[Forumlucca] I: [info-unponteper] URGENTE - RISOLUZIONE ONU

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Autor: Marcucci Gian Paolo
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Temat: [Forumlucca] I: [info-unponteper] URGENTE - RISOLUZIONE ONU
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To: <liste@ponte>
Cc: info-unponteper <info-unponteper@???>
Sent: Monday, November 11, 2002 10:54 AM
Subject: [info-unponteper] URGENTE - RISOLUZIONE ONU


>
> Venerdì 8 novembre 2002, intorno alle 10.00 ora di New York, il Consiglio

di
> Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità la risoluzione

1441
> (2002) che impone all'Iraq le nuove condizioni per la ripresa delle
> ispezioni sui suoi armamenti di distruzione di massa.
>
> Di seguito il testo integrale nella traduzione italiana.
>
> Il testo originale della risoluzione 1441 (2002) - assieme al comunicato
> stampa ufficiale delle Nazioni Unite (8 novembre 2002) - è disponibile al:
> http://www.un.org/News/Press/docs/2002/SC7564.doc.htm
>
>
> Il calendario che si presenta all'Iraq in conseguenza della risoluzione
> approvata, è adesso il seguente:
>
> - 15 novembre 2002: termine entro il quale l'Iraq deve accettare i termini
> della risoluzione e comunicare la propria intenzione di adempiere;
>
> - 8 dicembre 2002: termine entro il quale l'Iraq deve presentare agli
> ispettori e al Consiglio di Sicurezza una dichiarazione completa di tutti
> gli aspetti dei suoi programmi di armamenti chimici, biologici e nucleari;
>
> - 23 dicembre 2002: termine entro il quale gli ispettori devono riprendere
> il loro lavoro in Iraq.
> Il Direttore Esecutivo dell'UNMOVIC - Hans Blix - ha dichiarato che una
> squadra di ispettori andrà in Iraq in avanscoperta il 18 novembre.
>
> - 21 febbraio 2003: termine entro il quale gli ispettori devono riferire

sul
> loro lavoro al Consiglio di Sicurezza, nel caso in cui le ispezioni
> riprendano il 23 dicembre 2002.
>
>
> Ornella Sangiovanni
>
>
>
> Il Consiglio di Sicurezza,
>
> Ricordando tutte le sue precedenti risoluzioni pertinenti, in particolare

le
> sue risoluzioni 661(1990) del 6 agosto 1990, 678 (1990) del 29 novembre
> 1990, 686 (1991) del 2 marzo 1991, 687 (1991) del 3 aprile 1991, 688

(1991)
> del 5 aprile 1991, 707 (1991) del 15 agosto 1991, 715 (1991) dell'11

ottobre
> 1991, 986 (1995) del 14 aprile 1995, e 1284 (1999) del 17 dicembre 1999, e
> tutte le dichiarazioni pertinenti del suo Presidente,
>
> Ricordando inoltre la sua risoluzione 1382 (2001) del 29 novembre 2001 e

la
> sua intenzione di dare a essa piena attuazione,
>
> Riconoscendo la minaccia che l'inadempienza dell'Iraq verso le risoluzioni
> del Consiglio e la sua proliferazione di armi di distruzione di massa e di
> missili a lunga gittata pongono per la pace e la sicurezza internazionale,
>
> Ricordando che la sua risoluzione 678 (1990) autorizzava gli Stati membri

a
> fare uso di tutti i mezzi necessari per sostenere e attuare la sua
> risoluzione 660 (1990) del 2 agosto 1990 e tutte le risoluzioni pertinenti
> ad essa successive e per ripristinare la pace e la sicurezza

internazionale
> nell'area,
>
> Ricordando inoltre che la sua risoluzione 687 (1991) ha imposto degli
> obblighi all'Iraq come passo necessario per il raggiungimento del suo
> obiettivo dichiarato di ripristinare la pace e la sicurezza internazionale
> nell'area,
>
> Deplorando il fatto che l'Iraq non ha fornito una dichiarazione accurata,
> piena, definitiva e completa, come richiesto dalla risoluzione 687 (1991),
> di tutti gli aspetti dei suoi programmi per lo sviluppo di armi di
> distruzione di massa e missili balistici con gittata superiore ai 150 km,

e
> di tutti i possessi di tali armi, dei loro componenti e impianti di
> produzione e ubicazioni, come pure di tutti gli altri programmi nucleari,
> compresi quelli che esso sostiene essere a scopi non collegati a materiale
> impiegabile per armi nucleari,
>
> Deplorando inoltre che l'Iraq abbia ripetutamente ostacolato l'accesso
> immediato, senza condizioni, e senza restrizioni ai siti designati dalla
> Commissione Speciale delle Nazioni Unite (UNSCOM) e dall'Agenzia
> Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), non abbia cooperato

pienamente
> e senza condizioni con gli ispettori dell'UNSCOM e dell'IAEA, come

richiesto
> dalla risoluzione 687 (1991), e alla fine abbia cessato ogni cooperazione
> con l'UNSCOM e l'IAEA nel 1998,
>
> Deplorando l'assenza, dal dicembre 1998, in Iraq di monitoraggio, verifica

e
> ispezione internazionale, come richiesto dalle risoluzioni pertinenti,

delle
> armi di distruzione di massa e dei missili balistici, nonostante le

ripetute
> richieste da parte del Consiglio perché l'Iraq fornisca accesso immediato,
> senza condizioni e senza restrizioni alla Commissione di Monitoraggio,
> Verifica e Ispezione delle Nazioni Unite (UNMOVIC), creata nella

risoluzione
> 1284 (1999) come organizzazione che succede all'UNSCOM, e all'IAEA, e
> rammaricandosi per il conseguente prolungarsi della crisi nella regione e
> per la sofferenza del popolo iracheno,
>
> Deplorando anche che il Governo dell'Iraq non abbia adempiuto ai suoi
> impegni ai sensi della risoluzione 687 (1991) rispetto al terrorismo, ai
> sensi della risoluzione 688 (1991) di porre fine alla repressione della

sua
> popolazione civile e di fornire accesso da parte delle organizzazioni
> umanitarie internazionali a tutti coloro che necessitano di assistenza in
> Iraq, e ai sensi delle risoluzioni 686 (1991), 687 (1991), e 1284 (1999)

di
> restituire o cooperare nel dar conto dei cittadini del Kuwait e di paesi
> terzi detenuti illegalmente in Iraq, o di restituire i beni del Kuwait
> illegalmente confiscati dall'Iraq,
>
> Ricordando che nella sua risoluzione 687 (1991) il Consiglio ha dichiarato
> che un cessate il fuoco sarebbe stato basato sull'accettazione da parte
> dell'Iraq delle disposizioni di quella risoluzione, compresi gli obblighi
> per l'Iraq in essa contenuti,
>
> Deciso a garantire una piena e immediata adempienza da parte dell'Iraq

verso
> i suoi obblighi in base alla risoluzione 687 (1991) e altre risoluzioni
> pertinenti senza condizioni o restrizioni, e ricordando che le risoluzioni
> del Consiglio costituiscono il parametro fondamentale dell'adempienza

dell'
> Iraq,
>
> Ricordando che il funzionamento efficace dell'UNMOVIC, come organizzazione
> che succede alla Commissione Speciale, e dell'IAEA è essenziale per l'
> attuazione della risoluzione 687 (1991) e di altre risoluzioni pertinenti,
>
> Facendo rilevare che la lettera datata 16 settembre 2002 del Ministro

degli
> Esteri iracheno indirizzata al Segretario Generale è un primo passo
> necessario verso la rettifica del fatto che l'Iraq continua a essere
> inadempiente nei confronti delle pertinenti risoluzioni del Consiglio,
>
> Facendo rilevare inoltre la lettera datata 8 ottobre 2002 del Direttore
> Esecutivo dell'UNMOVIC e del Direttore Generale dell'IAEA al Generale
> al-Saadi del Governo dell'Iraq che espone gli accordi pratici, come

seguito
> al loro incontro di Vienna, i quali sono requisiti preliminari per la
> ripresa delle ispezioni in Iraq da parte dell'UNMOVIC e dell'IAEA, ed
> esprimendo la più grave preoccupazione per il fatto che il Governo

dell'Iraq
> continua a non fornire conferma degli accordi come esposti in quella
> lettera.
>
> Riaffermando l'impegno di tutti gli Stati membri nei confronti della
> sovranità e dell'integrità territoriale dell'Iraq, del Kuwait, e degli

stati
> vicini,
>
> Elogiando il Segretario Generale e i membri della Lega degli Stati Arabi e
> il suo Segretario Generale per i loro sforzi a questo proposito,
>
> Deciso a garantire piena adempienza alle sue decisioni,
>
> Agendo in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,
>
>
> 1. Decide che l'Iraq è stato e rimane in violazione sostanziale dei suoi
> obblighi in base alle risoluzioni pertinenti, compresa la risoluzione 687
> (1991), in particolare attraverso la sua non cooperazione con gli

ispettori
> delle Nazioni Unite e l'IAEA, e il non completamento delle azioni

richieste
> in base ai paragrafi da 8 a 13 della risoluzione 687 (1991);
>
> 2. Decide, riconoscendo il paragrafo 1 di cui sopra, di offrire all'Iraq,
> mediante questa risoluzione, una ultima opportunità di adempiere ai suoi
> obblighi sul disarmo sulla base delle risoluzioni pertinenti del

Consiglio;
> e di conseguenza decide di istituire un regime potenziato di ispezioni

allo
> scopo di portare a compimento completo e verificato il processo di disarmo
> istituito dalla risoluzione 687 (1991) e dalle successive risoluzioni del
> Consiglio;
>
> 3. Decide che, per iniziare ad adempiere ai suoi obblighi sul disarmo,

oltre
> a presentare le dichiarazioni semestrali richieste, il Governo dell'Iraq
> deve fornire all'UNMOVIC, all'IAEA, e al Consiglio, non più tardi di 30
> giorni dalla data di questa risoluzione, una dichiarazione accurata, piena

e
> completa a oggi di tutti gli aspetti dei suoi programmi di sviluppo di

armi
> chimiche, biologiche e nucleari, missili balistici, e altri sistemi di
> lancio come veicoli aerei senza pilota e sistemi di dispersione ideati per

l
> 'utilizzo su aerei, compreso qualunque possesso e l'ubicazione esatta di
> tali armi, componenti, sub-componenti, stock di agenti, e materiali e
> attrezzature relative, l'ubicazione e l'opera dei suoi impianti per la
> ricerca, lo sviluppo e la produzione, come pure di tutti gli altri

programmi
> chimici, biologici e nucleari, compreso qualunque esso sostenga essere a
> scopi non connessi a materiali o produzione per armamenti;
>
> 4. Decide che dichiarazioni false o omissioni nelle dichiarazioni

presentate
> dall'Iraq ai sensi di questa risoluzione e l'inadempienza nei suoi

confronti
> in qualunque momento da parte dell'Iraq nonché la sua non piena

cooperazione
> nella sua attuazione costituiscono una ulteriore violazione sostanziale
> degli obblighi e saranno riferite al Consiglio per una valutazione
> conformemente ai paragrafi 11 e o 12 di cui sotto;
>
> 5. Decide che l'Iraq fornirà all'UNMOVIC e all'IAEA accesso immediato,

senza
> ostacoli, senza condizioni e senza restrizioni a qualunque e a tutte le
> aree, comprese quelle sotterranee, impianti, edifici, attrezzature,
> documenti e mezzi di trasporto che essi desiderino ispezionare, come pure
> accesso senza ostacoli, senza restrizioni e privato a tutti i funzionari e
> altre persone che l'UNMOVIC o l'IAEA desiderino intervistare nella maniera

o
> nella sede scelta dall'UNMOVIC o dall'IAEA conformemente a qualunque

aspetto
> dei loro mandati; decide inoltre che l'UNMOVIC e l'IAEA possono a loro
> discrezione condurre interviste dentro o fuori l'Iraq, possono facilitare

il
> viaggio degli intervistati e di loro familiari fuori dall'Iraq, e che, a
> sola discrezione dell'UNMOVIC e dell'IAEA, tali interviste possono

svolgersi
> senza la presenza di osservatori del governo iracheno; e incarica

l'UNMOVIC
> e chiede all'IAEA di riprendere le ispezioni non più tardi di 45 giorni

dall
> 'adozione di questa risoluzione e ad aggiornare il Consiglio 60 giorni

dopo;
>
> 6. Approva la lettera dell'8 ottobre 2002 del Direttore Esecutivo dell'
> UNMOVIC e del Direttore Generale dell'IAEA al Generale al-Saadi del

Governo
> dell'Iraq qui allegata, e decide che i contenuti di questa lettera devono
> essere vincolanti per l'Iraq;
>
> 7. Decide inoltre che, in considerazione della prolungata interruzione

della
> presenza dell'UNMOVIC e dell'IAEA da parte dell'Iraq, e affinché esse
> portino a termine i compiti esposti in questa risoluzione e in tutte le
> precedenti risoluzioni pertinenti, e nonostante intese precedenti, il
> Consiglio con la presente stabilisce le seguenti autorizzazioni rivedute o
> supplementari, che saranno vincolanti per l'Iraq, per facilitare il loro
> lavoro in Iraq:
>
> -- L'UNMOVIC e l'IAEA determineranno la composizione delle loro squadre di
> ispettori e garantiranno che queste squadre siano composte dagli esperti

più
> qualificati e competenti disponibili;
>
> -- Tutto il personale dell'UNMOVIC e dell'IAEA godrà dei privilegi e delle
> immunità corrispondenti a quelle degli esperti in missione, previste nella
> Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e nell'Accordo
> sui privilegi e le immunità dell'IAEA;
>
> -- L'UNMOVIC e l'IAEA avranno diritti di ingresso senza restrizioni dentro

e
> fuori l'Iraq, il diritto di muoversi liberamente, senza restrizioni e
> immediatamente verso e dai siti oggetto di ispezioni, e il diritto di
> ispezionare qualsiasi sito ed edificio, compreso l'accesso immediato,

senza
> ostacoli, senza condizioni e senza restrizioni ai siti presidenziali pari

a
> quello a tutti gli altri siti, nonostante le disposizioni della

risoluzione
> 1154 (1998);
>
> -- L'UNMOVIC e l'IAEA avranno il diritto di ricevere dall'Iraq i

nominativi
> di tutto il personale attualmente e precedentemente collegato ai programmi
> chimici, biologici, nucleari e balistici dell'Iraq e agli impianti per la
> ricerca, sviluppo e produzione collegati;
>
> -- La sicurezza delle strutture dell' UNMOVIC e dell'IAEA sarà garantita

da
> un numero sufficiente di guardie delle Nazioni Unite;
>
> -- L'UNMOVIC e l'IAEA avranno il diritto di dichiarare, allo scopo di
> "congelare" un sito da ispezionare, zone di esclusione, comprese le aree
> circostanti e i corridoi di transito, nelle quali l'Iraq sospenderà i
> movimenti aerei e terrestri in modo che niente venga modificato

all'interno
> o portato fuori da un sito in corso di ispezione;
>
> -- L'UNMOVIC e l'IAEA avranno l'utilizzo e l'atterraggio libero e senza
> restrizioni di velivoli fissi e a rotazione, compresi veicoli da
> ricognizione con e senza pilota;
>
> -- L'UNMOVIC e l'IAEA avranno il diritto, a loro sola discrezione, in modo
> verificabile di rimuovere, distruggere, o rendere innocue tutte le armi. i
> subsistemi, i componenti, i documenti, i materiali e altri articoli

relativi
> proibiti, e il diritto di sequestrare o chiudere qualunque impianto o
> attrezzatura per la loro produzione; e
>
> -- L'UNMOVIC e l'IAEA avranno il diritto di importare e utilizzare
> liberamente attrezzature o materiali per ispezioni e di confiscare ed
> esportare qualsiasi attrezzatura, materiale o documento preso durante le
> ispezioni, senza perquisizioni del personale dell'UNMOVIC o dell'IAEA o

del
> bagaglio ufficiale o personale;
>
> 8. Decide inoltre che l'Iraq non deve commettere o minacciare atti ostili
> diretti contro qualunque rappresentante o personale delle Nazioni Unite o
> dell'IAEA o di qualunque Stato membro che agisca per sostenere qualunque
> risoluzione del Consiglio;
>
> 9. Chiede al Segretario Generale di notificare immediatamente all'Iraq
> questa risoluzione, che è vincolante per l'Iraq; esige che l'Iraq confermi
> entro 7 giorni da questa notifica la sua intenzione di adempiere

pienamente
> a questa risoluzione; ed esige ulteriormente che l'Iraq cooperi
> immediatamente, senza condizioni, e attivamente con l'UNMOVIC e l'IAEA;
>
> 10. Chiede a tutti gli Stati membri di dare pieno sostegno all'UNMOVIC e

all
> 'IAEA nell'adempimento dei loro mandati, anche fornendo informazioni
> relative a programmi proibiti o ad altri aspetti dei loro mandati;

compreso
> sui tentativi iracheni a partire dal 1998 di procurarsi articoli proibiti,

e
> segnalando siti da ispezionare, persone da intervistare, le condizioni di
> tali interviste, e dati da raccogliere, i cui risultati saranno riferiti

al
> Consiglio dall'UNMOVIC e dall'IAEA;
>
> 11. Dà istruzioni al Direttore Esecutivo dell'UNMOVIC e al Direttore
> Generale del'IAEA di riferire immediatamente al Consiglio qualunque
> interferenza da parte dell'Iraq con le attività di ispezione, come pure
> qualunque inadempienza da parte dell'Iraq verso i suoi obblighi sul

disarmo,
> compresi i suoi obblighi riguardo alle ispezioni in base a questa
> risoluzione;
>
> 12. Decide di riunirsi immediatamente al ricevimento di un rapporto in
> conformità con i paragrafi 4 o 11 di cui sopra, al fine di prendere in
> considerazione la situazione e la necessità di una piena adempienza verso
> tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio al fine di garantire la pace

e
> la sicurezza internazionale;
>
> 13. Ricorda, in questo contesto, che il Consiglio ha avvertito

ripetutamente
> l'Iraq che esso affronterà gravi conseguenze per effetto delle sue

continue
> violazioni dei suoi obblighi;
>
> 14. Decide di rimanere investito della questione.
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