[Cm-milano] R: bici nei cortili

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著者: Hvallo
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題目: [Cm-milano] R: bici nei cortili
grazie 1000, maurizio

sto appunto scrivendo A/R (la traccia allegata al pdf)al mio
simpa-amministratore.

in +, x avere + armi a disposizione, domani assalterò della cancelleria del
tribunale di milano x ottenere copie di alcune sentenze civili riguardanti
tale scottante argomento.
che dio (o ki x esso)me la mandi buona.
appena riesco, spammo su lista.

cià

djHvallo


-----Messaggio originale-----
Da: cm-milano-admin@??? [mailto:cm-milano-admin@inventati.org]Per
conto di Maurizio Baruffi
Inviato: domenica 6 ottobre 2002 20.25
A: Critical Mass; saigon_it@???; Giovanni Pesce; alieno@???;
h-vallo@???; Livia Zanelli
Oggetto: [Cm-milano] bici nei cortili


magari è utile a qualcuno. magari è già passato in lista mille volte.
maurizio
IL PARCHEGGIO DELLE BICI NEI CORTILI È UN DIRITTO!
PICCOLO VADEMECUM DI AUTOTUTELA PER IL CICLISTA MILANESE (da Ciclobby)
Capita ancora abbastanza frequentemente, purtroppo, di incontrare persone
che si lamentano perché, nello stabile dove abitano o lavorano, viene loro
negato l'accesso con la propria bicicletta, talvolta in applicazione di
divieti contenuti nel regolamento condominiale, talaltra facendo sfoggio di
una incomprensibile resistenza culturale. Non bisogna demordere: diritto e
buon senso stanno dalla parte dei ciclisti. Vediamo perché.
CICLOBBY Fiab -che da anni persegue, tra i propri scopi statutari, lo
sviluppo della mobilità ciclistica nei centri urbani- ritiene utile, su
questo problema, individuare alcuni punti di riferimento per tutti:

1) L'art. 6 comma 1 della legge della Regione Lombardia n. 38/1992 impegna i
Comuni a inserire nei regolamenti edilizi da essi approvati norme per la
realizzazione di appositi spazi comuni da destinare al deposito delle bici,
sia all'interno degli edifici residenziali, sia di quelli destinati ad
attività terziarie. Va notato che purtroppo, almeno fino ad ora, la
stragrande maggioranza dei Comuni ha disatteso questa norma, quindi
occorrerebbe fare pressione sui comuni lombardi affinché provvedano a sanare
questa grave lacuna.
Non così il Comune di Milano, come si dirà tra breve (punto 4).

2) Il comma 2 dell'art. 6 della medesima L.R. 38/1992 prevede invece una
disposizione immediatamente precettiva: "Negli edifici di edilizia
residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito di
biciclette in cortili o spazi comuni".
Un responsabile dello IACP di Milano (Cosimo Liguori), interpellato da
Ciclobby, nel gennaio 1997 assicurava che il suo Istituto si era già messo
in regola con questa prescrizione.

3) Nella seduta del 20 marzo 1995 veniva approvato all'unanimità dal
Consiglio Comunale di Milano un emendamento al Regolamento comunale di
igiene che inseriva all'art. 3.5.2 la seguente norma: "In tutti i cortili
esistenti o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle
biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile".
Autorevoli opinioni di giuristi e una ormai avviata tendenza
giurisprudenziale depongono nel senso che quest'obbligo di fonte comunale
concernente diritti d'uso di parti comuni supera le eventuali norme
contrarie contenute nei regolamenti condominiali, le quali, pertanto, in
mancanza di spontaneo adeguamento da parte del condominio, possono essere
impugnate anche davanti all'autorità giudiziaria.

4) Il 20 ottobre 1999 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Edilizio,
approvato in luglio dal Consiglio Comunale, che ha abrogato il precedente
(risalente al 1983).
Il Regolamento Edilizio è lo strumento normativo comunale che disciplina tra
l'altro le caratteristiche degli edifici e delle loro pertinenze, le
destinazioni d'uso degli stessi, le attività di trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio comunale. Si tratta, in sostanza, di norme di
carattere tecnico.
L'art. 51, intitolato Corti e cortili, riproduce fedelmente quanto già
previsto nel Regolamento d'igiene e si può dire che costituisce attuazione
della disposizione della legge regionale richiamata al punto 1. L'articolo
del regolamento edilizio comunale così recita, al numero 4: "In tutti i
cortili esistenti, o di nuova edificazione, dev'essere consentito il
deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati
al cortile".
Come si può notare, la norma sulle bici nei cortili è identica a quella già
contenuta nel Regolamento di Igiene, che infatti è stata espressamente
abrogata. Resta pertanto in vigore solo la norma del Regolamento Edilizio.
Oggi più che mai è chiaro dunque che, in tema di parcheggio delle bici
all'interno dei cortili degli edifici, costruiti o costruendi, è vietato
vietare.
Invitiamo caldamente tutti -dalle autorità, agli amministratori e le loro
associazioni, fino ai singoli cittadini- a far rispettare i diritti
dell'utenza ciclistica, anche perché (questa la ragione di buon senso) la
bici non ingombra, non inquina, non fa rumore e deve poter liberamente
circolare in tutta la città.

Come si deve allora comportare in concreto colui che ancora veda ostacolato
il diritto ad accedere con la bici nel cortile della propria casa?
Proviamo a suggerire una graduazione degli interventi possibili.

a) Richiesta di emendamento del regolamento condominiale. Vale la pena
osservare in merito che vi sono due ipotesi: se si tratta di regolamento
condominiale assembleare ogni disposizione in esso contenuta può essere
modificata dall'Assemblea dei condomini a maggioranza semplice (metà più uno
dei presenti). Se si tratta di regolamento condominiale contrattuale (ossia
sottoscritto insieme al rogito) - a differenza di quanto concerne la
proprietà esclusiva (gli appartamenti) - l'Assemblea può comunque effettuare
modifiche a maggioranza semplice per le parti relative all'uso della
proprietà comune.
Una delibera contraria - che cioè introduca o reiteri il divieto di accesso
delle bici al cortile - può essere impugnata.

b) Sollecitazione diretta dell'amministratore condominiale mediante lettera
raccomandata R.R. con invito al tempestivo adeguamento del regolamento di
condominio alle leggi vigenti, citando l'art. 51 del Regolamento edilizio
del comune di Milano (o, se si tratti di stabile IACP, l'art. 6 comma 2 L.R.
38/1992). Una traccia può essere la seguente:

Milano, lì.................
Egr. rag. ............................
Amministratore dello stabile di via .......................
20100 Milano (MI)

e p.c.
ai signori consiglieri
ai signori condomini
al custode

raccomandata a.r.

Oggetto: Deposito biciclette nel cortile condominiale

Egregio amministratore,
Nello stabile di via ... da Lei amministrato persiste tuttora una (obsoleta)
disposizione condominiale che impedisce l'accesso delle biciclette al
cortile.
Tale disposizione è illegittima. Infatti, l'art. 51 del Regolamento edilizio
comunale, che è norma gerarchicamente superiore e come tale prevalente sulle
contrarie norme condominiali, stabilisce che: "in tutti i cortili
esistenti... deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi vive
o lavora nei numeri civici adiacenti al cortile".
Nella mia qualità di condomino (oppure inquilino) dello stabile di via ...
nel quale abito (oppure avendo qui sede il mio ufficio /studio
professionale) e poiché intendo avere la libertà di valermi del diritto che
la norma comunale mi riconosce, che è poi anzitutto norma di buon senso, La
prego di adoperarsi al fine di rimuovere gli impedimenti che ancora
persistono, di modificare il regolamento condominiale sul punto in oggetto
in senso conforme alle vigenti disposizioni, di individuare nel cortile
medesimo un'area per il ricovero delle biciclette ed eventualmente anche di
provvedere, ove il condominio lo ritenesse opportuno, alla sistemazione di
una rastrelliera nello spazio adibito a parcheggio cicli.
Dal momento che intendo comunque valermi del mio buon diritto, faccio
presente che, in mancanza di uno spontaneo adeguamento del condominio,
valuterò ogni opportuna azione amministrativa e giudiziaria che la legge mi
consente verso il condominio medesimo.
Gradisca distinti saluti.
firma

b) Richiesta telefonica di intervento al comando di zona della Polizia
Municipale (tel. 02/7727.1) per contestazione dell'illegittimo divieto di
accesso alle biciclette.

c) Qualora la richiesta telefonica rimanga senza esito, denuncia -mediante
raccomandata R.R., con copia per conoscenza all'amministratore dello
stabile- dell'inadempienza condominiale (violazione dell'art. 51 del
Regolamento edilizio) direttamente all'attenzione del Dirigente del Comando
di zona della Polizia Municipale. Se esistono documenti comprovanti il
divieto (ad es. una lettera dell'amministratore o una delibera condominiale)
è bene allegarli da subito.
A seguire indichiamo una possibile traccia di riferimento:

Milano, lì.................
POLIZIA MUNICIPALE DI MILANO
Comando di Zona ....
via... 20100 Milano
alla c.a. Dirigente di Zona
raccomandata a.r.

e p.c. Mario Rossi
Amm. Condominio via Neri, 3

Il sottoscritto Bianchi Marco nato a ... il ... e residente a Milano in via
....
PREMESSO CHE
- lavora (/abita) in via Neri, 3;
- non è stato consentito l'ingresso della bicicletta nel cortile dello
stabile suddetto (cfr. doc. allegato);
CHIEDE
l'intervento della Polizia Municipale per il rispetto dell'art. 51 del
vigente Regolamento edilizio del Comune di Milano il quale dispone che: "In
tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, deve essere consentito
il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici
collegati al cortile".
Distinti saluti
firma

d) La via più estrema è, infine, quella del ricorso alla magistratura
civile: si fa quindi causa all'amministrazione dello stabile per la
eliminazione dell'illegittimo divieto condominiale. Esistono ormai numerosi
precedenti in tal senso, giunti a positiva conclusione.

Ora non resta che passare alla rivendicazione consapevole dei propri diritti
di ciclisti. Molto resta ancora da fare. CICLOBBY Fiab offre ai propri soci
anche un servizio di consulenza e assistenza legale.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria
dell'associazione CICLOBBY Fiab, via Borsieri, 4 - tel/fax 02.69311624.
www.associazioni.milano.it/ciclobby
Rete Civica Milanese:
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