[Cerchio] diritti degli immigrati

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Author: fatacarabina
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Subject: [Cerchio] diritti degli immigrati
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marina non riusciva a postarla :-(
fata


Sulla base della circolare del Ministero degli Interni prot. n. 3435/50 =
del
30.8.2000 ho scritto qui di seguito i punti fondamentali che regolano la
permanenza degli stranieri nei centri. Diffondetelo, anche tradotto in =
altre
lingue.





INFORMAZIONI PER GLI STRANIERI



Deve esistere e deve essere consegnato allo straniero ed ai terzi che ne
hanno diritto il regolamento del centro che deve indicare le attivit=E0
connesse al trattenimento, all'assistenza sanitaria, ai servizi alla
persona. Il regolamento insieme alla carta dei diritti e dei doveri deve
essere consegnato allo straniero al momento del suo ingresso. Il =
regolamento
e la carta dei diritti devono essere tradotti in una lingua =
comprensibile
agli stranieri (in inglese, francese spagnolo e arabo e nelle lingue
relative a nazionalit=E0 o etnie maggiormente presenti nel centro).

Devono esistere degli ambienti destinati alla socializzazione ed alla =
vita
in comune Nelle aree comuni e nei corridoi degli alloggi devono essere
installati un numero di apparecchi telefonici ad uso pubblico adeguati =
al
numero degli stranieri.

Nel centro va assicurata e garantita la sicurezza antincendio. La
separazione dei reparti uomini-donne deve essere garantita nelle ore
notturne ma non durante il giorno. Le donne devono potersi avvalere =
dell'
assistenza di personale del proprio sesso. Al nucleo familiare devono =
essere
garantiti la permanenza all'interno di un unico centro e spazi propri
soprattutto con riferimento all'alloggiamento.

Deve essere garantito allo straniero un servizio di interpretariato e di
informazione giuridica prima o comunque nelle more di definizione della
procedura di convalida del trattenimento.

***

Il regolamento insieme alla carta dei diritti e dei doveri deve essere
consegnato allo straniero al momento del suo ingresso. Il regolamento e =
la
carta dei diritti devono essere tradotti in una lingua comprensibile =
agli
stranieri (in inglese, francese spagnolo e arabo e nelle lingue relative =
a
nazionalit=E0 o etnie maggiormente presenti nel centro).

Inoltre lo straniero ha diritto:

a) ad essere informato, all'atto del suo ingresso nel centro, in lingua =
a
lui comprensibile, sui motivi alla base del trattenimento e del =
successivo
allontanamento dal territorio nazionale;

b) ad impugnare i provvedimenti assunti a suo carico nonch=E9 ad =
accedere, a
tal fine, all'assistenza da parte di un difensore di fiducia, con =
eventuale
ammissione al gratuito patrocinio, o, in mancanza, di un difensore di
ufficio;

c) all'applicazione degli articoli 18, 19, 30 e 31 del Testo Unico
concernenti gli interventi di protezione sociale, i divieti di =
espulsione, i
permessi di soggiorno per motivi familiari e le norme in favore di =
minori
nonch=E9 la tutela del diritto di asilo.

In particolare non pu=F2 disporsi l'espulsione o il respingimento verso =
uno
Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per =
motivi
di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero =
possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione. Non =E8 consentita l'espulsione, salvo =
che
nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: degli =
stranieri
minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario espulsi, degli stranieri in possesso della carta di =
soggiorno,
salvo il disposto dell'articolo 9; degli stranieri conviventi con =
parenti
entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalit=E0 italiana, =
delle
donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del
figlio cui provvedono.

Gli enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidariet=E0 =
c.d.
convenzionati devono avere la possibilit=E0 di effettuare colloqui con =
lo
straniero, preferibilmente prima o comunque nel frattempo che venga
trasmessa al giudice la richiesta di convalida del provvedimento di
trattenimento. Il colloquio deve essere chiesto dallo straniero.

d) alle comunicazioni alla autorit=E0 consolare del Paese di =
appartenenza ed
alle relative deroghe all'obbligo di informazione, nonch=E9 alla =
segnalazione
del trattenimento a familiari o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e
limitatamente a quelli da lui indicati;

e) alla tutela della salute psico-fisica;

f) alla libert=E0 di colloquio all'interno del centro e con visitatori
provenienti dall'esterno nonch=E9 con gli organismi convenzionati (enti,
associazioni di volontariato e cooperative di solidariet=E0) e la =
libert=E0 di
corrispondenza anche telefonica nonch=E9 alla garanzia di riservatezza =
nei
colloqui stessi.

Lo straniero cio=E8 pu=F2 richiedere colloqui con cittadini italiani =
nonch=E9
stranieri regolarmente soggiornanti che intendano fargli visita e i =
colloqui
devono avvenire in appositi spazi. Gli orari di visita di durata non
inferiore a due ore devono essere determinati nel regolamento interno. =
Deve
essere garantito allo straniero un servizio di interpretariato e di
informazione giuridica prima o comunque nelle more di definizione della
procedura di convalida del trattenimento. Nel caso lo straniero non =
ottenga
l'autorizzazione al colloquio ha diritto ad impugnare il provvedimento =
che
glielo nega.

g) al rispetto dell'esigenza di esprimersi nella propria lingua o in =
altra a
lui nota;

h) alla tutela dell'unit=E0 familiare e del minore. La permanenza di un =
minore
nel centro =E8 consentita solo a tutela dell'unit=E0 familiare e =
comunque su
esplicita richiesta di uno dei genitori;

i) alla libert=E0 di culto, all'assistenza religiosa e le specifiche =
esigenze
relative al culto stesso;

l) al rispetto delle diversit=E0 di genere intese come quelle =
caratteristiche
personali, di razza o di abitudini di vita che possono determinare, se
compresse, una lesione alla sua identit=E0;

m) alla tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identit=E0 =
sessuale;

n) il recupero degli effetti e dei risparmi personali.




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la<BR>permanenza degli stranieri nei centri. Diffondetelo, anche =
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altre<BR>lingue.<BR><BR><BR><BR><BR><BR>INFORMAZIONI PER GLI=20
STRANIERI<BR><BR><BR><BR>Deve esistere e deve essere consegnato allo =
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ed ai terzi che ne<BR>hanno diritto il regolamento del centro che deve =
indicare=20
le attivit=E0<BR>connesse al trattenimento, all'assistenza sanitaria, ai =
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alla<BR>persona. Il regolamento insieme alla carta dei diritti e dei =
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deve<BR>essere consegnato allo straniero al momento del suo ingresso. Il =

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comprensibile<BR>agli stranieri (in inglese, francese spagnolo e arabo e =
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lingue<BR>relative a nazionalit=E0 o etnie maggiormente presenti nel=20
centro).<BR><BR>Devono esistere degli ambienti destinati alla =
socializzazione ed=20
alla vita<BR>in comune Nelle aree comuni e nei corridoi degli alloggi =
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essere<BR>installati un numero di apparecchi telefonici ad uso pubblico =
adeguati=20
al<BR>numero degli stranieri.<BR><BR>Nel centro va assicurata e =
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essere=20
garantita nelle ore<BR>notturne ma non durante il giorno. Le donne =
devono=20
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familiare devono essere<BR>garantiti la permanenza all'interno di un =
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centro e spazi propri<BR>soprattutto con riferimento=20
all'alloggiamento.<BR><BR>Deve essere garantito allo straniero un =
servizio di=20
interpretariato e di<BR>informazione giuridica prima o comunque nelle =
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definizione della<BR>procedura di convalida del=20
trattenimento.<BR><BR>***<BR><BR>Il regolamento insieme alla carta dei =
diritti e=20
dei doveri deve essere<BR>consegnato allo straniero al momento del suo =
ingresso.=20
Il regolamento e la<BR>carta dei diritti devono essere tradotti in una =
lingua=20
comprensibile agli<BR>stranieri (in inglese, francese spagnolo e arabo e =
nelle=20
lingue relative a<BR>nazionalit=E0 o etnie maggiormente presenti nel=20
centro).<BR><BR>Inoltre lo straniero ha diritto:<BR><BR>a) ad essere =
informato,=20
all'atto del suo ingresso nel centro, in lingua a<BR>lui comprensibile, =
sui=20
motivi alla base del trattenimento e del successivo<BR>allontanamento =
dal=20
territorio nazionale;<BR><BR>b) ad impugnare i provvedimenti assunti a =
suo=20
carico nonch=E9 ad accedere, a<BR>tal fine, all'assistenza da parte di =
un=20
difensore di fiducia, con eventuale<BR>ammissione al gratuito =
patrocinio, o, in=20
mancanza, di un difensore di<BR>ufficio;<BR><BR>c) all'applicazione =
degli=20
articoli 18, 19, 30 e 31 del Testo Unico<BR>concernenti gli interventi =
di=20
protezione sociale, i divieti di espulsione, i<BR>permessi di soggiorno =
per=20
motivi familiari e le norme in favore di minori<BR>nonch=E9 la tutela =
del diritto=20
di asilo.<BR><BR>In particolare non pu=F2 disporsi l'espulsione o il =
respingimento=20
verso uno<BR>Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di =
persecuzione=20
per&nbsp; motivi<BR>di&nbsp; razza,&nbsp; di sesso, di lingua, di=20
cittadinanza,&nbsp; di&nbsp; religione,&nbsp; di<BR>opinioni politiche, =
di&nbsp;=20
condizioni&nbsp; personali&nbsp; o&nbsp; sociali,&nbsp; ovvero&nbsp;=20
possa<BR>rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel =
quale&nbsp; non=20
sia<BR>protetto dalla persecuzione.&nbsp; Non =E8 consentita&nbsp;=20
l'espulsione,&nbsp; salvo&nbsp; che<BR>nei&nbsp; casi previsti =
dall'articolo 13,=20
comma 1, nei confronti: degli stranieri<BR>minori di anni diciotto, =
salvo il=20
diritto a seguire il genitore o<BR>l'affidatario espulsi, degli =
stranieri in=20
possesso della carta di soggiorno,<BR>salvo il disposto dell'articolo 9; =
degli=20
stranieri conviventi con parenti<BR>entro&nbsp; il&nbsp; quarto&nbsp; =
grado o=20
con&nbsp; il&nbsp; coniuge, di&nbsp; nazionalit=E0 italiana, =
delle<BR>donne in=20
stato di gravidanza&nbsp; o nei sei mesi successivi alla nascita =
del<BR>figlio=20
cui provvedono.<BR><BR>Gli enti, associazioni di volontariato e =
cooperative di=20
solidariet=E0 c.d.<BR>convenzionati devono avere la possibilit=E0 di =
effettuare=20
colloqui con lo<BR>straniero, preferibilmente prima o comunque nel =
frattempo che=20
venga<BR>trasmessa al giudice la richiesta di convalida del =
provvedimento=20
di<BR>trattenimento. Il colloquio deve essere chiesto dallo =
straniero.<BR><BR>d)=20
alle comunicazioni alla autorit=E0 consolare del Paese di appartenenza =
ed<BR>alle=20
relative deroghe all'obbligo di informazione, nonch=E9 alla =
segnalazione<BR>del=20
trattenimento a familiari o a suoi conoscenti, se da lui richiesto=20
e<BR>limitatamente a quelli da lui indicati;<BR><BR>e) alla tutela della =
salute=20
psico-fisica;<BR><BR>f) alla libert=E0 di colloquio all'interno del =
centro e con=20
visitatori<BR>provenienti dall'esterno nonch=E9 con gli organismi =
convenzionati=20
(enti,<BR>associazioni di volontariato e cooperative di solidariet=E0) e =
la=20
libert=E0 di<BR>corrispondenza anche telefonica nonch=E9 alla garanzia =
di=20
riservatezza nei<BR>colloqui stessi.<BR><BR>Lo straniero cio=E8 pu=F2 =
richiedere=20
colloqui con cittadini italiani nonch=E9<BR>stranieri regolarmente =
soggiornanti=20
che intendano fargli visita e i colloqui<BR>devono avvenire in appositi =
spazi.=20
Gli orari di visita di durata non<BR>inferiore a due ore devono essere=20
determinati nel regolamento interno. Deve<BR>essere garantito allo =
straniero un=20
servizio di interpretariato e di<BR>informazione giuridica prima o =
comunque=20
nelle more di definizione della<BR>procedura di convalida del =
trattenimento. Nel=20
caso lo straniero non ottenga<BR>l'autorizzazione al colloquio ha =
diritto ad=20
impugnare il provvedimento che<BR>glielo nega.<BR><BR>g) al rispetto=20
dell'esigenza di esprimersi nella propria lingua o in altra a<BR>lui=20
nota;<BR><BR>h) alla tutela dell'unit=E0 familiare e del minore. La =
permanenza di=20
un minore<BR>nel centro =E8 consentita solo a tutela dell'unit=E0 =
familiare e=20
comunque su<BR>esplicita richiesta di uno dei genitori;<BR><BR>i) alla =
libert=E0=20
di culto, all'assistenza religiosa e le specifiche esigenze<BR>relative =
al culto=20
stesso;<BR><BR>l) al rispetto delle diversit=E0 di genere intese come =
quelle=20
caratteristiche<BR>personali, di razza o di abitudini di vita che =
possono=20
determinare, se<BR>compresse, una lesione alla sua identit=E0;<BR><BR>m) =
alla=20
tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identit=E0 =
sessuale;<BR><BR>n) il=20
recupero degli effetti e dei risparmi =
personali.<BR><BR><BR></DIV></BODY></HTML>

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