commi 9 e 11 dell'art. 3 della
> legge n. 249 del 1997 in forza dell'evidenziato collegamento con il comma
> 7 dello stesso art. 3, quale risultante dalla presente decisione.
>
> Vanno, invece, dichiarate non fondate le questioni di legittimita'
> costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, comma 6, della citata
> legge n. 249 del 1997, sollevate in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 136
> della Costituzione."
>
>