[RSF] Vademecum Legale per Manifestanti e Media Attivisti

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Sujet: [RSF] Vademecum Legale per Manifestanti e Media Attivisti

Vademecum Legale per Manifestanti
a cura del Genoa Legal Forum



SUGGERIMENTI GENERALI


1.. Portare sempre con sé un documento di identità (l'ideale è la carta d'identità) ed esibirla sempre ad ogni richiesta dell'autorità (Polizia,
Carabinieri, Finanza, Vigili Urbani ecc.). In caso non si abbia con sé il documento è obbligatorio, se richiesti, declinare le proprie generalità
corrette; l'autorità può portare in ufficio la persona senza documenti per una verifica della correttezza delle generalità e per una più completa
identificazione, pertanto avere con sé un documento consente spesso di evitare notevoli fastidi. Il rifiuto di generalità è reato punito in
alternativa con pena pecuniaria o pena detentiva. Fornire generalità false è reato punito con pena pecuniaria o pena detentiva più elevata. Nel caso
in cui la richiesta provenga da persone in borghese, si può chiedere che la persona si qualifichi. Peraltro dopo che l'agente si è qualificato torna
obbligatorio fornire documenti e generalità.


2.. Cercare di evitare il dialogo diretto con le forze dell'ordine, lasciandolo eventualmente ai responsabili delle associazioni, per evitare che
anche le migliori intenzioni possano venire male interpretate.


3.. Cercare di essere sempre vicini a qualche conoscente o ancor meglio di rimanere aggregati per gruppi di affinità, in modo da poter essersi
reciprocamente di aiuto per ogni evenienza; cercare di tenere sempre gli occhi aperti su quello che succede intorno a sé, in modo che ogni
manifestante possa diventare un testimone di eventuali lesioni di diritti che si possano verificare.



POSSIBILI REATI


Fare un elenco dei reati che possono essere commessi nel corso di una manifestazione è un grande esercizio di fantasia, nel senso che ogni tipo di
reato può essere commesso in occasione di una manifestazione.
In realtà però quasi tutti i reati sono facilmente comprensibili e non è necessario una particolare spiegazione per capire, ad esempio, che cosa sono
le lesioni personali, il danneggiamento, il furto, la rapina e che chi commette fatti del genere approfittando della manifestazione, può essere
arrestato e risponde del suo comportamento. Teoricamente è prevista l'aggravante di aver commesso i fatti in occasione di una manifestazione, ma
generalmente non viene
contestata.

La maggioranza dei reati indicati sono puniti con pene non elevatissime, ma prevedono la possibilità, spesso esercitata, di arrestare la persona colta
in flagranza di reato, ossia la persona che viene bloccata nel momento in cui commette il reato o comunque subito dopo.

Vi sono invece alcuni reati che sono caratteristici ed intrinseci proprio alle manifestazioni e possono essere commessi anche con comportamenti che a
prima vista potrebbero sembrare legittimi.

1)


Resistenza a pubblico ufficiale (artt.336-339 c.p.).

La resistenza a pubblico ufficiale è punita se commessa con violenza o con minaccia. Per resistenza si intende il costringere un pubblico ufficiale a
fare od omettere un atto del proprio ufficio o comunque impedirgli di compiere un atto del proprio ufficio. In tal senso quando il pubblico ufficiale
sta facendo una "carica", purché sia stata comandata legittimamente (ma sarebbe poi molto difficile dimostrare l'illegittimità della carica) sta
compiendo un atto del proprio ufficio. Per violenza si intende un qualunque comportamento che comporta l'utilizzo della forza, mentre per minaccia si
intende un qualunque comportamento che minaccia l'uso della forza. In tal senso è considerata violenza anche il semplice strattone dato per liberarsi
dalla stretta con cui si viene trattenuti. Non è invece resistenza rimanere fermi, in piedi o per terra, o farsi trascinare. È consentito l'arresto in
flagranza.

2)


Radunata sediziosa (art.6654,655 c.p.).

La radunata sediziosa è un insieme di almeno 10 persone che offende o minacce la pubblica autorità o fa sorgere pericolo per il mantenimento
dell'ordine pubblico. È una norma che va letta collegata con la possibilità per la pubblica autorità di disperdere una manifestazione non autorizzata.
È infatti consentito all'Autorità disperdere una manifestazione non autorizzata o comunque intimare di disperdere una manifestazione quando ci siano
problemi di ordine pubblico. In tal caso chi, per obbedire all'ingiunzione dell'Autorità, si ritira dalla radunata, non è punibile. È un reato che
normalmente non viene contestato, ma è una norma importante per chiarire il funzionamento del sistema. In ogni caso non si può essere arrestati solo
per questo reato.

3)


Travisamento (art.5 L.152/75).

È vietato l'uso di caschi protettivi, o di mezzi che rendano difficoltoso il riconoscimento della persona, nelle manifestazioni pubbliche. Anche per
questo reato non è consentito l'arresto in flagranza.

4)


Interruzione di pubblico servizio (art.340 c.p.).

E' punito chi interrompe o turba il regolare svolgimento di un ufficio, un servizio pubblico o di pubblica necessità. Non dovrebbero esserci problemi
di questo genere, ma comunque è necessario consentire il transito dei mezzi di pubblica assistenza e di tutti i mezzi esercitanti un servizio
pubblico. Potrebbero sorgere problemi anche in caso di blocco ferroviario, ma probabilmente in quei giorni non funzioneranno treni.

5)


Atti osceni in luogo pubblico (art.527 c.p.).

È punito chi, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni. A Goteborg qualcuno ha salutato i Grandi del mondo con la parte
posteriore del proprio corpo. Anche se si spera che su reati di questo genere ci sia una certa tolleranza, data la loro sostanziale inoffensività,
comunque tale comportamento è sanzionato con pena detentiva, anche se non è consentito l'arresto in flagranza.

6)


Istigazione a delinquere ed a disobbedire alle leggi (art.414-415 c.p.).

È punito chi istiga altri a commettere uno o più reati o comunque a disobbedire alle leggi di ordine pubblico. È esclusa dalla sanzione la pura e
semplice manifestazione del pensiero.

Questo significa che incitare una parte di corteo che sta caricando al polizia è un'istigazione a delinquere, mentre sostenere la legittimità di
questo comportamento in una discussione non è reato. Trattandosi di un reato di tipo ideologico viene contestato generalmente solo quando
l'istigazione è concreta ed è relativa ad un reato particolarmente grave. Ciò non toglie che alcuni comportamenti che spiegano come fare o incitano a
tenere comportamenti illegittimi sono reati che rientrano in questa fattispecie, per la quale è prevista anche la possibilità di arresto in flagranza.



COMPORTAMENTO IN CASO DI ARRESTO

In caso di arresto è comunque sempre opportuno mantenere un comportamento il più calmo possibile ed evitare liti o discussioni con le forze
dell'ordine che hanno operato l'arresto o addette alla custodia. Generalmente è inutile lamentarsi con un agente dell'operato del suo collega, serve
solo a farsi guardare male anche da quell'agente. È opportuno non rilasciare nessun tipo di dichiarazione su quello che è avvenuto, neanche a livello informale.
È invece necessario nominare l'avvocato e chiedere che venga informato immediatamente del proprio arresto. L'avvocato infatti ha la possibilità di
comunicare con l'arrestato anche subito dopo l'avvenuto arresto o fermo e quindi è l'unica persona che può in qualche modo intervenire per impedire
abusi o problemi ulteriori. Si possono nominare fino ad un massimo di 2 difensori. In ogni caso sappiate che al massimo entro 4 giorni verrete
condotti davanti al Giudice per la convalida dell'arresto; in caso di persona incensurata e di arresto per fatti non particolarmente gravi è possibile
che il P.M. decida la scarcerazione immediata e quindi essere liberati dopo una sola notte. Ma ATTENZIONE non potrete telefonare voi al vostro
avvocato per cui dovrete dire che non vi ricordate il nome e che la polizia telefoni a uno dei numeri del centro giuridico che ve lo rintraccerà.


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Vademecum Legale per Media Attivisti
di Federico Micali (avvocato), tratto da "Media Activism" Ed. Derive Approdi, p.90


VADEMECUM INDYMEDIA



Questo vademecum vuole dare una visione di insieme dei diritti dei media-attivisti durante le manifestazioni di piazza, in particolar modo per chi
opera in "zone calde". Le aree del diritto da considerare sono molteplici e vanno da aspetti di diritto costituzionale (libertà di manifestazione del
pensiero), fino a fattispecie di ordine penale. I fatti purtroppo ci insegnano come, specialmente in occasioni di manifestazioni pubbliche, tali
diritti vengano spesso compressi sulla base di un asserito quanto generico potere di tutela dell'ordine pubblico:
abbiamo dunque dovuto inserire anche considerazioni che potrebbero essere utili a quanti si trovassero in situazioni spiacevoli atte a compromettere
il diritto di cronaca da loro rappresentato, o addirittura la libertà personale. Questo non sempre servirà ad ottenere un rispetto dei propri diritti,
ma la conoscenza e la consapevolezza di questi può essere spesso l'arma migliore, oltre a dare la possibilità di ottenere, in seguito, giustizia per
quanto accaduto.




UN INTRODUZIONE SCHEMATICA



·



Il diritto di cronaca è e rimane uno dei cardini fondamentali del nostro ordinamento e non ammette in linea di massima restrizioni (allo stato attuale
nessuna ordinanza prefettizia vieta le riprese nelle zone gialla e rossa); non è quindi necessario provvedere a richiedere permessi particolari, che
riguardano eventualmente il diritto di accesso a determinate aree piuttosto che il diritto di effettuare riprese.

·



Allo stesso modo non vi sono limiti predeterminati agli oggetti delle riprese che dunque possono essere utilizzate per rendere pubblico quanto
accaduto ed eventualmente anche per fungere da prova ove si proceda giudizialmente.

·



Il tesserino di giornalista non garantisce diritti maggiori a chi lo possiede; può essere eventualmente utile per dimostrare l'intento lavorativo
piuttosto che facinoroso, ma difficilmente sarà tenuto in considerazione.

·



È estremamente difficile opporsi al sequestro del nastro o della pellicola proprio perché può contenere immagini che mostrano fatti di reato e come
tali utilizzabili successivamente dal Pubblico Ministero: il sequestro però deve sempre essere motivato e l'interessato può successivamente opporsi e
chiedere una copia del materiale (ma i tempi non sono brevi).

·



Non sembra giustificabile invece il sequestro della telecamera o della macchina fotografica proprio perché non incarnano di per sé un reato.

·



In ogni caso è utile contestare al sequestrante la validità del sequestro, chiederne le motivazioni che non possono essere diverse da quelle esposte e
in caso contrario contestargliele, anche ipotizzando un abuso d'ufficio del Pubblico Ufficiali (art. 323 codice penale). È altresì utile non essere
soli in modo da poter avere testimonianze (e questa circostanza può essere fatta notare), cosi come prendere gli estremi del sequestrante.

·



Per una maggiore garanzia di recuperare il materiale sequestrato sarà opportuno contrassegnare in modo indelebile nastri e telecamere.

·



Durante le manifestazioni è necessario essere riconoscibili (quindi a volto scoperto) ed identificabili mediante documento di identità valido e in
buono stato.

·



Nel caso in cui un agente di polizia voglia identificare un manifestante, questi può insistere perché l'accertamento sia fatto sul posto e mediante
presentazione di carta di identità: la conduzione in centrale infatti dovrebbe avvenire solo per arresto o fermo in caso di commissione di reati. È
necessario però ricordare che è reato anche il solo essere presente nelle zone il cui
ingresso è inibito per ordinanza.

·



Nel caso di arresto o fermo, purtroppo non c'è molto da fare se non nominare un legale di fiducia il quale però a sua volta potrà solo assistervi per
l'interrogatorio davanti al Pubblico Ministero. Nei casi meno gravi tuttavia è facile che verrete rilasciati dopo la compilazione di un verbale
contenente le motivazioni, salvo poi essere indagati in relazione al reato a voi ascritto.




Il Vademecum



1. La libertà di manifestazione del pensiero.

Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. (Costituzione della
Repubblica, art. 21 c.1) Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere
o di comunicare le informazioni e le idee, senza ingerenze da parte di pubbliche autorità e senza considerazione di frontiere. (Convenzione Europea
dei Diritti dell'Uomo, art.10) Gli unici limiti alla libertà di manifestazione del pensiero possono essere rilevati soltanto
all'interno della stessa Costituzione, quando questa libertà si ponga in contrasto con altri interessi egualmente rilevanti e tutelati. Il contrasto
più comune è quello che spesso si pone tra diritto di cronaca ed alcuni diritti della personalità, come l'onore, l'immagine e la riservatezza (quali
limiti si trova un giornalista di fronte a possibili violazioni della reputazione di un soggetto). In questo senso la Corte Costituzionale è
intervenuta a tutela del diritto di cronaca, ritenuto prevalente anche nel caso di un contenuto ingiurioso o diffamatorio, in presenza però di alcuni
requisiti, quali la verità della notizia (o la verità putativa connessa all'attendibilità della fonte), la sua utilità sociale, e la forma civile
dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione.


2. Diritto all'immagine

Particolarmente importante è invece - per quello che ci riguarda ed in rapporto alle riprese video - la relazione tra diritto di cronaca e diritto
d'immagine del soggetto ripreso o fotografato. Anche in questo caso il diritto all'immagine cede di fronte al diritto di cronaca quando la
riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici,
didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (art. 97
legge diritto d'autore 22.4.1941 n.633). In tutti questi casi, infatti, non è necessario il
consenso dell'interessato. Non potrà quindi in ogni caso farsi riferimento al diritto all'immagine per impedire o ostacolare la ripresa o la
fotografia di eventi svoltisi in pubblico


3. Leggi di pubblica sicurezza e riunioni in luogo pubblico

L'articolo 17 della Costituzione garantisce il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz'armi, tuttavia per le riunioni in luogo pubblico
è richiesto un mero preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Nel caso del G8
di Genova, opera infatti un divieto di manifestazione e di riunione per le zone gialla e rossa, giustificato appunto da motivi di sicurezza e
incolumità pubblica. Per quanto riguarda le norme che tutelano il mantenimento dell'ordine pubblico, sono tutt'ora operanti le vecchie norme del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - familiarmente chiamato TULPS o anche solo Testo Unico - n.773 del 18.6.1931 (pieno regime fascista).
L'articolo 1 delega all'Autorità di pubblica sicurezza, sia essa provinciale o locale, il mantenimento
dell'ordine pubblico. In occasione del G8, vista l'eccezionalità e la grave necessità pubblica della circostanza, sarà probabilmente il Prefetto, che
incarna l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, o il Questore su autorizzazione del Prefetto, ad assumere temporaneamente la direzione dei
servizi di pubblica sicurezza (restando cosi sospesa la competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza - capo dell'ufficio di pubblica
sicurezza del luogo, come questore nel capoluogo di provincia e funzionari preposti al commissariato di polizia, o, in mancanza, sindaco). Il
Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha poi facoltà di adottare (di solito con ordinanza) i provvedimenti indispensabili per
la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, provvedimenti che, per assumere efficacia universale nell'ambito territoriale della circoscrizione
amministrativa, hanno bisogno di essere pubblicati, ai sensi dell'art. 2 del Testo Unico e in questo
senso si giustifica la divisione in zone della città di Genova. L'articolo 18 del Testo Unico stabilisce le regole generali che devono tenersi in caso
di "riunioni pubbliche": oltre al citato avviso si ribadisce il potere del questore di impedire la manifestazione o di prescrivere modalità di tempo e
di luogo. E' necessario ricordare anche il quinto comma che prescrive la pena dell'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire quattrocentomila ad un
milione per chi contravviene a tali prescrizione. Anche nel caso di manifestazione autorizzata il Testo Unico tiene a precisare che è facoltà della
forza pubblica sciogliere la riunione in vari e generici casi anche con l'uso della forza (ma solo formale invito e... dopo tre squilli di tromba!),
nonché perseguire legalmente le persone che si rifiutano di eseguire l'ordine di discioglimento.
E' pleonastico ricordare come, infatti, l'uso della forza pubblica sia normalmente attuato.


4. Poteri generali delle forze di pubblica sicurezza

Senza addentrarsi in questa sede nei diversi e molteplici poteri dell'autorità di pubblica sicurezza (alcuni peraltro già accennati), è invece utile
soffermarsi su quelle che sono le circostanze che possono portare all'accompagnamento in caserma o, nelle peggiori delle ipotesi, all'arresto o al
fermo di polizia.


Identificazione - Innanzitutto - sempre ai sensi del Testo Unico, art. 4 - ogni soggetto deve poter essere identificato ed è facoltà dell'autorità
procedere a rilievi segnaletici per coloro che non siano in grado di essere identificati: è quindi assolutamente consigliabile portare con sé un
documento di riconoscimento valido (Carta di Identità o Passaporto) ed in buono stato. La persona accompagnata per l'identificazione può essere
trattenuta negli uffici di polizia solo per il tempo effettivamente necessario all'identificazione e comunque non oltre le 12
ore. L'esigenza di identificazione può essere spesso utilizzata arbitrariamente al fine di condurre negli uffici di polizia soggetti potenzialmente
scomodi; è utile in questi casi, e dove non sia ipotizzabile altro reato, insistere per una identificazione sul posto mediante i documenti citati.
Riconoscibilità - Ogni soggetto deve poi essere sempre riconoscibile, ed è dunque vietato ai sensi dell'art.5 della legge 152 del 1975, l'uso di
qualsiasi mezzo idoneo a mascherare le persone (caschi, fazzoletti, sciarpe ecc.) in modo da impedire o renderne difficoltoso il riconoscimento.
Arresto e fermo - Arresto e fermo vengono messi in atto nel caso di commissione di un'ipotesi di reato che ovviamente può essere di vario tipo (dal
danneggiamento, alle lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, delitti contro l'incolumità pubblica, di devastazione
e saccheggio etc. oltre alle citate violazioni del Testo Unico). E' utile ricordare in questo senso che non sussiste più il reato di oltraggio a
pubblico ufficiale, ma rimane il reato pi? generale di ingiuria (anche se in caso di ingiuria non è applicabile la misura dell'arresto o del fermo).


5. Diritti del fermato e abusi delle autorità

Dopo questa generica quanto allarmistica carrellata di possibili capi di imputazione anche per chi solo intenda oltrepassare la fantomatica linea
rossa o manifestare nella zona gialla, e prima di focalizzarci su telecamere e apparecchi fotografici, può essere utile sapere quali
siano i diritti di chi si trovi ad essere fermato dalle forze dell'ordine e, pretestuosamente o meno, venga condotto in caserma. La persona
accompagnata per l'identificazione, come già detto, può essere trattenuta negli uffici di polizia solo per il tempo effettivamente necessario
all'identificazione e comunque non oltre le 12 ore. Nei casi di arresto o fermo, quindi in casi più gravi, i film insegnano che è possibile nominare
un difensore di fiducia, cosi come di non rispondere. La Polizia Giudiziaria dovrà a questo punto immediatamente avvertire il
Pubblico Ministero che a sua volta dovrà richiedere la convalida dell'arresto o del fermo al Giudice entro 48 ore. Il Giudice avrà a sua volta 48 ore
successive per
decidere (massimo 96 ore in tutto salvo i casi davvero gravi in cui verrà applicata una misura cautelare o un
processo per direttissima). L'ipotesi più probabile però potrà essere il rilascio subito dopo la formalizzazione dei fatti commessi, salvo poi
l'aprirsi di un procedimento penale nei confronti del fermato. Nel corso di operazioni di polizia, gli agenti possono oltre che identificare,
anche effettuare perquisizioni motivandole in modo generico. Delle perquisizioni deve però essere redatto verbale che contenga le motivazioni ed una
copia di questo deve essere consegnata all'interessato. Il Codice Penale contempla anche una serie di reati (delitti contro la
libertà personali, articoli 605 e seguenti), che possono essere commessi dalle forze dell'ordine che abusano del loro potere (il problema sarà poi
provarlo). Il reato più grave è quello del sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei suoi poteri (605
codice penale), all'arresto illegale (606), all'abuso di autorità contro arrestati o detenuti (misure di rigore non consentite dalla legge) fino alle
perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie (609) e al generico abuso d?ufficio (323).


6. Sequestro di attrezzature e materiale foto-video

Passate esperienze dei media attivisti riferiscono che non è infrequente l'ipotesi del sequestro di attrezzature e/o materiale foto e video, e anche
in questo caso il diritto di cronaca si scontra con poteri ampiamente generici concessi alle forze dell'ordine per la tutela dell'ordine pubblico.
L'ipotesi di un tale sequestro ricadrebbe nell'art. 253 del codice di procedura penale (c.p.p.) - il c.d. sequestro probatorio - attuabile da parte
dell'autorità di polizia giudiziaria in tutti i casi in cui sia necessario per acquisire dei mezzi di prova relativi ad un reato (si
parla di cose pertinenti al reato oltre che di corpo del reato, ma quest'ultimo non è il nostro caso a meno che la telecamera stessa non venga tirata
in testa a qualcuno). Sequestro di video o pellicole - Purtroppo, nel caso di nastro video o pellicola fotografica, il sequestro potrebbe venire
convalidato dal fatto che il mezzo stesso contenga immagini che l'Autorità potrebbe utilizzare per indagini di possibili ipotesi delittuose (nei
confronti di terzi piuttosto che del giornalista es. immagini che riprendono saccheggi o assalti alle forze di polizia).
Stante l'immediata impossibilità di impedire il sequestro, è un diritto dell'interessato - ai sensi dell'articolo 258 co.3 c.p.p. - farsi rilasciare
copia del verbale di sequestro contenente il motivo del provvedimento. Il sequestro verrà poi convalidato, con decreto motivato, dal Pubblico
Ministero nelle 96 ore successive (se non dovesse convalidarlo il materiale verrà restituito immediatamente): tale decreto verrà notificato
all'interessato che potrà di conseguenza opporsi in due modi:

- con istanza di dissequestro rivolta al Pubblico Ministero

- con richiesta di riesame diretta al Tribunale entro10 giorni dalla notifica del decreto

All'interno della richiesta di riesame o con apposita istanza, l'interessato potrà chiedere che l'autorità giudiziaria estragga copia degli atti e ne
restituisca gli originali, anche se appare improbabile che tale richiesta venga accolta quando le immagini vengano effettivamente utilizzate ai fini
dell'inchiesta e di eventuali processi.
Il sequestro probatorio non sarà, in ogni caso, definitivo essendo connesso alle esigenze della prova, ma i tempi di restituzione - anche in caso di
accoglimento delle istanze presentate - non saranno brevi. Sequestro di telecamera o macchina fotografica - Non pare invece ammissibile a termine di
legge il sequestro della telecamera o della macchina fotografica, strumenti inidonei di per se' ad essere considerati corpo del reato o cose
pertinenti il reato (almeno che un?ordinanza del Prefetto o del Questore non proibisca fotografie e riprese all'interno delle aree definite: al
momento l'ordinanza del Prefetto che designa le zone rossa e gialla non ne fa menzione, e dunque non le vieta). Ovviamente nei fatti sarà probabile
che le forze dell'ordine tendano a sequestrare
proprio l'apparato foto-video, come sarà altrettanto probabile che non vi sia spazio per il dialogo e per l'esposizioni delle proprie ragioni. In
questo caso rimane valido quanto detto sopra relativamente alla copia del verbale e alle successive istanze che relativamente al sequestro di
telecamere e macchine fotografiche hanno sicuramente maggiori possibilità di essere accolte. Consigli pratici - Rimangono dei consigli pratici che
possono essere utili per recuperare il materiale sequestrato: in questo senso è buona norma marcare apparecchi, nastri e pellicole in modo da renderli
successivamente riconoscibili. Nel caso di sequestro, ove questo sia possibile, cercare di identificare il sequestrante anche per mezzo di cartellino
o numero di matricola che dovrebbe essere esposto; è anche importante cercare di non
essere isolati e dunque aver modo di contattare anche in seguito qualcuno che abbia visto la scena e possa testimoniare.
Quando poi vi siano dei margini di dialogo chiedere sempre il motivo del sequestro, pretendere copia del verbale e cercare di dissuadere il
sequestrante sulla base di quanto sovra esposto e all'ipotesi dell'abuso d'ufficio del Pubblico Ufficiale (art.323) in particolare nel caso in cui
tenti di sequestrare la telecamera.


7. Conclusioni e consigli pratici

L'ampia fetta di diritto trattata (sia pur in maniera estremamente riassuntiva) costituisce il background minimo di conoscenze giuridiche che
potrebbero venire utili proprio per interloquire con chi tenta di effettuare prevaricazioni indebite.
Il condizionale è ovviamente d'obbligo perché non esistono rimedi immediati ma solo successivi, ma proprio per questo è bene ridurre al minimo le
occasioni di contrasto.


Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti:

Indymedia Italia: j21@???

Studiomedia: studiomedia@???.

Augurandoci- ovviamente- che non ve ne sia bisogno.




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