At 10.58 16/12/02 +0100, you wrote: > Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio
>1948, n. 66 =E8 inserito il seguente:
>=AB Art. 1bis Chiunque, al fine di impedire od
>ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona
>congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una
>strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una
>strada ordinaria o ferrata, =E8 punito
ma noi non "impediamo od ostacoliamo la libera circolazione":
noi SIAMO traffico.
un certo rallentamento c'e'=20
tanto quanto qualsiasi ingorgo di fetide auto...
con questo articolo QUALSIASI autosauro dovrebbe essere sanzionato!!!!!!
baci e bici
toni_i
"La bicicletta =E8 il veicolo pi=F9 rapido nella via della delinquenza;=
perch=E8
la passione del pedale trascina al furto, alla truffa, alla grassazione!"