[Forumgenzano] Fw: [RRCC]IMPORTANTE - Notizie OGM

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Autore: bevilacquan
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Oggetto: [Forumgenzano] Fw: [RRCC]IMPORTANTE - Notizie OGM
----- Original Message -----
From: "Vincenzo Puggioni" <v.puggioni@???>
To: "Rete Romana Consumo Critico" <rrcc_ml@???>
Sent: Wednesday, June 12, 2002 9:09 PM
Subject: [RRCC]IMPORTANTE - Notizie OGM


>
> Data: venerdì 24 maggio 2002 9.31
> Fonte: 16/05/2002 - Codacons (Clorofilla.it)
>
> Stop a latte, pappette e omogeneizzati contenenti Ogm
>
> Il Tar annulla il DM Veronesi con la disciplina dell'etichettatura per gli
> alimenti per lattanti
>
> Clamorosa sentenza delle III sez. del Tar lazio, Presidente Carmelo
> Pellicanò, consiglieri Umberto Realfonzo e Silvestro Maria Russo, che
> accogliendo le tesi del Codacons, rappresentato in giudizio dagli Avvocati
> Carlo Rienzi, Cristina Tabano e Francesco Acerboni, hanno sostenuto
> l'illegittimità del D. M. Veronesi 371/01 nella parte in cui, modificando
> l'art. 4 comma 2 ult. per. Del D. M. 500/94, consentiva ai prodotti
> alimentari per lattanti di non indicare nell'etichetta eventuali tracce di
> ogm contenute nel prodotto. La sentenza, che costringerà al ritiro dei
> prodotti dal commercio per effettuare l'esame del DNA ed eventuale
> etichettatura, ha ribadito in modo netto il divieto assoluto di ogm nei
> prodotti alimentari per lattanti, costringerà anche i produttori a
> verificare, prima di mettere in commercio le scatole di pappette, latte e

d
> omogeneizzati, se per caso vi siano tracce minime di ogm anche al di sotto
> dell'1%, generalmente consentito dall'UE per tutti gli alimenti. Questo
> perché - ha sentenziato il TAR - chi acquista un prodotto per bambini deve
> sapere con assoluta certezza se questo contiene ogm, anche in misura
> infinitesimale.
>
> Un'importante sentenza, dunque, in materia di tutela della conoscenza dei
> consumatori di ciò che mangiano e anche una delle prime applicazioni
> concrete della legge 281/98 che consente alle associazioni di consumatori
> come il Codacons di agire in difesa e in rappresentanza della collettività
> degli utenti.
>
> Così si legge nella sentenza: "Nell'art. 4, c 1 del DM 500/1994 non può
> essere intesa, secondo il significato proprio delle parole e delle frasi
> adoperate , se non nel senso che la tolleranza prevista dal regolamento

(CE)
> n. 49/2000 riguardi il solo uso di materiale derivato da OGM, altrimenti
> esclusi in ogni altro caso. Le altre disposizioni del regolamento (CE)
> 49/2000 (recte, del reg. CE 1139/98), connesse all'esenzione del

produttore
> dall'obbligo di indicare le tracce accidentali di ogm negli alimenti
> ordinari, posson valere solo in tal contesto e non anche in quello degli
> alimenti particolari, le regole della cui etichettatura richiamano quelle
> generali di cui alla dir. 79/112/ CEE solo in via residuale. In ogni caso,
> la tolleranza della presenza di tracce di ogm negli alimenti per lattanti

e
> di proseguimento, integrando una deroga espressa all'esclusione dell'uso

di
> ogm, in questi ultimi, è di stretta interpretazione e non può concernere

che
> l'oggetto proprio della norma derogata, ossia detto uso e non anche altri
> elementi spuri o non precisamente contemplati. Il principio di precauzione

e
> la necessità della formazione, da parte dei consumatori di tali alimenti,

di
> un consenso effettivamente informato su essi, in relazione alla qualità

dei
> destinatari degli stessi e alla particolare protezione accordata alla

buona
> salute di lattanti e bambini, non consentono deroghe all'etichettatura di
> tali prodotti né implicite, né inferite, mercè il gioco dei rimandi
> normativi plurimi, da disposizioni pensate per gli alimenti generici.
> Pertanto, se la peculiarità degli alimenti per lattanti e di proseguimento
> ha indotto il legislatore comunitario a dettar regole ad hoc, in ordine

alla
> loro composizione e all'etichettatura, a più forte ragione tale disciplina
> speciale, la cui razio è evidentemente ispirata ad una più ponderata e
> rigorosa valutazione degli effetti degli ogm sulla salute dei bambini, non
> può essere ulteriormente derogata oltre lo scopo per cui la citata
> tolleranza è stata pensata".
>
> A seguito di questa sentenza il CODACONS ha chiesto al Procuratore della
> Repubblica di Torino Raffaele Guariniello, che ha aperto un'indagine sui
> prodotti alimentari contenenti ogm, di chiedere ai NAS il ritiro dal
> commercio di tutti quei prodotti che non indichino nell'etichetta la
> quantità di ogm contenuto.
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> _______________________________________________
> RRCC_ml mailing list
> RRCC_ml@???
> http://www.inventati.org/mailman/listinfo/rrcc_ml