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  ----- Original Message -----=20
  From: luisa rizzo=20
  To: dw-intercultura=20
  Sent: Wednesday, September 11, 2002 6:28 PM
  Subject: [dw-intercultura] Minori stranieri non accompagnati
  Minori stranieri non accompagnati / n. 3
  Italia
  
http://www.savethechildren.it/
  1) Rinnovo del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni
  1.1) La possibilita' di rinnovo introdotta dalla nuova legge
  Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'immigrazione n. =
189/2002
  possono convertire il permesso di soggiorno per minore eta' o per
  affidamento in permesso per lavoro, accesso al lavoro o studio, al
  compimento dei 18 anni, i minori stranieri non accompagnati che =
soddisfino
  le seguenti condizioni:
  - non hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio da parte del =
Comitato per
  i minori stranieri;
  - sono entrati in Italia da almeno 3 anni, cioe' prima del compimento =
dei 15
  anni;
  - hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale =
e
  civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza
  nazionale e che sia iscritto nel registro previsto dall'art. 52 del
  regolamento di attuazione D.P.R. 394/99; non e' chiaro che cosa debba
  intendersi esattamente per "progetto di integrazione sociale e civile" =
e
  come questa disposizione sara' interpretata dalle Questure, ma e'
  ipotizzabile che l'aver frequentato corsi di studio o corsi di =
formazione
  professionale, o aver svolto attivita' lavorative o attivita' =
finalizzate
  all'avviamento al lavoro quali borse di formazione-lavoro possano =
essere
  elementi utili a dimostrare di aver seguito un progetto di =
integrazione; si
  attendono chiarimenti in proposito da parte del Governo;
  - frequentano corsi di studio, o svolgono attivita' lavorativa =
retribuita
  nelle forme e con le modalita' previste dalla legge italiana, o sono =
in
  possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato;
  - hanno la disponibilita' di un alloggio.
  La sussistenza di tali requisiti deve essere dimostrata, con idonea
  documentazione, dall'ente gestore del progetto di integrazione.
  La legge stabilisce che il numero dei permessi di soggiorno rilasciati =
a
  minori non accompagnati al compimento della maggiore eta' sia detratto =
dalle
  quote di ingresso definite annualmente dal decreto flussi, ma non =
chiarisce
  se la detrazione debba essere effettuata rispetto alle quote fissate =
per
  l'anno successivo o rispetto alle quote precedentemente definite. =
Questa
  seconda interpretazione implicherebbe la necessita' di attendere ogni =
anno
  l'emanazione del decreto flussi e, in caso di mancata emanazione del =
decreto
  stesso, l'impossibilita' di convertire questi permessi a causa
  dell'esaurimento delle quote. Si attendono chiarimenti in proposito da =
parte
  del Governo.
  Riportiamo l'articolo della legge 189/2002 concernente i minori =
stranieri
  non accompagnati:
  Art. 25.
  (Minori affidati al compimento della maggiore eta')
  1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. =
286 del
  1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  "1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere =
rilasciato
  per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro =
subordinato o
  autonomo, al compimento della maggiore eta', sempreche' non sia =
intervenuta
  una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo =
33, ai
  minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un =
periodo non
  inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile =
gestito
  da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che
  comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
  Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del =
Presidente
  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
  1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea
  documentazione, al momento del compimento della maggiore eta' del =
minore
  straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul =
territorio
  nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non =
meno
  di due anni, ha la disponibilita' di un alloggio e frequenta corsi di =
studio
  ovvero svolge attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le =
modalita'
  previste dalla legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di =
lavoro
  anche se non ancora iniziato.
  1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del
  presente articolo e' portato in detrazione dalle quote di ingresso =
definite
  annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4".
  Il testo della legge n. 189/2002 pu=F2 essere consultato alla pagina
  
http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm
  Prossimamente sara' disponibile alla pagina
  
http://www.savethechildren.it/minori/proposte.htm una lettera che =
verra'
  inviata al Governo per chiedere che il regolamento di attuazione della =
nuova
  legge, che dovra' essere discusso e approvato nei prossimi mesi, =
chiarisca
  gli aspetti attualmente oggetto di incertezze interpretative =
stabilendo
  disposizioni conformi al principio del "superiore interesse del =
minore".
  1.2) I minori esclusi dalla nuova legge
  Riguardo ai minori che non soddisfino le condizioni previste dalla =
legge
  189/2002 (ad es. minori entrati in Italia dopo il compimento dei 15 =
anni),
  la normativa e' piu' incerta.
  A) Fino all'entrata in vigore della legge 189/2002, la maggior parte =
delle
  Questure, applicando la circolare del Ministero dell'Interno del =
9.4.2001,
  consentivano di convertire il permesso di soggiorno al compimento =
della
  maggiore eta' solo ai minori che soddisfano entrambe le seguenti =
condizioni:
  - hanno ricevuto un provvedimento di "non luogo a provvedere al =
rimpatrio"
  da parte del Comitato per i minori stranieri;
  - hanno un provvedimento di affidamento disposto ai sensi della legge =
184/83
  dal Tribunale per i minorenni o dai servizi sociali e dal Giudice =
Tutelare.
  E' auspicabile che si continui a consentire la conversione del =
permesso di
  soggiorno a questi minori, a prescindere dalle condizioni fissate =
dalla
  nuova legge 189/2002 (quali ad es. le condizioni relative alla data di
  ingresso in Italia o di inizio del progetto di integrazione).
  B) Ai minori che non soddisfino ne' le condizioni previste dalla nuova =
legge
  189/2002, ne' quelle previste dalla circolare del Ministero =
dell'Interno del
  9.4.2001, le Questure in generale rifiutano la conversione del =
permesso di
  soggiorno al compimento dei 18 anni.
  Tuttavia, in diversi casi sono stati vinti ricorsi al TAR contro il =
rifiuto
  della Questura di convertire il permesso di soggiorno.
  In generale, hanno pi=F9 possibilit=E0 di vincere un ricorso al TAR i =
minori
  che, pur non avendo ricevuto un provvedimento di "non luogo a =
provvedere al
  rimpatrio" da parte del Comitato per i minori stranieri, si trovano =
nelle
  seguenti condizioni:
  - hanno un provvedimento di affidamento disposto ai sensi della legge =
184/83
  dal Tribunale per i minorenni o dai servizi sociali e dal Giudice =
Tutelare,
  oppure un provvedimento di tutela (l'art. 32, co. 1 del T.U. 286/98
  stabilisce infatti che possono convertire il permesso di soggiorno al
  compimento dei 18 anni i minori "comunque affidati" ai sensi dell'art. =
2
  della legge 184/83);
  - possono dimostrare di essersi integrati nella societa' italiana,
  dimostrando di aver frequentato la scuola o corsi di formazione
  professionale o di aver lavorato o di avere un'offerta di lavoro.
  La giurisprudenza e alcuni testi di ricorsi possono essere consultati =
alla
  pagina 
http://www.savethechildren.it/minori/ricorsi.htm
  2) Regolarizzazione dei ragazzi che hanno compiuto 18 anni senza poter
  rinnovare il permesso di soggiorno
  I ragazzi che hanno compiuto 18 anni senza poter rinnovare il permesso =
di
  soggiorno e che si trovano attualmente in Italia come irregolari, =
possono
  accedere alla regolarizzazione se soddisfano le condizioni stabilite =
in
  merito dalla legge 189/2002, dal decreto-legge 195/2002 e dalle =
relative
  circolari ministeriali.
  Riportiamo di seguito alcune indicazioni fondamentali, rimandando al =
sito
  curato dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici =
sull'Immigrazione)
  =
http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm=
  per le istruzioni di dettaglio relative alla procedura e per gli
  aggiornamenti riguardanti le disposizioni che saranno successivamente
  introdotte mediante circolari (suggeriamo di consultare periodicamente =
gli
  aggiornamenti anche perche' e' possibile che le circolari introducano
  disposizioni meno restrittive di quelle stabilite inizialmente).
  Sono previste norme parzialmente differenti per la regolarizzazione di
  assistenti alla persona e collaboratori domestici e per la =
regolarizzazione
  degli altri lavoratori dipendenti.
  2.1) Chi puo' accedere alla regolarizzazione:
  A) Possono essere regolarizzati i lavoratori stranieri che sono stati
  impiegati da datori di lavoro italiani, comunitari o extracomunitari
  regolarmente soggiornanti, nei 3 mesi antecedenti la data di entrata =
in
  vigore della legge 189/2002 e del decreto-legge 195/2002, ovvero tra =
il 10
  giugno e il 10 settembre 2002. E' necessario aver lavorato per tutti e =
tre i
  mesi e non solo aver iniziato il rapporto di lavoro irregolare durante
  questo periodo, anche se non e' chiaro come questo dovra' essere =
dimostrato;
  probabilmente, in mancanza di prove contrarie (quali timbri a data sul
  passaporto che dimostrino un ingresso in Italia successivo al 10 =
giugno)
  sara' sufficiente la dichiarazione da parte del datore di lavoro =
secondo la
  quale il rapporto di lavoro ha avuto luogo per tutti e tre i mesi.
  Per la regolarizzazione dei lavoratori diversi da assistenti alla =
persona e
  collaboratori domestici, il datore di lavoro deve impegnarsi a =
stipulare un
  contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o comunque di =
durata
  non inferiore a un anno.
  B) Non possono essere regolarizzati gli stranieri che si trovano in =
una
  delle seguenti condizioni:
  - hanno ricevuto un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal
  mancato rinnovo del permesso di soggiorno
  - risultano segnalati ai fini della non ammissione nel territorio =
dello
  Stato, anche da parte di paesi con i quali l'Italia abbia stipulato =
accordi
  o convenzioni internazionali in tal senso;
  - sono stati denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 =
e 381
  del codice di procedura penale (per i quali e' previsto l'arresto
  obbligatorio o facoltativo in flagranza), salvo che abbiano ottenuto =
un
  provvedimento che esclude il reato o la loro responsabilita', e salvi =
gli
  effetti della riabilitazione;
  - sono destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, =
salvi gli
  effetti della riabilitazione;
  - hanno ricevuto un provvedimento limitativo della liberta' personale
  (questa condizione e' posta solo per la regolarizzazione dei =
lavoratori
  diversi da assistenti alla persona e collaboratori domestici);
  - risultano pericolosi per la sicurezza dello Stato.
  2.2) Cenni sulla procedura:
  A) scadenze: la domanda di regolarizzazione deve essere presentata:
  - entro il 10 novembre 2002, per la regolarizzazione di assistenti =
alla
  persona e collaboratori domestici;
  - entro il 10 ottobre 2002, per la regolarizzazione degli altri =
lavoratori.
  B) costo: il datore di lavoro deve versare per la regolarizzazione di =
un
  lavoratore:
  - 330 euro (290 per i contributi + 40 per la spedizione), per =
assistenti
  alla persona e collaboratori domestici;
  - 800 euro (700 per i contributi + 100 per la spedizione), per altri
  lavoratori.
  C) avvio della procedura:
  - i moduli per la regolarizzazione possono essere ritirati presso gli =
Uffici
  Postali e presso altre sedi stabilite a livello locale (sindacati,
  associazioni, patronati ecc.);
  - il datore di lavoro deve effettuare il versamento dei contributi e =
quindi
  inviare per posta alla Prefettura-UTG la busta con il modulo =
compilato, la
  ricevuta del pagamento dei contributi, e gli altri documenti =
richiesti; la
  spedizione puo' essere effettuata anche da altra persona per conto del
  datore di lavoro, purche' munita di delega e di documento di identita' =
del
  datore di lavoro;
  - per le fasi successive della procedura: vedi il sito dell'ASGI:
  =
http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm=
  3) Ottenimento di un permesso per lavoro prima del compimento dei 18 =
anni
  attraverso la regolarizzazione
  La legge e il decreto-legge che dettano le disposizioni relative alla
  regolarizzazione non escludono la possibilita' di accedervi per gli
  stranieri minorenni: di conseguenza, dovrebbero poter ottenere un =
permesso
  per lavoro ancora durante la minore eta' quei minori titolari di =
permesso di
  soggiorno per minore et=E0 o sprovvisti di permesso di soggiorno che
  soddisfino:
  A) le condizioni previste per la regolarizzazione (vedi par. =
precedente)
  B) le condizioni previste dalla legge per lo svolgimento di attivita'
  lavorative da parte di minorenni, tra le quali ricordiamo:
  - possono svolgere attivita' lavorative i minori che hanno compiuto 15 =
anni
  e che hanno assolto l'obbligo scolastico;
  - i minori sono soggetti all'obbligo formativo fino ai 18 anni e =
quindi
  possono stipulare solo contratti di lavoro con contenuti formativi, =
quali i
  contratti di apprendistato; l'obbligo formativo si intende comunque =
assolto
  con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di =
una
  qualifica professionale;
  - per la stipula del contratto, e' necessario che l'ASL competente
  certifichi, a seguito di visita medica, l'idoneita' del minore a =
svolgere
  quella specifica attivita' lavorativa;
  - i minori non possono in generale svolgere determinati tipi di lavoro
  (lavori insalubri o pericolosi, lavoro notturno ecc.).
  La possibilita' di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro =
attraverso
  la regolarizzazione risolverebbe i noti problemi connessi al permesso =
di
  soggiorno per minore eta', in quanto i minori titolari di permesso per
  lavoro potrebbero ovviamente lavorare e potrebbero rinnovare il =
permesso al
  compimento dei 18 anni.
  Si attendono chiarimenti da parte del Governo sulla possibilita' per i
  minorenni di accedere alla regolarizzazione: non appena tali =
chiarimenti
  saranno resi noti, ne daremo comunicazione alla pagina
  
http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm
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  <A title=3Dlu-sa@??? href=3D"
mailto:lu-sa@mail.clio.it">luisa =
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  <DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A=20
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mailto:dw-intercultura@yahoogroups.com">dw-intercultura</A> =
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  <DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Wednesday, September 11, =
2002 6:28=20
  PM</DIV>
  <DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> [dw-intercultura] =
Minori=20
  stranieri non accompagnati</DIV>
  <DIV><BR></DIV><TT>Minori stranieri non accompagnati / n. =
3<BR>Italia<BR><A=20
  =
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http://www.savethechildren.it/">
http://www.savethechildren.it/</A=
><BR><BR>1)=20
  Rinnovo del permesso di soggiorno al compimento dei 18 =
anni<BR><BR>1.1) La=20
  possibilita' di rinnovo introdotta dalla nuova legge<BR><BR>Con =
l'entrata in=20
  vigore della nuova legge sull'immigrazione n. 189/2002<BR>possono =
convertire=20
  il permesso di soggiorno per minore eta' o per<BR>affidamento in =
permesso per=20
  lavoro, accesso al lavoro o studio, al<BR>compimento dei 18 anni, i =
minori=20
  stranieri non accompagnati che soddisfino<BR>le seguenti =
condizioni:<BR>- non=20
  hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato =
per<BR>i=20
  minori stranieri;<BR>- sono entrati in Italia da almeno 3 anni, cioe' =
prima=20
  del compimento dei 15<BR>anni;<BR>- hanno seguito per almeno 2 anni un =
  progetto di integrazione sociale e<BR>civile gestito da un ente =
pubblico o=20
  privato che abbia rappresentanza<BR>nazionale e che sia iscritto nel =
registro=20
  previsto dall'art. 52 del<BR>regolamento di attuazione D.P.R. 394/99; =
non e'=20
  chiaro che cosa debba<BR>intendersi esattamente per "progetto di =
integrazione=20
  sociale e civile" e<BR>come questa disposizione sara' interpretata =
dalle=20
  Questure, ma e'<BR>ipotizzabile che l'aver frequentato corsi di studio =
o corsi=20
  di formazione<BR>professionale, o aver svolto attivita' lavorative o =
attivita'=20
  finalizzate<BR>all'avviamento al lavoro quali borse di =
formazione-lavoro=20
  possano essere<BR>elementi utili a dimostrare di aver seguito un =
progetto di=20
  integrazione; si<BR>attendono chiarimenti in proposito da parte del=20
  Governo;<BR>- frequentano corsi di studio, o svolgono attivita' =
lavorativa=20
  retribuita<BR>nelle forme e con le modalita' previste dalla legge =
italiana, o=20
  sono in<BR>possesso di contratto di lavoro anche se non ancora =
iniziato;<BR>-=20
  hanno la disponibilita' di un alloggio.<BR>La sussistenza di tali =
requisiti=20
  deve essere dimostrata, con idonea<BR>documentazione, dall'ente =
gestore del=20
  progetto di integrazione.<BR><BR>La legge stabilisce che il numero dei =
  permessi di soggiorno rilasciati a<BR>minori non accompagnati al =
compimento=20
  della maggiore eta' sia detratto dalle<BR>quote di ingresso definite=20
  annualmente dal decreto flussi, ma non chiarisce<BR>se la detrazione =
debba=20
  essere effettuata rispetto alle quote fissate per<BR>l'anno successivo =
o=20
  rispetto alle quote precedentemente definite. Questa<BR>seconda=20
  interpretazione implicherebbe la necessita' di attendere ogni=20
  anno<BR>l'emanazione del decreto flussi e, in caso di mancata =
emanazione del=20
  decreto<BR>stesso, l'impossibilita' di convertire questi permessi a=20
  causa<BR>dell'esaurimento delle quote. Si attendono chiarimenti in =
proposito=20
  da parte<BR>del Governo.<BR><BR>Riportiamo l'articolo della legge =
189/2002=20
  concernente i minori stranieri<BR>non accompagnati:<BR><BR>Art. =
25.<BR>(Minori=20
  affidati al compimento della maggiore eta')<BR><BR>1. All'articolo 32 =
del=20
  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del<BR>1998, dopo il =
comma 1=20
  sono aggiunti i seguenti:<BR>"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui =
al comma=20
  1 puo' essere rilasciato<BR>per motivi di studio, di accesso al lavoro =
ovvero=20
  di lavoro subordinato o<BR>autonomo, al compimento della maggiore =
eta',=20
  sempreche' non sia intervenuta<BR>una decisione del Comitato per i =
minori=20
  stranieri di cui all'articolo 33, ai<BR>minori stranieri non =
accompagnati che=20
  siano stati ammessi per un periodo non<BR>inferiore a due anni in un =
progetto=20
  di integrazione sociale e civile gestito<BR>da un ente pubblico o =
privato che=20
  abbia rappresentanza nazionale e che<BR>comunque sia iscritto nel =
registro=20
  istituito presso la Presidenza del<BR>Consiglio dei ministri ai sensi=20
  dell'articolo 52 del decreto del Presidente<BR>della Repubblica 31 =
agosto=20
  1999, n. 394.<BR>1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e =
provare=20
  con idonea<BR>documentazione, al momento del compimento della maggiore =
eta'=20
  del minore<BR>straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si =
trova sul=20
  territorio<BR>nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il =
progetto=20
  per non meno<BR>di due anni, ha la disponibilita' di un alloggio e =
frequenta=20
  corsi di studio<BR>ovvero svolge attivita' lavorativa retribuita nelle =
forme e=20
  con le modalita'<BR>previste dalla legge italiana, ovvero e' in =
possesso di=20
  contratto di lavoro<BR>anche se non ancora iniziato.<BR>1-quater. Il =
numero=20
  dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del<BR>presente articolo =
e'=20
  portato in detrazione dalle quote di ingresso definite<BR>annualmente =
nei=20
  decreti di cui all'articolo 3, comma 4".<BR><BR><BR>Il testo della =
legge n.=20
  189/2002 pu=F2 essere consultato alla pagina<BR><A=20
  =
href=3D"
http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm">
http://www.sa=
vethechildren.it/minori/normativa.htm</A><BR><BR>Prossimamente=20
  sara' disponibile alla pagina<BR><A=20
  =
href=3D"
http://www.savethechildren.it/minori/proposte.htm">
http://www.sav=
ethechildren.it/minori/proposte.htm</A>=20
  una lettera che verra'<BR>inviata al Governo per chiedere che il =
regolamento=20
  di attuazione della nuova<BR>legge, che dovra' essere discusso e =
approvato nei=20
  prossimi mesi, chiarisca<BR>gli aspetti attualmente oggetto di =
incertezze=20
  interpretative stabilendo<BR>disposizioni conformi al principio del =
"superiore=20
  interesse del minore".<BR><BR><BR><BR>1.2) I minori esclusi dalla =
nuova=20
  legge<BR><BR>Riguardo ai minori che non soddisfino le condizioni =
previste=20
  dalla legge<BR>189/2002 (ad es. minori entrati in Italia dopo il =
compimento=20
  dei 15 anni),<BR>la normativa e' piu' incerta.<BR><BR>A) Fino =
all'entrata in=20
  vigore della legge 189/2002, la maggior parte delle<BR>Questure, =
applicando la=20
  circolare del Ministero dell'Interno del 9.4.2001,<BR>consentivano di=20
  convertire il permesso di soggiorno al compimento della<BR>maggiore =
eta' solo=20
  ai minori che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:<BR>- hanno =
ricevuto=20
  un provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio"<BR>da parte =
del=20
  Comitato per i minori stranieri;<BR>- hanno un provvedimento di =
affidamento=20
  disposto ai sensi della legge 184/83<BR>dal Tribunale per i minorenni =
o dai=20
  servizi sociali e dal Giudice Tutelare.<BR>E' auspicabile che si =
continui a=20
  consentire la conversione del permesso di<BR>soggiorno a questi =
minori, a=20
  prescindere dalle condizioni fissate dalla<BR>nuova legge 189/2002 =
(quali ad=20
  es. le condizioni relative alla data di<BR>ingresso in Italia o di =
inizio del=20
  progetto di integrazione).<BR><BR>B) Ai minori che non soddisfino ne' =
le=20
  condizioni previste dalla nuova legge<BR>189/2002, ne' quelle previste =
dalla=20
  circolare del Ministero dell'Interno del<BR>9.4.2001, le Questure in =
generale=20
  rifiutano la conversione del permesso di<BR>soggiorno al compimento =
dei 18=20
  anni.<BR>Tuttavia, in diversi casi sono stati vinti ricorsi al TAR =
contro il=20
  rifiuto<BR>della Questura di convertire il permesso di =
soggiorno.<BR>In=20
  generale, hanno pi=F9 possibilit=E0 di vincere un ricorso al TAR i =
minori<BR>che,=20
  pur non avendo ricevuto un provvedimento di "non luogo a provvedere=20
  al<BR>rimpatrio" da parte del Comitato per i minori stranieri, si =
trovano=20
  nelle<BR>seguenti condizioni:<BR>- hanno un provvedimento di =
affidamento=20
  disposto ai sensi della legge 184/83<BR>dal Tribunale per i minorenni =
o dai=20
  servizi sociali e dal Giudice Tutelare,<BR>oppure un provvedimento di =
tutela=20
  (l'art. 32, co. 1 del T.U. 286/98<BR>stabilisce infatti che possono =
convertire=20
  il permesso di soggiorno al<BR>compimento dei 18 anni i minori =
"comunque=20
  affidati" ai sensi dell'art. 2<BR>della legge 184/83);<BR>- possono =
dimostrare=20
  di essersi integrati nella societa' italiana,<BR>dimostrando di aver=20
  frequentato la scuola o corsi di formazione<BR>professionale o di aver =
  lavorato o di avere un'offerta di lavoro.<BR><BR>La giurisprudenza e =
alcuni=20
  testi di ricorsi possono essere consultati alla<BR>pagina <A=20
  =
href=3D"
http://www.savethechildren.it/minori/ricorsi.htm">
http://www.save=
thechildren.it/minori/ricorsi.htm</A><BR><BR><BR><BR><BR>2)=20
  Regolarizzazione dei ragazzi che hanno compiuto 18 anni senza=20
  poter<BR>rinnovare il permesso di soggiorno<BR><BR>I ragazzi che hanno =
  compiuto 18 anni senza poter rinnovare il permesso di<BR>soggiorno e =
che si=20
  trovano attualmente in Italia come irregolari, possono<BR>accedere =
alla=20
  regolarizzazione se soddisfano le condizioni stabilite in<BR>merito =
dalla=20
  legge 189/2002, dal decreto-legge 195/2002 e dalle =
relative<BR>circolari=20
  ministeriali.<BR>Riportiamo di seguito alcune indicazioni =
fondamentali,=20
  rimandando al sito<BR>curato dall'ASGI (Associazione per gli Studi =
Giuridici=20
  sull'Immigrazione)<BR><A=20
  =
href=3D"
http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.i=
ndex.htm">
http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria=
.index.htm</A><BR>per=20
  le istruzioni di dettaglio relative alla procedura e per =
gli<BR>aggiornamenti=20
  riguardanti le disposizioni che saranno successivamente<BR>introdotte =
mediante=20
  circolari (suggeriamo di consultare periodicamente =
gli<BR>aggiornamenti anche=20
  perche' e' possibile che le circolari introducano<BR>disposizioni meno =
  restrittive di quelle stabilite inizialmente).<BR><BR>Sono previste =
norme=20
  parzialmente differenti per la regolarizzazione di<BR>assistenti alla =
persona=20
  e collaboratori domestici e per la regolarizzazione<BR>degli altri =
lavoratori=20
  dipendenti.<BR><BR>2.1) Chi puo' accedere alla =
regolarizzazione:<BR><BR>A)=20
  Possono essere regolarizzati i lavoratori stranieri che sono=20
  stati<BR>impiegati da datori di lavoro italiani, comunitari o=20
  extracomunitari<BR>regolarmente soggiornanti, nei 3 mesi antecedenti =
la data=20
  di entrata in<BR>vigore della legge 189/2002 e del decreto-legge =
195/2002,=20
  ovvero tra il 10<BR>giugno e il 10 settembre 2002. E' necessario aver =
lavorato=20
  per tutti e tre i<BR>mesi e non solo aver iniziato il rapporto di =
lavoro=20
  irregolare durante<BR>questo periodo, anche se non e' chiaro come =
questo=20
  dovra' essere dimostrato;<BR>probabilmente, in mancanza di prove =
contrarie=20
  (quali timbri a data sul<BR>passaporto che dimostrino un ingresso in =
Italia=20
  successivo al 10 giugno)<BR>sara' sufficiente la dichiarazione da =
parte del=20
  datore di lavoro secondo la<BR>quale il rapporto di lavoro ha avuto =
luogo per=20
  tutti e tre i mesi.<BR>Per la regolarizzazione dei lavoratori diversi =
da=20
  assistenti alla persona e<BR>collaboratori domestici, il datore di =
lavoro deve=20
  impegnarsi a stipulare un<BR>contratto di lavoro subordinato a tempo=20
  indeterminato o comunque di durata<BR>non inferiore a un =
anno.<BR><BR>B) Non=20
  possono essere regolarizzati gli stranieri che si trovano in =
una<BR>delle=20
  seguenti condizioni:<BR>- hanno ricevuto un provvedimento di =
espulsione per=20
  motivi diversi dal<BR>mancato rinnovo del permesso di soggiorno<BR>- =
risultano=20
  segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello<BR>Stato, =
anche da=20
  parte di paesi con i quali l'Italia abbia stipulato accordi<BR>o =
convenzioni=20
  internazionali in tal senso;<BR>- sono stati denunciati per uno dei =
reati=20
  indicati negli articoli 380 e 381<BR>del codice di procedura penale =
(per i=20
  quali e' previsto l'arresto<BR>obbligatorio o facoltativo in =
flagranza), salvo=20
  che abbiano ottenuto un<BR>provvedimento che esclude il reato o la =
loro=20
  responsabilita', e salvi gli<BR>effetti della riabilitazione;<BR>- =
sono=20
  destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi=20
  gli<BR>effetti della riabilitazione;<BR>- hanno ricevuto un =
provvedimento=20
  limitativo della liberta' personale<BR>(questa condizione e' posta =
solo per la=20
  regolarizzazione dei lavoratori<BR>diversi da assistenti alla persona =
e=20
  collaboratori domestici);<BR>- risultano pericolosi per la sicurezza =
dello=20
  Stato.<BR><BR><BR>2.2) Cenni sulla procedura:<BR><BR>A) scadenze: la =
domanda=20
  di regolarizzazione deve essere presentata:<BR>- entro il 10 novembre =
2002,=20
  per la regolarizzazione di assistenti alla<BR>persona e collaboratori=20
  domestici;<BR>- entro il 10 ottobre 2002, per la regolarizzazione =
degli altri=20
  lavoratori.<BR><BR>B) costo: il datore di lavoro deve versare per la=20
  regolarizzazione di un<BR>lavoratore:<BR>- 330 euro (290 per i =
contributi + 40=20
  per la spedizione), per assistenti<BR>alla persona e collaboratori=20
  domestici;<BR>- 800 euro (700 per i contributi + 100 per la =
spedizione), per=20
  altri<BR>lavoratori.<BR><BR>C) avvio della procedura:<BR>- i moduli =
per la=20
  regolarizzazione possono essere ritirati presso gli Uffici<BR>Postali =
e presso=20
  altre sedi stabilite a livello locale (sindacati,<BR>associazioni, =
patronati=20
  ecc.);<BR>- il datore di lavoro deve effettuare il versamento dei =
contributi e=20
  quindi<BR>inviare per posta alla Prefettura-UTG la busta con il modulo =
  compilato, la<BR>ricevuta del pagamento dei contributi, e gli altri =
documenti=20
  richiesti; la<BR>spedizione puo' essere effettuata anche da altra =
persona per=20
  conto del<BR>datore di lavoro, purche' munita di delega e di documento =
di=20
  identita' del<BR>datore di lavoro;<BR>- per le fasi successive della=20
  procedura: vedi il sito dell'ASGI:<BR><A=20
  =
href=3D"
http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.i=
ndex.htm">
http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria=
.index.htm</A><BR><BR><BR><BR><BR>3)=20
  Ottenimento di un permesso per lavoro prima del compimento dei 18=20
  anni<BR>attraverso la regolarizzazione<BR><BR>La legge e il =
decreto-legge che=20
  dettano le disposizioni relative alla<BR>regolarizzazione non =
escludono la=20
  possibilita' di accedervi per gli<BR>stranieri minorenni: di =
conseguenza,=20
  dovrebbero poter ottenere un permesso<BR>per lavoro ancora durante la =
minore=20
  eta' quei minori titolari di permesso di<BR>soggiorno per minore et=E0 =
o=20
  sprovvisti di permesso di soggiorno che<BR>soddisfino:<BR><BR>A) le =
condizioni=20
  previste per la regolarizzazione (vedi par. precedente)<BR><BR>B) le=20
  condizioni previste dalla legge per lo svolgimento di =
attivita'<BR>lavorative=20
  da parte di minorenni, tra le quali ricordiamo:<BR>- possono svolgere=20
  attivita' lavorative i minori che hanno compiuto 15 anni<BR>e che =
hanno=20
  assolto l'obbligo scolastico;<BR>- i minori sono soggetti all'obbligo=20
  formativo fino ai 18 anni e quindi<BR>possono stipulare solo contratti =
di=20
  lavoro con contenuti formativi, quali i<BR>contratti di apprendistato; =
  l'obbligo formativo si intende comunque assolto<BR>con il =
conseguimento di un=20
  diploma di scuola secondaria superiore o di una<BR>qualifica=20
  professionale;<BR>- per la stipula del contratto, e' necessario che =
l'ASL=20
  competente<BR>certifichi, a seguito di visita medica, l'idoneita' del =
minore a=20
  svolgere<BR>quella specifica attivita' lavorativa;<BR>- i minori non =
possono=20
  in generale svolgere determinati tipi di lavoro<BR>(lavori insalubri o =
  pericolosi, lavoro notturno ecc.).<BR><BR>La possibilita' di ottenere =
un=20
  permesso di soggiorno per lavoro attraverso<BR>la regolarizzazione=20
  risolverebbe i noti problemi connessi al permesso di<BR>soggiorno per =
minore=20
  eta', in quanto i minori titolari di permesso per<BR>lavoro potrebbero =
  ovviamente lavorare e potrebbero rinnovare il permesso =
al<BR>compimento dei 18=20
  anni.<BR><BR>Si attendono chiarimenti da parte del Governo sulla =
possibilita'=20
  per i<BR>minorenni di accedere alla regolarizzazione: non appena tali=20
  chiarimenti<BR>saranno resi noti, ne daremo comunicazione alla =
pagina<BR><A=20
  =
href=3D"
http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm">
http://www.sa=
vethechildren.it/minori/normativa.htm</A><BR><BR><BR><BR><BR><BR></TT><BR=
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        Sponsor</B></FONT></TD></TR>
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  per una scuola solidale, collaborativa libera e gratuita<BR><A=20
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Utilizzo del=20
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