[Cerchio] scudo fiscale

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Autor: VAMPIRE SHADOW - FRANZ
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Asunto: [Cerchio] scudo fiscale
Ok, questo è il testo che ho inviato a lucia.
Avviso tutti che è palloso, perciò se non v'interessa cancellatelo
direttamente.

      1. Il 20 novembre scorso è stata approvata la legge n. 409 di
conversione del decreto-legge n. 350/01 del 26 settembre, contenente, oltre
alle disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, la sanatoria
dei comportamenti dei contribuenti che hanno sottratto redditi all '
imposizione tributaria, esportando o costituendo all ' estero la fonte degli
stessi, nel più assoluto anonimato. La complessità del provvedimento, la non
circoscrivibilità degli effetti alla sfera tributaria, impone un' analisi
degli elementi principali, delle modalità attuative, dei benefici, senza la
presunzione di poter trattare esaustivamente tutti gli aspetti della
materia. 2. Per ciò che inerisce la sfera di applicazione soggettiva, il
decreto individua tassativamente, quali potenziali beneficiari, le persone
fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici, le associazioni
professionali, purchè siano residenti in Italia. A tal proposito, occorre
precisare che risultano fiscalmente residenti nel nostro Paese, le persone
fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta siano iscritte
nell'anagrafe della popolazione residente o che abbiano in Italia la
residenza od il domicilio, ai sensi della normativa civilistica. Peraltro,
la legislazione tributaria, art. 2, comma 2bis, del TUIR, reputa residenti,
fino a prova contraria dagli stessi fornita, anche coloro che risiedano all
' estero in uno dei " paradisi fiscali", benchè iscritti nell'anagrafe dei
residenti all ' estero. Per gli altri soggetti suddetti, occorre fare
riferimento alternativamente alla sede legale od amministrativa o all '
oggetto sociale localizzato nel nostro Paese per la maggior parte del
periodo di imposta. Si può subito comprendere come la platea dei destinatari
non sia così ampia, restando escluse sia le società di persone che le
società di capitali. Ovviamente è possibile che sia il socio, persona
fisica, a presentare la dichiarazione di emersione, qualora sia nelle
condizioni di usufruibilità, senza che l ' ente in cui detiene la
partecipazione possa giovarsi della sanatoria. Quindi, nel caso specifico, è
lecito interrogarsi sulla convenienza di un'operazione di rientro dei
capitali. Si può dire che la scelta del contribuente è condizionata da una
variabile dipendente, costituita dalla specifica posizione tributaria ed una
indipendente, rappresentata dalla capacità dell'Amministrazione finanziaria
sia di accertare le violazioni del singolo contribuente e quindi di punirle
ma anche di procedere nei confronti delle società, utilizzando in un secondo
momento la dichiarazione come elemento indiziario. Un'ulteriore preclusione
soggettiva è ravvisabile nella scelta, da alcuni contestata, di escludere
coloro che siano stati raggiunti da un accertamento, sottoposti ad
accesso,ispezione, verifica, o altro atto di controllo,indipendentemente dal
periodo di imposta considerato, e nel caso di procedimento penale in corso,
dal momento che anche in questo settore lo scudo fiscale potrebbe produrre
degli effetti estintivi. Quando si parla di soggetti interessati al
provvedimento, non si può evitare di citare gli intermediari, cioè coloro
che sono chiamati a dare attuazione alla normativa, in quanto destinatari
della dichiarazine riservata e coinvolti negli adempimenti di emersione.
Questa categoria è costituita dalle banche, società fiduciarie, società di
gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare, agenti di
cambio, stabili organizazzioni di banche estere o società di investimento
non residenti. 3. Per quanto concerne l'applicazione oggettiva, si richiede
che le attività finanziarie e non finanziarie siano detenute o costituite
all'estero, in violazione delle norme sui vincoli fiscali e valutari dei
trasferimenti di capitali all ' estero, almeno alla data del 1 agosto 2001.
Sulla tipologia delle attività, il legislatore non si è soffermato,
generando problemi ermeneutici, parzialmente risolti dalla circolare n. 85/E
 del 1 ottobre 2001 dell'Agenzia delle Entrate. Secondo la fonte
amministrativa, il decreto coinvolgerebbe non solo le attività finanziarie,
formula poco chiara già inserita nel decreto, cioè danaro, titoli, valori,
polizze assicurative, etc... ma anche attività non finanziarie quali
immobili, quote di diritti reali, multiproprietà, opere d ' arte, preziosi.
L'emersione delle attività occultate ed esistenti al di fuori del territorio
italiano, deve avvenire attraverso una dichiarazione riservata, nel senso
che viene garantito l ' anonimato del dichiarante, presentata ad
intermediari abilitati a riceverla e contenente la specificazione delle
attività, presupposti di imposta dei redditi e/o IVA, con il pagamento di
una sanzione pari al 2,5% sull'imponibile indicato od, alternativamente, con
la sottoscrizione, per un importo pari al al 12% dell'ammontare delle
attività emerse, di titoli di Stato ad un tasso di interesse pari all ' 1,9%
annuo e aventi durata decennale. Il termine iniziale della dichiarazione,
già decorso, è il 1 novembre, mentre quale termine finale è stato
individuato il 28 febbraio 2001. Le attività che sono oggetto di emersione,
possono essere fatte rientrare in Italia, se materialmente possibile, ovvero
essere regolarizzate, conservandole all ' estero. La prima soluzione,
qualificata come "rimpatrio", può essere concretizzata mediante l ' opera di
un intermediario, che provveda al rientro dei capitali ed al quale andrà
fatta la dichiarazione riservata. Presso lo stesso dovrà essere aperto un
conto specifico dove affluiranno il denaro o dove confluiranno tutte o parte
delle attività finanziaria che il contribuente intenda rimpatriare. L '
anonimato viene pertanto preservato. Lo stesso risultato non può essere
conseguito qualora sia lo stesso contribuente ad incaricarsi del rientro
della ricchezza. Fermo restando in ogni caso l ' obbligo di individuazione,
registrazione, segnalazione da parte dell ' intermediario di ogni operazione
valutaria che si presuma possa celare riciclaggio, attività di sovvenzione
di gruppi criminali o terroristici, qualora il contribuente opti per il
rientro dei capitali al seguito, cioè si rechi personalmente all ' estero
per prelevare e tradurre il denaro o altri beni in Italia, perderà il
vantaggio dell ' anonimato, in quanto l ' operazione di trasporto del
contante o di altre attività andrà segnalata all ' Ufficio Italiano Cambi,
con modalità divergenti a seconda dello Stato di provenienza. Se si trata di
un Paese extra UE, la segnalazione andrà fatta repentinamente alla dogana;
se l ' importazione proviene da un Paese comunitario, andrà eseguita entro
48 ore presso una banca, un ufficio postale, un Comando della Guardia di
Finanza, che provvederanno a trasmetere la segnalazione all ' Ufficio
Italiano Cambi, che, a sua volta, la comunicherà all ' Amministrazione
finanziaria. Tale monitoraggio valutario si reputa necessario al fine di
scongiurare false regolarizzazioni di capitali interni, frutto di evasioni
fiscali e contributive, di cui si è simulata l ' esportazione ed il
reingresso solo per beneficiare dello scudo fiscale. Un'altra soluzione è
costituita dalla "regolarizzazione", in cui il contribuente si limita a
presentare la dichiarazione riservata, conservando la ricchezza oltre i
confini nazionali. Tale procedura è l ' unica esperibile per l ' emersione
di attività non finanziarie, mentre risulta alternativa nel caso opposto.
Per questo scopo, può essere utile per il contribuente che intenda sanare la
propria posizione, comparare le due opzioni, rimpatrio e regolarizzazione, e
poi scegliere la più proficua. Se del rimpatrio si è già parlato, bisogna
ponderare i vantaggi e gli inconvenienti che possono derivare dalla
regolarizzazione. L' aspetto positivo è dato dalla possibilità di conservare
le risorse nel Paese in cui si trovano, senza doverle coattivamente
movimentare. Viene in tal senso garantita una neutralità fiscale dell '
allocazione finanziaria, poichè si consente di perseverare nell ' obiettivo
di spuntare condizioni di rendimento più favorevoli. L ' aspetto negativo
può essere rappresentato dalla necessità di produrre in allegato, all '
intermediario destinatario della dichiarazione, una certificazione o
documentazione bancaria o finanziaria, rilasciata dall ' intermediario
estero, idonea a comprovare che le attività finanziarie sono esistenti
presso lo stesso in data ravvicinata alla dichiarazione, come esplicitamente
richiesto dalla circolare n. 85/E dell ' Agenzia delle Entrate. La
veridicità della documentazione viene garantita, come rimarcato dal richiamo
fatto nella circolare interpretativa, dalla sanzione penale della reclusione
da tre a sei anni, contemplata dal reato di falsità in scrittura privata,
che colpirebbe il contribuente e, nel caso di concorso, anche l '
intermediario che l ' ha rilasciata. Nel caso poi di attività non
finanziarie, la procedura di regolarizzazione è la sola esperibile, non
essendovi alternativa; in questo frangente, non è però richiesta alcuna
documentazione integrativa che attesti la consistenza ed il valore dei beni,
essendo sufficiente una veritiera rappresentazione degli stessi nella
dichiarazione riservata. Riguardo al valore delle attività finanziarie
diverse dal danaro, si era originariamente posto il problema dei criteri di
individuazione dello stesso. La lacuna del decreto era stata"colmata" in
sede interpretativa dalla circolare n. 85/E. Questa suggerisce di
individuare un valore che può essere quello di acquisto, intermedio,
corrente, che non è incidente e può divergere da quello considerato
rilevante ai fini della tassazione dei redditi di capitali o dei redditi
diversi (cioè redditi ritratti da strumenti finanziari). Nella legge di
conversione, il legislatore ha affrontato l'argomento, riconoscendo la
facoltà del contribuente di assumere i valori inseriti nella dichiarazione
riservata come validi a tutti gli effetti, purchè si tratti di elementi
dimostrati dalla documentazione di acquisto o che comunque fornita dal
contribuente. Ciò determina una duplice conseguenza: da un lato, rende
fattibile l ' assorbimento di un ' eventuale plusvalenza latente o può
comunque consentire una migliore gestione delle plusvalenze che potranno
originarsi, dall'altro, espone il detentore alla perdita di anonimato,
dovendosi fare riferimento, all ' atto di cessione dello strumento
finanziario, al valore indicato nella dichiarazione. 4. Per rendere
invitante l'operazione di emersione, sono stati previsti una serie di
effetti fiscali e non particolarmente favorevoli. La dichiarazione preclude
nei confronti del dichiarante ogni accertamento tributario e contributivo,
per i periodi di imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l
' azione di accertamento al 27 settembre 2001, data di entrata in vigore del
decreto-legge. Considerando che nel caso dei tributi evasi, l'accertamento
si rende notificabile entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui si dovrebbe presentare la dichiarazione, i periodi di imposta
coperti dovrebbero arrivare fino al 1994. Sulla portata dell'effetto
preclusivo, si ritiene che questo non inibisca l ' attività di accertamento
dell'Amministrazione finanziaria ma, per gli importi indicati in
dichiarazione, purchè vi sia una correttezza e completezza della procedura
di emersione, cagioni una sterilizzazione di qualsiasi debito tributario o
contributivo e che tale copertura riguardi tutti i settori impositivi, quale
ad esempio quello dell'imposta sul valore aggiunto. Sono altresì condonate
le sanzioni amministrative legate alla omessa dichiarazione dei redditi
imponibili, dei redditi prodotti all ' estero, le sanzioni per omessa
segnalazione a fini fiscali dell'esportazione di denaro, titoli, altri
valori, nonchè le sanzioni in materia contributiva. Per quanto inerisce la
sfera penale, l ' analisi delle conseguenze si dimostra assai complessa e
controversa e meritevole di una certa attenzione. La normativa penale in
materia tributaria ha conosciuto nel 2000 una riforma, con il Dlgs n. 74
della quale non si può non tener conto. Per i reati pregressi all ' entrata
in vigore della riforma, si applica la disciplina contenuta al Dl 429/82.
Rispetto a tale normativa, tutte le sanzioni risultano non irrogabili, fatta
eccezione per i comportamenti costituenti frode fiscale, cioè i
comportamenti illeciti consistenti nell'emissione o nell'utilizzazione di
false fatture o altra documentazione per operazioni totalmente o
parzialmente inesistenti, ovvero recanti corrispettivi o somme a titolo di
IVA in misura superiore a quella reale, o non attestanti l'effettiva
identificazione dei soggetti coinvolti. Altresì il reato si può configurare
con l'esposizione nella dichiarazione dei redditi o in bilancio, di ricavi,
proventi, componenti positivi, o spese, componenti negative, in misura
diversa da quella reale, individuando un reddito dissimile da quello
effettivo. Per tali illeciti non viene offerta alcuna protezione dalle
sanzioni penali in previste, a meno che non sia già incorsa una prescrizione
(come nel caso dei reati del anteriori al periodo di imposta del 1995 o alla
dichiarazione del 1996) che potrebbe, allora, rendere appetibile lo scudo
fiscale. Per le fattispecie alle quali si applica la novella dei reati
tributari, il decreto acconsente l'estensione degli effetti penali ai reati
di dichiarazione infedele (quando al fine di evadere l ' imposta sui
redditi, l'IVA, si riportano elementi attivi inferiori ai reali o passività
fittizie, purchè gli elementi attivi reali siano superiori al 10% di quelli
riportati o comunque a 10 miliardi e l ' imposta evasa a 200 milioni) e di
omessa presentazione della dichiarazione (a patto che l ' evasione fiscale
ecceda i 150 milioni ). E ' quindi evidente come non tutti i reati tributari
siano coperti dallo scudo ma rimanga esclusa la fraudolente dichiarazione
realizzata mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti o
mediante altri artifici. Ciò assume una logicità sul piano giuridico,
essendovi una contiguità normativa, non una sovrapposizione, tra la
fattispecie citata e la frode fiscale stabilita dalla normativa abrogata. E'
opportuno ribadire l'impossibilità di beneficiare del provvedimento sul
rientro dei capitali, qualora penda un procedimento penale per illeciti
tributari. Ciò presupporrebbe la necessità di accertamenti da parte del
contribuente, che non abbia ricevuto comunicazioni in tal senso, attraverso
una richiesta che andrebbe indirizzata a una o più procure, se non tutte,
per sapere dell'esistenza di iscrizioni a suo carico nel registro delle
notizie di reato; potrebbe anche trattarsi di procedimenti aperti contro
ignoti nel momento in cui venisse presentata la dichiarazione, rendendo vana
tale scrupolosità. Quanto all'anonimità del dichiarante, se è vero che viene
preservata rispetto ad indagini tributarie od amministrative, è altrettanto
corretto informare sul superamento del segreto, nel caso l'acquisizione di
elementi di tipo soggettivo fosse sollecitata per procedimenti penali o di
applicazione di misure preventive di tipo patrimoniale, con la finalità di
contrastare reati di riciclaggio, terrorismo, associazione a delinquere ed
ogni altro reato, come letteralmente riporta il testo legislativo, con una
formulazione poco perspicua, ambigua, non tassativa come l ' ambito penale
presupporrebbe.




VAMPIRE SHADOW - FRANZ
----- Original Message -----
From: "Khorakhané-Trezzi" <ugomoi@???>
To: <cerchio@???>
Sent: Saturday, April 20, 2002 7:26 PM
Subject: Re: [Cerchio] scudo fiscale


no Vampire, rendilo disponibile a tutti, credo sia utile, chi lo troverà
palloso, l'argomento, l'esposizione non lo è stata mai finora, lo cestina.

un saluto

paolo kh
----- Original Message -----
From: "VAMPIRE SHADOW - FRANZ" <frcometa@???>
To: <cerchio@???>
Sent: Saturday, April 20, 2002 7:07 PM
Subject: Re: [Cerchio] scudo fiscale


> Ti rispondo in privato, poichè è estremamente palloso; tra l'altro più che
> ad esperti di economia ti consiglio di rivolgerti a qualche studente di
> legge!
>
> VAMPIRE SHADOW - FRANZ
> ----- Original Message -----
> From: "lucia" <lul@???>
> To: <cerchio@???>
> Sent: Friday, April 19, 2002 10:27 PM
> Subject: [Cerchio] scudo fiscale
>
>
> Sapete darmi qualche link sullo scudo fiscale? Mi appello soprattutto agli
> esperti, Franz, Soccorso, Karletto ecc...
> Lucia