quello che vi invio è il verbale di una sanzione amministrativa inviata ad
alcuni partecipanti alla cm vicenza in data 26 ottobre.
Sto facendola girare a tutte le liste di ogni città,vi invito a farlo anche
per tutte le persone che in qualche modo potrebbero essere interessate.
........il Duc@
Ufficio Verbali Polstrada
...abbiamo accertato che il
cognome e nome xxx xxx nato a xxx ........
residente a xxxxx
tipo di veicolo : velocipede
ha violato le norme di cui all'art. 1 bis D.L.vo 66/1948 comma 2°
mod.art.17 D.L.vo 30/12/1999 n° 507
per aver provocato,in concorso con altri,il blocco della libera circolazione
degli autoveicoli in località Vicenza,rotatoria di via Btg.Val Leogra con
via Pecori Giraldi effetuando,in sella ai propri velocipedi,vari giri
attorno alla predetta rotatoria non consentendo la corcolazione degli altri
utenti.Violazione commessa alle ore xx:xx del 26/10/2002 e contestata in
data odierna a seguito della visione dei filmati effetuata in data
28/10/2002 da personale dipendente il Gabinetto Provinciale di Polizia
Scientifica della Questura di Vicenza.
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l'articolo 1 Bis D. Leg.nr.66/1948 comma 2° mod. art.17 D.Leg. 30/12/1999
nr.507 recita:
La norma,nel disciplinare ex novo la fattispecie di blocco ferroviario,di
ostacolo alla libera navigazione o alla libera circolazione su sede
stradale,previste dal Decreto Legislativo 22/1/48 nr.66,mantiene la valenza
penale per le sole ipotesi di deposito o abbandono di congegni o altri
oggetti sulla strada ferrata o area portuale al fine di ostacolare la libera
circolazione.
Tutte le altre ipotesi -deposito o abbandonodi congegni o altri oggetti in
una strada ordinaria,ostruzione e ingombro in una strada ordinaria o
ferrata-sono state ricondotte al nuovo art. 1 bis che recita:
"Chiunque,al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione,depone od
abbandona congegni od altri oggetti di qualsiasi specie in una strada
ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata,è
punito,se il fatto non costituisce reato,con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni "
"Se il fatto è commesso da più persone,anche non riunite,si applica la
sanzione amministrativa di una somma da lire cinque milioni a lire venti
milioni "
Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura
ridotta ai sensi dell'art16 della legge 24 novembre 1981,nr.689
L'autorità amministrativa competente riceve rapporto ai sensi dell'art.17
legge 689/81 e ad emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento è il Prefetto
mi rendo conto che la mail è un pò lunga, ma penso ne valga la pena....
manubri al cielo .......il Duc@